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COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino

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COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del C.C. n. 14 del 30/03/2007

INDICE

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FINALITA’ Articolo 1

DISCIPLINA DELLE ENTRATE Articolo 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI Articolo 3 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI Articolo 4

AUTOTUTELA Articolo 5

RESPONSABILE DELLE ENTRATE Articolo 6

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA Articolo 7

SANZIONI TRIBUTARIE Articolo 8

INTERESSI Articolo 9

PAGAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI DI SOMME Articolo10

DI MODESTO AMMONTARE

ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONTROLLO Articolo11

RATEIZZAZIONE Articolo12

COMPENSAZIONI Articolo13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo14

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Articolo 1- FINALITA’

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 241 del 1990, ( nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al decreto legislativo 267 del 2000, ( testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla legge 127 del 1997 (misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ed al decreto legislativo 446 del 1997 che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell’Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, alla Legge 27/12/2006, n.

296 (Legge Finanziaria 2007), ed ha lo scopo di:

- ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;

- ottimizzare l’attività amministrativa dell’ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;

- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell’ente locale;

- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Articolo 2- DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 3- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

Le tariffe e le aliquote delle entrate di cui al precedente articolo devono essere deliberate

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entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche’

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ Gennaio dell’anno di riferimento.

In mancanza dell’atto deliberativo le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ( Art. 1, comma 169, L.296/2006) .

Articolo 4- AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell’autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per 1’

approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5- AUTOTUTELA

Il Funzionario responsabile del tributo puo’ in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontra l’illegittimita’.

Il Funzionario e’ comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se diventuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione , errore di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di prova documentale sul possesso di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Il Funzionario puo’ revocare in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l’inutilita’ di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell’atto dei seguenti elementi:

• Probabilita’ di soccombenza del comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;

• Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

In quest’ultimo caso il provvedimento deve essere notificato al contribuente ed all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

L’ufficio procede all’annullamento dell’atto oggetto di ricorso, che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale(inamissibilita’ ..etc.). Parimenti non si procede all’annullamento di atti impositivi qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune con l’organo giudicante che si e’ espresso nel merito della materia del contendere.

Articolo 6- RESPONSABILE DELLE ENTRATE

Sono responsabili delle singole entrate i responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

Spetta al C.C. la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, la G.M. provvede alla realizzazione dei piani correlandoli alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

Tutte le attività di progettazione, gestione realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di

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accertamento e di irrogazione delle sanzioni spettano ai dirigenti e/o responsabili relativamente alle entrate corrispondenti ai propri servizi.

I dirigenti e/o i responsabili dei servizi entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l’individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell’indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Articolo 7- RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

I responsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). La relativa procedura è di competenza del responsabile dell’entrata.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile ne determini l’opportunità e/o la convenienza economica.

Compete ai responsabili ai quali e’ affidata la gestione dell’entrata provvedere alla formazione dei ruoli coattivi . Compete agli stessi dirigenti e/o responsabili il visto di esecutorietà.

Articolo 8-SANZIONI TRIBUTARIE

In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i criteri a cui informare l’applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

- la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all’azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell’azione del medesimo per l’eliminazione ovvero per l’attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

- la recidività del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

- le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

- l’esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all’ente locale;

- l’attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

- l’applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;

- l’ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

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- l’applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall’ente locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell’accertamento del maggior tributo dovuto.

Per gli anni di vigenza del presente regolamento le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

Articolo 9 – PAGAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi del comma 168 dell’art. unico della Legge 296 del 27.12.2006 per tutte le entrate del Comune viene fissato l’importo minimo di EURO 2,00= quale soglia fino alla cui concorrenza non sono dovuti i versamenti ordinari annuali per ogni singolo cespite e, parimenti, non sono effettuati i rimborsi.

Non si procede alla riscossione ed al rimborso di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo d’imposta non superi l’importo di Euro 12,00=

(con eccezione della T.A.R.S.U. per la quale e’ possibile accertare cumulativamente piu’

annualita’ della tassa) nel rispetto del principio di economicita’ dell’azione amministrativa.

Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore.

Articolo 10 - INTERESSI

La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, e’ fissata nella misura pari al tasso di interesse legale aumentata di punti 1,5 .

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 - ATTIVITA’ DL VERIFICA E DI CONTROLLO

In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

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Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell’ingiunzione può invitare il contribuente o l’utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l’economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dall’art. 113, del D.Lgs. 267/2000, ( testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Articolo 12 –RATEIZZAZIONE

1. Il contribuente puo’ presentare all’Ufficio competente istanza di rateizzazione in forma scritta, in carta libera,motivata e sottoscritta prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva.

2. L’Ufficio avvia l’istruttoria per la verifica dell’istanza e, con atto motivato del responsabile di cui al precedente articolo 6, puo’ accordare la rateizzazione, a condizione che l’importo del debito sia superiore o uguale ad EURO 200,00= nella misura eventualmente proposta dal contribuente, se valutata congrua o, comunque nella misura massima di numero otto rate trimestrali di pari importo.

3. Decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

4. Inesistenza di morosita’ relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

5. Sugli importi delle rate successive alla prima dovranno calcolarsi gli interessi al saggio legale vigenti al giorno di pagamento della prima rata calcolati dal giorno successivo a quello del primo pagamento fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi gia’ dilazionati.

7. Restano salve le disposizioni relative alla rateizzazione vigenti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Articolo 13 – COMPENSAZIONI

Ai sensi dell’art.1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e’ consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi.

Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

a. i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualita’ cui si riferiscono i crediti, nonche’ il loro ammontare , distintamente per ogni singolo tributo;

b. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualita’ cui si riferiscono, nonche’, distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato;

La compensazione e’ ammessa solo se il credito d’imposta non si e’ prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

L a compensazione non e’ ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal

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presente regolamento.

Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1^ gennaio dell’anno in cui vengono approvati. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all’atto deliberativo, al Ministero delle finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le norme di questo regolamento sostituiscono integralmente ogni altra precedente disposizione regolamentare adottata sulla materia.

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