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COMUNE DI URBINO Provincia di Pesaro e Urbino

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI URBINO Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

DEI CITTADINI

* * *

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21 Giugno 1993 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 80 del 30 Maggio 1996, n. 52 del 30 Maggio 2003

e n. 10 del 13 febbraio 2013.

(2)

Art.1 - Organismi di Partecipazione

Gli organismi di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta, sono:

a) Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni Territoriali.

b) (abrogato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2013).

Art.2 - Finalità

Gli organismi di partecipazione di cui al presente Regolamento sono istituiti al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati alle attività della Amministrazione Comunale in relazione alle scelte in campo culturale, sociale, economico e della tutela e valorizzazione del territorio.

Gli organismi di partecipazione hanno il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali, ivi compresa l’indicazione dei nomi per la nomina del Difensore Civico.

Art. 3 - Sede e Strutture

Gli organismi di partecipazione hanno sede in Comune che metterà a disposizione, subito dopo la loro costituzione, idonei locali di riunione. Per l’espletamento della loro attività gli organismi si avvarranno del personale dipendente del Comune.

Art.4 - Elezione e durata

Gli organismi di partecipazione istituiti dal Consiglio Comunale, composti da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali, Enti ed Organi, restano attivi quanto il Consiglio stesso. Il Sindaco sollecita la immediata entrata in funzione degli organismi.

Il Dirigente del 1° Servizio provvederà all’ammissione delle Associazioni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, ed alla sostituzione dei rappresentanti designati

Art. 5 - Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni territoriali

L’Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni territoriali è composta dai rappresentanti, uno per ciascuna Associazione, delle diverse Associazioni presenti nel territorio comunale, che chiedano di parteciparvi, previo deposito, presso la Segreteria del Comune, dello Statuto, delle generalità del presidente e del rappresentante designato, nonché del fine che le Associazioni perseguono.

Art. 6 - Organi dell’Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni territoriali - Competenze

Sono organi dell’Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni territoriali : a) il Presidente ;

b) l’Assemblea.

(3)

Il Presidente è nominato dall’Assemblea, scelto fra i componenti della stessa, nella sua prima seduta. La votazione avviene per mezzo di scheda segreta.

Il Presidente convoca l’Assemblea, predispone l’ordine del giorno, dirige i lavori dell’Assemblea, firma gli atti della stessa.

L’Assemblea assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea, in 1^ convocazione, è validamente riunita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In 2^ convocazione, da tenersi ad un intervallo di almeno mezz’ora dalla prima, è validamente riunita con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Qualora taluno dei componenti dell’Assemblea risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, il Presidente provvederà a darne comunicazione all’Associazione di appartenenza per i provvedimenti di sostituzione.

Il Dirigente del 1° Servizio del Comune provvede a designare un Segretario dell’Assemblea.

Art. 7 - Consulta Giovanile

(Articolo abrogato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2013)

Art. 8 - Organi della Consulta Giovanile – Competenze (Articolo abrogato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2013)

Art. 9 - Spese di funzionamento degli Organismi di Partecipazione L’attività dei componenti degli Organismi di Partecipazione è svolta a titolo gratuito.

Competono all’Amministrazione Comunale tutte le spese inerenti l’attività degli Organismi di Partecipazione.

Riferimenti

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