Città di Minerbio
Provincia di Bologna
IMU - Imposta municipale propria – anno 2013
Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria.
Con deliberazione consiliare n. 64 del 17/12/2012 integrata e modificata con deliberazioni n. 10 del 5 marzo 2013 e n. 25 del 24 aprile 2013 sono state approvate le aliquote e detrazioni ai fini IMU per l’anno 2013.
ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILE DETRAZIONI
aliquota ordinaria 0,98 per cento
per tutti gli immobili, comprese le pertinenze, che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quelli non espressamente richiamati:
aree fabbricabili
immobili locati a canone libero
immobili in comodato gratuito
immobili tenuti a disposizione e/o sfitti
altri fabbricati
fabbricati inagibili/inabitabili con previsione abbattimento 50% base imponibile
fabbricati di interesse storico od artistico con abbattimento del 50%
base imponibile
nessuna
aliquota 0,20 per cento
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, accatastati in categoria D (gettito interamente allo Stato)
nessuna
aliquota ridotta 0,48 per cento
a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2,
detrazione di Euro 200,00 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
C6 e C7
b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze, con le stesse condizioni di cui al precedente punto a);
c) per l'unità immobiliare ad uso abitativo del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, unitamente alle pertinenze alle stesse condizioni di cui al precedente punto a)
d) per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione e le eventuali pertinenze non risultino locate
abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale (fino ad un massimo di 400,00 Euro).
Entrambe le detrazioni sono rapportate al periodo durante il quale si
manifesta la
condizione per cui spetta la detrazione stessa.
Aliquota ridotta 0,48 per cento
e) abitazione principale di soggetti passivi che appartengono a famiglie al cui interno è presente un portatore di Handicap al 100% al 1° gennaio dell’anno di imposta
Ulteriore detrazione di €. 50,00 per nucleo famigliare.
aliquota ridotta 0,48 per cento
a) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, appartenenti alle
detrazione di Euro 200,00
Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ad uso abitativo e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
Aliquota ridotta 0,48 per cento
Fabbricati di soggetti obbligati per servizio a risiedere altrove
nessuna
aliquota ridotta 0,76 per cento
per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, interamente concesse, dai soggetti passivi di imposta, in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i cosiddetti
“canoni concordati”
nessuna
aliquota ridotta 0,76 per cento
per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, concesse in uso gratuito, ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale ( non è previsto il requisito di unicità del possesso)
nessuna
Aliquota ridotta 0,76 per cento
Terreni agricoli
Modalità di pagamento
Il versamento dell’I.M.U. può essere effettuato unicamente mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Il gettito IMU, per gli anni 2013 e 2014, è interamente destinato al Comune salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, e quello derivante dai fabbricati rurali ad uso
strumentale accatastati in categoria “D” calcolato ad aliquota dello 0,20 per cento, che deve essere interamente versato allo Stato.
Novità 2013
A decorrere dall'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, (art. 1 c. 380 L. 228/2012), mentre la differenza dell’imposta pari all’2,2 per mille va versata al Comune.
Il gettito IMU relativo ai fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato ad aliquota 2 per mille. (RM 6/df del 28/03/2013).
Il Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2013 ha disposto la sospensione del versamento IMU dovuta in acconto, fino al 16 settembre, per le abitazioni principali (escluso quelle accatastate in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze), per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali.
Con Risoluzione n. 33/E/2013, del 22 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare con il Modello F24
Codici F24 Denominazione
F219 Codice catastale Comune di Minerbio
3912
IMU - abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 c. 7 D.L.
201/2011) [sospensione fino al 16 settembre 2013] eccetto immobili in Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze
COMUNE
3913
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale
(si utilizza per quei fabbricati rurali che non sono in categoria D, es. in C2,
per i fabbricati rurali che si trovano per esempio in categoria D10 si utilizza il codice 3925 e si versa tutta l’imposta allo STATO) [sospensione fino al 16 settembre 2013]
COMUNE
3914 IMU - terreni [sospensione fino al 16 settembre 2013] COMUNE
3916 IMU - aree fabbricabili COMUNE
3918 IMU - altri fabbricati COMUNE
3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati in cat. D (per la sola COMUNE
differenza di imposta dell’ 2,2 per mille)
3925
IMU - altri fabbricati
questo codice si utilizza esclusivamente per:
l'imposta relativa agli immobili cat. D calcolata al 7,6 per mille - la differenza di imposta tra l'aliquota deliberata dal comune ed il 7,6 per mille va versata utilizzando il codice 3930;
l'imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali in cat.
D calcolata al 2 per mille. [sospensione fino al 16 settembre 2013]
STATO
3923 IMU - interessi da Accertamento COMUNE
3924 IMU - sanzioni da Accertamento COMUNE
N.B.: Si precisa che in caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.
Quando pagare l’I.M.U. (salvo diverse disposizioni di legge):
Acconto pari al 50% o unico versamento Entro il 17 giugno 2013
Saldo pari al 50% Entro il 16 dicembre 2013
Si richiama l’art. 8 del citato Regolamento IMU vigente, che stabilisce che il versamento dell’imposta non è dovuto qualora l’importo sia uguale o inferiore a 12,00 Euro, riferendosi all’importo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singola rate di acconto e/o saldo.
DICHIARAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE
I soggetti passivi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni previste, pena l’esclusione dal diritto, hanno l’obbligo di presentare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta dovuta, apposita autocertificazione/istanza su modelli appositamente predisposti, stante altresì che il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione IMU, ovvero il 30 giugno dell’anno successivo all’imposta di cui trattasi, è stato stabilito con D.L. 8 aprile 2013, n. 35.
Come eseguire il calcolo IMU
Per semplificare l’attività di calcolo a cui il contribuente deve adempiere si forniscono di seguito indicazioni utili, premettendo che anche per l’IMU, così come per l’ICI, il metodo di calcolo è sempre lo stesso; cambiano i coefficienti di rivalutazione da applicare alle diverse categorie di appartenenza degli immobili, come indicato nella seguente tabella:
CATEGORIA DESCRIZIONE (a titolo esemplificativo) COEFFICIENTE DI
RIVALUTAZION E AI FINI IMU A (da A1 ad
A9)
Abitazioni 160
A10 Uffici e studi privati 80
B (da B1 a B8)
Ospizi, case di cura, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, cappelle, magazzini sotterranei , ecc.
140
C1 Negozi e botteghe 55
C2 Magazzini, locali di deposito, cantine 160
C3, C4, C5 Laboratori per arti e mestieri, locali sportivi, stabilimenti balneari
140
C6, C7 Autorimesse, tettoie 160
D –
dall’1.1.2013 (escluso D5)
Opifici, alberghi, teatri, cinema, fabbricati produttivi, artigianali e commerciali
65
D5 Banche e assicurazioni 80
TERRENI AGR.
Non coltivati da imprenditore agricolo 135 TERRENI
AGR.
Coltivati da imprenditore agricolo 110
E’ a disposizione dei contribuenti, sul sito del Comune di Minerbio, una procedura semplificata e da utilizzare autonomamente, per il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.
VISURE CATASTALI
Si ricorda ai cittadini che il Servizio Tributi non fornisce il servizio di rilascio delle visure catastali, pertanto chi avesse necessità di ottenere delle visure catastali deve rivolgersi all'Agenzia del Territorio. Di seguito riportiamo i link dei siti internet dove trovare gli indirizzi ed i recapiti di riferimento: Agenzia del Territorio
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (immobili di categoria catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati con valore determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento aggiornati da appositi coefficienti stabiliti
annualmente dal Ministero dell'Economia) i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2013 = 1,03;
per l'anno 2012 = 1,05; per l'anno 2011 = 1,09;
per l'anno 2010 = 1,11; per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16; per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23; per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34; per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44; per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52; per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57; per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66; per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76; per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81; per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94; per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11; per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46; per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81; per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17 Decreto 18 aprile 2013 (G.U. n. 97 26-4-2013)
Le indicazioni rese saranno aggiornate in caso di diverse disposizioni normative.
PER INFORMAZIONI PRESSO IL COMUNE DI MINERBIO
I contribuenti potranno contattare l’Ufficio Tributi – Via Garibaldi 44 – al n. 051.6611784.