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Schweizerische Kynologische Gesellschaft Société Cynologique Suisse Società Cinologica Svizzera gegründet / fondée 1883

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Academic year: 2022

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R R e e g g o o l l a a m m e e n n t t o o p p e e r r l l a a f f o o r r m m a a z z i i o o n n e e p p e e r r f f o o r r m m a a t t o o r r i i p p e e r r l l o o t t t t e e n n i i m m e e n n t t o o d d e e ll l l’ a a t t t t es e st t at a t o o d d i i c ca a p p ac a c i i t t à à

Schweizerische Kynologische Gesellschaft Société Cynologique Suisse

Società Cinologica Svizzera Brunnmattstrasse 24, 3007 Bern

Geschäftsstelle / Secrétariat / Ufficio Postfach 8276

CH - 3001 Bern

℡ ℡

031 306 62 62

   

031 306 62 60 E-Mail [email protected] / [email protected] Homepage www.skg.ch / www.scs-skg.ch

(2)

Contenuto Pagina

1. Generale 2

2. Obiettivo della formazione 2

3. Requisiti per la formazione 2

4. Contenuti della formazione 2/3

5. Qualifica dei docenti 3

6. Esame 4/5

7. Sanzioni 5/6

8. Condizioni transitorie 6

9. Condizioni finali 6

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1. Generale

Questo regolamento stabilisce la formazione dei formatori per l’ottenimento dell’attestato di capacità concernente l’accudimento di cani secondo l’articolo 203 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali. Responsabile per la formazione è la commissione di lavoro per la coordinazione della formazione (CLCF) della SCS.

2. Obiettivo della formazione

2.1. Il formatore AC, al termine della sua formazione, ha nozioni approfondite concernenti gli aspetti legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, scopi di utilizzazione tipici delle varie razze, comportamento sociale,

alimentazione, impegno necessario per accudire gli animali, trattamento

adeguato con i cani, teorie d’apprendimento e la metodica d’educazione per cani, nonché la corretta condotta da adottare con un cane.

Egli ha conoscenze di base concernenti la costruzione di una lezione, di piani di lezione e l’amministrazione di un corso. Conosce inoltre la metodica e la

didattica, la formazione per adulti, soprattutto la psicologia d’apprendimento applicata, comunicazione e retorica.

2.2. Al termine della sua formazione il formatore AC consegue la competenza di formare detentori di cani per ottenere l’attestato di capacità (AC) in ambito teorico e pratico, come richiesto dall’OPAn.

3. Requisiti per la formazione 3.1. Età minima 18 anni

3.2. Superamento con un proprio cane di un concorso SCS ( valgono tutti i concorsi CTUS, CTAMO, TKJ, G&C, nonché il BPC e IPO).

3.3. a) Esame di Istruttore Responsabile di Gruppo (IRG (Diploma SCS)rispettivamente il brevetto BAH

b) Giudice di gara CTAMO, CTUS, TKJ che hanno superato l’esame d’ammissione teorico e pratico

3.4. 3 anni di esperienza quale istruttore di un gruppo cinofilo o quale giudice secondo cifra 3.2.1. b)

4. Contenuto della formazione 4.1. Teoria

Trasmissione di conoscenze ampie e approfondite riguardanti il comportamento con il cane nel rispetto della protezione animali e nelle ultime conoscenze della scienza, educazione che si basa su idiomi del apprendimento rispettando i progressi di maturazione biologici e specifica di razza.

Trasmissione di conoscenze ampie e approfondite concernenti la corretta tenuta e l’accudimento del cane, nonché i bisogni generali, ma anche specifici della specie e della razza.

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Trasmissione di conoscenze di base riguardanti la realizzazione ottimale di un corso e la sua amministrazione, gli aspetti rilevanti per formatori di detentori di cani concernente la psicologia umana, le forme di comunicazione verbale e non verbale e le diverse competenze sociali dell’uomo.

Trasmissione di conoscenze di base sugli aspetti della dinamica del gruppo, la formazione di gruppi, la conduzione di gruppi nonché il riconoscere e risolvere conflitti.

Trasmissione dei principi più importanti per una formazione che sia

metodicamente e didatticamente corretta, strutturata e indirizzata sui processi d’apprendimenti androgogici, nonché i passi, i contenuti, gli obiettivi

d’apprendimento, verificando i successi d’acquisizione eseguendo controlli d’apprendimento.

Trasmissione di conoscenze di base riguardante le leggi più importanti e rilevanti riguardanti i cani.

Trasmissione di conoscenze approfondite riguardanti l’Ordinanza sulla protezione degli animali, nonché i diritti e gli obblighi del detentore di cani.

4.2. Pratica

Disposizione pratica dei contenuti teorici della formazione di detentori che hanno il primo cane o che sono interessati ai cani.

Elaborare, allenare, applicare e perfezionare la formazione di detentori/ binomi detentore cane, usando le capacità, i metodi e le conoscenze mirati e adatti.

5. Qualifica dei docenti

Tutti i relatori /istruttori dell’insieme dei contenuti della formazione per adulti devono essere pedagoghi formati oppure formatori per adulti che hanno almeno la qualifica FSEA -1. Devono essere inoltre detentori di cani da diversi anni.

Tutti i relatori e istruttori nell’ambito di argomenti di medicina veterinaria e la manipolazione di cani devono essere medici veterinari laureati con esperienze pratiche pluriennali. Ove possibile devono essere detentori di cani da diversi anni e/o aver assolto una formazione di base con un cane.

Tutti i relatori nell’ambito di argomenti di diritto sono giuristi con una formazione cinofila.

Tutti gli istruttori pratici devono avere un’esperienza certificata nelle relazioni con persone e cani, devono essere aggiornati sugli ultimi ritrovati scientifici ed essere in grado trasmettere in modo comprensivo, eseguibile, tenendo in

considerazione la psicologia d’apprendimento dell’essere umano e del

comportamento d’apprendimento del cane. Devono inoltre poter trasmettere metodi e mezzi ausiliari conformi alla legge sulla protezione degli animali.

Tutti i relatori di materie etologiche, di medicina comportamentale, nonché di comportamenti patologici, devono essere medici comportamentalisti diplomati con conoscenze cinofile approfondite.

(5)

6. Esame

6.1. Generale per l’esame

Le condizioni di esecuzione disciplinano lo svolgimento e il contenuto degli esami. Essi sono rilasciati dal Comitato Centrale della SCS.

6.2. Iscrizione all’esame

Con l’iscrizione all’esame deve essere esibita la prova ad aver frequentato minimo l’80% del corso di formazione. La commissione AC decide

sull’ammissione all’esame.

6.3. Esame teorico

E’ da assolvere un esame teorico scritto e orale. Entrambi gli esami si basano sull’insieme delle materie trasmesse durante la formazione.

6.4. Lavoro di approfondimento individuale (LAI)

Durante la formazione è da elaborare un lavoro d’approfondimento individuale (LAI) su una questione rilavante per la formazione AC. Questo lavoro è da

sviluppare seguendo le indicazioni date e deve essere documentato in modo esaustivo. La valutazione del lavoro fa parte della nota finale.

6.5. Supervisore degli esami

La supervisione degli esami spetta alla commissione AC. Essa nomina almeno 3 persone che adempiono i requisiti di esperto d’esame.

6.6. Esperti d’esami

Gli esperti d’esame ricevono l’incarico della commissione AC che fa parte della commissione di lavoro per la coordinazione della formazione (CLCF) della SCS.

6.7. Tutti gli esperti d’esame devono avere gli stessi requisiti dei relatori/ istruttori come citato sopra.

6.8. Per lo svolgimento dell’esame, oltre agli esperti, deve essere nominata una persona indipendente quale assessore.

I risultati, nonché avvenimenti particolari durante l’esame, incluso obiezioni da parte di candidati sono da protocollare e fa firmare dagli esperi e della

assessore.

6.9. Decisione dell’esame

Il risultato dell’esame e la valutazione sono da comunicare per scritto al supervisore degli esami.

Il supervisore dell’esame decide, basandosi sulla valutazione se l’esame è stato superato.

6.10. Valutazione

La valutazione avviene con note basati sul sistema decimale. La nota più alta è il 6, quella più bassa 1. Note al di sotto del 4 verranno risultate insufficienti. L’esame è superato se la media delle note sia della parte pratica che di quella teorica è almeno 4, nessuna nota parziale deve essere inferiore al 3.

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6.11. Ripetizione dell’esame

Gli esami non superati possono essere ripetuti al massimo una volta. La ripetizione può avere luogo non prima di tre mesi dall’ultimo esame che non è stato

superato. Parti dell’esame che sono stati superati con la nota minima del 4, non dovranno essere ripetuti.

6.12. Ricorsi

Contro una decisione negativa presa dalla supervisione dell’esame per esclusioni del esame può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla

comunicazione presso la CLCF. Questo deve contenere una richiesta e una giustificazione adeguate. Contro le decisioni negative riguardanti gli esami, l’istanza di ricorso valuta unicamente la corretta assegnazione delle note. Una nuova valutazione della prestazione dell’esame non avviene. La CLCF decide definitivamente sul ricorso.

6.13. Aggiornamenti

Per mantenere valido il diploma devono essere frequentati corsi di

aggiornamento annuali, della durata di 1 giorno. La commissione AC decide se l’aggiornamento frequentato è valevole.

6.14. Rilasciamento e scadenza del diploma

Il diploma per formatori per l’attestato di capacità (AC) viene rilasciato dalla CLCF, su richiesta della commissione AC.

6.15. Se l’aggiornamento richiesto nell’articolo 6.13, non è stato frequentato, dopo un preavviso da parte della commissione AC, il diploma scade.

7. Sanzioni

La CLCF può pronunciare sanzioni, contro detentori di diploma che non hanno rispettato statuti, regolamenti, direttive e altri condizioni del diritto societario della SCS o che non hanno eseguiti direttive o condizioni della commissione AC.

Queste sanzioni possono essere pronunciate indipendentemente dalla CLCF, oppure su denuncia da terzi.

L’ascolto giudiziario dell’interessato è garantito. Le sanzioni devono essere in relazione all’infrazione e in relazione alla colpevolezza dell’infrazione segnalata.

Le proporzioni tra infrazione e sanzione devono essere equa.

Durante il procedimento di sanzione e limitato alla durata di questo, il presidente della CLCF può decretare una provvisoria interruzione della attività. Questo decreto non è contestabile.

Le sanzioni possono essere:

a) Ammonimento;

b) ritiro limitato del diploma per formatori AC c) ritiro illimitato del diploma per formatori AC

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I costi del procedimento di sanzioni sono composti da una tassa, nonché delle spese accumulate. La tassa è stabilita tra Fr. 50.-- fino a Fr. 1000.— La tassa si basa sull’impiego del tempo, l’impegno e le difficoltà del caso. L’ammontare e il sostenimento dei costi viene comunicato assieme alla decisione della sanzione.

Se viene pronunciato una sanzione i costi sono a carico dell’interessato.

Il denunciante paga i costi, se non viene pronunciato una sanzione, se è stato sconsiderato oppure se ritira la denuncia.

Contro decisioni di sanzioni l’interessato può, entro 30 giorni della

comunicazione, inoltrare ricorso presso il tribunale societario. L’inoltro del ricorso deve adempiere alle richieste stabilite nel regolamento concernente il tribunale societario.

Sanzione elencati nei punti b. e c. vengono pubblicati sugli organi ufficiali della SCS.

8. Condizioni transitorie

Durante un periodo limitato a 3 anni, possono accedere al corso AC anche persone che non sono in possesso del diploma Istruttore Responsabile di Gruppo o BAH a condizione che sia in possesso di una lunga esperienza di istruzione cinofila e superano l’esame d’ammissione teorico e pratico. La commissione AC decide sui criteri per riconoscere un’esperienza pluriennale.

9. Condizioni finali

Questo regolamento entra in vigore, dopo essere approvato dal Comitato Centrale, il 1° maggio 2009. In caso di dubbio fa stato la versione tedesca.

Riferimenti

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