Il Fondo di Garanzia per le PMI
Guglielmo Belardi Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA
Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI Roma, 18 settembre 2015
Unioncamere
Approfondimento su Fondo di Garanzia per le PMI e Fondo Crescita Sostenibile
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2)
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Attualmente l’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito a favore delle piccole e medie imprese”Fondo di garanzia per le PMI
Raggruppamento Temporaneo
di Imprese
Mandataria BdM-MCC
Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services
Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari
Convenzione per la gestione del Fondo
Garanzia di ultima
istanza dello Stato Attenuazione del rischio di credito, con
riduzione dell’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota
garantita
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/3)
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25 Società finanziarie (tra cui leasing
e factoring) e
4 SGR
Consiglio di gestione
419 banche
193 confidi e 9 altri FdG
Soggetti operanti con la garanzia diretta per il tramite di
9000 accounts
Soggetti operanti con la controgaranzia
per il tramite di 1000 accounts
Dato aggiornato a maggio 2015
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/3)
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Società finanziarie (tra cui leasing
e factoring) richiedenti
garanzia diretta
Comitato di Indirizzo del RTI
Banche richiedenti
garanzia diretta
Confidi e altri FdG richiedenti controgaranzia
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (3/3)
Team Assistenza
(nei contatti del sito www.fondidigaranzia.it
Ponderazione zero Intersettorialità
Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.
Escutibilità a prima richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche
Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.
Ammissibilità alla garanzia per
qualunque operazione finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.
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Le caratteristiche (1/3)
La garanzia di ultima istanza dello stato
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.
Essa agisce:
nel caso di garanzia diretta;
nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante.
Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da Confidi o altro Fondo di Garanzia.
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Le caratteristiche (2/3)
Garanzia diretta
E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione.
Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle Marche.
Cogaranzia
(utilizzo abbinato di garanzia diretta
e controgaranzia)
Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.
Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.
Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.
Controgaranzia
E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.
Le caratteristiche (3/3)
• Nel 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%)
• La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%), fino a raggiungere nel 2012 le oltre 61 mila, con un incremento del +11,2% delle domande accolte.
• Nel 2014, confermata dinamica di crescita:
• +11,7% di domande accolte (oltre 86 mila nel 2014 contro le oltre 77 mila del 2013);
• +19,7% i finanziamenti accolti (circa € 12,9 mld nel 2014 contro i € 10,8 mld nel 2013)
• Nel periodo gennaio – luglio 2015 confermata dinamica di crescita:
• +20,6% di domande accolte rispetto allo stesso periodo del 2014;
• +22,0% di finanziamenti accolti rispetto allo stesso periodo del 2014.
Dinamica delle operazioni accolte (n.)
Dinamica dei finanziamenti accolti (mld €)
8 (*) Il dato è riferito al periodo 1°Gennaio – 31 marzo 2015
I risultati del Fondo di Garanzia per le PMI
Al 31 luglio 2015, il finanziamento medio delle operazioni accolte si attesta su un livello in linea rispetto al 2014. A fronte di un dato medio a luglio 2014, pari a € 144,8 mila, nel 2015 risulta pari a € 146,5 mila, per un incremento del 1,1%.
Distribuzione operazioni accolte a livello territoriale, settoriale e per tipologia di intervento, gennaio – luglio 2015
Soprattutto imprese del Nord (47,0%) hanno avuto accesso alla garanzia del Fondo.
La maggior parte delle operazioni si riferiscono a imprese che operano nel settore industriale (45,1%)
Gli interventi di garanzia diretta rappresentano la quota prevalente (51,8%), evidenziando una crescita pari al 41,2% rispetto al 2014.
L‟operatività del Fondo al 31 luglio 2015 (1/2)
92,5
99,3
- 40,0 80,0 120,0
2014 2015
Importo garantito medio per tipologia di intervento, gennaio-luglio 2014 vs gennaio-luglio 2015 (€
„000)
L’importo garantito medio è passato da
€ 92,5 mila
nel 2014 a€ 99,3 mila
nel trimestre 2015(+7,4%)
L’importo garantito medio è cresciuto dell’
1,8%
per le operazioni di garanzia diretta a fronte di una diminuzione della controgaranzia dell’
11,4%
.10
+7,4%
-11,4%
+1,8%
L‟operatività del Fondo al 31 luglio 2015 (2/2)
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La Riserva PON RC, con una dotazione pari a € 550 mln, è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle specifiche Linee Guida.
Nel 2014 e nel I semestre 2015 si è registrata una significativa crescita delle operazioni ammesse a valere sulle risorse della Riserva PON R&C, con conseguente risparmio di risorse nazionali e un forte sostegno alle imprese localizzate nelle regioni Convergenza. All’11 settembre 2015 risultano impegnate risorse, a titolo di coefficiente di rischio, a valere sulla Riserva PON R&C per un ammontare pari a € 467 mln.
La Riserva PON «Ricerca & Competitività»
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La
La Riserva POIn Energia è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle relative Linee Guida.
La Riserva è costituita da cinque sottoriserve ognuna delle quali è destinata a garantire finanziamenti a fronte di investimenti e sul capitale circolante nell’ambito delle Attività 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 e 2.5 del Programma Operativo e descritti nelle Linee Guida:
Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.1: Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio (con una dotazione pari a € 32,6 mln);
Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.2: Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili (con una dotazione pari a € 5,7 mln);
Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.4: Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia (con una dotazione pari a € 15,5 mln);
Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.1: Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti (con una dotazione pari a € 8,2 mln);
Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.5: Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento (con una dotazione pari a € 34,0 mln).
La Riserva POIn «Energie Rinnovabili & Risparmio Energetico»
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La Riserva POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007/2013” (POIn Turismo), «Rafforzamento e sostegno del sistema imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica dei Poli di attrazione», con dotazione iniziale pari a € 77,5 mln, è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni dell‟Obiettivo Convergenza.
I soggetti beneficiari finali ammissibili alla Riserva POIn Turismo devono:
essere ubicati in uno dei comuni ricadenti nei Poli di attrazione ammessi alle azioni del Programma;
svolgere un’attività riconducibile al settore turistico-culturale o ad essa correlata/complementare.
La Riserva, utilizzata per circa € 36 mln, opera con le medesime modalità tecniche già previste dalla ordinaria disciplina del Fondo, vale a dire: controgaranzia, garanzia diretta e cogaranzia.
Sono ammissibili alla Riserva POIn tutte le operazioni finanziarie concesse ai beneficiari finali:
a fronte di investimenti;
per il finanziamento del capitale circolante.
La Riserva POIn «Attrattori culturali, naturali e turismo»
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Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile
Nel rispetto delle disposizioni Operative del Fondo, la percentuale di copertura può raggiungere un‟intensità massima dell‟80%.
Sulla base di quanto previsto dall‟Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF del 14 marzo 2013, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.
E’ previsto inoltre un meccanismo di accesso al Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al Fondo un contributo pari a € 10 mln, di cui una quota pari al 50% riservata alle imprese a prevalente partecipazione femminile start up.
Di recente le risorse della Sezione speciale sono state incrementate dal decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 23 febbraio 2014, che all’articolo 2, comma 1-bis, dispone che una quota pari a € 20 mln a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI, venga destinata a sostegno dell’imprenditoria femminile (di cui € 10 mln a favore di imprese start up).
La Sezione Speciale «Pari Opportunità» (Imprenditoria Femminile)
La Sezione sostiene l’accesso al credito delle PMI operanti nel settore nell‟autotrasporto di merci conto di terzi.
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2009 è stata istituita la Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi.
la dotazione della sezione ammonta a € 58,2 mln.
per le operazioni relative a imprese di autotrasporto merci per conto terzi non è prevista alcuna commissione.
Le risorse a valere sulla Sezione sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività di impresa. Non sono ammissibili le operazione a fronte di investimenti per mezzi o attrezzature di trasporto.
La Sezione Speciale Autotrasporto Merci (in esaurimento)
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Con decreto MiSE/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile 2009.
Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo, di
€ 10 mln.
La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a € 2,5 mln, di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima:
dell‟80% dell’ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta;
del 90%
dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 percento di ciascun finanziamento.
Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo sono esaminate con priorità dal Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre 2012. Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate rimangono nelle disponibilità del Fondo.
La Sezione Sisma Abruzzo
Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche ovvero con l‟intervento della SACE S.p.A per incrementare la dotazione del Fondo.
I contributi dei soggetti apportanti incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell‟economia e delle finanze, con l‟obiettivo di individuare per ciascuna Sezione:
le tipologie di operazioni che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della sezione speciale;
le modalità di intervento, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento;
l‟ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una dotazione minima.
Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 11, comma 5
Il Decreto Fund Raising
Con la pubblicazione delle Circolari del Gestore n. 641 del 19 aprile 2013 e n. 642 del 23 maggio 2013, sono state rese operative le Sezioni speciali delle Camere di commercio finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI.
Le Sezioni speciali istituite ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 (c.d. decreto “Fund raising”) e delle successive Convenzioni tra le singole Camere di Commercio, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, sono 22 per un ammontare di versamenti effettuati pari a € 6,1 mln, e un contributo totale previsto da Convenzione, pari a € 17,6 mln
La percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell‟80%, a fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l’80%. Sulla base di quanto previsto dal Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.
Ad oggi risulta attiva la sola Sezione speciale della CCIAA di Bologna, in quanto a partire dalla seconda meta del 2014 sono pervenute, a seguito della riforma del sistema camerale, sia richieste di chiusura delle Sezioni speciali con restituzione delle somme versate sia richieste di sospensione dei futuri versamenti previsti da Convenzione fino all’esaurimento delle risorse già versate e non ancora impegnate motivate dalla riduzione delle disponibilità finanziarie determinate dalle novità normative introdotte dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 e alla conseguente necessità di revisione degli impegni assunti.
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Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio
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In attuazione del c.d. decreto Fund Raising sono state sottoscritte le Convenzioni con le Regioni Lazio (€ 30 mln), Sicilia (€ 23 mln) e Campania (€ 60 mln) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie, rientranti nel periodo di programmazione 2007 – 2013.
Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Lazio riguardano interventi di garanzia diretta e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Lazio.
Sulla base di quanto previsto dall‟Atto di Convenzione tra la Regione Lazio, il MiSE e il MEF del 19 novembre 2013, le risorse della Sezione Speciale Regione Lazio sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.
La Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia, operano con interventi di garanzia diretta e controgaranzia in cofinanziamento con la Riserva PON R&C del Fondo, relativamente alle operazioni finanziarie riferite a PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o Regione Sicilia.
Sulla base di quanto previsto dall‟Atto di Convenzione le risorse della Sezione Speciale Campania e Sicilia intervengono a copertura del 25% della misura massima della copertura del Fondo, restando a carico della Riserva PON R&C il rimanente 75%.
Le Sezioni Speciali Regionali
L’intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è concesso:
a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi;
senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell‟impresa o dell‟incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria;
per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln;
nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento;
nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Le novità normative – Interventi in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati
Il Decreto del 26 aprile 2013
Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147)
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Alla data del 31 luglio 2015 risultano ammesse alla garanzia del Fondo 752 operazioni in favore di start – up innovative e incubatori certificati, per un ammontare di finanziamenti accolti pari a € 228 mln.
Il decreto definisce le tipologie di operazioni ammissibili al Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di concessione, i criteri di selezione delle operazioni nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio associato a portafogli di finanziamento.
Il Fondo può concedere garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi € 100 mln.
I portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario finale in data successiva alla data di rilascio della garanzia del Fondo da parte del Comitato di gestione;
avere una durata compresa tra 18 e 60 mesi;
essere di importo non superiore all‟1% (2% nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine;
non essere assistiti da altre garanzia, reali o assicurative;
non sono ammissibili le operazioni di locazione finanziaria.
Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto Portafogli”) (1/3)
Il Decreto del 24 aprile 2013
Decreto del 24 aprile 2013 attuativo dell‟art. 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «DL Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2013, n. 157)
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L‟ammontare dei portafogli non può essere inferiore a € 50 mln (ovvero a € 25 mln per le operazioni di controgaranzia) e superiore a € 300 mln.
Il Fondo può intervenire per concedere garanzie, secondo le modalità della Garanzia Diretta e della Controgaranzia, a copertura di una quota non superiore all’80% delle prime perdite del portafoglio sino a concorrenza della tranche junior e comunque, non superiore al:
5% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
6% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti.
La copertura massima del Fondo, ad eccezione del caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti, può essere elevata con risorse apportate al Fondo da regioni o provincie autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal c.d. «decreto Fund Raising».
Detti apporti possono integrare l’intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub- portafogli sottoscrivendo:
la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, al fine di aumentare il punto di stacco e spessore, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo pari all’80% della tranche junior;
la tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti
Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto Portafogli”)
(2/3)
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Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al Confidi che rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:
mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all’1,25% (o 1,5%) dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
attraverso una protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% (o 6%) dell’ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti che potrà beneficiare della copertura integrale del Fondo.
La chiusura del portafogli di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo, termine che può essere prorogato (massimo 6 mesi) in caso di motivata richiesta connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore non dipendenti dal soggetto richiedente.
I soggetti richiedenti devono, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio, versare al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione “ una tantum”
in misura pari all’1% dell’importo garantito dal Fondo.
Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto
“Portafogli”) (3/3)
La disciplina prevede:
la copertura del Fondo nella misura massima dell’80% del finanziamento;
la priorità di istruttoria e delibera delle operazioni relative a finanziamenti PBS;
Il riconoscimento della copertura all’80% del finanziamento anche per le operazioni di durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
Per le operazioni di durata inferiore ai 36 mesi l’importo massimo garantito è pari ad 1,5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni).
Le novità normative - La Nuova Sabatini
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell‟economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, recante la disciplina del Plafond Beni Strumentali.
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Il Decreto 27 novembre 2013
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L’articolo 12, comma 6-bis del decreto Destinazione Italia prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie dirette anche a favore di SGR e i tutti gli altri gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SICAV, SICAF, Società di gestione UE, GEFIA UE, ecc.) che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese.
Le novità normative – Estensione garanzia sulle operazioni di mini bond
Il Decreto 23 dicembre 2013
Articolo 12, comma 6-bis, del Decreto del 23 dicembre 2013, n. 145 (dl Destinazione Italia), convertito, con modificazione, dal decreto-legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, n. 43)
a) Singole operazioni di sottoscrizione di minibond
b) Portafogli di operazioni di sottoscrizione di
minibond Estensione della Garanzia del
Fondo
Con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, del 5 giugno 2014, pubblicato in G.U. n.172 del 26/07/2014 sono stati definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia.
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Le novità normative – I minibond (1/2)
Soggetti richiedenti
• Banche;
• Intermediari finanziari;
• Gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis).
Caratteristiche
Le operazioni di sottoscrizione devono riguardare minibond con le seguenti caratteristiche:
• essere finalizzati all’attività di impresa;
• non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogato;
• essere sottoscritti ed erogati successivamente alla data di delibera del Consiglio di gestione;
• avere durata compresa tra 36 e 120 mesi;
• non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota non garantita dal Fondo.
Risorse finanziarie
Il fondo può concedere garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamento, pari a € 50 mln, da ripartirsi, per il 40%, sulle garanzia su singole operazioni di sottoscrizione e, per il 60%, sulle garanzie su operazioni di portafoglio.
Singole operazioni di sottoscrizione
di Minibond
La garanzia del Fondo è concessa:
• fino al 50% del valore nominale nel caso amortising minibond;
• fino al 30% del valore nominale nel caso bullet minibond;
Importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario è pari a € 1,5 mln
I soggetti richiedenti devono, entro 30 giorni dalla data di delibera del Consiglio, versare al Fondo, una commissione “ una tantum” in misura pari all’1% dell’importo garantito dal Fondo
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Le novità normative – I minibond (2/2)
• Granularità: le singole operazioni di sottoscrizione di minibond che compongono il portafoglio non devono essere di importo superiore al 3% del valore nominale complessivo del portafoglio.
• Il valore nominale complessivo del portafoglio di minibond non può essere:
Inferiore a € 50 mln;
Superiore a € 300 mln.
• La copertura del Fondo non può essere superiore all‟80% della tranche junior e comunque non superiore all‟8% del valore nominale complessivo del portafoglio di minibond.
• La predetta copertura può essere elevata con risorse apportate da regioni o provincie autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal c.d.
«decreto Fund Raising»;
• Relativamente alla singola operazione compresa nel portafoglio, fermo restando il limite di importo massimo garantibili di € 1,5 mln per singolo soggetto beneficiario finali, il fondo copre, nella misura massima dell‟80% della perdita registrata.
• La valutazione viene effettuata dal soggetto richiedente attestando:
a) Il possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni Operativi riguardo i parametri di PMI e l’ammissibilità del settore economico;
b) Rispondenza alle caratteristiche previste dal decreto
• Il soggetto beneficiario finale, ai fini dell‟ammissibilità, deve un rating non inferiore alla classe «B-» della scala di valutazione Standard‟s and Poor‟s
Caratteristiche del portafoglio
Modalità di intervento
Valutazione dei soggetti beneficiari
Il portafoglio di minibond deve essere costruito nel termine di 18 mesi dalla data di ammissione alla garanzia del Fondo.
I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di minibond versano a pena di decadenza della garanzia, una commissione pari all’1% dell’importo garantito dal Fondo
Portafogli di operazioni di sottoscrizione di minibond
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L’articolo 48, lettera b) della Legge di Stabilità 2014 prevede la costituzione di una Sezione speciale di garanzia “Progetti di ricerca e innovazione”, nell’ambito del Fondo con una dotazione finanziaria di € 100 mln.
La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell‟economia e delle finanze e la BEI.
I criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia verranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Le novità normative – Sezione speciale (BEI) “Progetti di ricerca e innovazione”
Legge 27 dicembre 2013
Articolo 48, lettera b), della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302)
Le nuove Disposizioni Operative prevedono:
la rimodulazione delle percentuali massime di copertura;
la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio;
la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, salvo che le delibere di affidamento non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del Fondo ;
l’ammissione delle imprese e cooperative sociali senza valutazione dei dati di bilancio;
nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese;
l’estensione dell’operatività del Fondo ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali;
avvio delle procedure di recupero per le operazioni fino a 18 senza piano di ammortamento entro 3 mesi successivi alla scadenza e comunicazione al Gestore entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure stesse (in precedenza, avvio entro 1 mese dalla scadenza e comunicazione al Gestore entro tre mesi dalla scadenza stessa).
Nuove disposizioni Operative integrate ai sensi del decreto del 27/12/2013 in vigore per le domande presentate dal 10/03/2014
Decreto interministeriale del 27/12/2013
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell‟economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).
Il presente decreto ha introdotto diverse novità operative che riguardano il Fondo Centrale di Garanzia per di PMI.
•Ampliamento dei “ soggetti finanziatori”
L’articolo 8, comma 2-bis, stabilisce che la garanzia del Fondo possa essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione, nonché degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR - (SGR, SICAV, e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni, ecc.) di cui all’art.114, comma 2-bis del TUB, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo.
•Controgaranzia
L’articolo 8, comma 1, modificando quanto disposto dal decreto del Fare, circoscrive alla sola garanzia diretta il divieto di concessione della garanzia del Fondo a operazioni già deliberate dai soggetti finanziatori.
Per l’attuazione di tale previsione è necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento del Ministero.
•Priorità di istruttoria per le operazioni di cui all’art.2-bis del D.L. 1/2015 – “ILVA”
L’articolo 8-ter integra quanto disposto all’art.2-bis del D.L. 1/2015,con riferimento agli interventi di garanzia in favore di PMI che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevedendo che a tali richieste di garanzia venga riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera.
•“ PMI Innovative ”
Nuova tipologia di impresa che deve essere iscritta in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Per tale tipologia di impresa è riconosciuta la gratuità della garanzia del Fondo, automaticamente applicabile, e criteri e modalità semplificati di accesso che, invece, dovranno essere stabiliti con apposito decreto interministeriale
Novità normative – Decreto «Investment Compact»
Decreto Legge 24 gennaio 2015, n.3 (c.d. Decreto “Investment Compact”) convertito con Legge del 24 marzo 2015, n.33
Decreto 24 gennaio 2015
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