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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Le novità del modello UNICO PF 2016
Massimiliano Sironi
Dichiarazioni – novità UNICO 2016
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Rideterminazione del valore dei terreni e
delle partecipazioni
Contesto normativo di riferimento
Norma di riferimento: art. 1 co. 887 - 888 - Art. 2 co. 2 D.L. n. 282/2002
- Possibilità di rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche “non imprenditori”
- Da effettuarsi: 2015
Contesto normativo – (segue)
• Norma originaria: artt. 5 e 7 L. n.448/2001
• Possibilità di rivalutazione di particolari categorie di beni detenuti ad una data di riferimento da determinati soggetti, ai fini della rideterminazione del valore fiscale degli stessi
• Pagamento di imposta sostitutiva
• Perizia di stima giurata
Beni rivalutabili
Alla data di riferimento del 1° gennaio 2015
PARTECIPAZIONI TERRENI
qualificate NON
qualificate
Con
destinazione agricola
Edificabili
Beni rivalutabili (segue)
Tipologia Descrizione Rif.
Qualificate
diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%
Art. 67 co. 1 lett. c TUIR
NON qualificate
diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria NON superiori al 20% o
partecipazione al capitale o al patrimonio NON superiore al 25%
Art. 67 co. 1 lett. c-bis TUIR
Edificabili
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale
adottato dal comune Art. 36 co. 2 D.L. n.223/2006
Nonnegoziateinmercati regolamentatii
Ambito soggettivo
Chi può rivalutare
Persone fisiche
Enti non commerciali
Società semplici
No
imprenditori
Sfera
“istituzionale” No impresa commerciale
Rideterminazione valore fiscale
• Al posto del costo d’acquisto (o del valore fiscalmente riconosciuto originario)
• Si prende come base per la determinazione della plusvalenza ex art. 67 co.1 lett. a), b), c), c-bis) TUIR
• Il valore rideterminato (nuovo vfr)
• Il costo della perizia può (cfr. circ. 12/E del 2002)
- essere dedotto dalla società cui le partecipazioni si riferiscono (nell’esercizio di redazione e nei quattro successivi)
- essere portato ad incremento del costo rivalutato
delle partecipazioni o dei terreni
Perizia di stima
• Per rideterminare valore è necessaria perizia di stima giurata (entro il 30/06/2015)
• Alla data di riferimento (1/1/2015)
• La relazione giurata deve essere riferita all’intero patrimonio sociale (partecipazioni)
• Soggetti con specifiche competenze (cfr. circ. Ag. Entr.
n.15/E del 2002 e n.16/E del 2005 e circ. Ag. Entr. n.47/E 2011 par. 1.2)
Perizia di stima (segue)
Cessione prima della redazione e giuramento perizia:
§ -Terreni
- non è possibile perché il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione del terreno (cfr. circ. Ag. Entr. n. 9/E del 2002 e n. 47/E del 2011; in senso difforme vd. Cass. sent. n.30729 del 30/12/2011) – Ora conclusiva ris. Ag. Entrate n. 53 del 27/05/2015 consente asseverazione perizia successivamente a compravendita terreno
§ - Partecipazioni
- è possibile solo per partecipazioni detenute in regime dichiarativo (cfr.
circ. Ag. Entr. n. 47/E del 2002 e n. 47/E del 2011)
Cessione prima del versamento imposta sostitutiva:
E’ possibile sia per terreni che per partecipazioni
Imposta sostitutiva
Aliquote imposta sostitutiva:
4% partecipazioni non qualificate;
8% partecipazioni qualificate e terreni Versamento:
- unica rata – entro 30.06.2015;
- tre rate – 30.06
1) Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso del 3%.
2) La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta (unica) o della prima rata.
3) Il versamento oltre il termine non consente di utilizzare il nuovo vfr
Successive procedure di rideterminazione
Art. 7 co. 2 lett. ee) D.L. n.70/2011:
- coloro che in passato, hanno già usufruito di “analoghe disposizioni agevolative” per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni
- possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta “[…]
l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni” (circ. Ag. Entr. n. 47/E del 2011)
- anche qualora la seconda perizia di stima riporti un valore rideterminato inferiore rispetto al precedente
- Non sono tenuti a versare le rate (eventualmente ancora pendenti) di precedenti rideterminazioni
Esempio
Precedente Rivalutazione
Imposta sostitutiva complessiva
1° rata 31/10/2010
2° rata 31/10/2011
3° rata 31/10/2012 partecipazioni A s.r.l.
possedute al 1/1/2010 60 20 20 20
Rivalutazione
Imposta sostitutiva complessiva
Imposta dovuta
1° rata 30/06/2012
2° rata 30/06/2013
3° rata 30/06/2014 partecipazioni A s.r.l.
possedute al 1/7/2011 110 70 23,333333 23,333333 23,333333
2013 2014 2015
2015 2016 2017
Successive procedure
di rideterminazione (segue)
• Anche se il contribuente non si avvale della rideterminazione ex D.L. n.70/2011, può in ogni caso detrarre, a valere sulle rate ancora pendenti e relative alla rideterminazione per i beni posseduti al 1/1/2015, le imposte sostitutive corrisposte in occasione di precedenti rideterminazioni
• Purché non sia stata già presentata istanza di
rimborso
Rimborso
imposta sostitutiva
Art. 7 co. 2 lett. ff) D.L. n.70/2011
Rimborso nel caso di successive procedure di rideterminazione – “alternativo” allo scomputo dell’imposta già versata
Rimborso:
- Art. 38 D.P.R. n.602/1973
- il termine di decadenza (48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, ovvero dalla data di pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o della prima rata
- questa disciplina si applica anche ai versamenti fatti entro la data di entrata in vigore del D.L. n.70/2011 (14/5/2011) e, se a tale epoca il termine risultava scaduto, è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14/5/2011 (cfr. art. 7 co. 2 lett. gg) D.L. n.70/2011)
- il rimborso non può essere superiore all’importo dovuto sulla base dell’ultima rideterminazione di valore
Circ. 47/E 2011
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La dichiarazione e il regime forfettario
Regime forfettario
• Quadro LM – regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile D.L. n.
98/2011
• Struttura:
- Sez. I – Regime di vantaggio – Determinazione del reddito - Sez. II – Regime forfettario – Determinazione del reddito - Sez. III – Determinazione dell’imposta dovuta
- Sez. IV – Perdite non compensate
Regime forfettario autonomi L. 190/14 Possibilità di
contestuale compilazione
La sez. II
Sez. II/Attestazione dei requisiti
- Ricavi e compensi prec. non superiori a tabella
- Spese per lavoro dipendente e assimilato prec. non superiore a 5.000 €
- Costo complessivo beni strumentali prec. 20.000 € - Redditi lav. Dip. o assim. < a
redditi impresa/lav. Aut. prec.
(no se lavoro cessato o somma inferiore a 20.000 €)
- No regimi speciali IVA o forfettari di determinazione reddito
- No soggetti non residenti.
Eccezione: residenti UE/SEE con almeno 75% reddito complessivo prodotto in IT - No in via esclusiva/prevalente
cessione fabbricati/porzioni, terreni edificabili, mezzi trasp.
nuovi
- No contemporanea partecip. in soc. pers., ass. pers., soc.
trasp.
- Nessuna forma attività (impr. o lav. aut.)
esercitata (anche in forma assoc. o fam.) nei 3 anni prec. Inizio att.;
- No mera prosecuzione attività prec. svolta come dip. o aut.
- Prosec. attività altrui, ammontare
ricavi/comp. prec. Non superiore limiti reddit.
Cod. ATECO
Sanzioni + 10% se reddito accertato +
10%
Sez. II/La determinazione del reddito
Ricavi/ compensi CASSA
X
Coefficiente redditività
Al netto di contributi previdenziali/assistenziali a carico del soggetto (ciò non vale per 4% rivalsa facoltativa INPS gestione separata)
Svolgimento di più attività:
Stesso gruppo
- Col 1 ATECO attività prevalente; - col 2 – coefficiente redditività; col. 4 ∑ ricavi/compensi – co. 5 reddito Gruppo diverso
Riduzione 1/3 nuove attività (art. 1 co. 165 l. 190/14)
Sez.II/deduzioni e perdite
Totale in ottemperanza a disposizioni di legge
Capienti
Eccedenza: deducibile da reddito complessivo
(indicare in LM49 e riportare in RP21)
Perdite pregresse (regole ordinarie TUIR)
- Non concorre alla formazione del reddito complessivo
- Rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia
- Non rileva per le detrazioni art. 13 T.U.I.R.
Sez.III/imposta dovuta
da LM39
Crediti imposta
Ritenute (cfr. anche ris. n.55/2013) da RS40.
Scomputo ammesso se no rimborso/no richiesta rimborso
- VANTAGGIO – e forfait?
Zero per forfettari (2015 1° anno regime)
Passaggio da vantaggio a forfettario. Eccedenza d’imposta sostitutiva: sez II
RX
RS – Obblighi informativi - ritenute
- I contribuenti «forfettari» non sono tenuti ad operare in qualità di sostituti d’imposta (art. 1 co.
69 L. n. 190/2014)
- Devono comunque indicare il codice fiscale del percettore i redditi (col. 1) - Con il relativo reddito (col. 2)
- Un rigo = un percettore
RS – Obblighi informativi - altri
- Esclusi da sds e parametri. Tuttavia vi è obbligo informativo
Obblighi Conservazione
documentale?
RR – contributi previdenziali
- Scelta per determinare i contributi INPS gestione artigiani e commercianti senza considerare il livello minimo imponibile (art. 1 co. 77 l. 190/2014) - No contributi su reddito minimale
- In caso di scelta: indicare cod. 3, in col. 2 di RR1
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Novità deduzioni/detrazioni
Detrazione spese sanitarie
• Principio generale: «non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006)» (circ. n.
3/2016):
- Prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia (effettuate da personale medico o da personale abilitato). Necessaria prescrizione medica
- Prestazioni di haloterapia e grotte di sale. Non detraibili
- Prestazioni di pedagogisti. Non detraibili (non rientra tra le categorie di
«personale sanitario»)
- Prestazioni di «educatore professionale». Detraibili (rientra tra le professione sanitarie riabilitative)
Detrazione per frequenza scolastica
- L. n. 107 del 13.07.2015 (art. 15 co. 1 e-bis T.U.I.R.):
- scuole infanzia;
- primo ciclo istruzione e scuole secondarie di primo grado;
- scuole secondarie di secondo grado - Vale per statali e paritarie
- Detrazione: 19% di importo max Euro 400,00 per alunno/studente (detrazione max euro 76,00)
- La detrazione opera anche per i familiari «a carico»
- Decorrenza: circ. Ag. Entr. N. 3/2016 – da 01.01.2015 - UNICO – quadro RP:
* RP8-RP14 col. 2
* codice 12
Detrazione spese istruzione universitaria
• Art. 1 co. 954 lett. b) L. n. 208/2015:
- università statali;
- università non statali (misura stabilita con D.M.)
• Detrazione vale anche per familiari «a carico»
• Decorrenza: dal periodo d’imposta 2015. D.M. entro 31.1.2016
• UNICO – quadro RP:
* RP8 – RP14 col. 2
* codice 13
Detrazione spese funebri
• Art. 1 co. 954 lett. a, L. n. 208/2015
• La detrazione spetta per le spese sostenute «in dipendenza della morte di persone»
• Limite detraibilità: Euro 1.550,00 (detrazione max. Euro 294,50) per ciascun decesso
• Decorrenza: periodo d’imposta 2015
• UNICO RP:
* RP8 – RP14 col. 2
* cod. 14
Detrazioni per erogazioni liberali ONLUS
• Art. 1 co. 137-138 L. n.190/2014
• Innalzamento limite detraibilità ONLUS (e soggetti art. 15 co.i-novies 1.1 TUIR) da Euro 2.065 a Euro 30.000
• Detrazione: 26% (detrazione max. Euro 7.800,00)
• Decorrenza: 01.01.2015
• UNICO --- RP:
* RP8 – RP14
*cod. 41
Nel limite si deve tener conto:
- Erogazioni fatte (per conto del dipendente) dal datore di lavoro e riportate in CU;
- Erogazioni effettuate in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
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Quadro RW
Premessa
RW
Post-voluntary «ordinario»
Redditi
Circolare 12/E del 8/4/2016
• Punto 14.1 – calcolo sanzione art. 5 D.L. n. 167/1990 per omessa compilazione RW
• Ponderazione della sanzione per i gg. di possesso in caso di investimento/disinvestimento senza successivi apporti
• Dichiarazione per dossier titoli: indicazioni di valore iniziale e di valore finale, non rilevando le eventuali singole variazioni di quest’ultima
• Discrimine per nuovo «adempimento dichiarativo»: apporto
• Onere contribuente: mantenere e conservare in apposito prospetto i dati delle singole attività finanziarie ai fini RW (valorizzazione – cfr. circ. 38/E del 2013)
Circolare 12/E del 8/4/2016
• Punto 14.2: IVAFE per soggetti delegati?
• No – Cfr. circ. 28/E del 2.7.2012
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Altre novità
Redditi dominicali e redditi agrari - rivalutazione
Tipologia Rivalut. L.
662/96 Ulteriore
rivalutaz. (fino a 2014)
Ulteriore
rivalutaz. (2015)
Redditi dominicali 80% 15% 30%
Redditi agrari 70% 15% 30%
IAP e coltiv. diretti 5% 10%
- Indicazioni in RA (da RA1 a RA22 col 1 e 3);
- Barrare colonna 10 per coltivatori diretti e IAP
RB – estremi contratto di affitto/Sez.II
- Col 7 RB21 – RB29 «codice identificativo contratto»; codice 17 cifre:
- estremi registrazione telematica;
- copia modello richiesta registrazione restituita da ufficio.
Ris. N. 31/E del 27.04.2016
Possibilità di indicare ancora data, serie, codice ufficio in luogo del codice 17 cifre per registrazione telematica
Opzione cedolare secca
Riduzione 30%
laddove consentita
2‰ Associazioni culturali
- L. 208/2015 (art. 1 co. 985)
- Beneficiari: associazioni culturali iscritte in apposito elenco presso Presidenza Consiglio dei Ministri - Scelte non alternative 8-5-2 per mille
- Non determinano maggiori imposte a carico del contribuente - Scelte opzionali e «a perimetro variabile»