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Le novità del modello UNICO PF

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità del modello UNICO PF 2016

Massimiliano Sironi

Dichiarazioni – novità UNICO 2016

(2)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Rideterminazione del valore dei terreni e

delle partecipazioni

(3)

Contesto normativo di riferimento

Norma di riferimento: art. 1 co. 887 - 888 - Art. 2 co. 2 D.L. n. 282/2002

- Possibilità di rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche “non imprenditori”

- Da effettuarsi: 2015

(4)

Contesto normativo – (segue)

• Norma originaria: artt. 5 e 7 L. n.448/2001

• Possibilità di rivalutazione di particolari categorie di beni detenuti ad una data di riferimento da determinati soggetti, ai fini della rideterminazione del valore fiscale degli stessi

• Pagamento di imposta sostitutiva

• Perizia di stima giurata

(5)

Beni rivalutabili

Alla data di riferimento del 1° gennaio 2015

PARTECIPAZIONI TERRENI

qualificate NON

qualificate

Con

destinazione agricola

Edificabili

(6)

Beni rivalutabili (segue)

Tipologia Descrizione Rif.

Qualificate

diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%

Art. 67 co. 1 lett. c TUIR

NON qualificate

diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria NON superiori al 20% o

partecipazione al capitale o al patrimonio NON superiore al 25%

Art. 67 co. 1 lett. c-bis TUIR

Edificabili

se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo

strumento urbanistico generale

adottato dal comune Art. 36 co. 2 D.L. n.223/2006

Nonnegoziateinmercati regolamentatii

(7)

Ambito soggettivo

Chi può rivalutare

Persone fisiche

Enti non commerciali

Società semplici

No

imprenditori

Sfera

“istituzionale” No impresa commerciale

(8)

Rideterminazione valore fiscale

• Al posto del costo d’acquisto (o del valore fiscalmente riconosciuto originario)

• Si prende come base per la determinazione della plusvalenza ex art. 67 co.1 lett. a), b), c), c-bis) TUIR

• Il valore rideterminato (nuovo vfr)

• Il costo della perizia può (cfr. circ. 12/E del 2002)

- essere dedotto dalla società cui le partecipazioni si riferiscono (nell’esercizio di redazione e nei quattro successivi)

- essere portato ad incremento del costo rivalutato

delle partecipazioni o dei terreni

(9)

Perizia di stima

• Per rideterminare valore è necessaria perizia di stima giurata (entro il 30/06/2015)

• Alla data di riferimento (1/1/2015)

• La relazione giurata deve essere riferita all’intero patrimonio sociale (partecipazioni)

• Soggetti con specifiche competenze (cfr. circ. Ag. Entr.

n.15/E del 2002 e n.16/E del 2005 e circ. Ag. Entr. n.47/E 2011 par. 1.2)

(10)

Perizia di stima (segue)

Cessione prima della redazione e giuramento perizia:

§ -Terreni

- non è possibile perché il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione del terreno (cfr. circ. Ag. Entr. n. 9/E del 2002 e n. 47/E del 2011; in senso difforme vd. Cass. sent. n.30729 del 30/12/2011) – Ora conclusiva ris. Ag. Entrate n. 53 del 27/05/2015 consente asseverazione perizia successivamente a compravendita terreno

§ - Partecipazioni

- è possibile solo per partecipazioni detenute in regime dichiarativo (cfr.

circ. Ag. Entr. n. 47/E del 2002 e n. 47/E del 2011)

Cessione prima del versamento imposta sostitutiva:

E’ possibile sia per terreni che per partecipazioni

(11)

Imposta sostitutiva

Aliquote imposta sostitutiva:

4% partecipazioni non qualificate;

8% partecipazioni qualificate e terreni Versamento:

- unica rata – entro 30.06.2015;

- tre rate – 30.06

1) Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso del 3%.

2) La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta (unica) o della prima rata.

3) Il versamento oltre il termine non consente di utilizzare il nuovo vfr

(12)

Successive procedure di rideterminazione

 Art. 7 co. 2 lett. ee) D.L. n.70/2011:

- coloro che in passato, hanno già usufruito di “analoghe disposizioni agevolative” per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni

- possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta “[…]

l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni” (circ. Ag. Entr. n. 47/E del 2011)

- anche qualora la seconda perizia di stima riporti un valore rideterminato inferiore rispetto al precedente

- Non sono tenuti a versare le rate (eventualmente ancora pendenti) di precedenti rideterminazioni

(13)

Esempio

Precedente Rivalutazione

Imposta sostitutiva complessiva

1° rata 31/10/2010

2° rata 31/10/2011

3° rata 31/10/2012 partecipazioni A s.r.l.

possedute al 1/1/2010 60 20 20 20

Rivalutazione

Imposta sostitutiva complessiva

Imposta dovuta

1° rata 30/06/2012

2° rata 30/06/2013

3° rata 30/06/2014 partecipazioni A s.r.l.

possedute al 1/7/2011 110 70 23,333333 23,333333 23,333333

2013 2014 2015

2015 2016 2017

(14)

Successive procedure

di rideterminazione (segue)

• Anche se il contribuente non si avvale della rideterminazione ex D.L. n.70/2011, può in ogni caso detrarre, a valere sulle rate ancora pendenti e relative alla rideterminazione per i beni posseduti al 1/1/2015, le imposte sostitutive corrisposte in occasione di precedenti rideterminazioni

• Purché non sia stata già presentata istanza di

rimborso

(15)

Rimborso

imposta sostitutiva

Art. 7 co. 2 lett. ff) D.L. n.70/2011

Rimborso nel caso di successive procedure di rideterminazione – “alternativo” allo scomputo dell’imposta già versata

Rimborso:

- Art. 38 D.P.R. n.602/1973

- il termine di decadenza (48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, ovvero dalla data di pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o della prima rata

- questa disciplina si applica anche ai versamenti fatti entro la data di entrata in vigore del D.L. n.70/2011 (14/5/2011) e, se a tale epoca il termine risultava scaduto, è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14/5/2011 (cfr. art. 7 co. 2 lett. gg) D.L. n.70/2011)

- il rimborso non può essere superiore all’importo dovuto sulla base dell’ultima rideterminazione di valore

(16)

Circ. 47/E 2011

(17)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La dichiarazione e il regime forfettario

(18)

Regime forfettario

Quadro LM – regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile D.L. n.

98/2011

Struttura:

- Sez. I – Regime di vantaggio – Determinazione del reddito - Sez. II – Regime forfettario – Determinazione del reddito - Sez. III – Determinazione dell’imposta dovuta

- Sez. IV – Perdite non compensate

Regime forfettario autonomi L. 190/14 Possibilità di

contestuale compilazione

(19)

La sez. II

(20)

Sez. II/Attestazione dei requisiti

- Ricavi e compensi prec. non superiori a tabella

- Spese per lavoro dipendente e assimilato prec. non superiore a 5.000 €

- Costo complessivo beni strumentali prec. 20.000 € - Redditi lav. Dip. o assim. < a

redditi impresa/lav. Aut. prec.

(no se lavoro cessato o somma inferiore a 20.000 €)

- No regimi speciali IVA o forfettari di determinazione reddito

- No soggetti non residenti.

Eccezione: residenti UE/SEE con almeno 75% reddito complessivo prodotto in IT - No in via esclusiva/prevalente

cessione fabbricati/porzioni, terreni edificabili, mezzi trasp.

nuovi

- No contemporanea partecip. in soc. pers., ass. pers., soc.

trasp.

- Nessuna forma attività (impr. o lav. aut.)

esercitata (anche in forma assoc. o fam.) nei 3 anni prec. Inizio att.;

- No mera prosecuzione attività prec. svolta come dip. o aut.

- Prosec. attività altrui, ammontare

ricavi/comp. prec. Non superiore limiti reddit.

Cod. ATECO

Sanzioni + 10% se reddito accertato +

10%

(21)

Sez. II/La determinazione del reddito

Ricavi/ compensi CASSA

X

Coefficiente redditività

Al netto di contributi previdenziali/assistenziali a carico del soggetto (ciò non vale per 4% rivalsa facoltativa INPS gestione separata)

Svolgimento di più attività:

Stesso gruppo

- Col 1 ATECO attività prevalente; - col 2 – coefficiente redditività; col. 4 ∑ ricavi/compensi – co. 5 reddito Gruppo diverso

Riduzione 1/3 nuove attività (art. 1 co. 165 l. 190/14)

(22)

Sez.II/deduzioni e perdite

Totale in ottemperanza a disposizioni di legge

Capienti

Eccedenza: deducibile da reddito complessivo

(indicare in LM49 e riportare in RP21)

Perdite pregresse (regole ordinarie TUIR)

- Non concorre alla formazione del reddito complessivo

- Rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia

- Non rileva per le detrazioni art. 13 T.U.I.R.

(23)

Sez.III/imposta dovuta

da LM39

Crediti imposta

Ritenute (cfr. anche ris. n.55/2013) da RS40.

Scomputo ammesso se no rimborso/no richiesta rimborso

- VANTAGGIO – e forfait?

Zero per forfettari (2015 1° anno regime)

Passaggio da vantaggio a forfettario. Eccedenza d’imposta sostitutiva: sez II

RX

(24)

RS – Obblighi informativi - ritenute

- I contribuenti «forfettari» non sono tenuti ad operare in qualità di sostituti d’imposta (art. 1 co.

69 L. n. 190/2014)

- Devono comunque indicare il codice fiscale del percettore i redditi (col. 1) - Con il relativo reddito (col. 2)

- Un rigo = un percettore

(25)

RS – Obblighi informativi - altri

- Esclusi da sds e parametri. Tuttavia vi è obbligo informativo

Obblighi Conservazione

documentale?

(26)

RR – contributi previdenziali

- Scelta per determinare i contributi INPS gestione artigiani e commercianti senza considerare il livello minimo imponibile (art. 1 co. 77 l. 190/2014) - No contributi su reddito minimale

- In caso di scelta: indicare cod. 3, in col. 2 di RR1

(27)

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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Novità deduzioni/detrazioni

(28)

Detrazione spese sanitarie

Principio generale: «non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006)» (circ. n.

3/2016):

- Prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia (effettuate da personale medico o da personale abilitato). Necessaria prescrizione medica

- Prestazioni di haloterapia e grotte di sale. Non detraibili

- Prestazioni di pedagogisti. Non detraibili (non rientra tra le categorie di

«personale sanitario»)

- Prestazioni di «educatore professionale». Detraibili (rientra tra le professione sanitarie riabilitative)

(29)

Detrazione per frequenza scolastica

- L. n. 107 del 13.07.2015 (art. 15 co. 1 e-bis T.U.I.R.):

- scuole infanzia;

- primo ciclo istruzione e scuole secondarie di primo grado;

- scuole secondarie di secondo grado - Vale per statali e paritarie

- Detrazione: 19% di importo max Euro 400,00 per alunno/studente (detrazione max euro 76,00)

- La detrazione opera anche per i familiari «a carico»

- Decorrenza: circ. Ag. Entr. N. 3/2016 – da 01.01.2015 - UNICO – quadro RP:

* RP8-RP14 col. 2

* codice 12

(30)

Detrazione spese istruzione universitaria

• Art. 1 co. 954 lett. b) L. n. 208/2015:

- università statali;

- università non statali (misura stabilita con D.M.)

• Detrazione vale anche per familiari «a carico»

• Decorrenza: dal periodo d’imposta 2015. D.M. entro 31.1.2016

• UNICO – quadro RP:

* RP8 – RP14 col. 2

* codice 13

(31)

Detrazione spese funebri

• Art. 1 co. 954 lett. a, L. n. 208/2015

• La detrazione spetta per le spese sostenute «in dipendenza della morte di persone»

• Limite detraibilità: Euro 1.550,00 (detrazione max. Euro 294,50) per ciascun decesso

• Decorrenza: periodo d’imposta 2015

• UNICO RP:

* RP8 – RP14 col. 2

* cod. 14

(32)

Detrazioni per erogazioni liberali ONLUS

• Art. 1 co. 137-138 L. n.190/2014

• Innalzamento limite detraibilità ONLUS (e soggetti art. 15 co.i-novies 1.1 TUIR) da Euro 2.065 a Euro 30.000

• Detrazione: 26% (detrazione max. Euro 7.800,00)

• Decorrenza: 01.01.2015

• UNICO --- RP:

* RP8 – RP14

*cod. 41

Nel limite si deve tener conto:

- Erogazioni fatte (per conto del dipendente) dal datore di lavoro e riportate in CU;

- Erogazioni effettuate in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari

(33)

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Quadro RW

(34)

Premessa

RW

Post-voluntary «ordinario»

Redditi

(35)

Circolare 12/E del 8/4/2016

• Punto 14.1 – calcolo sanzione art. 5 D.L. n. 167/1990 per omessa compilazione RW

• Ponderazione della sanzione per i gg. di possesso in caso di investimento/disinvestimento senza successivi apporti

• Dichiarazione per dossier titoli: indicazioni di valore iniziale e di valore finale, non rilevando le eventuali singole variazioni di quest’ultima

• Discrimine per nuovo «adempimento dichiarativo»: apporto

• Onere contribuente: mantenere e conservare in apposito prospetto i dati delle singole attività finanziarie ai fini RW (valorizzazione – cfr. circ. 38/E del 2013)

(36)

Circolare 12/E del 8/4/2016

• Punto 14.2: IVAFE per soggetti delegati?

• No – Cfr. circ. 28/E del 2.7.2012

(37)

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Altre novità

(38)

Redditi dominicali e redditi agrari - rivalutazione

Tipologia Rivalut. L.

662/96 Ulteriore

rivalutaz. (fino a 2014)

Ulteriore

rivalutaz. (2015)

Redditi dominicali 80% 15% 30%

Redditi agrari 70% 15% 30%

IAP e coltiv. diretti 5% 10%

- Indicazioni in RA (da RA1 a RA22 col 1 e 3);

- Barrare colonna 10 per coltivatori diretti e IAP

(39)

RB – estremi contratto di affitto/Sez.II

- Col 7 RB21 – RB29 «codice identificativo contratto»; codice 17 cifre:

- estremi registrazione telematica;

- copia modello richiesta registrazione restituita da ufficio.

Ris. N. 31/E del 27.04.2016

Possibilità di indicare ancora data, serie, codice ufficio in luogo del codice 17 cifre per registrazione telematica

Opzione cedolare secca

Riduzione 30%

laddove consentita

(40)

2‰ Associazioni culturali

- L. 208/2015 (art. 1 co. 985)

- Beneficiari: associazioni culturali iscritte in apposito elenco presso Presidenza Consiglio dei Ministri - Scelte non alternative 8-5-2 per mille

- Non determinano maggiori imposte a carico del contribuente - Scelte opzionali e «a perimetro variabile»

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