Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali: profili giuslavoristici
6 novembre 2018 Palazzo dei Contratti e
delle Manifestazioni della Camere di
Commercio
Sala del Mosaico Via Petrarca 10
Bergamo
Marcello Pollio
Founding Partner PBP Pollio & Associati I Genova I Milano I Torino
L’iter della Riforma
Il 22 dicembre 2017 la Commissione Rordorf nominata per la predisposizione della bozza di Decreto delegato in attuazione alla Legge 155/2017 consegna al Ministro Orlando il suo progetto di «CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA» formato da 362 articoli. Il decreto si
«arena» a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere e perché il Governo Renzi non ha i pieni poteri per poter concludere ed attuare la delega
La Delega resta valida per 12 mesi dal 14 novembre 2017
All’insediamento del nuovo Governo Conte il Ministro Bonafede riprende in
mano il progetto Rordorf, dando incarico al proprio Ufficio legislativo di
provvedere a redigere il D.Lgs. attuativo. Nel mese di ottobre il NUOVO
PROGETTO di D.LGS. viene inviato ai ministeri concertanti e ora è al vaglio
Il 1° febbraio 2017 la Camera ha approvato il d.d.l. delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il DDL approvato diviene
la Legge 19 ottobre 2017 n. 155 pubblicata in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017
L’11 ottobre 2017 il Senato ha approvato la Legge
delega con 174 voti e 34 contrari
L’iter della Riforma
La legge delega n. 155/2017 si compone di 16 articoli suddivisi in in tre capi:
Ø Capo I (artt. 1-2) sulle disposizioni generali
Ø Capo II (artt. 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza
Ø Capo III (art. 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie
Entro il 14 novembre 2018 il Governo è impegnato a emanare uno o più decreti attuativi.
L’art. 1, co. 3 della L. 155/17 prevede che il termine per l’esercizio della delega è
prorogato di 60 giorni quando il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente
La legge delega 155/2017
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa
Art. 2. Princìpi generali
Capo II - Princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza
Art. 3. Gruppi di imprese
Art. 4. Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi Art. 5. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento Art. 6. Procedura di concordato preventivo
Art. 7. Procedura di liquidazione giudiziale Art. 8. Esdebitazione
Art. 9. Sovraindebitamento Art. 10. Privilegi
Art. 11. Garanzie non possessorie
Art. 12. Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire
La struttura e le novità apportate dalla legge delega 155/2017
SECONDO IL CCI TUTTE LE
NOVITA’
ENTRERANNO IN VIGORE 18 MESI DOPO LA
PUBBLICAZIONE IN G.U.
AD ECCEZIONE DI ALCUNE
DISPOSIZIONI CHE ENTRERANNO IN
Art. 388 CCI - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
ART. 27, CO.1. - Sezioni specializzate
ART. 350 - Modifiche alla A.S. (rinvio sez. spec.) ART. 363 - Certificazione debiti contributivi e prev.li ART. 364 - Certificazioni debiti tributari
ART. 366 - Soccombenza spese in caso revoca fall.to ART. 373 - Abrogazione norme
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
ART. 374* Assetti organizzativi dell’impresa ART. 377
Responsabilità degli amministratori ART. 378
Nomina degli organi di controllo
*(non anche art. 376 – Assetti organizzativi societari)
Le norme immediatamente esecutive con il nuovo CCI
Applicazione e soggetti interessati
Il nuovo CCI predisposto dal Ministro Bonafede sostituirà l’attuale legge fallimentare e la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento del debitore civile.
L’art. 1 del CCI prevede infatti che il «codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge»
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese e liquidazione coatta
amministrativa speciale o ordinaria secondo le indicazioni del CCI (sezione
Agenda
• Il trasferimento dell’azienda nel Codice della crisi
• Inquadramento e finalità
• La salvaguardia dei livelli occupazionali
• Il perimetro del («ramo») d’azienda
• Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali
• Le responsabilità nel trasferimento d’azienda
• Profili fiscali
Il trasferimento dell’azienda nel Codice della crisi
Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza
Art. 214: “Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco”
Vendita dei singoli beni solo se consente maggior soddisfazione dei creditori
Vendita complesso aziendale ex art. 216 e disposizioni art. 2556 c.c.
Esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento
Art. 214: “Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco”/2
Il curatore può procedere alla cessione delle attività e passività dell’azienda o dei suoi rami nonché dei beni o rapporti giuridici individuali in blocco esclusa la responsabilità dell’alienante ex art. 2560 c.c.
Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente
Privilegi e garanzie conservano grado e validità a favore del cessionario
Possibilità liquidazione tramite conferimento in altra società
Art. 216: “Modalità della liquidazione”
I beni acquisiti all’attivo sono stimati da esperti nominati dal curatore ex art. 129, comma 2
Relazione di stima: depositata con modalità telematiche.
Se riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni ex art. 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c.
Non necessaria per beni di modesto valore
Vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza del giudice delegato
Beni immobili: il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno. Dopo il terzo esperimento,
Art. 212: “Affitto dell’azienda o di suoi rami”
“Proposto dal curatore, il giudice delegato, previo
parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche
limitatamente a specifici rami” (comma 1)
Utile al fine del maggior valore dell’azienda o di una parte della medesima
Il curatore è autorizzato a proseguire l’attività d’impresa (sentenza del tribunale) purchè non vengano pregiudicati gli interessi dei creditori
Art. 189: “Rapporti di lavoro subordinato”
“L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di
licenziamento” (comma 1)
I contratti restano sospesi fino a quando il curatore, su autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, comunica o il subentro ovvero il recesso
Comma 3: “Qualora non sia possibile la
continuazione, il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo […], il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato
Art. 189: “Rapporti di lavoro subordinato”/2
Comma 3: “…in ogni caso, decorso il termine di
quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”
Comma 7: “In caso di recesso del curatore,
licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, spetta al lavoratore con rapporto a tempo
indeterminato l’indennità di mancato preavviso che è considerata, unitamente al TFR, come credito
anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale”
Art. 191: “Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro”
Liquidazione giudiziale
Concordato
preventivo Accordi di
ristrutturazione
üArt. 47, L. 29/12/1990, n. 428 (“Trasferimenti di azienda”)
üArt. 11, D.L. 23/12/2013, n. 145, convertito in Legge 21/02/2014, n. 9 (“Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l'occupazione”)
Il perimetro («ramo») d’azienda
Perimetro («ramo») AZIENDA
Dilatazione della nozione di azienda:
complesso anche solo potenzialmente riorganizzabile
Ramo d’azienda
Autonomia funzionale:
idoneità allo svolgimento di un’attività volta ad uno scopo produttivo con propri mezzi e risorse, già al momento dello scorporo dal complesso
cedente, senza dover attingere a supporti integrativi del
cessionario
pre-esistenza non
«necessariamente necessaria»
Individuazione «ramo» azienda
Gruppo stabilmente
coordinato di lavoratori:
sono tra loro organizzati e la capacità operativa è assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how (o dall’utilizzo di marchi, brevetti, copyright, etc.)
Settori essenzialmente fondati sulla manodopera:
un gruppo di lavoratori che assolvono stabilmente un’attività comune sono equiparati ad una entità
economica idonea a
conservare la sua identità al di là del trasferimento
Capacità del personale
Può assumere una rilevanza tale da configurare un nucleo identificativo aziendale (e quindi un valore d’impresa)
Individuazione «ramo» azienda
Criticità legislative
Manca regola di valutazione dell’azienda che tenga conto del badwill
Manca riferimento all’affidabilità del cessionario e
del piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale
Nessun accenno al mantenimento dei livelli occupazionali
Nessuna previsione di obbligo legale dell’acquirente dell’azienda di continuare l’attività, neanche per un tempo ridotto
Individuazione «ramo» azienda
Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali
vendita dell’azienda
Vendita dell’azienda
Concordato con continuità: il piano è finalizzato alla vendita del complesso aziendale tenuto in funzione attraverso l’esercizio dell’impresa
(prosecuzione attività e vendita complesso aziendale)
Concordato liquidatorio con cessio bonorum: anche in presenza di cessione d’azienda, ma con basso
livello di soddisfazione dei creditori
(vendita anche atomistica dei beni aziendali)
Il piano deve contenere la “descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” e che questa indichi l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore”
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Fallimento (liquidazione giudiziale)
ü Conservazione dei complessi produttivi
ü NON previsti strumenti di tutela dell’occupazione e di prosecuzione dell’attività d’impresa
Amministrazione straordinaria
ü Conservazione dei complessi produttivi
Vendita dell’azienda/2
L’interesse alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali non prevale sull’interesse dei creditori al miglior realizzo
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/3
Subentro dell’acquirente nei rapporti di lavoro:
“Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti
(art. 105, comma 3, L.F.)
Carattere coattivo: l’acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento
(art. 105, comma 4, L.F.)
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/4
(possibilità) di corrispondere (parte) del prezzo di cessione mediante accollo di debiti da parte
dell’acquirente “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”
Pubblicazione nel Registro Imprese (art. 105, comma 2, L.F.): vale anche quale opponibilità delle cessioni dei crediti
Il debitore ceduto è comunque liberato se paga in
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/5
Esclusa la necessità dell’applicazione della disciplina del Codice di Procedura Civile
Principio di libertà delle forme con procedure
competitive: utilizzo dello strumento privatistico del contratto di compravendita
Giudice delegato: “cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/6
Art. 107, comma 1: procedure competitive
Devono favorire la partecipazione agli esperimenti di vendita del maggior numero possibile di interessati adeguatamente informati ed il conseguimento del miglior corrispettivo possibile
Le vendite devono essere effettuate sulla base di stime
Adeguate forme di pubblicità per favorire la massima
informazione e
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/7
Stime Beni appetibili da larga cerchia di interessati
Concreto interesse manifestato dal mercato
Pubblicità: pubblicazione su quotidiani o periodici o circolari inviate ad operatori del settore
interessati
No garanzia per vizi Responsabilità amministrazione
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
La stima dell’azienda
Ø Metodologia applicata per la valutazione
dell’azienda / ramo d’azienda
Ø Valutazione della
congruità del canone di affitto
Ø Attestazione del
valore dell’azienda e della congruità
dell’affitto
Vendita dell’azienda/8
Il meccanismo più efficace in presenza di più soggetti interessati è la gara informale i cui esiti sono consacrati
in un verbale con individuazione dell’offerta più alta
Determinazione del prezzo offerto
Qualora pervenga un’offerta irrevocabile di acquisto
migliorativa per almeno il 10% del prezzo offerto, il curatore può sospendere la “vendita” provvedendo, se necessario, ad
una gara informale tra offerenti
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/9
Duplice possibilità di sospensione
Curatore: solo qualora gli pervenga offerta migliorativa del 10%
Giudice delegato: solo su richiesta qualora vi
sia da dirimere un conflitto
Trascorso il termine per la presentazione dell’istanza
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Vendita dell’azienda/10
Novità introdotte dal D.L. 83/2015:
Integrazione del comma 1, art. 107 L.F.: le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere il pagamento
rateale
(richiamo artt. 569, comma 3 e 574, comma 1 e 587 comma 1 c.p.c.)
Giustificati motivi
üEvidenziati nel programma di liquidazione üRateazione max. 12 mesi
üAcquirente immesso nell’immobile solo con fidejussione di
soggetto specializzato,non revocabile e di almeno il 30%del prezzo di vendita
üIl mancato versamento anche di una sola rata determina la
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Regime delle offerte concorrenti (art. 163 bis L.F.)
Coinvolgimento del Giudice delegato nella gestione della procedura
Equilibrio tra regole di competitività e tempi e modalità delle consultazioni e accordi sindacali
Individuazione di criteri obiettivi di comparabilità delle offerte (comma 2)
Maggior tutela per il mantenimento dei livelli occupazionali
Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali
affitto di azienda
Affitto d’azienda
Fallimento del concedente: prosecuzione del rapporto di lavoro con l’affittuario in bonis
eventualmente poi cessionario (ex art. 79 l.fall.)
Concordato preventivo:
Natura liquidatoria:
L’art. 2112 c.c. è disapplicabile
Natura con continuità aziendale:
pur essendo procedura di risanamento dell’impresa
e, quindi, dovrebbe godere di maggior flessibilità agevolativa, Il rischio d’impresa si
trasferisce dal debitore
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Scegliere «perimetro» azienda da acquisire (opportunità): attività,
avviamento e dipendenti con relativo TFR
RISCHIO revocatoria «contenuto» se il cedente fallisce
(opportunità)(esenzione ex art. 67, co. 3, lett. E), l.fall.)
CRITICITA’ stima valore dell’azienda (limite ed opportunità )
Vantaggi fiscale (opportunità):
riconoscimento valori di cessione e maggiori ammortamenti (se esiste
AF FI TT UARI O - CE SS IO N AR IO
Attenzione a CONGRUITA’
canone Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Affitto d’azienda
Amministrazione straordinaria: alle condizioni stabilite ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 ed ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999, è possibile disapplicare l’art. 2112 c.c.
Hp di cessione azienda: con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinunzia alla solidarietà di quest’ultimo per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce deroga consentita all’art. 2112 c.c. ove prevista dall’accordo concluso ai sensi dell’art. 47 sopra
Il trasferimento nelle procedure concorsuali
Strutturazione e steps dell operazione
Tempistica operazione
Principi «operativi»
«messa in sicurezza» AZIENDA nelle more di
«presentare» Piano e Proposta di concordato
Proposta di concordato già contenente Affitto d’azienda
«controllo»
sull’operazione
Prima di pres. PIANO e PROPOSTA:
L affitto può essere perfezionato anche dopo la «prenotazione» ex
art. 161, c. 6, l.fall. (se cambiano condizioni risanamento ed occorra
perseguire risanamento con
discontinuità soggettiva) Advisor
Attestatore Tribunale
Dopo apert.
PROCEDURA
CD - CG
Creditori (votazione) Tribunale
Impatto «contabile»
Solo specifica informativa se concordato «prenotato» o
proposto dopo il 31/12 ma entro termine approvazione bilancio
Valori contabili relativi ad Azienda (o ramo) oggetto di
affitto cessione restano
«iscritti» ed evidenziali in bilancio
CONTABILITA’ - BILANCIO PIANO – SITUAZIONE
«RETTIFICATA»
Valori contabili relativi ad Azienda (o ramo) oggetto di affitto cessione ELIMINATI e
sostituiti da INTROITI da affitto/cessione
VALORI eliminati da contabilità solo dopo PERFEZIONAMENTO CESSIONE
CHIAREZZA e TRASPARENZA
Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»
ESISTENZA IDONEA GARANZIA IRREVOCABILITA’ E SCADENZA NON IMMEDIATA
FOCUS SU «GESTIONE DIPENDENTI»
Principi «generali» proposta di acquisto
Durata coincidente con iter procedura (non superiore a 24 mesi)
Fideiussione bancaria a prima richiesta
Individuazione dipendenti che
«passano con relativo «accollo»
CANONE Wp (valore azienda in crisi): focus su «valore economico» in quanto affitto (e successiva cessione) riguardano azienda in
continuità
RISOLUZIONE CONTRATTO
Clausole «particolari» (1)
Mancato deposito RICORSO accesso a CP (anche in bianco) Mancato deposito PIANO e PROPOSTA e/o sopraggiunta
INAMMISSIBILITA’ procedura ex art. 161, c. 6
Tribunale o del GD ex art. 167 entro omologa condizione
risolutiva del mancato rilascio dell’autorizzazione del
PAGAMENTO CANONE
Affittuario – Promissario acquirente potrà effettuare pagamenti anticipati dei canoni di affitto e/o del
Prezzo effettuando direttamente pagamenti ai dipendenti del locatore, ovvero pagamento di altre
passività del locatore
salva applicazione art. 79 L.F. (IN CASO DI FALLIMENTO) con conseguente previsione del diritto di recesso dal
Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»
GARANZIA
Clausole «particolari» (2)
A garanzia del puntuale esatto adempimento
dell’obbligo di pagare il prezzo di acquisto … l’Affittuario consegnerà agli organi della procedura di concordato preventivo garanzia fideiussoria anche assicurativa, a
prima richiesta, dell’importo di € (…pari al prezzo di acquisto) entro e non oltre la data fissata per l’adunanza
dei creditori ai sensi dell’art. 174 L.F.
OFFERTA
IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Affittuaria si impegna e promette di acquistare, concedendo formale opzione di vendita al Locatore –
successivamente all’ammissione alla procedura di concordato preventivo – a semplice richiesta del
Locatore, entro il ……….
L’impegno all’acquisto e, dunque, la presente opzione sono subordinati all’omologazione del CP ex art. 180 L.F.
ed alla previa autorizzazione degli organi della procedura:
Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Determinazione del canone fisso
Teoricamente il canone può essere fisso, variabile, oppure fisso-variabile
Canone = α * Wp
Wp = valore dell’azienda affittata al going concern
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Occorre basarsi sulla “redditività normale del settore”: limite massimo, che può scendere ed assumere anche valori tendenti allo 0 o addirittura
negativi
α = tasso di rendimento atteso per il locatore
Il locatore si assume una parte del rischio imprenditoriale (non avrà mai il rimborso integrale del capitale): si
espone al rischio del depauperamento dell’avviamento a causa di una non perfetta gestione da parte del locatario
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Per quantificare il rischio del locatore, occorre:
-
incrementare il rendimento di investimenti privi di rischio(
free risk)
di un premio per i rischio imprenditoriale dell’azienda(
risk premium);
- attribuire la percentuale del risk premium al locatore
α = tasso rendimento free risk + risk premium *
% attribuibile al locatore
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Se l’azienda è sanabile è possibile valutare il capitale economico
,
altrimenti occorre basarsi su valori diliquidazione dei singoli beni Wp = valore dell’azienda in crisi
principali metodi di valutazione delle aziende:
1) Reddituale
2) Patrimoniale complesso
3) Misti
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Il valore dell’azienda viene determinato sulla base del flusso di redditi attesi per un periodo limitato di tempo (o
come rendita perpetua)
Metodo reddituale
Metodo significativo che tiene conto delle capacità reddituali, individuando non solo
attività e passività aziendali, ma anche
prodotti tecnologie, mercati e clientela
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Il valore dell’azienda viene determinato sulla base del
“
going concern value”
Metodo patrimoniale complesso
Il capitale economico si ottiene dalla somma del patrimonio netto rettificato (ossia espresso a valori correnti degli elementi attivi e
passivi del capitale) con il valore degli elementi immateriali non
contabilizzati
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Uniscono l’aspetto patrimoniale con le aspettative reddituali: stima autonoma goodwill/badwill
Metodi misti
E’ un metodo che prende in considerazione la capacità dell’azienda di generare un reddito
superiore alla remunerazione del capitale rispetto al tipo di investimento
(sovrareddito)
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
Metodo patrimoniale con “stima autonoma del goodwill W = K + goodwill
Metodi utilizzabili in caso di affitto di aziende in crisi precedente al fallimento
W = K + ∑
k=1:n* R
k- K * i (1 + i’)
kK = patrimonio netto rettificato; R = reddito medio
normalizzato; i = tasso remunerazione normale rispetto
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
R = reddito medio normalizzato
Occorre riferirsi alternativamente al:
- reddito prospettico
: che si presume possa essere ragionevolmente conseguito in futuro (in rapporto alle caratteristiche attuali dell’azienda o derivanti dainterventi di ristrutturazioni)
- reddito medio-normale
: che si presume possa essere conseguito in futuro in condizioni standardIl canone d’affitto dell’azienda in crisi
i = tasso di remunerazione normale
Si può utilizzare il “tasso opportunità”: prevede che il tasso di riferimento sia pari a quello di investimenti
alternativi aventi lo stesso grado di rischio.
Rappresenta la misura del rendimento considerata soddisfacente, tenuto conto il
grado di rischio
dell’impresa
Il canone d’affitto dell’azienda in crisi
i’ = tasso di attualizzazione
Il puro compenso
finanziario per il passare del tempo, collegato a
parametri finanziari senza rischio (es. titoli di
stato di durata corrispondente)
Tiene conto di un duplice aspetto:
Una ulteriore
maggiorazione per il rischio d’impresa sui
rendimenti di
investimenti a basso rischio
La soluzione corretta è quella di considerare la
Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali
conferimento dell’azienda
STRUTTURA DELL’OPERAZIONE
A conferente azienda / ramo
Conferimento a liberazione di aumento di
capitale
B conferitaria
aumento di capitale
conferenteA B
conferitaria
Inquadramento e finalità operazione (1/4)
EFFETTI SUL CONFERENTE
CONFERENTE
enucleazione ramo azienda oggetto di conferimento
scorporo attività e passività rela - tive all’azienda/ramo conferita
iscrizione tra le attività della partecipazione ricevuta
iscrizione del risultato economico di conferimento
Inquadramento e finalità operazione (2/4)
STRUTTURA DELL’OPERAZIONE
a) Deposito ricorso (art. 161, c.6, L.F.)
b) Definizione atto di conferimento di azienda o di ramo
c) Recepimento autorizzazioni ex art. 167 L.F. (operazione
“straordinaria”)
d) Formalizzazione del conferimento e) Deposito piano e proposta
f) Svolgimento della procedura
Inquadramento e finalità operazione (3/4)
CRONOLOGIA
deposito ricorso
gestione in old-co
adunanza e votazione
gestione in new-co (proprietà)
Esecuzione conferimento
svolgimento procedura prenotaz. + 6/8 mesi
approvazione: omologa e cessione quote
diniego: prosecuzione gestione rapporti curatela Autorizzazioni
Art. 167 LF
Inversione rispetto
affitto
Inquadramento e finalità operazione (4/4)
Definizione del perimetro
i. esigenze aziendali (presupposto dell’assenza di un investitore)
Rischi ed opportunità
i. responsabilità civili e tributarie, ii. gestione della finanza,
Inquadramento nel piano concordatario
ASPETTI DA GESTIRE
Aspetti da gestire e responsabilità
Responsabilità avente causa
A conferente azienda / ramo
conferitariaB
aumento di capitale Corresponsabilità
Art. 2560 C.C.
Art. 14 D.Lgs 472/97
Concorso alla responsabilità del debitore verso i creditori
Concorso debiti erariali per imposte non versate
Artt. 182, c. 5, e 105 L.F.:
sostanzialeesclusione
Art. 182ter L.F. e Cass.
22931/2011: consolidamento debito, non esclude operatività
Aspetti da gestire e responsabilità
Le responsabilità nel trasferimento
d’azienda
Art 2560 c.c. (*)
Responsabilità nell’azienda ceduta
Ø L’alienante non è liberato dei debiti sorti anteriormente al trasferimento dell’azienda (a meno che i creditori non vi consentano espressamente)
Ø Se i suddetti debiti risultano dai libri contabili obbligatori anche l’acquirente ne risponde in solido
Art 2561 c.c.
Ø Esercizio dell’azienda sotto la ditta che la contraddistingue Ø Gestione senza modifica della destinazione e in modo da
conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte
Le responsabilità nel trasferimento d’azienda
Art 2112 c.c. (*)
Responsabilità nell’azienda ceduta
«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. (…).
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, (…).
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di
licenziamento. (…).
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, (…) compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda (…)
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto (…), tra
Le responsabilità nel trasferimento d’azienda
Art. 14 D.lgs. n. 472/1997 co. 4 e 5
Presupposti: - Lesione dell’interesse dello Stato alla completa e puntuale riscossione dei tributi - Conoscenza dello stato debitorio dell’azienda ceduta
- Conoscenza della lesione dell’interesse erariale
Responsabilità fiscale del cessionario d’azienda
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti,
nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici (…).
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta .
Le responsabilità nel trasferimento d’azienda
Applicabile in sede fallimentare?
Esclusa la possibilità di assoggettare la disciplina dell’art. 14 D.lgs.
472/97 alle procedure fallimentari
R.M. 12.7.1999 n. 112/E
Ratio dell’esenzione:
ØLa norma si riferisce esclusivamente alla cessioni su base volontaria o negoziale (non anche a quelle con profili
pubblicistici)
ØIncompatibilità della preventiva escussione del cedente in caso di fallimento (cfr. art. 51 L.F.)
Le responsabilità nel trasferimento d’azienda
Le domande di ammissione dei
lavoratori dipendenti
Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Somme anticipabili dal Fondo
Garanzia (T.F.R., ultime 3 mensilità) N.B. Specificare importi
anticipabili nella domanda di ammissione
Per ottenere l’anticipazione da parte Fondo Garanzia à
rapporto di lavoro deve essere cessato
In caso di affitto di azienda l’INPS non anticipa le somme al dipendente fino a quando il rapporto non cessa
(trasferimento definitivo e/o dimissioni dipendente)
La domanda di insinuazione al passivo dei lavoratori
Ammissione al netto dei contributi a carico lavoratore
N.B. valutare «impatto contributivo» nell’ambito
dell’eventuale accollo da parte
Codifica ammissione credito Fallcoweb:
A3.1 à indennità di fine rapporto (anticipabile Fondo Garanzia se rapporto cessato)
Somme richieste dal
creditore istante Proposta di ammissione del
curatore
Decisione presa dal G.D.
La domanda di insinuazione al passivo dei lavoratori
Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it
Per contatti telefonici rivolgersi a:
t +39 010 589081 Genova
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Via Bricherasio 7