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Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali: profili giuslavoristici

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(1)

Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali: profili giuslavoristici

6 novembre 2018 Palazzo dei Contratti e

delle Manifestazioni della Camere di

Commercio

Sala del Mosaico Via Petrarca 10

Bergamo

Marcello Pollio

Founding Partner PBP Pollio & Associati I Genova I Milano I Torino

(2)

L’iter della Riforma

Il 22 dicembre 2017 la Commissione Rordorf nominata per la predisposizione della bozza di Decreto delegato in attuazione alla Legge 155/2017 consegna al Ministro Orlando il suo progetto di «CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA» formato da 362 articoli. Il decreto si

«arena» a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere e perché il Governo Renzi non ha i pieni poteri per poter concludere ed attuare la delega

La Delega resta valida per 12 mesi dal 14 novembre 2017

All’insediamento del nuovo Governo Conte il Ministro Bonafede riprende in

mano il progetto Rordorf, dando incarico al proprio Ufficio legislativo di

provvedere a redigere il D.Lgs. attuativo. Nel mese di ottobre il NUOVO

PROGETTO di D.LGS. viene inviato ai ministeri concertanti e ora è al vaglio

(3)

Il 1° febbraio 2017 la Camera ha approvato il d.d.l. delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il DDL approvato diviene

la Legge 19 ottobre 2017 n. 155 pubblicata in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017

L’11 ottobre 2017 il Senato ha approvato la Legge

delega con 174 voti e 34 contrari

L’iter della Riforma

(4)

La legge delega n. 155/2017 si compone di 16 articoli suddivisi in in tre capi:

Ø Capo I (artt. 1-2) sulle disposizioni generali

Ø Capo II (artt. 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza

Ø Capo III (art. 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie

Entro il 14 novembre 2018 il Governo è impegnato a emanare uno o più decreti attuativi.

L’art. 1, co. 3 della L. 155/17 prevede che il termine per l’esercizio della delega è

prorogato di 60 giorni quando il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al

comma 1 o successivamente

La legge delega 155/2017

(5)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa

Art. 2. Princìpi generali

Capo II - Princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza

Art. 3. Gruppi di imprese

Art. 4. Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi Art. 5. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento Art. 6. Procedura di concordato preventivo

Art. 7. Procedura di liquidazione giudiziale Art. 8. Esdebitazione

Art. 9. Sovraindebitamento Art. 10. Privilegi

Art. 11. Garanzie non possessorie

Art. 12. Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

La struttura e le novità apportate dalla legge delega 155/2017

SECONDO IL CCI TUTTE LE

NOVITA’

ENTRERANNO IN VIGORE 18 MESI DOPO LA

PUBBLICAZIONE IN G.U.

AD ECCEZIONE DI ALCUNE

DISPOSIZIONI CHE ENTRERANNO IN

(6)

Art. 388 CCI - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

ART. 27, CO.1. - Sezioni specializzate

ART. 350 - Modifiche alla A.S. (rinvio sez. spec.) ART. 363 - Certificazione debiti contributivi e prev.li ART. 364 - Certificazioni debiti tributari

ART. 366 - Soccombenza spese in caso revoca fall.to ART. 373 - Abrogazione norme

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 374* Assetti organizzativi dell’impresa ART. 377

Responsabilità degli amministratori ART. 378

Nomina degli organi di controllo

*(non anche art. 376 – Assetti organizzativi societari)

Le norme immediatamente esecutive con il nuovo CCI

(7)

Applicazione e soggetti interessati

Il nuovo CCI predisposto dal Ministro Bonafede sostituirà l’attuale legge fallimentare e la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento del debitore civile.

L’art. 1 del CCI prevede infatti che il «codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge»

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese e liquidazione coatta

amministrativa speciale o ordinaria secondo le indicazioni del CCI (sezione

(8)

Agenda

• Il trasferimento dell’azienda nel Codice della crisi

• Inquadramento e finalità

• La salvaguardia dei livelli occupazionali

• Il perimetro del («ramo») d’azienda

• Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali

• Le responsabilità nel trasferimento d’azienda

• Profili fiscali

(9)

Il trasferimento dell’azienda nel Codice della crisi

(10)

Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza

Art. 214: “Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco”

Vendita dei singoli beni solo se consente maggior soddisfazione dei creditori

Vendita complesso aziendale ex art. 216 e disposizioni art. 2556 c.c.

Esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento

(11)

Art. 214: “Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco”/2

Il curatore può procedere alla cessione delle attività e passività dell’azienda o dei suoi rami nonché dei beni o rapporti giuridici individuali in blocco esclusa la responsabilità dell’alienante ex art. 2560 c.c.

Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente

Privilegi e garanzie conservano grado e validità a favore del cessionario

Possibilità liquidazione tramite conferimento in altra società

(12)

Art. 216: “Modalità della liquidazione”

I beni acquisiti all’attivo sono stimati da esperti nominati dal curatore ex art. 129, comma 2

Relazione di stima: depositata con modalità telematiche.

Se riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni ex art. 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c.

Non necessaria per beni di modesto valore

Vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza del giudice delegato

Beni immobili: il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno. Dopo il terzo esperimento,

(13)

Art. 212: “Affitto dell’azienda o di suoi rami”

“Proposto dal curatore, il giudice delegato, previo

parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche

limitatamente a specifici rami” (comma 1)

Utile al fine del maggior valore dell’azienda o di una parte della medesima

Il curatore è autorizzato a proseguire l’attività d’impresa (sentenza del tribunale) purchè non vengano pregiudicati gli interessi dei creditori

(14)

Art. 189: “Rapporti di lavoro subordinato”

“L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di

licenziamento” (comma 1)

I contratti restano sospesi fino a quando il curatore, su autorizzazione del giudice delegato, sentito il

comitato dei creditori, comunica o il subentro ovvero il recesso

Comma 3: “Qualora non sia possibile la

continuazione, il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo […], il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato

(15)

Art. 189: “Rapporti di lavoro subordinato”/2

Comma 3: “…in ogni caso, decorso il termine di

quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”

Comma 7: “In caso di recesso del curatore,

licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, spetta al lavoratore con rapporto a tempo

indeterminato l’indennità di mancato preavviso che è considerata, unitamente al TFR, come credito

anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale”

(16)

Art. 191: “Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro”

Liquidazione giudiziale

Concordato

preventivo Accordi di

ristrutturazione

üArt. 47, L. 29/12/1990, n. 428 (“Trasferimenti di azienda”)

üArt. 11, D.L. 23/12/2013, n. 145, convertito in Legge 21/02/2014, n. 9 (“Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere

l'occupazione”)

(17)

Il perimetro («ramo») d’azienda

(18)

Perimetro («ramo») AZIENDA

Dilatazione della nozione di azienda:

complesso anche solo potenzialmente riorganizzabile

Ramo d’azienda

Autonomia funzionale:

idoneità allo svolgimento di un’attività volta ad uno scopo produttivo con propri mezzi e risorse, già al momento dello scorporo dal complesso

cedente, senza dover attingere a supporti integrativi del

cessionario

pre-esistenza non

«necessariamente necessaria»

Individuazione «ramo» azienda

(19)

Gruppo stabilmente

coordinato di lavoratori:

sono tra loro organizzati e la capacità operativa è assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how (o dall’utilizzo di marchi, brevetti, copyright, etc.)

Settori essenzialmente fondati sulla manodopera:

un gruppo di lavoratori che assolvono stabilmente un’attività comune sono equiparati ad una entità

economica idonea a

conservare la sua identità al di là del trasferimento

Capacità del personale

Può assumere una rilevanza tale da configurare un nucleo identificativo aziendale (e quindi un valore d’impresa)

Individuazione «ramo» azienda

(20)

Criticità legislative

Manca regola di valutazione dell’azienda che tenga conto del badwill

Manca riferimento all’affidabilità del cessionario e

del piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale

Nessun accenno al mantenimento dei livelli occupazionali

Nessuna previsione di obbligo legale dell’acquirente dell’azienda di continuare l’attività, neanche per un tempo ridotto

Individuazione «ramo» azienda

(21)

Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali

vendita dell’azienda

(22)

Vendita dell’azienda

Concordato con continuità: il piano è finalizzato alla vendita del complesso aziendale tenuto in funzione attraverso l’esercizio dell’impresa

(prosecuzione attività e vendita complesso aziendale)

Concordato liquidatorio con cessio bonorum: anche in presenza di cessione d’azienda, ma con basso

livello di soddisfazione dei creditori

(vendita anche atomistica dei beni aziendali)

Il piano deve contenere la “descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” e che questa indichi l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad

assicurare a ciascun creditore”

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(23)

Fallimento (liquidazione giudiziale)

ü Conservazione dei complessi produttivi

ü NON previsti strumenti di tutela dell’occupazione e di prosecuzione dell’attività d’impresa

Amministrazione straordinaria

ü Conservazione dei complessi produttivi

Vendita dell’azienda/2

L’interesse alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali non prevale sull’interesse dei creditori al miglior realizzo

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(24)

Vendita dell’azienda/3

Subentro dell’acquirente nei rapporti di lavoro:

“Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle

dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti

(art. 105, comma 3, L.F.)

Carattere coattivo: l’acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento

(art. 105, comma 4, L.F.)

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(25)

Vendita dell’azienda/4

(possibilità) di corrispondere (parte) del prezzo di cessione mediante accollo di debiti da parte

dell’acquirente “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”

Pubblicazione nel Registro Imprese (art. 105, comma 2, L.F.): vale anche quale opponibilità delle cessioni dei crediti

Il debitore ceduto è comunque liberato se paga in

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(26)

Vendita dell’azienda/5

Esclusa la necessità dell’applicazione della disciplina del Codice di Procedura Civile

Principio di libertà delle forme con procedure

competitive: utilizzo dello strumento privatistico del contratto di compravendita

Giudice delegato: “cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(27)

Vendita dell’azienda/6

Art. 107, comma 1: procedure competitive

Devono favorire la partecipazione agli esperimenti di vendita del maggior numero possibile di interessati adeguatamente informati ed il conseguimento del miglior corrispettivo possibile

Le vendite devono essere effettuate sulla base di stime

Adeguate forme di pubblicità per favorire la massima

informazione e

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(28)

Vendita dell’azienda/7

Stime Beni appetibili da larga cerchia di interessati

Concreto interesse manifestato dal mercato

Pubblicità: pubblicazione su quotidiani o periodici o circolari inviate ad operatori del settore

interessati

No garanzia per vizi Responsabilità amministrazione

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(29)

La stima dell’azienda

Ø Metodologia applicata per la valutazione

dell’azienda / ramo d’azienda

Ø Valutazione della

congruità del canone di affitto

Ø Attestazione del

valore dell’azienda e della congruità

dell’affitto

(30)

Vendita dell’azienda/8

Il meccanismo più efficace in presenza di più soggetti interessati è la gara informale i cui esiti sono consacrati

in un verbale con individuazione dell’offerta più alta

Determinazione del prezzo offerto

Qualora pervenga un’offerta irrevocabile di acquisto

migliorativa per almeno il 10% del prezzo offerto, il curatore può sospendere la “vendita” provvedendo, se necessario, ad

una gara informale tra offerenti

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(31)

Vendita dell’azienda/9

Duplice possibilità di sospensione

Curatore: solo qualora gli pervenga offerta migliorativa del 10%

Giudice delegato: solo su richiesta qualora vi

sia da dirimere un conflitto

Trascorso il termine per la presentazione dell’istanza

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(32)

Vendita dell’azienda/10

Novità introdotte dal D.L. 83/2015:

Integrazione del comma 1, art. 107 L.F.: le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere il pagamento

rateale

(richiamo artt. 569, comma 3 e 574, comma 1 e 587 comma 1 c.p.c.)

Giustificati motivi

üEvidenziati nel programma di liquidazione üRateazione max. 12 mesi

üAcquirente immesso nell’immobile solo con fidejussione di

soggetto specializzato,non revocabile e di almeno il 30%del prezzo di vendita

üIl mancato versamento anche di una sola rata determina la

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(33)

Regime delle offerte concorrenti (art. 163 bis L.F.)

Coinvolgimento del Giudice delegato nella gestione della procedura

Equilibrio tra regole di competitività e tempi e modalità delle consultazioni e accordi sindacali

Individuazione di criteri obiettivi di comparabilità delle offerte (comma 2)

Maggior tutela per il mantenimento dei livelli occupazionali

(34)

Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali

affitto di azienda

(35)

Affitto d’azienda

Fallimento del concedente: prosecuzione del rapporto di lavoro con l’affittuario in bonis

eventualmente poi cessionario (ex art. 79 l.fall.)

Concordato preventivo:

Natura liquidatoria:

L’art. 2112 c.c. è disapplicabile

Natura con continuità aziendale:

pur essendo procedura di risanamento dell’impresa

e, quindi, dovrebbe godere di maggior flessibilità agevolativa, Il rischio d’impresa si

trasferisce dal debitore

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(36)

Scegliere «perimetro» azienda da acquisire (opportunità): attività,

avviamento e dipendenti con relativo TFR

RISCHIO revocatoria «contenuto» se il cedente fallisce

(opportunità)(esenzione ex art. 67, co. 3, lett. E), l.fall.)

CRITICITA’ stima valore dell’azienda (limite ed opportunità )

Vantaggi fiscale (opportunità):

riconoscimento valori di cessione e maggiori ammortamenti (se esiste

AF FI TT UARI O - CE SS IO N AR IO

Attenzione a CONGRUITA’

canone Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(37)

Affitto d’azienda

Amministrazione straordinaria: alle condizioni stabilite ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 ed ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999, è possibile disapplicare l’art. 2112 c.c.

Hp di cessione azienda: con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinunzia alla solidarietà di quest’ultimo per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce deroga consentita all’art. 2112 c.c. ove prevista dall’accordo concluso ai sensi dell’art. 47 sopra

Il trasferimento nelle procedure concorsuali

(38)

Strutturazione e steps dell operazione

Tempistica operazione

Principi «operativi»

«messa in sicurezza» AZIENDA nelle more di

«presentare» Piano e Proposta di concordato

Proposta di concordato già contenente Affitto d’azienda

«controllo»

sull’operazione

Prima di pres. PIANO e PROPOSTA:

L affitto può essere perfezionato anche dopo la «prenotazione» ex

art. 161, c. 6, l.fall. (se cambiano condizioni risanamento ed occorra

perseguire risanamento con

discontinuità soggettiva) Advisor

Attestatore Tribunale

Dopo apert.

PROCEDURA

CD - CG

Creditori (votazione) Tribunale

(39)

Impatto «contabile»

Solo specifica informativa se concordato «prenotato» o

proposto dopo il 31/12 ma entro termine approvazione bilancio

Valori contabili relativi ad Azienda (o ramo) oggetto di

affitto cessione restano

«iscritti» ed evidenziali in bilancio

CONTABILITA’ - BILANCIO PIANO – SITUAZIONE

«RETTIFICATA»

Valori contabili relativi ad Azienda (o ramo) oggetto di affitto cessione ELIMINATI e

sostituiti da INTROITI da affitto/cessione

VALORI eliminati da contabilità solo dopo PERFEZIONAMENTO CESSIONE

(40)

CHIAREZZA e TRASPARENZA

Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»

ESISTENZA IDONEA GARANZIA IRREVOCABILITA’ E SCADENZA NON IMMEDIATA

FOCUS SU «GESTIONE DIPENDENTI»

Principi «generali» proposta di acquisto

Durata coincidente con iter procedura (non superiore a 24 mesi)

Fideiussione bancaria a prima richiesta

Individuazione dipendenti che

«passano con relativo «accollo»

CANONE Wp (valore azienda in crisi): focus su «valore economico» in quanto affitto (e successiva cessione) riguardano azienda in

continuità

(41)

RISOLUZIONE CONTRATTO

Clausole «particolari» (1)

Mancato deposito RICORSO accesso a CP (anche in bianco) Mancato deposito PIANO e PROPOSTA e/o sopraggiunta

INAMMISSIBILITA’ procedura ex art. 161, c. 6

Tribunale o del GD ex art. 167 entro omologa condizione

risolutiva del mancato rilascio dell’autorizzazione del

PAGAMENTO CANONE

Affittuario – Promissario acquirente potrà effettuare pagamenti anticipati dei canoni di affitto e/o del

Prezzo effettuando direttamente pagamenti ai dipendenti del locatore, ovvero pagamento di altre

passività del locatore

salva applicazione art. 79 L.F. (IN CASO DI FALLIMENTO) con conseguente previsione del diritto di recesso dal

Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»

(42)

GARANZIA

Clausole «particolari» (2)

A garanzia del puntuale esatto adempimento

dell’obbligo di pagare il prezzo di acquisto … l’Affittuario consegnerà agli organi della procedura di concordato preventivo garanzia fideiussoria anche assicurativa, a

prima richiesta, dell’importo di € (…pari al prezzo di acquisto) entro e non oltre la data fissata per l’adunanza

dei creditori ai sensi dell’art. 174 L.F.

OFFERTA

IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Affittuaria si impegna e promette di acquistare, concedendo formale opzione di vendita al Locatore –

successivamente all’ammissione alla procedura di concordato preventivo – a semplice richiesta del

Locatore, entro il ……….

L’impegno all’acquisto e, dunque, la presente opzione sono subordinati all’omologazione del CP ex art. 180 L.F.

ed alla previa autorizzazione degli organi della procedura:

Clausole contrattuali e «offerta» di acquisto»

(43)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Determinazione del canone fisso

Teoricamente il canone può essere fisso, variabile, oppure fisso-variabile

Canone = α * Wp

Wp = valore dell’azienda affittata al going concern

(44)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Occorre basarsi sulla “redditività normale del settore”: limite massimo, che può scendere ed assumere anche valori tendenti allo 0 o addirittura

negativi

α = tasso di rendimento atteso per il locatore

Il locatore si assume una parte del rischio imprenditoriale (non avrà mai il rimborso integrale del capitale): si

espone al rischio del depauperamento dell’avviamento a causa di una non perfetta gestione da parte del locatario

(45)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Per quantificare il rischio del locatore, occorre:

-

incrementare il rendimento di investimenti privi di rischio

(

free risk

)

di un premio per i rischio imprenditoriale dell’azienda

(

risk premium

);

- attribuire la percentuale del risk premium al locatore

α = tasso rendimento free risk + risk premium *

% attribuibile al locatore

(46)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Se l’azienda è sanabile è possibile valutare il capitale economico

,

altrimenti occorre basarsi su valori di

liquidazione dei singoli beni Wp = valore dell’azienda in crisi

principali metodi di valutazione delle aziende:

1) Reddituale

2) Patrimoniale complesso

3) Misti

(47)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Il valore dell’azienda viene determinato sulla base del flusso di redditi attesi per un periodo limitato di tempo (o

come rendita perpetua)

Metodo reddituale

Metodo significativo che tiene conto delle capacità reddituali, individuando non solo

attività e passività aziendali, ma anche

prodotti tecnologie, mercati e clientela

(48)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Il valore dell’azienda viene determinato sulla base del

going concern value

Metodo patrimoniale complesso

Il capitale economico si ottiene dalla somma del patrimonio netto rettificato (ossia espresso a valori correnti degli elementi attivi e

passivi del capitale) con il valore degli elementi immateriali non

contabilizzati

(49)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Uniscono l’aspetto patrimoniale con le aspettative reddituali: stima autonoma goodwill/badwill

Metodi misti

E’ un metodo che prende in considerazione la capacità dell’azienda di generare un reddito

superiore alla remunerazione del capitale rispetto al tipo di investimento

(sovrareddito)

(50)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

Metodo patrimoniale con “stima autonoma del goodwill W = K + goodwill

Metodi utilizzabili in caso di affitto di aziende in crisi precedente al fallimento

W = K + ∑

k=1:n

* R

k

- K * i (1 + i’)

k

K = patrimonio netto rettificato; R = reddito medio

normalizzato; i = tasso remunerazione normale rispetto

(51)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

R = reddito medio normalizzato

Occorre riferirsi alternativamente al:

- reddito prospettico

: che si presume possa essere ragionevolmente conseguito in futuro (in rapporto alle caratteristiche attuali dell’azienda o derivanti da

interventi di ristrutturazioni)

- reddito medio-normale

: che si presume possa essere conseguito in futuro in condizioni standard

(52)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

i = tasso di remunerazione normale

Si può utilizzare il “tasso opportunità”: prevede che il tasso di riferimento sia pari a quello di investimenti

alternativi aventi lo stesso grado di rischio.

Rappresenta la misura del rendimento considerata soddisfacente, tenuto conto il

grado di rischio

dell’impresa

(53)

Il canone d’affitto dell’azienda in crisi

i’ = tasso di attualizzazione

Il puro compenso

finanziario per il passare del tempo, collegato a

parametri finanziari senza rischio (es. titoli di

stato di durata corrispondente)

Tiene conto di un duplice aspetto:

Una ulteriore

maggiorazione per il rischio d’impresa sui

rendimenti di

investimenti a basso rischio

La soluzione corretta è quella di considerare la

(54)

Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali

conferimento dell’azienda

(55)

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

A conferente azienda / ramo

Conferimento a liberazione di aumento di

capitale

B conferitaria

aumento di capitale

conferenteA B

conferitaria

Inquadramento e finalità operazione (1/4)

(56)

EFFETTI SUL CONFERENTE

CONFERENTE

enucleazione ramo azienda oggetto di conferimento

scorporo attività e passività rela - tive all’azienda/ramo conferita

iscrizione tra le attività della partecipazione ricevuta

iscrizione del risultato economico di conferimento

Inquadramento e finalità operazione (2/4)

(57)

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

a) Deposito ricorso (art. 161, c.6, L.F.)

b) Definizione atto di conferimento di azienda o di ramo

c) Recepimento autorizzazioni ex art. 167 L.F. (operazione

“straordinaria”)

d) Formalizzazione del conferimento e) Deposito piano e proposta

f) Svolgimento della procedura

Inquadramento e finalità operazione (3/4)

(58)

CRONOLOGIA

deposito ricorso

gestione in old-co

adunanza e votazione

gestione in new-co (proprietà)

Esecuzione conferimento

svolgimento procedura prenotaz. + 6/8 mesi

approvazione: omologa e cessione quote

diniego: prosecuzione gestione rapporti curatela Autorizzazioni

Art. 167 LF

Inversione rispetto

affitto

Inquadramento e finalità operazione (4/4)

(59)

Definizione del perimetro

i. esigenze aziendali (presupposto dell’assenza di un investitore)

Rischi ed opportunità

i. responsabilità civili e tributarie, ii. gestione della finanza,

Inquadramento nel piano concordatario

ASPETTI DA GESTIRE

Aspetti da gestire e responsabilità

(60)

Responsabilità avente causa

A conferente azienda / ramo

conferitariaB

aumento di capitale Corresponsabilità

Art. 2560 C.C.

Art. 14 D.Lgs 472/97

Concorso alla responsabilità del debitore verso i creditori

Concorso debiti erariali per imposte non versate

Artt. 182, c. 5, e 105 L.F.:

sostanzialeesclusione

Art. 182ter L.F. e Cass.

22931/2011: consolidamento debito, non esclude operatività

Aspetti da gestire e responsabilità

(61)

Le responsabilità nel trasferimento

d’azienda

(62)

Art 2560 c.c. (*)

Responsabilità nell’azienda ceduta

Ø L’alienante non è liberato dei debiti sorti anteriormente al trasferimento dell’azienda (a meno che i creditori non vi consentano espressamente)

Ø Se i suddetti debiti risultano dai libri contabili obbligatori anche l’acquirente ne risponde in solido

Art 2561 c.c.

Ø Esercizio dell’azienda sotto la ditta che la contraddistingue Ø Gestione senza modifica della destinazione e in modo da

conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte

Le responsabilità nel trasferimento d’azienda

(63)

Art 2112 c.c. (*)

Responsabilità nell’azienda ceduta

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. (…).

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, (…).

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di

licenziamento. (…).

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, (…) compresi

l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda (…)

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto (…), tra

Le responsabilità nel trasferimento d’azienda

(64)

Art. 14 D.lgs. n. 472/1997 co. 4 e 5

Presupposti: - Lesione dell’interesse dello Stato alla completa e puntuale riscossione dei tributi - Conoscenza dello stato debitorio dell’azienda ceduta

- Conoscenza della lesione dell’interesse erariale

Responsabilità fiscale del cessionario d’azienda

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento

frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti,

nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici (…).

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta .

Le responsabilità nel trasferimento d’azienda

(65)

Applicabile in sede fallimentare?

Esclusa la possibilità di assoggettare la disciplina dell’art. 14 D.lgs.

472/97 alle procedure fallimentari

R.M. 12.7.1999 n. 112/E

Ratio dell’esenzione:

ØLa norma si riferisce esclusivamente alla cessioni su base volontaria o negoziale (non anche a quelle con profili

pubblicistici)

ØIncompatibilità della preventiva escussione del cedente in caso di fallimento (cfr. art. 51 L.F.)

Le responsabilità nel trasferimento d’azienda

(66)

Le domande di ammissione dei

lavoratori dipendenti

(67)

Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

Somme anticipabili dal Fondo

Garanzia (T.F.R., ultime 3 mensilità) N.B. Specificare importi

anticipabili nella domanda di ammissione

Per ottenere l’anticipazione da parte Fondo Garanzia à

rapporto di lavoro deve essere cessato

In caso di affitto di azienda l’INPS non anticipa le somme al dipendente fino a quando il rapporto non cessa

(trasferimento definitivo e/o dimissioni dipendente)

La domanda di insinuazione al passivo dei lavoratori

Ammissione al netto dei contributi a carico lavoratore

N.B. valutare «impatto contributivo» nell’ambito

dell’eventuale accollo da parte

(68)

Codifica ammissione credito Fallcoweb:

A3.1 à indennità di fine rapporto (anticipabile Fondo Garanzia se rapporto cessato)

Somme richieste dal

creditore istante Proposta di ammissione del

curatore

Decisione presa dal G.D.

La domanda di insinuazione al passivo dei lavoratori

(69)

Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it

Per contatti telefonici rivolgersi a:

t +39 010 589081 Genova

Via XII ottobre 28 R (Torre S. Camillo) Milano

Via Turati 26 Torino

Via Bricherasio 7

Grazie per l’attenzione

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