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Il trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali: profili giuslavoristici

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Academic year: 2021

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(1)

Il trasferimento d’azienda nelle

procedure concorsuali: profili

giuslavoristici

(2)

1. Trasferimento d’azienda: le finalità della

disciplina

(3)

Avv. Andrea Morone

La salvaguardia della continuità occupazionale.

L a c o n s e r v a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o - normativo.

S o s t e g n o a l f e n o m e n o c i r c o l a t o r i o d e i c o m p l e s s i produttivi.

IMPRESE LAVORATORI

Trasferimento d’azienda: le finalità della disciplina

Art. 2112 c.c. e art. 47, l. 428/1990

(4)

Avv. Andrea Morone

La salvaguardia dei livelli occupazionali.

Favorire la cessione dell’azienda per tutelare i creditori.

FALLIMENTO LAVORATORI

Le finalità della disciplina in caso di fallimento

Art. 2112 c.c. e art. 47, l. 428/1990

(5)

Avv. Andrea Morone

Le finalità della disciplina in caso di fallimento sono perseguite mediante una deroga alle regole di carattere generale (conservazione del precedente trattamento, responsabilità solidale, autonomia funzionale dell’azienda o del ramo d’azienda, divieto di utilizzare il trasferimento come ragione giustificatrice del licenziamento).

Le finalità della disciplina in caso di fallimento

(6)

2. Gli effetti del trasferimento

(7)

Avv. Andrea Morone

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario.

Art. 2112, comma 1, c.c.

Il trasferimento è automatico e non è necessario il consenso del dipendente.

Gli effetti del trasferimento

(8)

Avv. Andrea Morone

In deroga alla disciplina generale sulla cessione del contratto (art. 1406 c.c.), il lavoratore non può opporre un rifiuto al suo

passaggio alle dipendenze del cessionario (fatto comunque salvo il suo diritto di rassegnare le dimissioni).

Continuano ad essere applicati i trattamenti

economici e normativi dei contratti collettivi vigenti all’atto del trasferimento

Art. 2112, comma 1, c.c.

Il lavoratore conserva tutti i suoi diritti

Gli effetti del trasferimento

(9)

Avv. Andrea Morone

Art. 2112, comma 3, c.c.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del

trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili

all'impresa del cessionario.

L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Gli effetti del trasferimento

(10)

Avv. Andrea Morone

La sostituzione

Opera automaticamente tutte le volte in cui il cessionario applica già al momento del trasferimento un diverso contratto collettivo del medesimo livello

Il contratto collettivo del cedente prima della scadenza può essere sostituito soltanto da un contratto collettivo stipulato ad hoc efficace nei confronti del cessionario e dei lavoratori ceduti (c.d. contratto collettivo d’ingresso).

Primo orientamento Secondo orientamento

Gli effetti del trasferimento

(11)

Avv. Andrea Morone

Cass. 28 gennaio 2010, n. 5882

Nel caso di specie, a seguito della fusione per incorporazione di due aziende del settore bancario, uno dei lavoratori ceduti aveva preteso di avvalersi presso la cessionaria del premio di rendimento previsto dal contratto integrativo della cedente, nonché del superminimo, qualificato come uso aziendale, in vigore presso l’azienda incorporata.

Gli effetti del trasferimento

(12)

Avv. Andrea Morone

La Cassazione ha statuito che il contratto collettivo dell’impresa cedente - di livello nazionale, territoriale o aziendale -, continua ad applicarsi nei confronti dei lavoratori ceduti, pur dopo il trasferimento, solo a condizione che l’azienda acquirente non applichi un proprio contratto collettivo di pari livello.

Si ha sostituzione automatica dei contratti collettivi di medesimo livello, con diretta applicabilità della disciplina in vigore presso il cessionario, anche qualora questa preveda modifiche peggiorative.

Gli effetti del trasferimento

(13)

Avv. Andrea Morone

Dunque

Gli effetti del trasferimento

(14)

Avv. Andrea Morone

Art. 2112, comma 2, c.c.

Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo

del trasferimento.

Gli effetti del trasferimento

(15)

Avv. Andrea Morone

Art. 2112, comma 4, c.c.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda

non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

Possono quindi essere adottati licenziamenti dovuti a ragioni diverse dal trasferimento (grave inadempimento, soppressione

della posizione imputabile a cambiamenti organizzativi

Gli effetti del trasferimento

(16)

3. La nozione di trasferimento d’azienda e di

ramo d’azienda: l’autonomia funzionale

(17)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento d’azienda

L’applicabilità della disciplina legale presuppone che l’azienda o il ramo d’azienda abbiano le

caratteristiche descritte dall’art. 2112, comma 5,

c.c.

(18)

Avv. Andrea Morone

«… è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria» (art. 1, lett. b).

Il trasferimento d’azienda

Direttiva 2001/23 CE

(19)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda

Ai fini della configurabilità di un’azienda o di un ramo d’azienda non è sempre necessaria la presenza di

beni materiali.

A seconda dei settori produttivi l’azienda può essere

dematerializzata.

(20)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda

Ciò che conta non è tanto la presenza o meno di elementi materiali, bensì

l’organizzazione dei mezzi di produzione, che, in determinate ipotesi, può

anche concernere unicamente beni immateriali (quali l’avviamento, la

clientela, il know-how) e che quindi, laddove l’impresa svolga

un’attività caratterizzata dalla scarsa rilevanza di elementi materiali,

anche un gruppo di lavoratori adibiti stabilmente ad una determinata

attività può, di per sé, configurare un’entità economica (Corte di

Giustizia 13/9/2007, causa C-458/05)

(21)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento d’azienda

«Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda»

Art. 2112, comma 5, c.c.

Il trasferimento d’azienda

(22)

Avv. Andrea Morone

L’IRRILEVANZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Art 2112 c.c. PRIMA del d.lgs. 18/2001 Art 2112 c.c. DOPO il d.lgs. 18/2001

Nozione di azienda ex art. 2555 c.c.

Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’attività dell’impresa

Attività economica organizzata finalizzata alla produzione e scambio

di beni e servizi

La nozione di azienda

(23)

Avv. Andrea Morone

L’interpretazione giurisprudenziale dopo il d.lgs. 18/2001

La nozione estensiva di trasferimento d’azienda ricomprende tutte le ipotesi di trasferimento anche in assenza del trasferimento di significativi beni patrimoniali, materiali o immateriali. (Cass. 7 marzo 2013 n.5678)

Superamento della nozione

“commercialistica" di azienda ex art. 2555

La nozione di azienda

(24)

Avv. Andrea Morone

Art. 2112, comma 5, c.c.

Articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

Articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al m o m e n t o d e l s u o trasferimento.

come modificato dall’art. 32 d.lgs. 276/2003

come modificato dal d.lgs.

18/2001

Ratio: tutela dei lavoratori contro possibili esternalizzazioni finalizzate alla mera espulsione di personale

Ratio: tutelare i lavoratori, ma anche agevolare i processi di esternalizzazione e favorire la flessibilità organizzativa

Il ramo d’azienda

(25)

Avv. Andrea Morone

A) 1° orientamento: rilevanza della preesistenza

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., è necessario che il

trasferimento interessi un’entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni o

servizi

«E’ preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità

Il ramo d’azienda

(26)

Avv. Andrea Morone

A) 2° orientamento: irrilevanza della preesistenza

«…l’autonomia potrebbe addirittura essere identificata dalle parti al momento del trasferimento: in altre parole, alla luce del testo come novellato, l’autonomia funzionale del ramo di azienda non deve per forza essere verificata nel contesto di provenienza purché al momento del trasferimento il ramo ceduto possa avere vita propria assicurando p r e s s o l a c e s s i o n a r i a l ’ e s e r c i z i o d e l l a r e l a t i v a a t t i v i t à imprenditoriale» (Cass. 6 marzo 2015, n. 4601)

Il ramo d’azienda

(27)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Milano, 4 aprile 2014

Oggetto della controversia era la cessione, da parte di un gruppo editoriale, del cd. 'ramo periodici' ad altra società operante nel settore.

Un lavoratore chiedeva che l'atto traslativo venisse dichiarato illegittimo per l'assenza dei presupposti necessari a configurare una legittima ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda.

La sua pretesa era quella di restare alle dipendenze della società editoriale che aveva ceduto il ramo.

Il ramo d’azienda: casistica

(28)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Milano, 4 aprile 2014

Il giudice ha però accertato la ricorrenza dei requisiti necessari alla ravvisabilità di un ramo d'azienda, disattendendo così le richieste del lavoratore.

In particolare, è risultato ammissibile l'atto traslativo di una testata giornalistica perché integrante quel complesso organizzato di persone e di elementi in grado di

perseguire autonomamente specifici obiettivi produttivi che integra un’ipotesi di ramo cedibile ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Ai fini dell’art. 2112 c.c. il ramo di azienda deve di fatto costituire un’azienda autonoma (a questo proposito, si parla di “piccola azienda”) e quindi deve essere

in grado di conseguire da sola un autonomo risultato produttivo.

Il ramo d’azienda: casistica

(29)

Avv. Andrea Morone

Il Tribunale ha accertato l'invalidità ed inefficacia del trasferimento di un ramo d'azienda effettuato da un istituto di credito.

Tribunale di Siena, 14 aprile 2015

In particolare, era avvenuto che:

- nel marzo 2013 una società vendeva all’istituto di credito un ramo d’azienda destinato all’esercizio delle attività amministrative, contabili e ausiliarie. Attività che confluivano in una Divisione interna all’istituto di credito denominata “Divisione Attività Amministrative” (“Divisione AACA”);

Il ramo d’azienda: casistica

(30)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Siena, 14 aprile 2015

- la Divisione veniva successivamente riorganizzata, scorporando i servizi “Finanza”, “Supporto alla Rete" e le relative risorse;

- nel novembre 2013 veniva costituita una NewCo alla quale l’istituto di credito cedeva il ramo d’azienda “Divisione AACA”;

contestualmente la NewCo e l’istituto di credito stipulavano un contratto con il quale la prima si impegnava a fornire al secondo i servizi di Back Office.

Il ramo d’azienda: casistica

(31)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Siena, 14 aprile 2015

Il ramo d’azienda: casistica

Il Tribunale ha escluso che il trasferimento attuato dall’istituto i credito potesse essere considerato un trasferimento d’azienda, in quanto la

Divisione amministrativa trasferita alla NewCo non poteva

considerarsi dotata di autonomia funzionale, anche in considerazione

del breve spazio temporale in cui aveva operato presso la cedente.

(32)

4. La procedura di informazione e

consultazione sindacale

(33)

Avv. Andrea Morone

Comunicazione trasferimento 25 gg prima a:

RSA/RSU costituite nelle unità produttive interessate

sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo applicato

sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi (in assenza di RSA e RSU)

7 gg Richiesta di convocazione

7 gg Consultazione sindacale:

La procedura

(34)

Avv. Andrea Morone

Requisito numerico dei 15 dipendenti

soglia va riferita all’azienda cedente nel suo complesso (anche se la cessione riguardi solo una sua parte)

Soggetti attivi dell’informazione: cedente e cessionario

Art. 47, comma 1, l. 428/1990

La procedura

(35)

Avv. Andrea Morone

Contenuto dell’informazione:

• data (o data proposta) del trasferimento

• motivi del programmato trasferimento

• conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori

• eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori interessati

La comunicazione

Art. 47, comma 1, l. 428/1990

(36)

Avv. Andrea Morone

La comunicazione

Spett.le

RSU in persona di _________

(se presenti nell’unità produttiva interessata alla cessione) A mezzo raccomandata a mani/pec/fax

Spettabili __________

Oggetto: Trasferimento ramo di azienda. Comunicazione congiunta ai sensi dell’art. 47, c. 1, l. . 428/1990.

Premesso che:

a) il Fallimento ha affittato a ***., con atto notarile del ________ , il ramo d’azienda (di seguito anche «Ramo») operante nello specifico settore della produzione e commercializzazione di (descrizione del ramo e dell’attività aziendale);

b) ad oggi, al Ramo sono adibiti n. _____ lavoratori;

c) il contratto di affitto sopra richiamato cesserà, per scadenza del termine, il***;

d) New Co. (d’ora in poi anche «________») ha manifestato, fermi restando gli esiti della procedura di cui alla

(37)

Avv. Andrea Morone

La comunicazione

Tutto ciò considerato

Il Fallimento e New Co. comunicano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, l. n. 428/1990, l’intenzione di procedere al trasferimento del Ramo mediante contratto di affitto.

1. La data proposta del trasferimento.

La data prevista per la stipulazione del contratto d’affitto di ramo d’azienda è il ***, con efficacia immediata del trasferimento.

2. I motivi del programmato trasferimento di ramo d’azienda.

Il prospettato trasferimento del Ramo si inserisce in un programma di mantenimento, per quanto

possibile, dell’avviamento e della continuità aziendale, nonché di salvaguardia dei rapporti di

lavoro in essere, anche in relazione ai costi fissi e alle eccedenze. Inoltre, vi è altresì la finalità di

raggiungere una maggiore qualità ed efficienza delle attività proprie del Ramo, con una gestione

(38)

Avv. Andrea Morone

La comunicazione

3. Le conseguenze economiche, giuridiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste.

La New Co. ha individuato come personale non eccedentario e funzionale al Ramo n. _____

lavoratori, i cui rapporti di lavoro, fermo restando l’esito raggiunto al termine della presente procedura, verranno trasferiti unitamente al Ramo stesso.

Il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dal CCNL per i dipendenti ***

Non sarà applicato nessun trattamento economico diverso da quello previsto dal CCNL di categoria.

Potranno essere previste modifiche alle condizioni normative ed economiche applicate, allo scopo di contenere i costi imputabili alla gestione delle risorse umane utilizzate (rientrando così all’interno di parametri economici sostenibili e concorrenziali), oltre che per valutare la sostenibilità di un trasferimento di ulteriori lavoratori eccedentari.

Al fine di addivenire ad un esame congiunto, anche in ragione dell’urgenza di salvaguardare i lavoratori interessati dal trasferimento del Ramo, si propone un incontro per il giorno ____________ presso ________________.

Distinti saluti.

(39)

Avv. Andrea Morone

Eventuale: solo su richiesta dei sindacati

presentata in forma scritta

entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione Tempi:

cedente e cessionario sono tenuti ad avviare l’esame congiunto entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta

la consultazione si intende conclusa se, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo

No obbligo di raggiungimento dell’accordo (mero obbligo a negoziare, non a

L’esame congiunto

Art. 47, comma 2, l. 428/1990

(40)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale

(41)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale

Premesso che:

a) con nota del ___________, è stata avviata la procedura di cui all’art. 47, l.

n. 428/1990, con comunicazione alle OO.SS. e alla RSU dell’intenzione di procedere al trasferimento del ramo d’azienda (meglio individuato nella predetta informativa, d’ora in poi anche solo «il Ramo») dal Fallimento a ________, per il tramite di un contratto d’affitto;

b) il Curatore del Fallimento ha avuto parere positivo dagli organi delle procedure in ordine alla congruità dell’offerta per l’affitto del Ramo proposta da ________;

c) nel corso dell’odierno incontro sono state ulteriormente approfondite,

esaminate e discusse le ragioni e le finalità del trasferimento del Ramo,

nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative al personale

interessato dall’operazione medesima, comunque finalizzata al mantenimento

(42)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale

(43)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale

(44)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale

(45)

Avv. Andrea Morone

Il mancato rispetto dell’obbligo di informazione costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (Art. 47, comma 3, L. 428/1990)

La violazione degli obblighi di comunicazione

e consultazione

(46)

5. Il trasferimento dell’azienda in crisi

(47)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: la disciplina comunitaria

A livello comunitario la direttiva 2001/23 detta i seguenti principi in materia di trasferimento d’azienda: 


1. trasferimento al cessionario di diritti e obblighi relativi ai rapporti di lavoro;

2. mantenimento dei CCNL sino alla scadenza o sino alla disdetta, comunque sino al subentro di altro CCNL;

3. il trasferimento non è di per sé motivo di licenziamento

Si tratta di tutele compatibili con l’art. 2112 c.c.

(48)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: la disciplina comunitaria

L’art. 5 della direttiva 2001/23, individua le ipotesi in cui è possibile derogare alle predette tutele in tema di trasferimento d’azienda, distinguendo tra:

1. Cedente sottoposto a procedura fallimentare o a una procedura di insolvenza analoga, avviata in vista della liquidazione dei beni del cedente (art. 47, comma 5, l. 428/1990).

2. Cedente sottoposto a una procedura di insolvenza, che non necessariamente deve essere finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente stesso (art. 47, comma 4 bis, l. 428/1990).


Tuttavia

(49)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: la disciplina comunitaria

Distingue due diverse ipotesi idonee a derogare totalmente (comma 5) o parzialmente (comma 4-bis) alle tutele previste dall’art. 2112 c.c..

Art. 47, l. 428/1990

Le deroghe, tuttavia, possono operare a condizione che:

1. Il cedente risponda ai requisiti dimensionali previsti dalla norma (15 dipendenti);

2. sia stato raggiunto un accordo sindacale.

(50)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: l’art. 47, comma 5, l. 428/1990

Le tutele di cui all’art. 2112 c.c. non trovano applicazione ai lavoratori il cui rapporto prosegue con il cessionario quando ricorrono (congiuntamente) le seguenti condizioni:

1. dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta e amministrativa o amministrazione straordinaria;

2. cessazione dell’attività, o mancata disposizione di continuazione della stessa;

3. stipula di un accordo sindacale relativamente al mantenimento anche parziale dell’occupazione.

L’accordo sindacale può prevedere delle condizioni di miglior favore


Art. 47, comma 5, l. 428/1990

(51)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: l’art. 47, comma 5, l. 428/1990

Art. 47, comma 5, l. 428/1990

La deroga alle tutele previste dall’art. 2112 c.c. è stabilita direttamente dalla legge.

In questi casi l’accordo sindacale può soltanto limitarla, stabilendo delle condizioni di miglior favore.

La deroga all’art. 2112 può riguardare tutte le tutele previste dalla

norma (conservazione dei diritti, responsabilità solidale tra cedente e

cessionario, divieto di licenziamento per ragioni legate al trasferimento

d’azienda, necessaria autonomia funzionale dell’azienda o del ramo

d’azienda).

(52)

Avv. Andrea Morone

Il trasferimento dell’azienda in crisi: l’art. 47, comma 4 bis, l. 428/1990

La norma prevede che la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. «trova applicazione nei

termini e con le limitazioni previste dall’accordo» quando:

1. con riferimento alla società cedente «a) sia stato accertato lo stato di crisi

aziendale, ai sensi dell'articolo 2, 5° comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b-bis) vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ; b-ter) vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti»;

2. sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione.

L’art. 2112 c.c. trova applicazione con le limitazioni individuate nell’accordo, ma le deroghe sono limitate (modifiche peggiorative alle condizioni di lavoro ed esclusione della solidarietà fra cedente e cessionario). 


Art. 47, comma 4bis, l. 428/1990

(53)

Avv. Andrea Morone

Nel maggio 2014 Alitalia CAI concludeva un accordo quadro con Ethiad con l’obiettivo di porre fine alla sua situazione di grave difficoltà.

L’accordo prevedeva la costituzione di una nuova società (Alitalia SAI), nella quale ALITALIA CAI si obbligava a trasferire l’intero complesso aziendale riguardante il trasporto aereo, ma solo dopo aver licenziato un certo numero di lavoratori in esubero.

Caso Alitalia-Ethiad

(54)

Avv. Andrea Morone

Caso Alitalia-Ethiad

Alitalia CAI versava in uno stato di crisi aziendale, che permette di accedere alla disciplina derogatoria prevista dall’art. 47, comma 4- bis, l. 428/1990 per l’ipotesi del trasferimento d’azienda.

In conseguenza della situazione aziendale la Società avviava diverse procedure di licenziamento collettivo.

Dopodiché, avviava la procedura sindacale ex art. 47 l. 428/1990, comunicando l’intenzione di procedere alla cessione alla neo costituita ALITALIA SAI dell’intero complesso riguardante il trasporto aereo.

Raggiunto un accordo con i sindacati per il mantenimento parziale

dei livelli occupazionali, il trasferimento d’azienda diveniva

operativo.

(55)

Avv. Andrea Morone

Caso Alitalia-Ethiad

A seguito di tali vicende alcuni dipendenti di Alitalia CAI che sono stati licenziati proponevano ricorso avverso i predetti licenziamenti, sul presupposto che fossero stati intimati in violazione del divieto di cui all’art. 2112 c.c..

Alitalia, invece, sosteneva l’inapplicabilità del divieto di

licenziamento, posto che era stato dichiarato lo stato di

crisi aziendale ed era stato concluso un accordo sindacale

che aveva previsto espressamente la possibilità di licenziare

i dipendenti in esubero.

(56)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Roma, ord. 6 maggio 2016

La prima decisione afferma che un accordo concluso ex

art. 47, comma 4 bis, l. 428/1990 può legittimamente

limitare gli effetti dell’art. 2112 c.c. al solo personale a

tempo indeterminato specificamente indicato nello

stesso, ammettendo così la possibilità che si possa

procedere, nell’ambito di un siffatto accordo sindacale

alla “perimetrazione” dei dipendenti dell’azienda

ceduta, disapplicando interamente l’art. 2112.

(57)

Avv. Andrea Morone

Tribunale di Milano, ord. 15 ottobre 2015

Una recente decisione - che ha inaugurato l’orientamento risultato

prevalente - ha, invece, statuito che «deve ritenersi che i due commi

(4 bis e 5) si riferiscano a situazioni tra di loro diverse e stabiliscano

una diversa disciplina e in particolare che: il comma 4 bis, per le

aziende in stato di crisi (….) consente solo una parziale deroga

all’applicazione dell’art. 2112 c.c., con possibilità che l’accordo

sindacale stabilisca modifiche peggiorative alle condizioni di lavoro

dei lavoratori passati al cessionario e con esclusione della solidarietà

tra cedente e cessionario per i debiti che i lavoratori avevano al

momento del trasferimento, ma presuppone che i lavoratori

transitino al cessionario; il comma 5 per le aziende in stato di

insolvenza e per gli altri casi indicati prevede che l’accordo possa

(58)

Avv. Andrea Morone

L’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47, comma 5

È un accordo che, autorizzando la disapplicazione dell’art.

2112 c.c., consente di applicare al lavoratore un trattamento peggiorativo.

Legittimati attivi alla stipula dell’accordo sono le rappresentanze sindacali aziendali

e/o i sindacati territoriali

(59)

Avv. Andrea Morone

È un contratto di «diritto comune»

E’ vincolante nei confronti di tutti i lavoratori?

Di regola no, perché il contratto collettivo di diritto comune vincola solo i lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti.

L’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47, comma 5

(60)

Avv. Andrea Morone

Pertanto

1. non è vincolante per i lavoratori non iscritti al sindacato.

2. non è vincolante per i lavoratori iscritti ad un sindacato diverso da quello che ha siglato l’accordo.

L’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47, comma 5

(61)

Avv. Andrea Morone

Esempio

un fallimento riceve un’offerta per un ramo d’azienda al quale afferiscono 50 lavoratori;

l’offerta contempla la disponibilità a farsi carico di 25 lavoratori;

l’offerta viene considerata congrua e quindi viene perfezionata la cessione, previa sottoscrizione di un

L’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47, comma 5

(62)

Avv. Andrea Morone

fra i 25 lavoratori esclusi dal ramo quelli non iscritti al sindacato che ha stipulato l’accordo potrebbero agire nei confronti del cessionario, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112, comma 1, c.c.;

l’azione è soggetta ad un termine di decadenza di 60 giorni, che decorrono dalla data del trasferimento (art. 32, comma 4, lett. c, l. 183/2010);

L’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47, comma 5

In casi come questo, il cessionario può tutelarsi siglando delle

transazioni con i lavoratori esclusi dal ramo.

(63)

6. La retrocessione dell’azienda e la

cessazione del rapporto di lavoro

(64)

Avv. Andrea Morone

La retrocessione dell’azienda

La retrocessione al fallimento di un’azienda o di un ramo d’azienda non comporta la responsabilità della procedura per i debib maturab fino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli arbcoli 2112 e 2560 c.c.

(art. 104 bis L.F.)

(65)

Avv. Andrea Morone

Applicabilità dell’art. 72 L.F.

L’esecuzione dei contrae di lavoro rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contrafo ovvero di sciogliersi dal medesimo.

La retrocessione dell’azienda

(66)

Avv. Andrea Morone

La sentenza ribadisce che in seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore che può scegliere di proseguire il rapporto o di sciogliersi da esso e in tale lasso temporale, difettando l'esecuzione della prestazione, non sussiste alcun obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi.

L’art. 72 L.F.

Cass. 22 ottobre 2018, n. 26671

(67)

Avv. Andrea Morone

Ove poi il curatore scelga di interrompere i rapporti di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi che, qualora vengano dichiarati illegittimi, esporranno la curatela alle conseguenze risarcitorie previste dalla disciplina a tutela del lavoratore ratione temporis applicabile.

L’art. 72 L.F.

Cass. 22 ottobre 2018, n. 26671

(68)

Avv. Andrea Morone

In caso di licenziamento a seconda dei limiti dimensionali occorre:

avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991;

procedere mediante licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l.

604/1966.

Fallimento e cessazione del rapporto

(69)

Avv. Andrea Morone

A seconda delle dimensioni dell’impresa il Curatore:

1. nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti dovrà rispettare gli oneri formali e sostanziali di legge nel caso di licenziamenti individuali. In questo caso, non si avrà un licenziamento collettivo ma licenziamenti individuali o plurimi.

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto e motivato contestualmente.

Fallimento e cessazione del rapporto

2. per le imprese che occupano più di 15 dipendenti è necessario

attivare una procedura di licenziamento collettivo.

(70)

Avv. Andrea Morone

Quando il datore di lavoro intende procedere ai licenziamenti deve darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati territoriali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

La comunicazione deve indicare:

• i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale;

• i motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi per i quali si ritiene di poter evitare i licenziamenti;

• il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente.

Licenziamento collettivo: la procedura

(71)

Avv. Andrea Morone

A seguito della comunicazione i sindacati possono chiedere un incontro al fine di valutare attraverso un esame congiunto, la situazione e le alternative ai

licenziamenti.

Anche in questo caso c’è un obbligo a trattare ma non a siglare un accordo.

I lavoratori da licenziare vengono individuati sulla

Licenziamento collettivo: la procedura

(72)

Avv. Andrea Morone

Fase finale della procedura

Art. 4, comma 9 l. 223/91

La comunicazione agli uffici pubblici e alle OO.SS.

dell'elenco dei lavoratori licenziati con indicazione puntuale delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi.

Licenziamento collettivo: la procedura

(73)

Avv. Andrea Morone

CONSULTAZIONE SINDACALE

46

45 giorni 30 giorni

INTERVENTO DEGLI UFFICI PUBBLICI (eventuale)

Preavviso previsto dal CCNL LICENZIAMENTI

Indennità di disoccupazione Termine preavviso

Dal 2017: NASPI fino a un massimo di 24 mesi

TFR 75

Giorni Fasi

Costi

Licenziamento collettivo: la procedura

(74)

Avv. Andrea Morone

Licenziamento collettivo: illegittimità del licenziamento

Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015:

- non corretta applicazione dei criteri di scelta: reintegrazione nel posto di lavoro (in alternativa pagamento di 15 mensilità) e risarcimento di 12 mensilità;

- non corretto espletamento della procedura: risarcimento da

un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità

(75)

Avv. Andrea Morone

Lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015

- risarcimento da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità.

Licenziamento collettivo: illegittimità del licenziamento

(76)

Grazie

(77)

Milano

Via Rovello, 12 Milano - 20121

Tel. (+39) 02 721441 Fax (+39) 02 72144500 Napoli

Viale Antonio Gramsci, 14 Napoli - 80122

Tel. (+39) 081 684771 Fax (+39) 081 7614453

Roma

Piazza Cavour, 19 Roma - 00193

Tel (+39) 06 95550765 Fax(+39) 06 95550766 Bergamo

Via XX Settembre, 18/b Bergamo - 24122

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