Redditi di natura finanziaria
Gianluca Odetto
(Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE)
Sui dividendi percepiti dall’1.1.2018 ritenuta a titolo d’imposta applicata in modo generalizzato
È fatta salva la possibilità di applicare le vecchie regole per gli utili
«qualificati» con riferimento alle delibere assunte sino al 31.12.2022
Periodo di formazione utili Regime di tassazione
Ante 2008 Imponibilità nel limite del 40%
2008 – 2016 Imponibilità nel limite del 49,72%
2017 Imponibilità nel limite del 58,14%
Dal 2018 Ritenuta a titolo d’imposta del 26%
Dividendi e proventi equiparati
Indicazioni nella colonna 1 del rigo RL1
Codice Tipologia dividendo Tassazione
1 Italiani o esteri non privilegiati qualificati ante 2008 40%
2 Esteri privilegiati qualificati 100%
3 Esteri privilegiati non qualificati non quotati 100%
4 Esteri privilegiati qualificati con interpello favorevole
prodotti ante 2008 40%
5 Italiani o esteri non privilegiati qualificati prodotti dal
2008 al 2016 49,72%
6 Esteri privilegiati qualificati con interpello favorevole
prodotti dal 2008 al 2016 49,72%
Dividendi e proventi equiparati
Indicazioni nella colonna 1 del rigo RL1
Codice Tipologia dividendo Tassazione
7 Esteri privilegiati qualificati per i quali si richiede la tassazione
ordinaria senza interpello prodotti ante 2008 40%
8 Esteri privilegiati qualificati per i quali si richiede la tassazione
ordinaria senza interpello prodotti dal 2008 al 2016 49,72%
9 Italiani o esteri non privilegiati qualificati prodotti nel 2017 58,14%
10 Esteri privilegiati qualificati con interpello favorevole prodotti
nel 2017 58,14%
11 Esteri privilegiati qualificati per i quali si richiede la tassazione
ordinaria senza interpello prodotti nel 2017 58,14%
Dividendi e proventi equiparati
Nel 2018 la persona ha percepito un dividendo di 200.000 euro derivante dalla partecipazione in una srl, formato con utili prodotti negli anni dal 2012 al 2015 (e come tale certificato).
99.440 99.440 5
Occorre segnalare sia la «natura» del reddito, con il codice «5», sia l’ammontare imponibile (il 49,72% della somma percepita), che confluisce nel reddito
complessivo della persona.
Dividendi e proventi equiparati
Nel 2018 la persona ha percepito interessi per 8.000 euro su un finanziamento erogato alla srl di famiglia.
La srl ha operato sull’interesse la ritenuta d’acconto del 26%.
Occorre segnalare sia la «natura» del reddito, con il codice «1», sia l’ammontare imponibile (che confluisce nel reddito complessivo della persona), sia ancora la ritenuta subìta, che viene scomputata dall’IRPEF dovuta.
8.000 8.000
2.080 2.080 1
Altri redditi di capitale
Le plusvalenze sono tassate in misura pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto.
Vige il criterio di cassa; non rilevano, però, ai fini reddituali le somme percepite a titolo di acconto (è necessario il trasferimento della partecipazione).
Se il corrispettivo è percepito in più periodi d’imposta, la plusvalenza viene ripartita in modo proporzionale alle somme percepite in ciascun periodo d’imposta (art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR). Ad esempio, se una partecipazione dal costo di 150.000 euro viene ceduta nel 2018 al prezzo di 500.000 euro, di cui 200.000 incassati nel 2018 e 300.000 incassati nel 2019, la plusvalenza di 350.000 euro è così ripartita:
- 2018: 350.000 x (200.000/500.000) = 140.000 euro;
Cessione di partecipazioni
Per le partecipazioni acquisite a titolo gratuito, l’art. 68 co. 6 del TUIR prevede regole particolari, di sotto sintetizzate.
Modalità di acquisizione Determinazione del costo
Successione (partecipazioni soggette a tassazione)
Valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta sulle successioni
Successione (partecipazioni non tassate perché
«sotto franchigia»)
Successione (partecipazioni esenti a norma art. 3
co. 4-ter D.Lgs. 346/90) Valore normale alla data di apertura della successione
Donazione Costo del donante
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 19.2.2008 n. 12), se la partecipazione è stata rivalutata dal de cuius, l’erede rimane vincolato all’assunzione del valore di
Cessione di partecipazioni
Nel 2018 la persona ha ceduto per 800.000 euro la partecipazione 1, non qualificata, dal costo di 200.000 euro.
La stessa persona ha ceduto per 250.000 euro la partecipazione 2, non qualificata, dal costo di 500.000 euro.
Plusvalenze e minusvalenze (sia dell’anno, sia pregresse) si compensano, in quanto
1.050.000 700.000 350.000 350.000 91.000 91.000 1.050.000
Cessione di partecipazioni
Nel 2018 la persona ha ceduto per 800.000 euro la partecipazione 1, qualificata, dal costo di 200.000 euro.
La stessa persona ha ceduto per 250.000 euro la partecipazione 2, non qualificata, dal costo di 500.000 euro.
Non è possibile compensare la minusvalenza «non qualificata», in quanto appartiene ad una «massa» diversa.
800.000 200.000 600.000 600.000 348.840
Cessione di partecipazioni
Per le obbligazioni e i titoli di Stato le plusvalenze sono calcolate contrapponendo il corrispettivo percepito (o la somma rimborsata) al costo di acquisto;
da entrambi i termini sono scomputati i redditi di capitale maturati ma non riscossi (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR).
Il differenziale è assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%.
Per i titoli di Stato (italiani o esteri white list), le plusvalenze sono computate nel limite del 48,08%. Ad esempio, se un titolo è acquistato a 8.500 euro
e rivenduto a 9.500 euro:
la base imponibile è pari a (9.500 – 8.500) x 48,08% = 480,8 euro;