Il nuovo regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria
Gianluca Odetto
(Dottore Commercialista)
Obiettivi della riforma
Si intende assoggettare a tassazione «separata» del 26% i dividendi e i capital gain «qualificati» in capo alle persone fisiche non imprenditori, fermi restando i regimi di tassazione per gli altri soggetti.
Rimangono comunque ferme le nozioni di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate, valide ad altri fini (es. territorialità per i non residenti).
Le nuove norme si applicano dal 2018 per i dividendi (fatta salva una
disciplina transitoria valevole sino al 2022) e dal 2019 per le plusvalenze.
Dividendi
Schema di sintesi delle modifiche della L. 205/2017
Soggetto Previgente regime Nuovo regime
Persone fisiche non
imprenditori (partecipazioni qualificate)
Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Ritenuta a titolo d’imposta del 26% (salvo disciplina
transitoria) Persone fisiche non
imprenditori (partecipazioni non qualificate)
Ritenuta a titolo d’imposta del 26%
Ritenuta a titolo d’imposta del 26%
Società semplici Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Snc, sas Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Società di capitali Imponibili nel limite del 5% Imponibili nel limite del 5%
Dividendi
Rimangono inalterate le regole per la tassazione dei dividendi di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti:
ritenuta a titolo d’imposta del 26%, quale regola generale;
ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20%, per le società di capitali comunitarie;
ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dalle singole Convenzioni internazionali;
esenzione, per le società di capitali comunitarie che rientrano nel regime «madre-figlia».
Dividendi
Con le modifiche della L. 205/2017, risultano assoggettati a ritenuta a
titolo d’imposta del 26% (ed esclusi, quindi, dalla tassazione IRPEF, anche su una base imponibile parziale) i dividendi derivanti dal possesso di
partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche non imprenditori.
Per evitare la ritenuta, la persona deve dichiarare di detenere la partecipazione in regime di impresa.
Le modifiche in commento riguardano anche i dividendi di fonte estera (non «black list») di natura qualificata (per cui non viene più operata la ritenuta «d’ingresso» a titolo d’acconto).
Dividendi
Utili di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori (incasso mediante banca residente)
Soggetto Previgente regime Nuovo regime
Partecipazioni «non black list» qualificate
Imponibili nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%
Ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sull’utile assunto al netto delle imposte estere Partecipazioni «non black
list» non qualificate
Partecipazioni «black list»
non qualificate quotate
Ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sull’utile
assunto al netto delle imposte estere
Ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sull’utile assunto al netto delle imposte estere Partecipazioni «black list»
di qualsiasi entità (escluse non qualificate quotate)
Imponibili in misura integrale.
Se dimostrata la «sostanza» della partecipata estera (art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR), credito indiretto per i soci di controllo
Dividendi
Per gli utili di fonte estera percepiti direttamente, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% è sostituita dall’imposta sostitutiva sui redditi di
capitale di fonte estera (art. 18 del TUIR), da liquidare nel quadro RM con la medesima aliquota.
Questo regime è esteso agli utili qualificati «non black list», e comporta la perdita della detrazione dell’imposta estera (art. 165 del TUIR).
Problema: l’Agenzia delle Entrate non riconosce la possibilità di liquidare l’imposta sostitutiva sull’importo al netto delle imposte estere.
Dividendi
Le nuove regole si applicano ai dividendi percepiti dall’1.1.2018 (criterio di cassa).
Disciplina transitoria: per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022, valgono per gli utili «qualificati» le previgenti regole
(concorso alla formazione del reddito complessivo del percipiente nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%).
Problema aperto: delibere assunte nel 2017, con dividendi distribuiti nel 2018.
Plusvalenze
Schema di sintesi delle modifiche della L. 205/2017
Soggetto Previgente regime Nuovo regime
Persone fisiche non imprenditori (qualificate)
Imponibili nel limite del 58,14%
(49,72%, sino al 2017)
Imposta sostitutiva del 26%
Persone fisiche non im- prenditori (non qualificate)
Imposta sostitutiva del 26% Imposta sostitutiva del 26%
Società semplici (qualificate)
Imponibili nel limite del 49,72% Imposta sostitutiva del 26%
Società semplici (non qualificate)
Imposta sostitutiva del 26% Imposta sostitutiva del 26%
Snc, sas Imponibili nel limite del 49,72% Imponibili nel limite del 49,72%
Società di capitali Imponibili nel limite del 5% Imponibili nel limite del 5%
Plusvalenze
Rimangono inalterate le esenzioni per i capital gain realizzati dai soggetti non residenti:
esenzione incondizionata per le cessioni di partecipazioni non qualificate quotate (art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR);
esenzione per le cessioni di partecipazioni non qualificate, anche non quotate, per i residenti in Stati appartenenti alla white list (art. 5 co. 5 del DLgs. 461/97);
esenzioni eventualmente previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La tassazione dei capital gain in capo ai non residenti rappresenta, di fatto, l’eccezione e non la regola.
Plusvalenze
Con le modifiche della L. 205/2017, risultano assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% (ed escluse, quindi, dalla tassazione IRPEF, anche su una base imponibile parziale) le plusvalenze derivanti dal realizzo di
partecipazioni qualificate da parte delle persone fisiche non imprenditori e delle società semplici.
Le modifiche in commento riguardano anche i capital gain di fonte estera di natura qualificata non «black list».
Sono estesi ai capital gain di natura qualificata i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
Plusvalenze
Plusvalenze di fonte estera realizzate da soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici ecc.)
Soggetto Previgente regime Nuovo regime
Partecipazioni «non black list» qualificate
Imponibili nel limite del 58,14% (49,72%, sino al 2017)
Imposta sostitutiva del 26%
Partecipazioni «non black list» non qualificate
Partecipazioni «black list»
non qualificate quotate
Imposta sostitutiva del 26% Imposta sostitutiva del 26%
Partecipazioni «black list»
di qualsiasi entità (escluse non qualificate quotate)
Imponibili in misura integrale.
Se dimostrata la «sostanza» della partecipata estera (art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR), credito indiretto per i soci di controllo
Plusvalenze
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dall’1.1.2019.
La nuova norma deve essere coordinata con quella, contenuta nel DM
26.5.2017, secondo cui le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018 concorrono alla formazione del reddito nel limite del 58,14% (in luogo della
previgente percentuale del 49,72%).
Per valutare quale regime applicare occorre basarsi sulla data dell’atto di cessione, fermo restando che la plusvalenza è tassata nell’esercizio (o
negli esercizi) in cui il corrispettivo viene incassato.
Plusvalenze
Passaggio dal regime del 2017 al regime del 2018
Data dell’atto di cessione Data del pagamento del corrispettivo
Modalità di tassazione delle plusvalenze
Sino al 31.12.2017 Interamente entro il 31.12.2017
Nel 2017, con aliquote IRPEF progressive nel limite del
49,72%
Prima tranche nel 2017, seconda tranche nel 2018
Parte nel 2017 e parte nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 49,72%
Nel 2018 Acconto nel 2017, saldo nel
2018
Nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del
58,14%
Interamente nel 2018
Plusvalenze
Passaggio dal regime del 2018 al regime del 2019
Data dell’atto di cessione Data del pagamento del corrispettivo
Modalità di tassazione delle plusvalenze
Nel 2018 Interamente entro il
31.12.2018
Nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del
58,14%
Prima tranche nel 2018, seconda tranche nel 2019
Parte nel 2018 e parte nel 2019, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 58,14%
Nel 2019 Acconto nel 2018, saldo nel
2019
Nel 2018, con imposta sostitutiva del 26%
Interamente nel 2019