CONTINUANO LE RIFORME AL MARCHIO UE Modifiche dal 1° ottobre 2017
Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha già introdotto alcune modifiche riguardanti il marchio dell’Unione Europea. Tra le tante, ricordiamo il nome dell’Ufficio (da UAMI a EUIPO), il nome del marchio amministrato dall’EUIPO (da comunitario a dell’Unione Europea), l’importo delle tasse.
Ma il processo di modifica non si è esaurito. Infatti, dal 1° ottobre 2017 assisteremo alle seguenti ulteriori variazioni:
- Non è più necessaria la rappresentazione grafica all’atto della presentazione della domanda.
Il nuovo segno potrà essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia disponibile a condizione che la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. A titolo esemplificativo, per i marchi sonori potrà essere fornito un file audio (MP3) che riproduce il suono.
- Introdotta la tipologia di Marchi di certificazione
Sarà, quindi, possibile richiedere questa nuova tipologia di marchio dell’Unione Europea “idonea a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, procedimento di fabbricazione dei prodotti o alle prestazioni del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”.
Tale tipologia di marchio prevede due importanti limitazioni, ovvero il titolare del marchio di certificazione non potrà svolgere un’attività riguardante la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato e, come già sopra esplicitato, non potrà essere depositato al fine di distinguere prodotti o servizi certificati sulla base dell’origine geografica.
Le tasse relative a tale tipologia di deposito sono più elevate.
- Cambiamenti procedurali
I cambiamenti che riguarderanno le procedure sono molteplici. A titolo esemplificativo citiamo i seguenti:
1) La priorità potrà essere rivendicata solo contestualmente al deposito del marchio e non in data successiva.
2) Nei procedimenti di opposizione o annullamento l’Ufficio accetterà, come prove dei marchi anteriori, le informazioni inserite nelle banche dati online riconosciute dall’Ufficio. Pertanto, non sarà più necessario trasmettere la documentazione cartacea attestante il diritto.
3) Ad eccezione di alcuni casi, si potranno fornire gli elementi di prova in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE e non più nella sola lingua procedurale.
Le traduzione nella lingua procedurale saranno necessarie solo se richieste espressamente dall’Ufficio.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.