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R GM - GIURISPRUDENZA - CORTE MILITARE DI APPELLO

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R GM - GIURISPRUDENZA -

CORTE MILITARE DI APPELLO

Difesa dell'imputato - Ravvisabilità di elementi di colpa non indicati nella contestazione - Quando non risulta esclusa la difesa dell'imputato ( Cost. artt. 24 e 111; C.p.p., art. 522).

Corte Militare di Appello, Sez. II, sent. del 24.11.2009, Pres. Molinari, Est. Mazzi; P.G. Ferran- te; P.M. e imp. app. da sent. del T.M. di Roma.

Il principio che mira a garantire la difesa dell'imputato non è violato se venga ritenuta in sentenza la ravvisabilità di elementi di colpa non indicati nella contestazione, ma fondati su ele- menti specifici contestati nel corso degli interrogatori istruttori o dibattimentali, in forza dei quali l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi, ovvero quando elementi di colpa specificata- mente contestati concorrono con altri non contestati (1).

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(1) Come rileva la sentenza, anche la Corte di Cassazione (1° luglio 1968, ric. Luise; 8 mag- gio 1981, ric. Di Profio e 23 marzo 1988, ric. Prodan) si è espressa in questi stessi sensi.

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