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Comunicato del 26 settembre 2018 ILLEGITTIMO IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO

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Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 26 settembre 2018

ILLEGITTIMO IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI

LICENZIAMENTO

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e

contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Roma, 26 settembre 2018

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