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PROTOCOLLI D’INTESA REGIONE E UNIVERSITÀ LINEE DI INDIRIZZO

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(1)

PROPOSTA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI

PROTOCOLLI D’INTESA

REGIONE E UNIVERSITÀ

(2)

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE _________ E LA\LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI _________ IN ATTUAZIONE

DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL D.Lgs. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L’anno ……… il giorno ………… del mese di ………., in ………

TRA

la Regione ………. codice fiscale ………, di seguito denominata Regione, rappresentata dal ……….., nato a ………., il …………. e domiciliato ai fini della presente convenzione a ………, Via ……….

E

l'Università degli Studi di ……….. codice fiscale ………, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ………., nato a ………., il …………. e domiciliato ai fini della presente convenzione in ………,

l'Università degli Studi di ……….. codice fiscale ………, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ………., nato a ………., il …………. e domiciliato ai fini della presente convenzione in ………,

l'Università degli Studi di ……….. codice fiscale ………, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ………., nato a ………., il …………. e domiciliato ai fini della presente convenzione in ………,

Il presente Protocollo regola i rapporti fra la Regione e le Università per la Formazione delle Professioni Sanitarie in merito all’attivazione di Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Master Specialistici e di Management, Dottorati di Ricerca.

premesso che:

• la L. n. 421 del 23/10/1992 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” (art. 1, comma 1, lett. o) ha delegato il governo ad emanare apposita decretazione per la regolamentazione del rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

• con il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge n° 421 del 23/10/1992 ” e le successive modifiche del D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993, sono state disciplinate le nuove modalità di rapporti tra Sistema Sanitario Nazionale ed Università ed in particolare al comma 3 dell’art. 6, la formazione del personale sanitario infermieristico, ostetrico, tecnico, di riabilitazione e della prevenzione;

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S.S.N. con l’apporto del settore universitario, altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico;

• il D Lgs n. 517|99 “Disciplina dei rapporti fra Servizi Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30\11\1998 n. 419”, conferma la necessità che in tali rapporti siano considerate le attività e le strutture assistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione essenziali allo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca delle università anche per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione , della prevenzione nonché ostetrico”

la L. n. 43 del 6/2/2006, art. 2, comma 1 ribadisce che “l’esercizio delle Professioni

Sanitarie è subordinato al conseguimento del relativo titolo universitario … Tale titolo … è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le Aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, individuate dalle Regioni, sulla base di appositi Protocolli d’Intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni”;

• con il Decreto Ministeriale 08/01/2009 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha determinato le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;

• con il Decreto Interministeriale 19/02/2009 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha determinato le classi delle lauree per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;

• l’art. 6 comma 13 della L. 240 del 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” prevede, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, che il ministero della università, di concerto con il ministero della

salute, d’intesa con la conferenza per i rapporti dello Stato, le Regioni e le e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione dei corsi di laurea dell’area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predisponga lo schema tipo delle convenzioni alle quali devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;

• i percorsi formativi in oggetto devono essere conformi alle disposizioni della normativa in materia di requisiti dei corsi universitari

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Regione ed Università, con l’obiettivo di valorizzare la collaborazione

tra il sistema universitario ed il sistema sanitario regionale nella

promozione

della

qualità

della

formazione

e

dell’assistenza,

convengono e stipulano quanto segue.

FINALITA’

L’evoluzione e la nuova complessità del concetto di salute e la necessità di garantire ai cittadini i migliori risultati delle cure, l’equa allocazione delle risorse, la qualità dei servizi prestati, la corretta gestione della sicurezza del paziente, trovano nella formazione dei professionisti sanitari una proficua occasione di integrazione, nell’ottica della reciproca responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze con il relativo coinvolgimento decisionale.

Le Professioni Sanitarie esplicano il proprio ruolo nel percorso preventivo, diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo a garanzia della gestione in qualità del progetto salute rivolto alla persona, alla famiglia ed alla collettività e nei percorsi della prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro.

Il presente Protocollo definisce i livelli di integrazione fra strutture formative, strutture sanitarie e professionisti, disciplinando i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione _________ e le Università, per indirizzare gli accordi attuativi fra Aziende Sanitarie ed Università, in riferimento ai seguenti punti:

1. le attività formative sono determinate in funzione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal Servizio Sanitario Regionale;

2. le sedi formative sono individuate in base a criteri di qualità e di accreditamento nel rispetto degli obiettivi formativi specifici di ciascun corso;

3. i criteri per la ripartizione degli oneri;

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

a) nel rispetto della normativa nazionale vigente, nonché di quella internazionale e comunitaria;

b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall’amministrazione regionale.

ACCORDI ATTUATIVI

In conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente protocollo d’intesa,la/ le Università degli Studi di ……… e la/le Aziende Sanitarie che concorrono alla realizzazione della formazione del personale sanitario - sia per l’attività didattica teorica e\o di tirocinio - provvedono alla stipula di specifici Accordi Attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione secondo lo schema tipo previsto in allegato.

Gli accordi attuativi definiscono i servizi, le strutture, le risorse economiche, il personale docente, il personale addetto al sistema di coordinamento e tutorato, il personale amministrativo e di supporto che le parti mettono a disposizione per la realizzazione degli obiettivi degli accordi definendone anche le risorse economiche che concorrono alla realizzazione dell’attività di formazione in oggetto.

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FABBISOGNO FORMATIVO

Nel rispetto del ruolo della Regione nel determinare il fabbisogno di personale sanitario e dell’autonomia universitaria, Regione e Università, sentiti gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di Rappresentanza Professionale, concordano il piano della formazione delle professioni sanitarie da attivare, definendo, per la durata degli interi cicli attivati, un programma in cui sono previsti:

a. i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale da attivare in relazione alle specifiche figure professionali nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno del SSR e delle strutture private nell’ambito territoriale regionale;

b. le risorse a disposizione di cui all’art. 7 del presente protocollo di intesa nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare; c. le sedi formative sia per la didattica sia per il tirocinio dei Corsi di Laurea/Corsi di

Laurea Magistrale. Al programma è allegato l’elenco delle sedi coinvolte;

d. Formulano quindi la proposta al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed al Ministero della Salute di attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale previsti dal Piano definendo l’offerta formativa di ogni Università.

Per l’offerta formativa attivata dalle Università e non concordata con la Regione non è previsto l’utilizzo di risorse strutturali, Organizzative e finanziarie del SSR.

Nell’ambito della formazione post-base, il/la ……., quale organo individuato dalla Regione per la programmazione della formazione, preso atto delle richieste espresse dagli Ordini, Collegi e Associazioni riconosciute dal Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006, in correlazione alle esigenze delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, al fabbisogno di personale in relazione al mercato del lavoro, al Piano Sanitario Regionale ed alle specificità professionali ed allo sviluppo delle competenze in risposta alla complessità dei percorsi di salute ed alla complessità organizzativa, definisce i Master Specialistici e di Management per i quali è previsto l’assegnazione di un finanziamento regionale con preciso vincolo di destinazione da parte della Regione di cui all’art. 7 (finanziamento dei corsi e ripartizione degli oneri).

INDIVIDUAZIONE SEDI DEI CORSI E DI TIROCINIO E RELATIVI REQUISITI

Le Aziende del SSR che a seguito di specifiche convenzioni siano identificate quali sedi di Corso (ossia le sedi in cui si svolge sia l’attività didattica teorica che di tirocinio) e/o sedi di solo tirocinio, rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo.

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell’assistenza infermieristica, e da quanto disposto dal DLg.vo 353\94. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al DM 24\9\97 e le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali., anche alla luce del comma 3 art.5 della L.240 del 30\12\2010.

L’attività didattica è effettuata nelle sedi universitarie o in strutture formative accreditate delle aziende sanitarie convenzionate con l’Università.

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La sede formativa deve disporre di idonee dotazioni quantitative e qualitative di materiale bibliografico inerente alle tematiche del master ad uso dei partecipanti, quali libri/manuali, CD-rom, abbonamenti a quotidiani, a periodici, a riviste specializzate e abbonamenti on-line a banche dati.

Nella sede devono essere disponibili sale di lettura e/o spazi analoghi attrezzati in cui i partecipanti possono studiare individualmente o in gruppo possibilmente anche oltre il normale orario delle attività d'aula.

L'Università assicura l'attività di Segreteria amministrativa in ogni sede di Corso di Laurea. Nell’ambito dei posti attribuiti annualmente a ciascun ateneo dall’apposito decreto ministeriale, gli Atenei di concerto con la Regione definiscono le sedi di corso e sedi di solo tirocinio da attivare. Tale individuazione viene realizzata tenendo in conto le specifiche esigenze dei percorsi formativi in oggetto, la disponibilità di personale dedicato docente e non docente, strutture ed attrezzature comprese quelle di supporto alle attività didattiche.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, su proposta del collegio di direzione cui competono le funzioni di elaborazione e di proposta per le attività di ricerca, formazione ed innovazione, sentito il servizio aziendale delle professioni sanitarie, garantisce, nell’ambito della programmazione pluriennale e della valutazione delle attività formative aziendali, eventuali sinergie con altre attività didattiche che si realizzano nell’azienda.

Le Università possono attivare convenzioni per le attività di tirocinio con strutture assistenziali non appartenenti al SSR, purchè rispondenti ai requisiti citati nel presente protocollo.

Il possesso ed il permanere dei requisiti generali e specifici per ciascuna sede di Corso e di tirocinio è sottoposto a verifica, con cadenza triennale, da parte del Comitato Regionale di Coordinamento della Formazione delle professioni sanitarie.

Tale Comitato istituito presso l’Assessorato alla Sanità assolve funzioni di proposta, valutazione e coordinamento tecnico della qualità della formazione e della rispondenza delle attività dei Corsi di Laurea agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché di valutazione generale ai fini della loro coerenza con la programmazione regionale.

Al comitato spetta in particolare:

a) formulare pareri e valutazioni sui corsi attivati da trasmettere alla Commissione regionale per la formazione professionale e per la programmazione delle attività formative del personale sanitario;

b) esprimere pareri sulla corretta applicazione del presente protocollo d’intesa.

ORGANI DEL CORSO DI LAUREA E LORO FUNZIONI

Sono organi del corso di Laurea: a. Il Consiglio di Corso b. Il Presidente del Corso

c. Il Responsabile della Didattica Professionale del Corso

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Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio di Facoltà.

b) Il Presidente del Corso è rappresentante ufficiale del medesimo, eletto ogni tre anni tra i professori universitari di ruolo e i Ricercatori Universitari dai membri del Consiglio del Corso di Laurea, rieleggibile per un solo mandato. Oltre a presiedere il Consiglio di Corso di Laurea, il Presidente di Corso di Laurea sovrintende le attività del Corso di tutte le sedi attivate dall’Ateneo, in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo.

c) Il Responsabile della Didattica Professionale, di seguito DDP, (uno per ciascuna sede di corso), è appartenente al profilo professionale del corso in oggetto, in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e cinque anni di esperienza professionale in ambito formativo, così come sancito dal D.I.19.2.2009. La nomina di Responsabile della didattica professionale è triennale ed è rinnovabile. Al fine di garantire la continuità didattica e la programmazione delle attività, il Consiglio di Corso comunica, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’incarico, la volontà di non rinnovare l’incarico stesso; in tutti gli altri casi, escluso la espressa volontà di rinunciarvi da parte del titolare, l’incarico si considera rinnovato automaticamente. Qualora venga espressa la volontà di non rinnovare l’incarico, il Preside di Facoltà, di concerto con il Direttore Generale della Struttura sanitaria sede del corso di laurea, emana il bando per la nomina del RDP al quale può concorrere il personale dipendente dell’Azienda SSR o in essa strutturato o dipendente dell’università. L’ RDP è responsabile, in collaborazione con il Presidente del Corso di laurea, della attuazione del piano di studi proposto dal Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio di Facoltà. L’RDP promuove l’integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio al fine di favorire la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti. Dirige l’attività dei tutor della didattica professionale e gestisce le risorse assegnate per la realizzazione del piano di studi.

ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica include l’attività di docenza e di tutorato di seguito specificate. 6.1 DOCENZA

Come previsto dai D.I. 19.2.2009 e D.M 8.1.2009, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

L’insegnamento nelle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione professionale. Detto personale, dipendente dall’Università o dal SSN, può essere reclutato:

1) dalle università mediante attivazioni di ruoli di SSD MED45 (sostituire con nuova classificazione).

2) dal SSN mediante emanazione di bando.

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I requisiti minimi per la docenza sono:

• Laurea (o titoli equipollenti) nel profilo di appartenenza; • Laurea Specialistica nella classe di appartenenza ;

• Cinque anni di anzianità di servizio nel profilo di cui almeno tre nell’area oggetto di insegnamento.

• Ulteriori requisiti da tenere in considerazione sono

- l’esperienza didattica nell’ambito della formazione universitaria delle professioni sanitarie;

- l’attività scientifica;

- l’esperienza professionale/clinica nell’area clinico assistenziale per la quale si richiede la docenza;

- la congruenza del titolo di studio e dell’attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;

- la formazione professionale specifica;

Le Università, attraverso i Consigli dei corso, e le Aziende sanitarie si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere le conoscenze metodologiche e l’aggiornamento didattico dei docenti e degli altri operatori sanitari coinvolti nella formazione ed a sviluppare modalità di collaborazione con i programmi di formazione continua.

6.2 SISTEMA DI TUTORATO PROFESSIONALE

1. Al fine di sostenere gli studenti durante il loro percorso di apprendimento e supportare l’acquisizione e la piena padronanza di tutte le necessarie competenze proprie del profilo professionale e la loro spendibilità nell'ambiente di lavoro è indispensabile attivare un sistema di tutorato professionale. Tale sistema si declina con funzioni assunte da professionisti assegnati alla sede formativa e professionisti operanti nei servizi. Il sistema di tutorato deve basarsi su un rapporto tutor/studente coerente con il raggiungimento degli obiettivi didattici.

2. I professionisti assegnati alla sede formativa sono denominati tutor della didattica professionale. I requisiti minimi necessari per l’individuazione di tali figure sono: stesso profilo professionale del corso in oggetto, 3 anni di attività lavorativa in ambito clinico,. I tutor della didattica collaborano con il RDP all’organizzazione e gestione dei tirocini, nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale e creano le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità. Sono responsabili dell’apprendimento dall’esperienza e facilitano i processi di apprendimento attraverso sessioni tutoriali. Selezionano le opportunità formative, integrano l’esperienza pratica con la teoria appresa, presidiano in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza. Si occupano dei processi di apprendimento degli studenti in difficoltà, facilitano i processi di valutazione dell’apprendimento in tirocinio e tengono i rapporti con i tutori dei servizi. I tutor della didattica professionale, ciclicamente nell’anno solare, svolgono attività clinico-assistenziale, riabilitative e di prevenzione nelle sedi abitudinarie di tirocinio.

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i colleghi a selezionare le opportunità di apprendimento in coerenza con gli obiettivi e il piano di tirocinio condiviso con lo studente; offre supporto ai colleghi che affiancano gli studenti in tutto il percorso di tirocinio. Il RDP dirige le attività tutoriali.

4. L’intero sistema di tutorato è soggetto a valutazione. Le modalità e gli strumenti di valutazione sono individuati dal RDP in collaborazione con il Responsabile dei Servizi assistenziali dell’azienda/struttura sanitaria.

6.3 TIROCINIO

Il tirocinio, nelle sue diverse configurazioni, acquisisce un ruolo determinante nella formazione del professionista sanitario in quanto costituisce lo spazio operativo principale per implementare le competenze e fornisce allo studente la possibilità di acquisire abilità specifiche d'interesse professionale. Con la definizione “sede di tirocinio” si intende il Servizio che accoglie lo studente per un periodo di tempo definito. Le sedi di tirocinio devono essere selezionate accuratamente per la qualità dell’ambiente di apprendimento e delle prestazioni e cure erogate.

L’individuazione e selezione delle sedi di tirocinio è responsabilità del Responsabile della Didattica Professionale in collaborazione con il Responsabile dei Servizi assistenziali dell’azienda/struttura sanitaria. IL RDP propone al Consiglio di Corso l’accreditamento formale e l’avvio dell’iter di convenzione per le sedi individuate.

Per le finalità formative, è necessario attivare le convenzioni di cui al presente protocollo almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’esperienza di tirocinio.

L’università e le Aziende Sanitarie definiscono, per le parti di competenza, un piano di azione al fine di garantire il rispetto delle normativa in materia di prevenzione e tutela della salute con le modalità definite negli accordi attuativi. Ai sensi del DLgs 81\2008, provvedono ad effettuare le valutazioni del rischio per la salute nelle strutture utilizzate per la formazione, alla sorveglianza sanitaria degli studenti e ogni altra procedura ritenuta necessaria per la tutela della loro salute e sicurezza compresa la fornitura dei dispositivi individuali di protezione necessari per le attività da svolgere durante il tirocinio. L’università e le Aziende Sanitarie, inoltre, definiscono, per le parti di competenza, le modalità di compartecipazione in materia di assicurazioni.

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAI CONTRAENTI

Il finanziamento dei corsi e la ripartizione degli oneri fra gli enti istituzionali, gli Istituti di ricovero e Cura a carattere scientifico e le Istituzioni Private Accreditate avviene con specifici e formali accordi.

Le Università e le Aziende/Strutture sanitarie sedi di corso assicurano agli studenti dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie i servizi logistici e di supporto di necessità (mensa, alloggi, biblioteche, aule di simulazione, laboratori ecc.). Laddove le attività formative si svolgessero in luoghi diversi rispetto alla sede del Corso, l’Università e le Aziende coinvolte dovranno prevedere appositi accordi per l’accesso ai servizi.

CONSIDERAZIONI FINALI

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