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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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C C O O M M U U N N E E D D I I T T U U R R I I

P R O V I N C I A D I B A R I

ORIGINALE

DI

D

ELIBERAZIONE DEL

C

ONSIGLIO

C

OMUNALE Nr.

72

del Reg.

Data: 17/10/2007

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la tutela del benessere della popolazione canina e disciplina della convivenza tra uomo e animale.

L'anno duemilasette il giorno diciassette del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,15 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 11203 di prot. in data 09/10/2007, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale sono stati resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Vincenzo Gigantelli nella qualità di Sindaco-Presidente.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

N. COGNONE E NOME Pr. As. N. COGNONE E NOME Pr. As.

1 GIGANTELLI Vincenzo SI 12 LENATO Domenica SI

2 BOCCARDI Michele SI 13 TOTARO Vito Domenico SI

3 TUNDO Paolo SI 14 CARENZA Giuseppe SI

4 D’ADDABBO Francesco SI 15 LEOGRANDE Domenico SI 5 DENOVELLIS Giuseppe SI 16 D’AUTILIA Gianfranco SI

6 SPADA Santa Ippolita SI 17 PERNIOLA Nicola SI

7 DE FLORIO Teresita SI 18 RISPLENDENTE Pietro Gaetano SI

8 PETRERA Francesco SI 19 PALASCIANO Pietro SI

9 CAZZETTA Modesto SI 20 RESTA Ippolita SI

10 LUISI Pietro SI 21 VENTRELLA Natale SI

11 VALENTINI Giacomo SI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 15 su 21 assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

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Il Presidente introduce l’argomento di cui all’oggetto e accenna alla istituzione di una Commissione regionale per la prevenzione del randagismo; quindi riferisce di aver inviato una nota alla ASL con la quale chiede di intensificare l’attività di accalappiamento dei cani randagi al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.

Poi cede a parola al consigliere Carenza che illustra ampiamente l’argomento.

“Con la legge 281 del 14.08.1991 è iniziata una nuova era per gli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Questa legge rende giustizia alla popolazione canina, perché con la precedente (DPR 320 8.02.54 - cosiddetto regolamento di polizia veterinaria), il cane randagio, che era stato accalappiato veniva portato nel canile municipale; se entro 5 giorni non veniva riscattato, lo stesso veniva abbattuto. Con la legge 281/91 si delinea un’attenzione verso la popolazione di cani e gatti.

I punti salienti di questa legge sono:

- il controllo e la limitazione delle nascite mediante sterilizzazione;

- i cani vaganti o catturati non possono essere più soppressi, ma gli stessi devono essere

“microcippati”. Se non reclamati entro 60 gg., possono essere ceduti a privati previo trattamento profilattico contro rabbia, ecchinococcosi ed altre malattie trasmissibili all’uomo. I cani possono essere abbattuti ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità;

- viene demandata la competenza alle regioni che disciplinano con proprie leggi l’istituzione dell’anagrafe canina, incentivi per la realizzazione di canili rifugio e risanamento dei canili comunali.

La Regione Puglia con L.R. del 3. 04. 1995 n. 12 regola gli interventi per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della legge sono attribuiti ai Comuni che li esercitano mediante le ASL.

Presso le ASL è istituita l’anagrafe canina, alla quale i cani devono essere iscritti entro i primi 6 mesi di vita o se randagi, entro 30 giorni dopo essere stati raccolti.

Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all’anagrafe presso l’ASL la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa e la morte del cane entro 15 giorni dall’avvenimento. L’iscrizione è gratuita.

Entro 90 giorni dalla data di avvenuta iscrizione all’anagrafe, l’animale verrà identificato mediante microchip.

Tale operazione nonché la rilevazione sono eseguite dal servizio veterinario ASL.

Sui cani randagi presenti sul territori, i servizi veterinari della ASL servendosi di strutture comunali regolarmente accreditati, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazion: isterectomia per le femmine e orchiectomia per i maschi.

Tali interventi sono effettuati da medici veterinari del SSN e medici veterinari professionisti convenzionati.

Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione.

Il comune provvede ad effettuare una polizza tipo concordata con l’ANIA per eventuali danni causati dai cani.

Gli ultimi 3 punti sono stati modificati dalla Legge Regionale del 12.12.06 n. 34.

Il recupero dei cani spetta al servizio veterinario della ASL.

- L’art. 8 prevede l’istituzione dei canili sanitari e hanno la funzione di accoglienza dove verranno anagrafati e sottoposti a sterilizzazione, presso i canili stazioneranno per un periodo di 60 gg. in attesa di riscatto o destinati al canile rifugio. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni ed è fatto obbligo ai servizi sanitari della ASL garantire l’assistenza sanitaria.”

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- “L’art.9 prevede i canili rifugi dove trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari o che non sono stati riscattati, che non possono essere riammessi sul territorio ritenuti pericolosi.

- Presso l’assessorato regionale alla Sanità è istituito l’albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella regione. Essi mediante convenzioni con i comuni possono svolgere compiti di gestione e assistenza volontaria ad entrambi i canili sanitari e/o rifugio.

Su quanto esposto è stato redatto il seguente regolamento comunale, che tutela il benessere della popolazione canina e disciplina la convivenza tra l’uomo e animale.

Esso si compone di 6 titoli, 15 articoli ed un allegato.

Titolo I, fa riferimento a fonti normative;

Titolo II, oggetto e ambito di applicazione; per oggetto il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere dei cani presenti sul territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra uomo e animale. I campi di applicazione sono sulle aree pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico ed alcune norme anche nelle aree private;

Titolo III, atti vietati ed obblighi dei detentori dei cani; sono vietati l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività oltre al rischio di maggiore aggressività appartenenti a incroci e razze di cui all’allegato A; è vietata qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività, la sottoposizione al doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto, finalizzati a scopi non curativi, come taglio della coda, delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l’uso di collari elettrici o quant’altro possa procurare sofferenza.

E’ fatto inoltre divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui allegato A; ai delinquenti abituali, per tendenza o chi è sottoposto a misure di prevenzione, chi abbia riportato condanne, ai minori di 18 anni, e agli interdetti o inabili.

Chi viola le disposizioni previste è soggetto a sanzioni amministrative.

Per la raccolta delle deiezioni sulle aree pubbliche dei fabbisogni fisiologici dei cani, il proprietario deve essere dotato di idonea attrezzatura; chi viola le disposizioni previste è sottoposto alla sanzione amministrativa.

Sono esclusi da questi provvedimenti i non vedenti con i cani guida.

Per i cani sulle aree aperte al pubblico, gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola e il guinzaglio come per i locali pubblici. Anche qui sono previsti sanzioni amministrative. L’importo è raddoppiato per chi viola con cani individuati nell’allegato A.

La detenzione dei cani all’interno dei cortili o giardini privati e particolari situazioni sono abbastanza dettagliati nell’art.7 e 8.

Titolo IV, aggressività esaltata. Il proprietario deve stipulare una polizza assicurativa obbligatoria;

il Comune istituirà, in collaborazione con l’ASL, il censimento dei cani pericolosi dettando così i parametri di pericolosità e obbligando i proprietari a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Titolo V; l’anagrafe canina e contrassegno di riconoscimento. Tutti i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina istituita presso il Serv. Vet. ASL.

E’ istituito presso il Comune di Turi l’ufficio anagrafe canina comunale con il compito di anagrafare i cani presenti sul territorio in attesa che il Servizio Vet. ASL attui questa unità operativa.

Anche per questo art. chi viola le disposizioni è sanzionato amministrativamente.

Il proprietario o il detentore, qualora intende rinunciare al cane, deve dare comunicazione scritta a servizio Vet. ASL, la stessa provvede al ritiro dell’animale che lo consegna al canile rifugio.”

“Le spese di mantenimento sono riconosciute a carico del rinunciatario per tutto il periodo che l’animale soggiorna nel canile.

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Titolo VI – disposizioni finali. Le sanzioni amministrative previste saranno riscosse dal comune escluse gli art. 11 e 12 che saranno incassate dalla Regione Puglia (art. 11 anagrafe canina i il 12 la rinuncia).

Il costo del primo semestre 2007, sostenuto dall’Amministrazione per la detenzione dei cani è così dettagliato:

- € 45.500,00 circa, per la detenzione di n.180 cani circa nel canile rifugio di Cassano a 1,55 € al giorno x cane;

- € 14.500,00 per il canile sanitario a € 2,40 al giorno per cane.

Questa Amministrazione per combattere il fenomeno del randagismo adotterà le seguenti soluzioni:

1 - attivazione dell’anagrafe canina, in attesa che la ASL attivi questo servizio;

2 - realizzazione dell’ambulatorio nei locali adiacenti il canile con relativi box per la detenzione dei cani subito dopo l’intervento chirurgico in quanto la Regione ha finanziato una cifra cospicua per la sterilizzazione dei massa dei randagi presenti nei canili, pertanto dobbiamo essere pronti per tale evento e non essere esclusi a tale beneficio per non aver provveduto a rendere idoneo l’ambulatorio, rendendolo efficiente potremmo far venire a Turi ad effettuare gli interventi di sterilizzazione dei cani provenienti da altri comuni viciniori che oggi sono sprovvisti di tali strutture, recuperando così le spese di gestione magari arrivare a costo zero per l’amministrazione;

3 - convenzione con l’Università di Bari per effettuare le sterilizzazioni di cani detenuti nel canile sanitario che i cittadini vogliono in affido a titolo gratuito;

4 - risistemazione del canile sanitario esistente con l’eventuale ampliamento per portarlo a 20 unità come previsto dalla legge vigente.”

Conclude la relazione accennando alla proposta avanzata dalla consigliera Resta in Commissione.

Si dà atto che nel corso della relazione del consigliere Carenza, sono rientrati in aula i consiglieri Risplendente, Palasciano, Resta e Ventrella: presenti n.17.

Il Presidente ringrazia il consigliere Carenza per l’ampia ed esauriente illustrazione e dà lettura del verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente laddove è riportata la proposta della consigliera Resta: “La componente Resta sostiene che oltre alle sanzioni dovrebbero essere previsti incentivi per l’adozione dell’animale e, su proposta della stessa, la Commissione decide di emendare parzialmente il Regolamento … e demanda al consigliere Carenza la stesura del predetto articolo”.

Il consigliere Carenza dà quindi lettura dell’emendamento:

“art.13 – adozione ed affido

1. Coloro che intendono adottare o chiedere in affido gratuito un cane di proprietà del Comune di Turi, possono presentare apposita domanda all’Ente, che provvederà sull’istanza senza alcun onere a carico del richiedente”.

Il Presidente riferisce che sul citato emendamento è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore di P.M., dott. Michele Cassano.

Interviene il consigliere Ventrella che propone di inserire, nell’allegato A della bozza di regolamento, tra le razze a rischio di aggressività il “mastino napoletano” così come previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente ritiene accoglibile l’emendamento e, quindi, procede alle operazioni di voto.

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La prima votazione riguarda l’emendamento proposto dal Consigliere Carenza, come sopra riportato, che viene approvato all’unanimità dai n.17 presenti (assenti: Tundo, D’Autilia, Leogrande e Perniola).

Il Presidente pone ora a votazione l’emendamento da lui proposto all’art.15 – Entrata in vigore - secondo la nuova formulazione: “1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio”.

L’emendamento sopra riportato ottiene, analogamente, l’unanimità dei consensi espressi dai n.17 presenti (assenti: Tundo, D’Autilia, Leogrande e Perniola).

Il Presidente pone ai voti l’emendamento proposto dal consigliere Ventrella all’allegato A del regolamento e ovvero di inserire tra le razze a rischio di aggressività anche il “mastino napoletano”. Anche in questo caso l’emendamento viene approvato all’unanimità.

Chiede la parola la consigliera Resta che ritiene giusto continuare ad intervenire per sollecitare la ASL ad adottare i più opportuni provvedimenti per arginare il grave fenomeno del randagismo; manifesta poi apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dal consigliere Carenza. Analogo apprezzamento manifesta per il lavoro svolto dalla Commissione e ringrazia la maggioranza per aver accolto il suo emendamento. Per tutti questi motivi, preannuncia voto favorevole all’approvazione del regolamento in oggetto.

Anche il Presidente ringrazia il consigliere Carenza per il lavoro compiuto e l’assessore De Florio per l’impegno profuso nella risoluzione del problema. Ritiene che con questo provvedimento l’Amministrazione abbia voluto farsi carico di una problematica finalizzata al rispetto e tutela della popolazione canina anche per un senso di civiltà che dovrebbe contraddistinguere una comunità. Auspica che possano essere tante le richieste di adottare o chiedere in affido un cane di proprietà del Comune.

Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti l’approvazione del regolamento di cui all’oggetto, come sopra emendato.

La relativa votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti: n.17 (assenti: Tundo, D’Autilia, Leogrande e Perniola) Votanti: n.17

Voti favorevoli: n.17 – Unanimità Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione sottoscritta dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale;

Premesso:

- Che l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Turi e a disciplinare la convivenza tra uomo e animale;

- Che, pertanto, è stato predisposto apposito regolamento disciplinante la materia;

Vista la bozza di regolamento comunale per la tutela del benessere della popolazion canina e disciplina della convivenza tra uomo e animale;

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Sentita la relazione del consigliere incaricato della protezione e sanità degli animali, sig. G. Carenza;

Preso atto degli emendamenti proposti e regolarmente accolti;

Dato atto che l’argomento è stato licenziato, nella seduta del 16/10/2007, ad unanimità dei voti dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente, come da verbale in atti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale, dott. M. Cassano, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art.42 del citato D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

Visti gli esiti delle votazioni sopra descritte;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento comunale per la tutela del benessere della popolazione canina e disciplina della convivenza tra uomo e animale, come sopra emendato, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

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A questo punto interviene il capogruppo Boccardi per chiedere il rinvìo dei punti nn.6 – 11 e 12 dell’odierno ordine del giorno.

La proposta, messa ai voti dal Presidente, viene approvata all’unanimità.

Alle ore 19,20, pertanto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

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1

COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE

Tutela del benessere della popolazione canina e disciplina della convivenza tra uomo e animale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 72 del 17 ottobre 2007

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2 TITOLO I

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 1- Fonti normative

Il presente Regolamento è adottato in applicazione delle seguenti fonti

normative:

1. Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

2. Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

3. Articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4. Articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

5. Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

6. Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12.

7. Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006.

TITOLO II

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l’uomo e l’animale.

Art. 3 - Ambito d’applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

TITOLO III

ATTI VIETATI E OBBLIGHI DEI DETENTORI DEI CANI Art. 4 – Atti vietati

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività' dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'allegato A;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping;

e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali;

f) L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di

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3 aggressività da parte degli animali stessi pertanto è vietato.

2. E' fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui all'allegato A:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

3. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 lettera a) e b) e c) e 2 lett.

a), b), c), d), e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. d) del presente articolo è punito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. e)-f) è punito dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;

b) a condurre i cani per il soddisfacimento dei bisogni fisiologici lontano dai marciapiedi, dai portici, dalle zone adibite a mercato, dagli edifici scolastici, dagli attraversamenti pedonali, dagli accessi alle civili abitazioni e dai giardini e parchi pubblici;

c) a fare uso, per l’asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

2. Per il soddisfacimento dei propri bisogni fisiologici, gli accompagnatori di cani sono tenuti a condurli lontano dagli accessi alle civili abitazioni e dai giardini e parchi pubblici, dai marciapiedi e dai portici, dagli edifici scolastici e dalla area mercatale.

3. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 lettera a) e b), e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.

4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

5. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 6 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola e il guinzaglio.

Per i cani condotti nei locali pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la

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4 museruola che il guinzaglio. I proprietari ed i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

L’importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati nell’allegato A), parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 – Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’ interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell’altezza del cane; la superficie dell’eventuale specifico recinto costruito per custodire l’animale deve

avere una base di misura non inferiore all’altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’

animale.

5. L’eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale.

6. La libertà di movimento dell’animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell’acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un’area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All’interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell’esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l’accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del

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5 pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 8 – Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all’ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. E’ vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all’interno dell’abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E’ vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l’ estro.

4. E’ vietato condurre cani al guinzaglio con l’accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non

costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

7. E’ ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l’attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o

prossimità dell’animale sul camminamento.

TITOLO IV

AGGRESSIVITA’ ESELTATA E CENSIMENTO CANI PERICOLOSI Art. 9 – Tutele dall’aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 10- Censimento locale dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal

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6 detentore dell’animale. Il comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all’art. 9, da comunicare, periodicamente aggiornato, ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

2. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con l’ASL potrà stabilire:

a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;

c) l’obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

TITOLO V ANAGRAFE CANINA

Art. 11-Anagrafe canina e contrassegno di riconoscimento

1. Tutti i cani devono essere iscritti all’Anagrafe canina, istituita presso il Settore Veterinario della USL competente per territorio.

2. E’ istituito, altresì, presso il Comune di Turi l’Ufficio Anagrafe canina comunale, con compito di anagrafare i cani presenti sul territorio.

3. L’iscrizione deve essere effettuata entro i primi sei mesi di vita del cane; i randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

4. La detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane deve essere comunicata dal detentore a qualsiasi titolo dell’animale all'anagrafe

canina, entro quindici giorni dall' avvenimento.

5. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l'indicazione dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell' animali.

6. Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

7. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all' animale. Tale operazioni di identificazione dell' animale è eseguita a cura dei Servizi veterinari delle USL.

8. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire € 39,00 a € 232,00.

9. Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe canina, omette di sottoporlo a identificazione tramite l’applicazione di microchips è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 35,00 a € 155,00.

10. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale è punito con una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 465,00.

Art. 12 – Rinuncia

1. Il proprietario o detentore di un animale, qualora intenda rinunciare a

(13)

7 questi, deve darne comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell' animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità. Le spese di mantenimento sono riconosciute a carico del rinunciatario per tutto il periodo che l’animale soggiorna presso il rifugio.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandona cani nella propria abitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 500,00.

Art. 13 – Adozione ed affido

1. Coloro che intendono adottare o chiedere in affido gratuito un cane di proprietà del Comune di Turi, possono presentare apposita domanda all’Ente, che provvederà sull’istanza senza alcun onere a carico del richiedente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 – Norme di chiusura

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento saranno riscosse dal Comune di Turi tranne quelle previste dagli articoli 11 e 12, che saranno incassate dalla Regione Puglia.

Art. 15 – Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di

guardia particolare giurata.

L’amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Allegato A)

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brazileiro;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pit bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu;

Mastino napoletano.

(14)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 72 del 17/10/2007

Pag. 7 di 7 Mod. DCOv001

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _31/10/2007 Nr _597___ Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

SIG. VINCENZO VERDONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Christiana Anglana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _10/11/2007_____:

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Christiana Anglana

Turi _14/11/2007_

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