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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 marzo 2001 (OR. EN) 6714/01 Fascicolo interistituzionale 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 16

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6714/01 ans/PM/rd 1 CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 marzo 2001 (OR. EN)

Fascicolo interistituzionale 2000/0177 (CNS)

6714/01

LIMITE

PI 16

RELAZIONE

della: Presidenza

al: Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo"

n. doc. prec.: 5982/01 PI 9 n. prop. Com: 10786/00 PI 49

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario

1. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000), che invitava a predisporre un brevetto comunitario al massimo per la fine del 2001, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 1° agosto 2000. Il Parlamento europeo non ha ancora emesso un parere sulla proposta.

2. Il progetto di regolamento intende creare un brevetto unico, valido per tutto il territorio dell'Unione europea, e propone che sia rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco di Baviera conformemente alle procedure e condizioni di brevettabilità stabilite nella convenzione sul brevetto europeo e nei relativi regolamenti di applicazione (CBE).

3. Il Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo" ha preso atto, nella sessione del 28 settembre 2000, della presentazione, da parte della Commissione, della proposta nonché delle prime reazioni degli Stati membri riguardo agli aspetti principali della proposta 1. Nella sessione del 30 novembre 2000, il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori (doc. 13129/00 PI 69 + COR 1 (el)) e si è impegnato a proseguire alacremente i lavori su

1 doc. 11760/00 PV/CONS 55 MI 119, punto 5.

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6714/01 ans/PM/rd 2 questo fascicolo nell’ambito del calendario e delle condizioni stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona.2

4. Le opzioni principali per l'applicazione del sistema di brevetto comunitario sarebbero le seguenti:

a) la Comunità aderisce in quanto tale alla CBE e il brevetto europeo è rilasciato dall'UEB in conformità delle disposizioni della CBE;

b) la Comunità non aderisce alla CBE ma delega all'UEB la competenza per l'esame delle domande di brevetto comunitario nonché per il rilascio di tali brevetti nel quadro di un accordo fra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti;

c) la Comunità istituisce le proprie strutture per l'esame delle domande di brevetto comunitario nonché per il rilascio di tali brevetti senza alcun coinvolgimento dell'UEB;

questa opzione richiede una preparazione più lunga rispetto a quelle che prevedono il ricorso alle attuali strutture dell'UEB.

5. I lavori condotti su questo fascicolo sotto la Presidenza svedese si sono concentrati sinora essenzialmente, nel quadro dell'attuale proposta della Commissione, sulla questione se la Comunità debba in quanto tale divenire parte contraente della CBE oppure se essa debba semplicemente ricorrere ai servizi dell'UEB delegando a quest'ultimo la competenza per l'esame delle domande di brevetto comunitario nonché il rilascio di tali brevetti. Anche la questione del ruolo degli uffici nazionali dei brevetti nel quadro del sistema del brevetto comunitario forma oggetto di lavori, avviati e proseguiti attivamente in sede di Gruppo. Altri punti importanti relativi all’istituzione del brevetto comunitario, ancora da esaminare, comprendono gli aspetti finanziari e il regime linguistico. Devono inoltre essere proseguite le discussioni sulla questione relativa alle procedure giudiziarie, alla luce degli utili lavori preparatori realizzati in materia sotto la Presidenza francese nel contesto del trattato di Nizza.

6. Secondo la Commissione, numerosi argomenti militano a favore dell'adesione della Comunità alla convenzione. In primo luogo, tale adesione contribuirebbe in ampia misura alla creazione di un unico corpus di diritto brevettuale applicabile in tutta Europa. In secondo luogo, consentirebbe alla Comunità di risparmiare tempo in quanto quest'ultima non dovrebbe definire e delimitare i termini precisi in base ai quali delegare la competenza a rilasciare il brevetto comunitario. Infine, diversamente dal caso della delega delle competenze, essa non

2 doc. 14100/00 PV/CONS 79 MI 156 CONSOM 73 TOUR 9, punto 19.

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6714/01 ans/PM/rd 3 richiederebbe la creazione di un ulteriore livello di controllo giudiziale nella fase anteriore al rilascio.

7. Sebbene un'ampia maggioranza degli Stati membri sia in grado di sostenere, per i motivi sopraindicati, il principio dell'adesione della Comunità alla CBE, vari Stati membri ritengono che nessuna delle succitate opzioni debba essere esclusa in questa fase.

8. In questo contesto si osservi che, qualora sia scelta una delle opzioni implicanti il coinvolgimento dell'UEB (precedente punto 4 a) o 4 b), occorrerà una conferenza diplomatica degli Stati contraenti della CBE affinché possano essere apportate le modifiche necessarie per poter incorporare nella CBE il brevetto comunitario. Dato che l'attuale composizione dell'Organizzazione europea dei brevetti (20 parti contraenti, segnatamente i 15 Stati membri dell'UE + Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Cipro e Turchia) verrà modificata sostanzialmente nel luglio 2002, allorché si attende l'adesione di un certo numero di paesi dell'Europa centrale e orientale, è vivamente auspicabile che un'eventuale conferenza sia convocata prima di tale data, in considerazione del peso relativo degli Stati membri della Comunità e di altri Stati contraenti in termini di voti. In pratica, ciò significa che la decisione del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti quanto alla convocazione di una conferenza diplomatica dovrebbe essere adottata idealmente nel giugno 2001 al fine di disporre di tempo sufficiente per preparare la conferenza diplomatica prima del luglio 2002.

9. La Commissione e la maggior parte delle delegazioni ritengono che nella sessione del 12 marzo il Consiglio debba decidere di lanciare un segnale al Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, che si riunirà dal 13 al 15 marzo 2001, affinché sia inserito all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di amministrazione prevista dal 26 al 29 giugno 2001 un punto relativo all'organizzazione di una conferenza diplomatica per la revisione della CBE, in quanto temono che rimandare l'adozione di siffatta decisione alla sessione del Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo" del 5 giugno sia troppo tardi tenuto conto del regolamento interno del Consiglio di amministrazione.

Le delegazioni greca, spagnola, italiana e portoghese ritengono invece che non si debba lanciare alcun segnale al Consiglio di amministrazione fintanto che non siano stati compiuti progressi significativi sui vari aspetti sostanziali del sistema del brevetto comunitario illustrati nel punto 4.

Alla luce di queste diverse posizioni, la Presidenza propone che il Consiglio approvi il progetto di conclusioni riportato nell'allegato I, corredato del progetto di dichiarazione

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6714/01 cap/PM/rd 4 comune figurante nell'allegato II, mentre le delegazioni portoghese e spagnola propongono che il Consiglio approvi il progetto di conclusioni riportato nell'allegato III.

10. Si invita il Consiglio:

- a confermare l'impegno per la definizione di un sistema comunitario in materia di brevetti assunto dai capi di Stato e di Governo nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000;

- a valutare le varie opzioni elencate nel punto 4 alla luce dell'impegno di Lisbona;

- ad approvare le conclusioni riportate nell'allegato I, corredate della dichiarazione comune figurante nell'allegato II, o le conclusioni riportate nell'allegato III.

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6714/01 cap/PM/rd 5 ALLEGATO I

PROGETTO DI CONCLUSIONI PROPOSTO DALLA PRESIDENZA

Il Consiglio, pur non escludendo alcuna opzione per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti, né definendo in questa fase la forma e il contenuto definitivi del sistema del brevetto comunitario, compresi i modelli di utilità, e lasciando impregiudicata la decisione che dovrà adottare in una fase successiva riguardo alla possibile adesione della Comunità alla convenzione sul brevetto europeo o ad altre possibili opzioni:

a) incarica il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di preparare l'istituzione di un brevetto comunitario esplorando tutte le opzioni e tutti gli aspetti, in particolare il ruolo degli uffici dei brevetti nazionali, gli aspetti finanziari, il regime linguistico e le procedure giudiziarie, tenendo conto del calendario e delle condizioni poste dal Consiglio europeo di Lisbona, onde consentirgli di adottare una decisione al più tardi nella sessione del 5 giugno 2001 riguardo alla richiesta di organizzare una conferenza diplomatica per la revisione della convenzione sul brevetto europeo;

b) dà mandato alla Presidenza affinché, a titolo precauzionale, chieda al Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti di inserire un punto sull'"organizzazione di una conferenza diplomatica per la revisione della convenzione sul brevetto europeo" all'ordine del giorno della sua riunione del giugno 2001 e presenti tale richiesta in tempo affinché tale inserimento sia possibile.

Il Consiglio dovrà confermare detta richiesta al più tardi nella sessione del 5 giugno 2001.

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6714/01 buc/PM/rd 6 ALLEGATO II

PROGETTO

DI DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SUL

BREVETTO COMUNITARIO

Il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'intesa comune in base alla quale l'unico motivo per cui il Consiglio ha incaricato la Presidenza di chiedere al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti di inserire nell'ordine del giorno della sua riunione del giugno 2001 la proposta di convocare, nel primo semestre del 2002, una conferenza diplomatica di revisione della Convenzione sul brevetto europeo, è la necessità che la Comunità intraprenda per tempo le necessarie misure procedurali al fine di creare un contesto giuridico che non escluda alcuna opzione nella relazione fra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti. Tali opzioni dovranno essere interamente esaminate dal Consiglio secondo le consuete procedure, prima che il Consiglio stesso sia invitato a effettuare una scelta definitiva.

__________

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6714/01 buc/PM/rd 7 ALLEGATO III

PROGETTO DI CONCLUSIONI PROPOSTO DALLE DELEGAZIONI PORTOGHESE E SPAGNOLA

Il Consiglio, pur non escludendo alcuna opzione per il contesto del futuro brevetto comunitario, incluso l'instaurarsi di una relazione fra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti, né pregiudicando una decisione da prendere successivamente sull'eventuale adesione della Comunità alla Convenzione sul brevetto europeo secondo le condizioni che potranno essere decise dal Consiglio:

a) chiede alla Commissione di presentare, quanto prima, proposte su tutte le eventuali alternative, incluse le modifiche della Convenzione sul brevetto europeo in modo da tener conto del futuro brevetto comunitario che dovrà essere approvato dal Consiglio prima della presentazione all'Organizzazione europea dei brevetti, nonché una proposta sul modello di utilità conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e di Feira;

b) incarica il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire in via prioritaria i lavori su tutte le opzioni e gli aspetti relativi alla creazione di un brevetto comunitario, inclusi, segnatamente, il ruolo degli uffici nazionali, le questioni istituzionali, il sistema giurisdizionale, il regime linguistico e le implicazioni finanziarie, nonché sul modello di utilità, tenendo conto del termine fissato dal Consiglio europeo di Lisbona;

c) in tale contesto, il Consiglio valuterà, nella sessione di giugno, la possibilità di chiedere al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti di inserire nell'ordine del giorno della sua riunione del giugno 2001 la proposta di convocare, nel primo semestre del 2002, una conferenza diplomatica di revisione della Convenzione sul brevetto europeo, qualora sia scelta tale opzione.

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