• Non ci sono risultati.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 1 marzo 2001 (02.03) (OR. fr) 6729/01 Fascicolo interistituzionale : 2001/0052 (CNS) LIMITE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 1 marzo 2001 (02.03) (OR. fr) 6729/01 Fascicolo interistituzionale : 2001/0052 (CNS) LIMITE"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

6729/01 1

DG B I

IT

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1° marzo 2001 (02.03) (OR. fr)

Fascicolo interistituzionale : 2001/0052 (CNS)

6729/01

LIMITE AGRIORG 20 AGRIFIN 26

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente : Signor David O'SULLIVAN, Segretario Generale della Commissione europea Data di ricezione : 27 febbraio 2001

Destinatario : Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto rappresentante Oggetto : Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE)

n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione - COM(2001) 111 defin.

________________________

All. : COM(2001) 111 defin.

(2)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.02.2001 COM(2001) 111 definitivo 2001/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(presentata dalla Commissione)

(3)

2 RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2699/2000 ha modificato profondamente il regime comunitario di aiuto alla trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere previsto agli articoli da 2 a 6 del titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Non ha invece modificato le disposizioni del regime di aiuto alla produzione di prugne secche e di fichi secchi, che figuravano pure negli stessi articoli. Tuttavia, per motivi di chiarezza redazionale, tali disposizioni sono state raggruppate nei nuovi articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Di conseguenza, il regime di aiuto alla produzione di prugne secche e fichi secchi, basato finora sull'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento.

Occorre adattare a questa nuova presentazione il testo dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96, che stabilisce l'elenco delle spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG): un riferimento all'articolo 6 bis deve completare, al suddetto articolo 31, il riferimento all'articolo 2.

Questo è lo scopo della presente proposta di regolamento, che costituisce quindi una semplice rettifica del regolamento (CE) n. 2201/96. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2699/2000, questa rettifica produce effetti a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02 di ciascuno dei prodotti considerati, ossia il 1° luglio 2001 per i fichi secchi e il 1° settembre 2001 per le prugne secche.

(4)

3

2001/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio3 ha modificato il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio4 e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 2201/96, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(2) Allo stesso articolo 31, il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/705, abrogato, deve essere sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune6,

1 GU C del , pag. .

2 GU C del , pag. .

3 GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

4 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

5 GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

6 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5)

4 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 31

Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*). (*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

(6)

5

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO:

B1-1512

STANZIAMENTI:

80 milioni di EUR 2. TITOLO:

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

3. BASE GIURIDICA:

Articoli. 36 e 37 del trattato 4. OBIETTIVI:

Rettifica della base giuridica che consente il finanziamento dell'aiuto alle prugne e ai fichi secchi trasformati.

5. INCIDENZE FINANZIARIE PERIODO DI

12 MESI (milioni di EUR)

ESERCIZIO IN CORSO

2001 (milioni di EUR)

ESERCIZIO SUCCESSIVO

2002 (milioni di EUR) 5.0 SPESE A CARICO

- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI

- - -

5.1 ENTRATE

- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE

- - -

2003 2004 2005 2006

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA - - - -

5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA - - - -

5.2 METODO DI CALCOLO:

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL

CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESENZIONE 6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A

CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE 6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

Il regime applicabile a questi due prodotti non è stato modificato.

Riferimenti

Documenti correlati

b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili

La conferenza sul futuro dell'Europa è un processo "dal basso verso l'alto", incentrato sui cittadini, che consente agli europei di esprimere la loro opinione su ciò che

Dal 1999 le tappe di questo processo sono state la comunicazione della Commissione "Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione" del 28 aprile

(10) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le

(4) Il 14 marzo 2022 le autorità militari italiane hanno proposto la nomina del Capitano di vascello Fabrizio RUTTERI in sostituzione del Contrammiraglio Michail MAGKOS quale

paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21,

(8) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla stabilità dei

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n.. Le ispezioni di rampa di aeromobili di