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TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI. ARTICOLO 1 (Finalità)

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TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI

ARTICOLO 1 (Finalità)

La Costituzione Italiana riconosce l’importanza del ruolo della socializzazione nella formazione dell’individuo (art. 2), riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale (art.9) ed infine riconosce a tutti il diritto di associarsi liberamente (art.18). Il Comune di Sant’Agnello, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l’importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, vuole promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche autonomie e rapporti originali.

Nello specifico, le politiche giovanili svolgono un ruolo fondamentale nel raccogliere le numerose sfide ed opportunità socio-economiche, demografiche, culturali, ambientali e tecnologiche cui il Comune di Sant’Agnello ed i suoi cittadini devono far fronte. La promozione dell’integrazione sociale e professionale dei giovani è, insieme alla promozione della realizzazione personale, della coesione sociale e della cittadinanza attiva, una delle componenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi e della strategia per la crescita e l’occupazione.

ARTICOLO 2

(Registro comunale delle Associazioni Giovanili)

1. Presso il Comune di Sant’Agnello è istituito il “Registro Comunale delle Associazioni Giovanili” (di seguito “Registro”)

2. Nel Registro sono iscritte le Associazioni Giovanili Cittadine che si caratterizzano per la presenza del 66% di soci di età non superiore a 35 anni .

3. Il Registro, che si allinea sia agli indirizzi delle politiche giovanili nazionali e comunitarie sia agli ambiti di azioni riportati nella Risoluzione del Consiglio Europeo del 27 Novembre 2009 in materia di Gioventù (2009/C 311/01), si articola in due sezioni:

• Associazioni Giovanili Comunali;

• Associazioni Giovanili Comunali per lo sport, la salute e benessere, la sostenibilità ambientale.

4. Nella Sezione “Associazioni Giovanili Comunali” saranno iscritte tutte le associazioni che ne faranno richiesta ed i cui requisiti soddisfano il presente regolamento.

5. Nella Sezione “Associazioni Giovanili Comunali per lo sport, la salute ed il benessere, la sostenibilità ambientale” saranno iscritte quelle associazioni che ne faranno richiesta, le cui attività si svolgono in particolare nell’ambito della promozione dello sport giovanile e delle discipline della salute e armonizzazione psicofisica, della prevenzione e della sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 3

(Associazioni iscrivibili al Registro Comunale delle Associazioni Giovanili)

(2)

Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni Giovanili ai fini del presente regolamento, quelle che:

A) operano nelle aree: socio assistenziale, sanitaria ,dell’ impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura ed educazione permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,turistico e dell’educazione all’attività sportiva

B) svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.

C) non sono considerate Associazioni di promozione sociale, civile, culturale,sportiva e di utilità sociale, le Associazioni professionali e di categoria e le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Sono pertanto iscrivibili al Registro comunale delle Associazioni Giovanili quelle che:

a) sono costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento ed in particolare di quelle previste dall’art.3 punto A e B);

b) si sono costituite alla data della richiesta di iscrizione al Registro ed abbiano uno statuto corrispondente ai requisiti indicati all’articolo seguente;

c) sono composte per almeno il 66% da cittadini di età non superiore ai 35 anni

d) esprimono correttezza etica e morale sia nell’ambito dell’organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna ( rapporto verso i cittadini e il Comune);

e) promuovono lo sviluppo delle attività socio-assistenziali, civili, culturali e sportive e l’ educazione alle medesime;

f) svolgono, le proprie attività nel rispetto della Costituzione Italiana e delle Leggi vigenti;

g) hanno sede legale sul territorio comunale ovvero, hanno sede operativa sul territorio comunale in particolare qualora le stesse svolgano la propria attività in ambito Regionale e/o Nazionale e risultino già iscritte nei relativi Albi;

h) sono organismi indipendenti ed autonomi e promuovono le pari opportunità dentro la propria compagine e nelle attività associative;

i) accettano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento dalla data della domanda di iscrizione.

• Ogni Associazione dovrà dichiarare in modo dettagliato eventuali forme di contribuzioni pubbliche percepite, evidenziando che il Comune di Sant’Agnello darà priorità nell’erogazione di contributi a quelle Associazioni che non percepiscono altre forme di finanziamento pubblico.

ARTICOLO 4

(Requisiti dello statuto delle Associazioni Giovanili)

1. Lo statuto dell’Associazione che richiede l’iscrizione nel Registro deve espressamente prevedere:

• La denominazione dell’organizzazione;

• La natura dell’organizzazione;

• L’oggetto e le finalità;

• La sede legale;

• L’assenza di fini di lucro;

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• Il divieto del riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;

• Un assetto organizzativo interno ispirato ai principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell’assemblea dei soci, dell’elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;

• La durata delle cariche associative;

• I compiti dell’assemblea dei soci, del presidente e dell’eventuale organo direttivo;

• L’obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;

• Le modalità di scioglimento dell’associazione e le modalità di destinazione di fondi.

ARTICOLO 5

(Modalità di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni Giovanili)

1. L’iscrizione al Registro avviene mediante presentazione di istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Sant’Agnello, in busta chiusa contenente copia delle documentazioni atte a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Tale istanza va consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Sant’Agnello – Ufficio Protocollo – Piazza Giacomo Matteotti, 24 – 80065 – Sant’Agnello, e firmata dal legale rappresentante. Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:

• Statuto e atto costitutivo per le Associazioni regolarmente costituite;

• Eventuale regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;

• Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche;

• Documentazione necessaria a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 3 dalla lettera a) alla i)

• Comunicazione contenente l’indicazione della consistenza numerica degli associati evidenziandone l’età ;

• Elencazione delle attività svolte nell’anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro;

2. L’iscrizione nel Registro avviene in seguito all’istruttoria a cura dell’Ufficio preposto, volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 3 e 4.

3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego motivato di iscrizione deve avvenire entro i novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte degli interessati, salvo siano necessari chiarimenti od integrazioni di documentazione: in tal caso, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti vengono forniti o la documentazione integrata.

4. L’elenco delle Associazioni ammesse al Registro, formalizzato dal Dirigente preposto, è pubblicato sul sito del Comune di Sant’Agnello.

ARTICOLO 6 (Contribuzioni)

L'Amministrazione comunale, con atto motivato e vagliato, può destinare, alle Associazioni iscritte al Registro comunale, contributi a supporto delle iniziative intraprese, secondo

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criteri richiamati dall’ apposito vigente regolamento Comunale sulla concessione di vantaggi economici e contributi.

Il Comune di Sant’Agnello darà priorità nell’erogazione di contributi a quelle Associazioni che non percepiscono altre forme di finanziamento pubblico, pertanto ogni Associazione dovrà dichiarare in modo dettagliato eventuali forme di contribuzioni pubbliche percepite.

ARTICOLO 7

(Termine di validità delle iscrizioni nel Registro)

1. L’iscrizione al Registro ha la validità di tre anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta.

2. Durante tutto il periodo di iscrizione l’Associazione è tenuta a presentare la relazione annuale sulle attività svolte, nonché copia del Bilancio annuale, qualora l’associazione stessa abbia ricevuto un contributo economico o di qualsivoglia natura dal Comune di Sant’Agnello o da altro ente pubblico.

3. L’Associazione deve comunicare, a pena della decadenza dall’iscrizione stessa, entro 60 gg., eventuali modifiche apportate allo statuto.

4. Alla scadenza dei tre anni, l’Associazione può presentare entro 90 gg. la richiesta di rinnovo di iscrizione al Registro.

ARTICOLO 8

(Cancellazione dal Registro)

1. La cancellazione di una Associazione dal Registro è disposta nei seguenti casi:

• Formale rinuncia della Associazione;

• Mancata richiesta di rinnovo alla scadenza del triennio;

• Venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione;

• Irregolarità nella gestione dei fondi;

• Mancato rispetto delle finalità istitutive dell’Associazione o altri gravi motivi.

2. Qualora sia disposta la cancellazione per gli ultimi due motivi elencati l’Associazione non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di cancellazione

ARTICOLO 9 (Controllo sui requisiti)

L’Ufficio preposto potrà effettuare controlli periodici sulle associazioni registrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al Registro. A tal fine esso potrà avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni, con istituzioni, enti pubblici e privati in base ad apposite convenzioni con esse stipulate.

ARTICOLO 10

(Effetti dell’iscrizione nel Registro)

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Le Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni Giovanili del Comune di Sant’Agnello potranno partecipare ad iniziative dell’Amministrazione e del Forum Comunale dei Giovani, per l’attuazione delle politiche giovanili in programma. Inoltre, saranno beneficiarie di iscrizione a reti, registri, partenariati per attivare le partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico e ad ogni altra forma di sostegno dell’Amministrazione.

ARTICOLO 11 (Comunicazione)

Tutte le comunicazioni per quanto possibile, tra Amministrazione ed iscritti, potranno avvenire in forma digitale, anche attraverso la realizzazione di un sito dedicato al Registro o sfruttando la piattaforma del Forum Comunale dei Giovani, già presente sul sito del Comune.

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