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Academic year: 2022

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Associazione Italiana Persone Down

aipd.it/aipd_scuola/lasl-deve-attuare-il-progetto-terapeutico-tar-salerno-89017/

Scheda n.553.

L’ASL deve attuare il progetto terapeutico (Tar Salerno 890/17)

Aspetti Socio-Assistenziali

Il TAR Campania, Seconda Sezione di Salerno, ha pronunciato la sentenza n° 890/17, pubblicata il 9/5/17 con la quale ha accolto il ricorso dei genitori di un minore di ottenere l’attuazione del progetto terapeutico col metodo ABA per un bimbo con autismo.

Al bimbo era stato predisposto il progetto terapeutico già dal 2012, ma l’ASL non vi aveva dato seguito, poiché non aveva ancora approntato l’albo dei cogestori che potessero realizzarlo, né aveva le competenze per erogarlo direttamente.

La famiglia ha impugnato il provvedimento col quale l’ASL negava di poter realizzare il progetto per i motivi di cui sopra.

Il TAR ha precisato che il progetto era stato non solo predisposto, ma anche era finanziabile in base ad una specifica legge regionale e, comunque, avrebbe potuto essere finanziato anche con i fondi della l. n. 162/1998 sui progetti di vita indipendente come assistenza sanitaria indiretta.

Giustamente il TAR precisa che, se l’ASL potesse rifiutare una prestazione adducendo come scusante il fatto che essa stessa non abbia ancora provveduto a formulare l’albo dei cogestori, avrebbe una discrezionalità assoluta circa l’attuazione del progetto terapeutico che invece è previsto obbligatoriamente anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

I motivi di ricorso accolti non riguardano solo la violazione delle norme fin qui citate, ma pure l’ eccesso di potere per la disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altre ASL della Campania dove invece i progetti terapeutici vengono praticati o dalle ASL o tramite centri di cogestori convenzionati con la stessa.

E’ interessante osservare come il TAR abbia chiarito che il progetto terapeutico è parte del progetto globale di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/2000, motivo per il quale i ricorrenti avevano convenuto in giudizio anche il Comune di Eboli, che non si è costituito, probabilmente ritenendo che, trattandosi di progetto terapeutico fosse di competenza della sola ASL. Ora, in sede applicativa della sentenza, i ricorrenti vittoriosi potranno far valere

l’applicazione dell’art. 14 della l. n° 328/00 che pone la responsabilità politica e giuridica della realizzazione del progetto globale di vita in capo fondamentalmente al Comune di residenza del ricorrente.

L’attuazione del progetto globale di vita di cui all’art. 14 l. n° 328/2000 sta divenendo sempre più frequentemente oggetto di decisioni dei TAR che ne hanno messo in luce il diritto insopprimibile degli interessati anche mediante la nomina di commissari ad acta, qualora i Comuni (ed in questo caso anche l’ASL) non ottemperino immediatamente alla sentenza.

In tal senso già da tempo l’ANFFAS ha ottenuto numerose decisioni che hanno ormai costituito giurisprudenza consolidata.

Il ricorso è stato sostenuto dall'Associazione "Autismo Fuori dal Silenzio Onlus", Sezione di Eboli, cui va il merito di questa importante decisione.

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Pubblicato il 18/5/2017

Aggiornato il 19/5/2017Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106

00192 Roma 06/3723909 06/3722510

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