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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA. Condizioni Generali facente parte integrante dell ordine di stipula sul MEPA

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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell’ordine di stipula sul MEPA R.D.O. . n. 2671836 per affidamento del servizio per l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche preliminari, nell’ambito del programma di adeguamento infrastrutturale, da effettuare presso “PALAZZINA STUDI F”

di Mariscuola Taranto – Cap. 7120/20 SMM – E.F. 2020 – C.E. 351019 - CIG ZCC2E6E0B3.-

A) ammontare prestazione a base di gara di cui: € 10.783,69

A1) oneri di progettazione € 4.410,00

A2) indagini, rilievi e prove di laboratorio € 5.673,69

A3) oneri per la sicurezza (su A2) € 700,00

B) dedotto il ribasso offerto del 1,00% € 100,84

C) ammontare netto pari a (A –B) D)contributo EPAP 2% (su A2-1%)

10.682,85 87,32

E) totale imponibile (C + D) € 10.770,17

H) I.V.A. al 22% € 2.369,44

I) importo complessivo della prestazione

Aggiudicatario Dott.Geol. Antonio TRAMONTE.

€ 13.139,61

PREMESSO CHE:

- che, con DAC nr. 3 del 23/09/2020 questa Direzione del Genio Militare per la Marina ha esperito, per l'affidamento del servizio di on oggetto, una gara con procedura di affidamento secondo l’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del

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minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016 del Codice e s.m.i., sulla base del disciplinare tecnico, già sottoscritto per accettazione;

- a seguito della suddetta procedura, esperita sul portale MEPA il giorno 27 Ottobre 2020 e che in data 11 Novembre 2020 veniva approvata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all’Appaltatore, per un importo complessivo di € 10.770,17 (diecimilasettecentosttanta/17) IVA esclusa;

- si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo disciplinare tecnico, che, già sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell’atto negoziale

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono osservate le norme di seguito elencate:

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 D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» relativamente agli articoli ancora in vigore;

 il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. aggiornato alla L. 55/2019 – di seguito denominato “Codice”;

 D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

 D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato

“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

 D. Lgs. n.81/2008;

 Decreto 2 Marzo 2018 del M.I.T.

 R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – valore della commessa

Il valore della commessa è pari ad 10.770,17 (diecimilasettecentosettanta/17) a seguito del ribasso offerto del 1,00%, di cui € 4.453,22 (quattromilaquattrocentocinquantatrè/22) comprensivi di € 87,32 (ottantasette/32) per contributo EPAP al 2% per oneri di progettazione ed € 6.316,95 (seimilatrecentosedici/95) comprensivi di € 700,00 (settecento/00) per oneri alla sicurezza non soggetti al ribasso per indagini, rilievi e prove di laboratorio, oltre ad 2.369,44 (duemilatrecentosessantanove/44) per aliquota I.V.A. al 22% che in ossequio all’art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà versata

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alla S.V. che dovrà emettere fattura elettronica senza “split payment”; Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 4 – modalità e tempi di esecuzione

Il verbale di consegna della prestazione verrà redatto in contraddittorio tra la S.V. ed il Direttore dei Lavori di questa Stazione.

La S.V., dovrà eseguire la prestazione oggetto della presente nel termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione dei verbali di consegna, compresi fra gli utili i giorni festivi e semifestivi..

ARTICOLO 5 – Penalità

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 113 bis del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale applicata sarà pari all’1‰ dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per ritardo è cumulabile con l’eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 6 – Garanzia

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione e del risarcimento dei danni conseguenti, l’appaltatore, ha presentato polizza assicurativa professionale personale nr.

740.014.0000920143, rilasciata in data 11/11/2020 dalla compagnia di assicurazione VITTORIA Ass.ni.

ARTICOLO 7: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’esecutore 7.1) Il Direttore dell’esecuzione o l’esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di

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esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione della prestazione; Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva redigendo apposito processo verbale di accertamento dei fatti e relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni del merito (art.

17).

7.2) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’esecuzione nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

7.3) L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

7.4) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate mediante processo verbale.

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto

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dall’appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante della presente commessa.

ARTICOLO 8: eccezioni e riserve dell’Esecutore

8.1) La buona provvista/regolare esecuzione è firmata dal Direttore dell’esecuzione; qualora l’esecutore dovesse formulare riserve, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve mediante comunicazione al Direttore dell’esecuzione, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8.2) Il Direttore dell’esecuzione, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone con notifica pec le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

8.3) Nel caso in cui l’esecutore non ha eccepito riserve, oppure lo ha fatto, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8.4) L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli notifichi.

8.5) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha

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determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono annotate mediante processo verbale all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sulla regolare esecuzione/buona provvista si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità si successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

8.6) Il Direttore dell’esecuzione dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 205, co.1 del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 9 - Pagamenti

Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati all’appaltatore con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui la S.V. si sia resa passibile successivamente:

 alla verifica di conformità ex art. 102 del Codice redatta nei modi previsti dalla normativa vigente;

 alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del

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Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT, previa successiva nostra comunicazione;

 all’acquisizione d’ufficio del documentodella regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti (D.U.R.C.) e della propria regolarità contributiva (EPAP o altri enti previdenziali).

 all’accertamento d’ufficio che non ci siano debiti dell’appaltatore nei riguardi dell’Erario.

ARTICOLO 10 - anticipazione

In deroga all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, giusto quanto previsto dal D.L. 34/2020 art. 207 comma 2, si prevede l’anticipazione del 30%

dell’importo contrattuale, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertati dal responsabile del procedimento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte della S.V. sia di esplicita richiesta che di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà ridotto ed automaticamente in corso d’opera, in rapporto al progressivo recupero delle quote di anticipazione in occasione del pagamento di eventuali singoli stati di avanzamento.

L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi

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legali sulle somme anticipate.

Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari a quella calcolata dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ARTICOLO 11 – Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell’accreditamento a questa amministrazione, successivamente alla reiscrizione in bilancio dei fondi, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60 giorni dalla data

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di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 13 – Controversie

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente atto negoziale è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, mentre si applica l’art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 14 – Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa.

L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

ARTICOLO 15 – Imposta sul valore aggiunto

L’I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad 2.369,44 (duemilatrecentosessantanove/44), in ossequio all’ art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà versata alla S.V. che dovrà emettere fattura elettronica senza “split payment;

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Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il C.F./ P.IVA dell’appaltatore è: TRMNTN71R14F027U.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731.

ARTICOLO 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 17 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in via P. Togliatti 4, 74016 MASSAFRA (TA) indirizzo Pec: geologo.tramonte@epap.sicurezzapostale.it, ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l’esecuzione.

ARTICOLO 18 – Registrazione

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L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R.

26/04/1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 19 – Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutto quanto necessario per l’espletamento della prestazione di che trattasi, di copia e per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell’appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°

2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2. Il presente Atto Negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 20 – Recesso dell’Amministrazione

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, quantificate in contraddittorio tra l’appaltatore ed il Direttore dei Lavori.

Il presente affidamento è obbligatorio ed eseguibile per l’Appaltatore e la Stazione Appaltante fin dal momento della sua stipula.

Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge.

ARTICOLO 21 – Efficacia

Il presente affidamento ha efficacia per l’appaltatore e per questa amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come per legge.

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IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Funz. Amm. Antonio MASSARO

Il presente atto, è da intendersi accettato con la ratifica dell’ordine di Stipula.

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