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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA. Condizioni Generali facente parte integrante dell ordine di stipula sul MEPA

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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell’ordine di stipula sul MEPA T.D. n. 1510443 per acquisizione materiali necessari per il funzionamento degli Uffici Tecnici della Direzione – E.F. 2020 - C.I.G. ZD82F26834.

A) ammontare prestazione a base di gara € 8.150,45

B) dedotto il ribasso offerto del 0,30% € 24,45

C) ammontare netto pari a (A –B) D)esonero cauzionale 1%

8.126,00 81,26

E) totale imponibile (C - D) € 8.044,74

H) I.V.A. al 22% € 1.769,84

I) importo complessivo dell’appalto

Aggiudicatario: Ditta NARDELLI CONTRACTOR S.r.l..

€ 9.814,58

PREMESSO CHE:

- che, con Atto Autorizzativo nr. 343 del 05/11/2020 questa Direzione del Genio Militare per la Marina ha esperito, per l’acquisto di quanto in oggetto, una gara con procedura negoziata secondo l’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice e s.m.i.;

- che a seguito della suddetta procedura, esperita sul portale MEPA il giorno 27 Novembre 2020 e che in pari data veniva approvata, ai sensi

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dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all’Appaltatore, per un importo complessivo di € 8.256,30 (ottomiladuecentocinquantasei/30) IVA al 22% esclusa e che vista l’economia scaturita dal ribasso offerto, pari ad € 127,68 (centoventisette/68), la stessa è stata utilizzata parzialmente per incrementare la fornitura del materiale di cui all’oggetto, meglio precisato nel nuovo elenco materiali riepilogativo allegato alla presente.

- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore.

- che con Atto Dispositivo n. 387 del 27/11/2020 viene impegnata la somma per la predetta prestazione e conseguenti oneri;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto.

ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell’atto negoziale

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono osservate le norme di seguito elencate:

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 D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» relativamente agli articoli ancora in vigore;

 il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. aggiornato alla L. 55/2019 – di seguito denominato “Codice”;

 D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

 D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato

“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

 D. Lgs. n.81/2008;

 Decreto 2 Marzo 2018 del M.I.T.

 R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 ulteriore fornitura

Al fine del reimpiego dell’economia scaturente dal ribasso offerto, codesta Ditta dovrà fornire ulteriore materiale a quello già previsto nell’elenco posto a base di gara, alle stesse condizioni offerte, di seguito elencato e meglio precisato nel nuovo elenco complessivo allegato alla presente:

Nr. 3 (tre) - lettori smart card;

Nr. 4 (quattro) - pen drive 16 Gb usb;

Nr. 5 (cinque) - multiprese da 6 prese shuko completo di inter.re ON/OFF;

Nr. 1 (uno) - Gruppo di continuità (UPS) VA650W.

ARTICOLO 4 – valore della commessa

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Il valore della commessa è pari ad 8.256,30 (ottomiladuecentocinquantasei/30) a seguito dell’incremento dovuta all’economia di € 127,68 (centoventisette/68), del ribasso offerto del 0,30% e della detrazione di € 82,32 (ottantadue/32) per Esonero Cauzionale del 1%, oltre IVA al 22% che sarà versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014..

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 5 – modalità e tempi di esecuzione

La prestazione, dovrà essere effettuata a mezzo di personale dipendente della ditta aggiudicataria, previo contatto telefonico al n. 099/7754837, entro 20 (venti) giorni solari consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla stipula.

ARTICOLO 6 – Penalità

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 113 bis del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale applicata sarà pari all’1‰ dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per ritardo è cumulabile con l’eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 7 – Garanzia

A garanzia della buona esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente, l’amministrazione esonera l’appaltatore dalla presentazione della polizza fidejussoria definitiva, in quanto lo stesso ha richiesto l’applicazione dell’esonero cauzionale dell’1% contestualmente alla presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 8: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’esecutore 8.1) Il Direttore dell’esecuzione o l’esecutore comunicano al Responsabile

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Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione della prestazione; Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva redigendo apposito processo verbale di accertamento dei fatti e relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni del merito (art.

17).

8.2) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’esecuzione nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

8.3) L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

8.4) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate mediante processo verbale.

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto

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dall’appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante della presente commessa.

ARTICOLO 9: eccezioni e riserve dell’Esecutore

9.1) La buona provvista/regolare esecuzione è firmata dal Direttore dell’esecuzione; qualora l’esecutore dovesse formulare riserve, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve mediante comunicazione al Direttore dell’esecuzione, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

9.2) Il Direttore dell’esecuzione, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone con notifica pec le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

9.3) Nel caso in cui l’esecutore non ha eccepito riserve, oppure lo ha fatto, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9.4) L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli notifichi.

9.5) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di

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decadenza, le riserve sono annotate mediante processo verbale all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sulla regolare esecuzione/buona provvista si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità si successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

9.6) Il Direttore dell’esecuzione dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 205, co.1 del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 10 - Pagamenti

Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati all’appaltatore con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui codesta azienda si sia resa passibile successivamente:

 alla dichiarazione di buona provvista redatta nei modi previsti dalla normativa vigente;

 alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della

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Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT, previa successiva nostra comunicazione e contestuale richiesta di reiscrizione in bilancio dei fondi perenti;

 all’acquisizione d’ufficio del documentodella regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti (D.U.R.C.);

 all’accertamento d’ufficio di eventuali debiti dell’appaltatore nei confronti dell’Erario.

ARTICOLO 11 – Tracciabilità flussi finanziari

Codesta Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. La Ditta provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell’accreditamento a questa amministrazione, successivamente alla reiscrizione in bilancio dei fondi, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano

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all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60 giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 13 – Controversie

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente atto negoziale è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, mentre si applica l’art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 14 – Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa.

L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

ARTICOLO 15 – Imposta sul valore aggiunto

L’I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad 1.792,83 (millesettecentonovantadue/83), sarà versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;

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Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell’appaltatore è: 03271210738.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731

ARTICOLO 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 17 – Registrazione

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R.

26/04/1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 18 – Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutto quanto necessario per l’espletamento della

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prestazione di che trattasi, di copia e per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell’appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°

2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2. Il presente Atto Negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 19 – Recesso dell’Amministrazione

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, quantificate in contraddittorio tra l’appaltatore ed il Direttore dei Lavori.

Il presente affidamento è obbligatorio ed eseguibile per l’Appaltatore e la Stazione Appaltante fin dal momento della sua stipula.

Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge.

ARTICOLO 20 – Efficacia

Il presente affidamento ha efficacia per l’appaltatore e per questa amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come per legge.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Funz. Amm. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Il presente atto, è da intendersi accettato con la ratifica dell’ordine di Stipula.

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