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Attività Produttive. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ATTENZIONE: V.DI ADEMPIMENTI.

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Attività Produttive

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE › Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ATTENZIONE: V.DI ADEMPIMENTI

Descrizione

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima chiesti e ottenuti separatamente.

Contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per i titoli sostituiti e definisce in dettaglio le modalità per svolgere le attività di autocontrollo individuate dall'autorità competente.

L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:

autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati

autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento

autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche

autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche

autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche

comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in

agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99)

(2)

comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152

Soggetti destinatari dell’AUA

L’ambito di applicazione del regolamento n. 59/2013 è definito dall’Art. 1, secondo il quale destinataria dell’AUA è la categoria delle piccole e medie imprese (PMI), in relazione agli impianti e ai progetti non soggetti né ad A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) né a V.I.A.

(Valutazione impatto ambientale), i quali abbiano necessità di ottenere almeno una tra le autorizzazioni ambientali ora sostituite dall’AUA e qui di seguito elencate.

Durata dell’AUA

La nuova autorizzazione unica ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

Procedimenti già avviati

I procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 saranno terminati dai singoli enti competenti ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.

Requisiti

Chi puo' richiedere

E' necessario il possesso dei requisisti soggettivi e l'assoggettabilità all'Autorizzazione Unica Ambientale.

L'impresa deve appartenere alle categorie di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005 (piccole e medie imprese – PMI):Piccole Medie Imprese (PMI) con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non

superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ma comunque sottoposti alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006

L'impianto non deve essere soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

(3)

Adempimenti

SI AVVISANO GLI UTENTI CHE QUESTA SEZIONE E' ATTUALMENTE IN FASE DI PERFEZIONAMENTO;

CI SI SCUSA PER EVENTUALI INESATTEZZE O IMPRECISIONI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: AVVISO IMPORTANTE

Si informa che, seguito dell’entrata in vigore in data 13 GIUGNO 2013 del D.P.R. 13/03/2013 n.

59 ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", le istanze di autorizzazione unica ambientale devono essere presentate al SUAP competente, che provvede ad attivare le procedure previste per il rilascio del titolo abilitativo, attraverso la piattaforma regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti).

Al momento l’interoperabilità tra il portale in uso per la gestione delle pratiche SUAP e la piattaforma MUTA non risulta garantita, pertanto chi intende presentare istanza AUA deve avvalersi della piattaforma regionale MUTA, nell’attesa che la Regione definisca le modalità operative per realizzare tale interoperabilità.

Per chi è già in possesso delle varie autorizzazioni, alla scadenza del primo titolo abilitativo dovrà presentare la domanda AUA completa.

I procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 saranno terminati dai singoli enti competenti ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.

Al SUAP non viene attribuita alcuna nuova competenza sostanziale ma il ruolo di coordinatore, veicolatore e “facilitatore” del flusso burocratico e documentale tra imprese ed enti.

Restano immutate in capo agli enti le attuali competenze e conoscenze tecniche. Sarà pertanto ad essi che le imprese continueranno a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l’approntamento della documentazione necessaria, etc.

L'impresa può presentare direttamente la domanda oppure rivolgersi ad un intermediario a cui conferire procura.

La domanda può essere presentata per il rilascio, il rinnovo o la modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale presentando i seguenti documenti compilati e firmati:

Modello di domanda AUA;

Tutte le schede necessarie in base al tipo di autorizzazioni richieste;

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Copia delle ricevute dei versamenti.

(4)

Si consiglia di rivolgersi direttamente all’Ufficio d’Ambito

territorialmente competente per informazioni sulle modalità di presentazione delle comunicazioni/richieste di seguito riportate:

- richiesta di VOLTURA di autorizzazione vigente - comunicazione di CESSAZIONE degli scarichi

- comunicazione/richiesta di ASSIMILAZIONE ad acque reflue domestiche

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI AL SUAP:

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

ricevuta di versamento di € 100,00 per diritti di segreteria in favore

della Comunità Montana del Piambello. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- C/C Postale nr. 3825007 intestato a Comunità Montana Piambello - servizio Tesoreria -

C/C Bancario IBAN : IT 28 W 02008 49990 000103989709 – Servizio Tesoreria - BANCA UNICREDIT, Agenzia di Arcisate.

Causale: Diritti di istruttoria presentazione istanza AUA

Rinnovi

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell’autorizzazione invia istanza di rinnovo all’autorità sostanzialmente competente, sempre tramite il SUAP; le procedure e i tempi di istruttoria sono gli stessi della richiesta.

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nel termine sopra indicato nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Modifiche

In caso di modifiche non sostanziali, deve essere inviata comunicazione all’autorità competente (non al SUAP) e trascorsi 60 giorni senza ricevere notizie è possibile procedere con la modifica.

L’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.

L’autorità competente ha tempo 30 giorni dalla domanda per comunicare se la modifica è invece sostanziale; in questo caso, dovrà essere predisposta una nuova domanda di AUA e la modifica comunicata non può' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

In caso di modifiche sostanziali è necessario predisporre la domanda di AUA e inviarla al SUAP come per le richieste e i rinnovi.

Cosa s’intende per modifiche sostanziali:

modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Procedure e tempi di istruttoria

Il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, la protocolla e la trasmette immediatamente, insieme agli allegati, all’Autorità competente ed agli Enti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.

Dalla ricezione della domanda inviata dal SUAP l’Autorità competente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all’impresa, sempre via posta elettronica certificata e per il tramite del SUAP, l’eventuale documentazione mancante.

Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Decorso il termine di 30 giorni in assenza di comunicazioni da parte dell’Autorità competente, la domanda si intende correttamente presentata.

Nel caso d’integrazione documentale, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza dei servizi, ed il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda (fatte salve eventuali sospensioni dovute a proroghe per la presentazione di documentazione integrativa).

Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP indice la Conferenza dei servizi entro 30 giorni e l’autorizzazione unica ambientale viene emessa entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Rilascio

L’autorizzazione unica ambientale è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento, e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7agosto 1990, n. 241.

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative; qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

(5)

NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.

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Si informa che in data 13 GIUGNO 2013 è entrato in vigore del D.P.R. 13/03/2013 n.59 ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

A partire da tale data, pertanto, nuove richieste o rinnovi di autorizzazioni allo scarico in fognatura, ai sensi dell'art.4 del citato D.P.R., dovranno essere presentate al SUAP competente che provvederà ad attivare le procedure previste per il rilascio del nuovo titolo abilitativo

denominato A.U.A.

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Si informa, altresì, che solo i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, così come disposto dall'art.10, saranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

La domanda di AUA andrà presentata anche per i casi di rinnovo o di aggiornamento (es. voltura) del titolo abilitativo ambientale destinato ad essere sostituito.

Si precisa infine che sino all'adozione della modulistica ministeriale le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale potranno essere presentate nel rispetto della procedura indicata all'art. 4 del DPR n. 59/2013 con l'utilizzo della modulistica attualmente in uso.

La Domanda di Autorizzazione allo scarico deve essere:

1. compilata utilizzando l’apposita modulistica regionale unificata.

2. trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente, in n. 1 copia IN BOLLO (in caso di nuova domanda/rinnovo/aggiornamento), secondo gli importi previsti dalla vigente normativa (attualmente € 16,00).

3. Alla domanda dovranno essere allegate:

a. scheda tecnica e relativi elaborati allegati;

b. Estratto CTR in scala 1:10.000 con ubicazione dell’insediamento o degli insediamenti da cui si originano gli scarichi (può essere utilizzato, a tal proposito, il portale cartografico della Regione Lombardia consultabile all’indirizzo ; c. Planimetria insediamenti con evidenziate le reti idriche interne;

d. fotocopia di documento di identità del titolare dello scarico in corso di validità, ai sensi dell’art. 11 della L. 127/97, come sostituito dalla L. 191/98.

Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta di versamento, attestante il pagamento delle somme dovute alla Provincia per l’istruttoria della domanda di autorizzazione (ai sensi dell’art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) . Ad istruttoria completata, il Gestore del Servizio Idrico Integrato e l’ARPA Dipartimento di Varese (solo nel caso di scarico di sostanze pericolose ex art. 108 d.lgs. 152/2006) provvederanno direttamente a richiedere, al soggetto che ha presentato l’istanza, il pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dei rispettivi pareri.

L’incompletezza della documentazione presentata o l’omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di autorizzazione, comportano la richiesta di integrazioni e l’automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all’avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni, si procederà al rigetto dell’istanza.

Si rammenta che qualora nell’attività commerciale o di produzione di beni, sia presente unicamente lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici cucine e/o mense), che recapita in pubblica fognatura, NON DEVE ESSERE PRESENTATA domanda di autorizzazione allo scarico, in quanto lo scarico di acque reflue domestiche, in tal caso, è sempre ammesso, purché osservi il Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato dall’Autorità d’Ambito. In tal caso, comunque, deve essere acquisito il permesso di allacciamento, rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato

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La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche deve essere:

1. compilata utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’A.ATO.

2. trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente, in n. 1 copia IN BOLLO, secondo gli importi previsti dalla vigente normativa (attualmente € 16,00)

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3. Alla domanda dovranno essere allegate:

a) Scheda 1 (comunicazione) o Scheda 2 (richiesta di assimilazione) e relativi allegati.

b) Estratto CTR in scala 1:10.000 con ubicazione dell’insediamento o degli insediamenti da cui si originano gli scarichi (può essere utilizzato, a tal proposito, il portale cartografico della Regione Lombardia consultabile all’indirizzo ).

c) Planimetria insediamento

la planimetria, firmata dal tecnico estensore, e redatta in scala 1:200 o 1:500 , e deve contenere:

o reparti e settori delle attività svolte presso l’insediamento;

o luoghi ove si producono scarichi di acque reflue compresi servizi igienici, mense ecc..;

o rete fognaria interna all’insediamento, distinguendo le varie canalizzazioni di acque reflue;

o pozzetti di ispezione sulle varie linee e terminale, prima dell’immissione dello scarico in pubblica fognatura;

o impianto di pretrattamento ove presente;

o localizzazione del punto di scarico nella pubblica fognatura ed indicazione tipo di fognatura (nera/mista/bianca).

d) copia del permesso di allacciamento;

IN ALTERNATIVA: Dichiarazione da parte del proprietario/amministratore dell’immobile, che il permesso di allacciamento non risulta rilasciato.

e) la fotocopia del documento di identità del titolare della domanda, in corso di validità, ai sensi dell’art. 11 della L. 127/97, come sostituito dalla L. 191/98.

4. La domanda e tutti gli allegati sopra citati (nonché eventuali integrazioni successivamente richieste dalla Provincia) devono essere presentati, inoltre, in formato digitale pdf, caricandoli nell’apposito spazio ftp, che verrà indicato nella lettera di avvio del procedimento.

All’istanza deve essere allegata anche la ricevuta di versamento, attestante il pagamento delle somme dovute alla Provincia per l’istruttoria della domanda di autorizzazione (ai sensi dell’art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) .

L’incompletezza della documentazione presentata o l’omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di autorizzazione, comportano la richiesta di integrazioni e l’automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all’avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni, si procederà al rigetto dell’istanza.

A seguito della presentazione della comunicazione di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ex lege, la Provincia, espletate le verifiche istruttorie, procederà nel caso in cui non vi siano controindicazioni, al rilascio di apposito nulla osta.

A seguito della presentazione della richiesta di assimilazione, la Provincia, espletate le verifiche istruttorie, procederà nel caso in cui non vi siano controindicazioni, al rilascio di apposita dichiarazione di assimilazione.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 124 c. 4, del d.lgs. 152/06, lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

Si rammenta, anche, che ai sensi dell’allegato A del R.R. 3/06 sono automaticamente dichiarate acque reflue domestiche, senza bisogno di ulteriori valutazioni, le acque reflue provenienti da:

a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;

b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale;

c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato elusivamente alla vendita stessa;

d. attività alberghiera e di ristorazione.

In tali casi, pertanto, fatta salva la richiesta del permesso di allacciamento, non deve essere presentata alcuna ulteriore istanza.

N.B. Nel caso in cui attraverso un medesimo scarico vengano recapitate in fognatura acque reflue assimilate alle domestiche insieme ad acque reflue industriali o meteoriche contaminate, dovrà essere presentata alla Provincia apposita domanda di autorizzazione allo scarico, e non le istanze oggetto delle presenti istruzioni.

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ARIA -AUTORIZZAZIONE AD EMISSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA

Le attività in procedura ordinaria sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della Parte 5° del D.Lgs. 152/2006, ossia necessitano di autorizzazione, e che non rientrano, per tipologia o caratteristiche quali/quantitative, nelle procedure di autorizzazione previste dall’art. 272, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006. In tale procedura si rientra anche in caso di attività che, seppure formalmente rientranti nelle casistiche di cui dall’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sono in compresenza con attività ricadenti in procedura ordinaria.

Il gestore che intende installare un nuovo impianto, trasferire un impianto da un luogo ad un altro, sottoporre un impianto ad una modifica sostanziale, o volturare un’autorizzazione esistente, deve presentare apposita domanda, o comunicazione, secondo la specifica modulistica disponibile sul presente sito.

Attività semplici:

Per alcune determinate tipologie di attività, denominate attività semplici, la Regione Lombardia ha predisposto, con D.G.R. 20/12/2002, n. 11667, D.G.R. 23/01/2004, n. 16103, eD.G.R. 22/06/2005, n. 196, degli Allegati Tecnici di riferimento. Le attività semplici sono:

1.applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno (DGR n. 196/05, All. 3);

2.applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica (DGR n. 196/05, all. 4);

3.applicazione di rivestimenti e/o vernici in base polvere (DGR n. 196/05, all. 5);

4.attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi (DGR n. 196/05, all. 6);

5.attività di lavorazione materiali lapidei in genere (DGR n. 196/05, all. 7);

6.attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti (DGR n. 196/05, all. 8);

7.fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate (DGR n. 11667/02, all. 4);

8.impianti per la produzione di conglomerati bituminosi (DGR n. 196/05, all. 9);

(9)

9.preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili (DGR n. 196/05, all. 1);

10.preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di CIV) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere (DGR n. 196/05, all. 2);

11.pressofusione di materiali metallici (DGR n. 11667/02, all. 5);

12.produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno (DGR n. 11667/02, all. 7);

13.settore trasformazione materie plastiche e gomma (DGR n. 16103/04);

14.trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate (DGR n. 11667/02, all. 6);

15.trattamenti termici su metalli in genere (DGR n. 11667/02, all. 8).

Iter istruttorio

Installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale di un impianto esistente:

la procedura ordinaria prevede, a seguito della ricezione della domanda e della positiva verifica in merito alla completezza della stessa, l’indizione di una Conferenza dei Servizi per l’esame contestuale degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, cui sono invitati a partecipare il legale rappresentante della ditta, il Comune competente per territorio, l’A.R.P.A – Dipartimento Provinciale di Varese ed eventualmente l’A.S.L. della Provincia di Varese. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento dirigenziale trasmesso al soggetto interessato ed agli Enti competenti.

Comunicazione di modifica non sostanziale, richiesta di volturazione di un’autorizzazione esistente:

le modifiche ritenute non sostanziali, ai sensi della Circolare Regionale, D.G. Qualità dell’Ambiente, n. 5 del 25 gennaio 2007 (BURL serie ordinaria _ n. 6 del 5.02.2007), devono essere comunicate, secondo il modello reso disponibile in questo sito, almeno 60 gg. prima della loro realizzazione. Qualora si palesi che la modifica prefigurata abbia carattere di sostanzialità, ovvero nelle fattispecie previste dalla Circolare di cui sopra, entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione verrà richiesta al gestore dell’impianto la presentazione di domanda di autorizzazione alla realizzazione di modifica sostanziale.

Documentazione da presentare:

Installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale di un impianto esistente:

Modello di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale, in carta legale o resa legale mediante l’apposizione di una marca da bollo da 16 Euro;

Relazione Tecnica, redatta sulla base delle specifiche fornite nel modello di domanda, completa dei dati e delle informazioni in esso indicate e corredata degli allegati richiesti;

Copia del bollettino relativo al versamento degli oneri di istruttoria, quantificati in conformità alla DGR n. 8/9201 del 30/03/2009;

Marca da bollo da 16 euro da apporre sull’atto finale.

Comunicazione di modifica non sostanziale,

Modello di comunicazione di modifica non sostanziale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale, redatto in carta libera;

Relazione Tecnica, redatta sulla base delle specifiche fornite nel modello, completa dei dati e delle informazioni in esso indicate e corredata degli allegati richiesti;

Copia del bollettino relativo al versamento degli oneri di istruttoria, quantificati in conformità alla DGR n. 8/9201 del 30/03/2009;

Richiesta di volturazione di un’autorizzazione esistente:

Modello di richiesta di volturazione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

Copia del bollettino relativo al versamento degli oneri di istruttoria, quantificati in conformità alla DGR n. 8/9201 del 30/03/2009;

Marca da bollo da 16 euro da apporre sull’atto finale.

Oneri di istruttoria:

La Regione Lombardia, con la DGR n. 8/9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera”, pubblicata sul BURL in data 06/04/2009, ha determinato la modalità di quantificazione degli oneri dovuti in relazione all’istanza presentata. Per quanto concerne le autorizzazioni in procedura ordinaria, si farà riferimento alla “tariffa semplice” qualora l’attività oggetto dell’istanza rientri nelle attività semplici definite dalla Regione Lombardia, e per cui la stessa ha predisposto l’apposito Allegato Tecnico di riferimento, diversamente si dovrà fare riferimento alla casistica “Tariffa ordinaria”.

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Normativa

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n.

59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

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Riferimenti

Documenti correlati

Indicare ognuno dei diversi punti di scarico e allaccio alla pubblica fognatura, come pure il tipo di recapito: pubblica fognatura, suolo, sottosuolo, acque superficiali o altro.

L’autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore

autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell’art,

autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la

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