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Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

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Academic year: 2022

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Determinazione del Dirigente del Servizio

Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale DATA 27/09/2017 228 – 26312 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE DELLA D.D. n. 121 - 19594/2015 DEL 3/07/2015

IMPRESA: CERATO ROSELLA

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA STAZIONE 7/A – 10070 MEZZENILE

P. IVA: 05959220012 POS. 003868

Il Dirigente del Servizio Premesso che:

• con D.D. n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015 veniva rilasciata all’impresa CERATO ROSELLA, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle operazioni di:

- recupero [R3] che consiste sostanzialmente in due tipi di lavorazione a seconda dell’utilizzo finale cui sono destinate:

a. rilavorazione meccanica senza rimozione delle parti metalliche: il materiale ottenuto può essere reimpiegato nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario (passatoie, barriere di contenimento);

b. rilavorazione meccanica tramite attrezzi idraulici per la rimozione delle parti metalliche costituite da bulloni e piastre: il materiale ottenuto può essere utilizzato per opere di carpenteria per la realizzazione di palificazioni di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, terrapieni, opere di sfruttamento forestale;

nonché:

- messa in riserva [R13] finalizzata al recupero presso altri centri autorizzati, ovvero alla termovalorizzazione ,

del rifiuto di cui al CER 170204* “vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate”, limitatamente alle traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie;

• in data 20/10/2016, prot. CMTo n. 122351 il Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cortemilia trasmetteva il rapporto n. 17/16 per violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo..;

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tale rapporto veniva redatto a seguito di accertamenti effettuati in data 1/06/2016 presso un area in Comune di Feisoglio (CN) su cui erano state rinvenute traversine ferroviarie risultate essere state recuperate e vendute dalla Cerato Rosella ad un soggetto privato, a seguito del quale era emerso che:

 alcune traversine rinvenute erano ancora munite di placche e bulloni metallici e, come previsto dall’AIA (p.to 3.5 delle prescrizioni), il loro utilizzo, a recupero avvenuto non è consentito in ambiti privati, come il caso in specie;

 il documento di trasporto emesso dalla Cerato Rosella, in maniera difforme dal provvedimento (p.to 3.7 delle prescrizioni), riporta il luogo di residenza dell’acquirente e non quello del sito dell’effettiva realizzazione dell’opera nonché riporta solo genericamente con un “opere varie” l’indicazione dell’opera a cui le traversine recuperate sono destinate;

 è stato accertato l’omesso invio al Comune da parte della ditta del documento di trasporto di cui sopra controfirmato dal destinatario. Tale invio risulta prescritto nell’AIA a seguito del conferimento delle traversine ferroviarie recuperate (p.to 3.7 delle prescrizioni).

• a seguito della suddettasegnalazione, con D.D. n. 333- 34250/2016 del 7/12/2016 si procedeva a diffidare l’impresa affinché provvedesse a gestire l’impianto conformemente alle prescrizioni del provvedimento n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015, nonché a quelle delle Norme vigenti in materia;

Si disponeva pertanto che:

- provvedesse entro e non oltre 30 gg dalla notifica del medesimo atto, al ritiro delle traversine conferite a soggetto privato in difformità a quanto prescritto dal DM Salute 17/10/2003 come richiamate nell’atto autorizzativo, ossia quelle sottoposte a rilavorazione meccanica senza rimozione delle parti metalliche . Dell’avvenuto adeguamento doveva darne comunicazione entro e non oltre i successivi 10 gg, mediante l’inoltro di relazione descrittiva;

- inviasse un documento contenente le modalità gestionali da porre in essere in modo da evitare l’adozione di procedure scorrette e garantire il rispetto delle prescrizioni. Tale documento andava trasmesso entro e non oltre 15 gg dalla notifica del citato provvedimento, ribadendo contestualmente la necessità di una corretta compilazione del DDT come da elaborato trasmesso a seguito di una precedente contestazione, contenente le indicazioni prescritte al p.to 3.7) Sezione 3 dell’Allegato alla D.D. n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015,

tale provvedimento risulta notificato alla data del 20/12/2016;

• non essendo pervenuto riscontro alla diffida, con nota prot. n. 76495/LB7/SA del 22/06/2017, si procedeva ad avviare il procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. finalizzato alla revoca dell’autorizzazione n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015 e s.m.i. Tale nota risulta consegnata nella casella di PEC della Cerato Rosella in data 23/06/2017.

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Considerato che:

• avverso al citato provvedimento di diffida è stato proposto dalla Cerato Rosella, ricorso al TAR Piemonte (RG 234/17) e all'udienza in Camera di Consiglio fissata per il 5.4.2017, la ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva e ha chiesto la fissazione dell'udienza di merito, cosicché ad oggi il provvedimento di diffida è pienamente valido ed efficace;

• in data 24/05/2017, con nota prot. n. 562 il Comando Regione Carabinieri Forestale

“Piemonte”, Stazione Carabinieri Forestale Cortemilia, trasmetteva una sintesi sulle attività di controllo svolte, con cui relazionava circa altri due rapporti amministrativi rispettivamente n.

3/17 e n. 12/17 aventi ad oggetto fatti analoghi avvenuti successivamente all’episodio contestato in diffida;

• nulla ad oggi risulta pervenuto da parte della Cerato Rosella in relazione all’avvio procedimento di cui alla nota prot. n. 76495/LB7/SA del 22/06/2017 ;

il comma 9 dell’art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. prescrive: in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie …….., l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente……..;

• come in premessa citato le operazioni che per cui l’impresa possiede titolo all’esercizio sono il recupero, R3, oggetto delle citate contestazioni, nonché la mera messa in riserva, R13, finalizzata all’invio ad altri centri autorizzati del rifiuto traversina per effettuarne recupero, anche mediante combustione.

Rilevato che:

• il provvedimento autorizzativo consente l’esercizio di due attività di recupero, di cui solo per una, R3, è stato accertato un reiterato comportamento difforme alle prescrizioni autorizzative.

Ritenuto pertanto:

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meccanica senza rimozione delle parti metalliche: il materiale ottenuto può essere reimpiegato nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario (passatoie, barriere di contenimento) e b.

rilavorazione meccanica tramite attrezzi idraulici per la rimozione delle parti metalliche costituite da bulloni e piastre: il materiale ottenuto può essere utilizzato per opere di carpenteria per la realizzazione di palificazioni di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, terrapieni, opere di sfruttamento forestale;

• di dover altresì disporre, a fronte delle reiterate violazioni, che tutti i rifiuti in deposito, anche se già sottoposti ad operazioni di recupero R3 vengano avviati ad impianti autorizzati alla gestione rifiuti, secondo la normativa vigente;

di demandare ad un successivo atto la modifica alla D.D. n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015, al fine di conformarla alle conseguenze gestionali del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” cosi come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97: “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano.

D E T E R M I N A

1. di revocare, per le motivazioni sopra citate, all’impresa CERATO ROSELLA con sede legale e operativa in Mezzenile, via Stazione, 7/A, la D.D. n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015, nella sola parte in cui si autorizza l’esercizio dell’ attività di recupero di traversine ferroviarie classificate rifiuti speciali pericolosi, codificata [R3] ;

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2. di disporre, a fronte delle reiterate violazioni, che tutti i rifiuti in deposito, anche se già sottoposti ad operazioni di recupero R3 vengano avviati ad impianti autorizzati alla gestione rifiuti, secondo la norma vigente;

3. di demandare ad un successivo atto la modifica alla D.D. n. 121 - 19594/2015 del 3/07/2015, al fine di conformarla alle conseguenze gestionali del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla notifica.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA

Torino, 27/09/2017

Il Dirigente del Servizio Ing. Sandra Beltramo

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