• Non ci sono risultati.

Stato di disoccupazione 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Stato di disoccupazione 2"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) b. Stato di disoccupazione

2. Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:

a. Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;

b. A detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per le assunzioni a tempo determinato nei cantieri comunali, con riferimento al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);

c. Ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti. Allo stesso modo sono sottratti 25 punti qualora le dichiarazioni presentate manifestano evidenti incongruenze rispetto ai rapporti di lavoro registrati o sulla base dati e informazioni in possesso della P.A.;

d. Allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno.

3. Hanno precedenza, in graduatoria, i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali o a altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi;

4. A parità di punteggio, per la formazione della graduatorie, valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione all’impiego di:

Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni che risultano attualmente privi di occupazione e la cui cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli ultimi 24 mesi;

Disoccupati di lunga durata, che, ai sensi dell'art. 1 comma d) del D. Lgs 297/02, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani;

Donne;

Persone di età più elevata.

Al fine di informare i cittadini, si ricorda che: “Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono partecipare per sei mesi alla chiamata a selezione dell’intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza.

Costituisce giustificato motivo, ai fini e agli effetti ora rilevati, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, e la tardiva effettuazione delle prove medesime, nonché i motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte dei Comuni, rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono lo “stato di disoccupazione”. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l’impiego della Regione per un periodo di tre mesi.”

Riferimenti

Documenti correlati

104, che pone non pochi problemi di valutazione; la legge stabilisce (art. 3 comma 1) che si considera persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica-psichica

Le risposte che il medico otterrà circa questi quesiti, determinate da situazioni individuali stabili, indirizzeranno la conclusione circa l'impiego del lavoratore. Una condizione

- Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte dell’amministrazione comunale,

- Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte dell’amministrazione comunale,

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte del Comune, rinuncino

5. le autorità competenti dell’amministrazione militare;.. l’organo di esecuzione del servizio civile. 2 La domanda, debitamente motivata e corredata dei necessari mezzi di prova, è

La norma sancisce un criterio d’idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale. Accanto

218 – Contenuti disciplinari minimi (Ed. 1 del 22 Febbraio 2021) Pagina 1 di 1.. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE