— 9 —
G
AZZETTAU
FFICIALEDELLAR
EPUBBLICAI
TALIANASerie generale - n. 194 4-8-2020
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1999):
Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, Enzo M
OAVEROM
ILANESIe dal Ministro della difesa, Elisabetta T
RENTA(Governo Conte-I) il 17 luglio 2019.
Assegnato alla III Commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio), X (attività produttive).
Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l’11 dicembre 2019 ed il 21 gennaio 2020.
Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5 febbraio 2020.
Senato della Repubblica (atto n. 1700):
Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 12 febbraio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 10ª (industria).
Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 febbraio 2020 ed il 23 giugno 2020.
Esaminato in aula ed approvato definitivamente l’8 luglio 2020.
20G00107
LEGGE 17 luglio 2020 , n. 91 .
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P
ROMULGAla seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferi- menti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 27 del Protocollo stesso.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanzia- rie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 17 luglio 2020
MATTARELLA
C
ONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
D
IM
AIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: B
ONAFEDE— 10 —
G
AZZETTAU
FFICIALEDELLAR
EPUBBLICAI
TALIANASerie generale - n. 194 4-8-2020
A
LLEGATO