VADEMECUM DOCENTI GANDHI
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IL DOCENTE
DIPENDENTE PUBBLICO
I docenti, quali pubblici dipendenti, da un punto di vista normativo e contrattuale, sono in possesso di un ruolo disciplinato da:
• Carta Costituzionale: che i compiti affidati siano svolti con responsabilità (art.28), imparzialità (art.97), disciplina e onore (art.54), secondo il principio del servizio alla Nazione (art.98);
• Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Dlgs. 16 aprile 1994 n.297);
• Dlgs. 30 marzo 2001 n.165, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche;
• CCNL del comparto scuola che è la base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti firmano all’atto dell’assunzione.
Nozione del Pubblico Ufficiale
Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Nozione di “Pubblica Funzione”
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, così da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo.
L’attività didattica “Pubblica Funzione”
Tutta l'attività didattica, rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico-professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell'esito finale del corso di studio. All'insegnante compete, quindi, la qualifica di Pubblico Ufficiale ogni qualvolta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.
Il docente “Pubblico Ufficiale”
“La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi” (Cassazione penale, sez. III, sentenza del 11.02.1992).
STATO GIURIDICO DEL DOCENTE
Il rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto di lavoro individuale, è di duplice profilo: di diritto pubblico e di diritto privato ed è attributivo del c.d. stato giuridico del docente.
Lo stato giuridico del docente, disciplinato sia dalla fonte statale sia contrattuale, comprende:
- diritti - libertà e poteri
- doveri - prestazione didattica e compiti connessi, obblighi di servizio - responsabilità - civile, penale, disciplinare
FUNZIONE DOCENTE
L’insegnamento è attività regolata da disposizioni costituzionali e pubblicistiche e, per gli aspetti di estrinsecazione lavoristica, da disposizioni contrattuali.
Il profilo professionale del docente è definito dall´art. 395, D. Lgs n. 297/1994 e dagli artt. 26 e 27 del CCNL Scuola.
Il profilo professionale è costituito da queste competenze: disciplinari - psico-pedagogiche - metodologico-didattiche - organizzativo-relazionali e di ricerca - documentazione e valutazione.
DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE
Sono contenuti: nel codice civile; nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; nel CCNL Scuola; nel D. Lgs n. 297/1994.
Diritti
alla retribuzione - al trattamento di quiescenza - a periodi di riposo - a permessi retribuiti - ad assenze per malattia - a congedi di maternità e di paternità - ad assenze per infortunio sul lavoro e per malattie a causa di servizio alle ferie - a periodi di aspettativa - all’assistenza di familiari disabili - alla tutela della salute nell’ambiente di lavoro - allo studio - al rapporto di lavoro part-time - alla formazione in servizio - alla prestazione didattica
Doveri
di esclusività - di obbedienza - di fedeltà - di diligenza - di buon andamento e di imparzialità - di osservanza del segreto d’ufficio - di condotta irreprensibile - di osservanza degli obblighi contrattuali (attività d’insegnamento; orario di servizio; partecipazione oo.cc; etc.).
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Si ha responsabilità disciplinare per: inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti - violazione di norme organizzative.
Per il personale Docente il T.U. istruzione (D.lgs. 297/1994) rappresenta la fonte principale per le sanzioni disciplinari in quanto l’art. 91 CCNL testualmente dispone che per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D.lgs. 297/94, nonché le norme della riforma Brunetta e della riforma Madia espressamente qualificate come imperative e quindi, non derogabili dalla contrattazione collettiva.
Le sanzioni disciplinari del personale docente sono individuate quindi dal T.U. istruzione (D.lgs.
297/1994).
Art. 492, Sanzioni.
Nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. (Comma così modificato dall'articolo 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361).
L’art. 493 prevede la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
L’art. 494 prevede la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese per:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza
L’art. 495 prevede la più grave sanzione consistente nella sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi per:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
L’art. 496 prevede la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione – decorso il periodo di sospensione – nello svolgimento di compiti diversi da quelli
inerenti alla funzione docente per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
L’art. 498 prevede la destituzione: risoluzione del rapporto di pubblico impiego per:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
La Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ord. n.28111, pubblicata il 31.10.2019, ha affermato il principio di diritto per cui il potere disciplinare di sospensione dei docenti spetta all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Ciò posto, la Corte ha affermato che la competenza ad iniziare, istruire e concludere un procedimento disciplinare dev’essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale e contrattuale che viene in rilievo.
Secondo la Suprema Corte è fondamentale individuare in modo univoco e chiaro l’organo competente a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 29181 del 2018) perché la corretta determinazione della competenza si riverbera sulle regole procedurali da applicare nelle fasi di contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (Cass. Sez. Lav. n. 7177 del 2017).
Per tale motivo la Cassazione ha stabilito che, relativamente al personale docente ed educativo della scuola, poiché le infrazioni di cui all’art. 494, comma 1 del D.lgs. 297/94 sono fino ad un mese, per queste sussiste unicamente la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con una sanzione più grave rispetto a quella della sospensione dal servizio e della retribuzione fino a dieci giorni.
Invero, l’art.55, comma 9 quater, del D.lgs 165 del 2001, fa riferimento ad un potere dirigenziale di sospensione sino a dieci giorni, ma, ad oggi, non esiste alcun illecito specifico che può essere sanzionato sino a dieci giorni, ma il minimo grado di sospensione che è previsto genericamente, rientra fino ad un mese di sospensione. Pertanto il Dirigente che contesti determinati illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi dell’art. 494 Testo Unico Scuola astrattamente continua ad avere un potere sanzionatorio che può arrivare sino ad un mese di sospensione, la cui competenza è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico.
Dalla disamina della recente pronuncia è pertanto deducibile il seguente principio di diritto: il potere di sospensione del personale docente, seppure previsto dalla legge quale competenza del dirigente della struttura, risulta tuttavia, in concreto, non esercitabile in quanto non vi è una fattispecie legale o contrattuale a cui poterlo applicare, non potendo il dirigente scolastico fare una valutazione ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto sulla base di valutazioni ipotetiche e discrezionali riguardanti la minore o maggiore gravità dei fatti.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile, è limitata ai casi di dolo e di colpa grave. Le nozioni di dolo e di colpa si ricavano dal codice penale:
- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione ... è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il dolo o la colpa sono l’elemento psicologico essenziale del fatto illecito.
Culpa in vigilando
Art. 2048 c.c. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Vi è l’esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto.
Risarcimento
Surroga dell’amministrazione al personale scolastico statale
Sostituzione dell’amministrazione al personale scolastico nell’obbligazione risarcitoria verso i danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti.
L’art. 61 L. n. 312/1980, stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione "risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Salvo rivalsa, nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Secondo l’unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia.
Nelle ipotesi di dolo o colpa grave dell’insegnante, l’Amministrazione scolastica, qualora sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, deve rivalersi nei confronti del medesimo insegnante, davanti alla Corte dei Conti.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1992, precisa che la responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica, in via surrogatoria rispetto agli insegnanti, è limitata ai soli casi d’omissione dei doveri di vigilanza (culpa in vigilando), da parte di quest’ultimi.
Pertanto, nelle ipotesi di culpa in vigilando è esclusa l’azione civile diretta nei confronti degli insegnanti, "mentre questi continuano a rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle commesse in culpa in vigilando". (Cass. SS. UU. n. 7454/1997; Cass. civ. Sez. III n. 2463 del 1995).
RESPONSABILITÀ PENALE Abuso dei mezzi di correzione
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ... è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. (art. 571 c.p.).
Percosse
Chiunque percuote taluno … è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi. (art. 581 c.p.)
Falso ideologico
La falsità ideologica in atti consiste nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
L'art. 479 c.p., punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri
Segreto professionale
Il segreto professionale è l’obbligo di non rivelare le informazioni apprese all’interno del rapporto fiduciario. Esso ha un fondamento etico legato al rispetto della persona; deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, che ha un forte richiamo all’obbligo di riservatezza; giuridico sancito dall’art. 622 del c.p., dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 119;
Segreto d’ufficio
Il segreto d’ufficio è disciplinato dall'art. 28 della L. 241/90 che prevede che ogni pubblico dipendente debba mantenere il segreto d’ufficio: egli non può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 326 c.p.).
LA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
“La libertà d’insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell’insegnamento, cioè dell’alunno (art. 31, art. 32 comma 2 e art. 34 Cost.). I principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994), che rispettivamente recitano:
- “Art. 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà d’insegnamento:
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.”
- “Art. 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio:
1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”
“La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica”
diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Non è libertà fine a sé stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti.
La didattica (dal greco didáskein = insegnare), che è l’arte/scienza dell’insegnamento e dell’apprendimento, concerne, quindi, i metodi dell’insegnamento e si distingue in una didattica cosiddetta generale, riferita ai criteri e condizioni generali della pratica educativa, e in una cosiddetta speciale, relativa alle singole discipline d’insegnamento. La didattica, cioè, comprende tutti quei metodi, con cui l’insegnante, che è autonomo nella scelta delle modalità ritenute più idonee nel caso concreto, è chiamato a realizzare la formazione (piena) degli alunni nella materia di riferimento.
Tra le metodologie didattiche rientrano, quindi una chiara e riconoscibile strutturazione e organizzazione dell’insegnamento, la partecipazione attiva degli alunni al processo di apprendimento, un clima di gruppo che agevola l’apprendimento, la chiarezza degli incarichi, una pluralità metodologica (lezione frontale, lavori di coppia o di gruppo, attività di ricerca e presentazione, etc.), la chiarezza nella verifica dei risultati, la differenziazione sia di metodo sia di contenuto secondo la diversità delle capacità individuali di apprendimento degli alunni che formano il gruppo. (Corte d’Appello Bolzano Sez. lavoro, Sent., 01-06-2019).
La funzione dell’insegnamento, che è quella di consentire agli studenti di acquisire una preparazione adeguata e corrispondente al livello ritenuto valido in un determinato momento storico, anche perché i titoli di studio hanno un valore legale, giustifica il coordinamento didattico, anche per ciò che concerne l’adeguamento dei programmi e l’adozione dei libri di testo, affidati ai vari livelli dell’organizzazione amministrativa della scuola.
La contrapposizione tra diritto alla libertà di insegnamento dell’insegnante e dovere di prestare un’attività educativa adeguata dev’essere risolta considerando il rapporto tra la libertà di manifestazione del pensiero del docente e le esigenze del servizio pubblico dell’istruzione che è erogato nella comunità scolastica.
Quest’orientamento dev’essere utilizzato anche per affrontare i temi che, da ultimo, risultano più rilevanti e cioè, per esempio, la valutazione delle indicazioni ministeriali in ordine a determinati oggetti sensibili dell’insegnamento.
Se il Ministero individua degli argomenti di insegnamento che ritiene debbano essere impartiti, l’indicazione non può essere pretermessa dagli insegnanti perché il Ministero, che fa parte del Governo, rappresenta quelle che sono le esigenze della comunità nazionale.
INDICAZIONI NAZIONALI
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.
PTOF
E’ il documento di riferimento della progettazione educativa e didattica dell’Istituto elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Ogni docente è tenuto alla sua conoscenza e applicazione.
CURRICOLO DI ISTITUTO
ll Curricolo d’Istituto è parte integrante del P.T.O.F. ed è centrato sulle competenze, intese come capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità disciplinari in contesti diversi e di mobilitare tutte le proprie risorse per affrontare in maniera efficace le varie situazioni che la realtà quotidianamente propone.
Il Curricolo d'Istituto rappresenta l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e organizza gli elementi essenziali dell'intero percorso formativo proposto dall’Istituto, facendo riferimento alle
“Indicazioni Nazionali” e alle “Competenze chiave europee”.
Nel curricolo d’Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale.
PTOF e Curricolo d’Istituto sono i documenti di riferimento per la progettazione educativa e didattica di ogni Team docente e Consiglio di classe.
Il Curricolo di Istituto è pubblicato sul sito della scuola.
PEI e PDP
Il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, redatto a inizio anno scolastico e finalizzato a garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata. Nel PEI è descritta la programmazione delle attività didattiche ed educative ritenute più utili per raggiungere gli obiettivi fissati e sono indicati metodi, materiali e criteri di valutazione.
Il PDP è il Piano Didattico Personalizzato, che individua il percorso formativo più efficace per permettere all’alunno DSA o BES non certificato di raggiungere gli obiettivi formativi, anche grazie agli strumenti compensativi e alle misure dispensative necessarie quando previste.
Il PEI va compilato quando a scuola sono presenti alunni con disabilità certificata.
Il PDP si compila quando a scuola ci sono alunni:
con certificazione di diagnosi di DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia;
alunni BES non certificati, con Bisogni Educativi Speciali di natura psicologica, comportamentale, emotiva;
alunni che si trovano in una situazione di svantaggio economico, sociale, linguistico.
COMUNICAZIONI INTERNE
Le comunicazioni ufficiali sono quelle pubblicate sul sito dell’Istituto e sul Registro Elettronico.
La pubblicazione delle comunicazioni sul sito dell’Istituto e sul RE equivale a notifica.
Ogni docente è tenuto a consultare regolarmente il sito dell’Istituto, conoscere tutti i documenti pubblicati, le circolari, gli impegni collegiali e le scadenze stabilite nel PAA.
REGISTRO ELETTRONICO
Il registro elettronico deve essere compilato quotidianamente dai docenti e tenuto in maniera puntuale e con regolarità.
In caso di valutazioni negative è sempre opportuno informare i genitori tramite colloquio.
L’utilizzo del registro elettronico non sostituisce il dialogo diretto con le famiglie, necessario per il confronto educativo e la condivisione del percorso di apprendimento di ogni alunno/a
OBBLIGHI DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE
Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n.
59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale. (art.28 ccnl).
Piano Annuale delle Attività
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. (art.28 ccnl).
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.
Attività di Insegnamento (art. 28 ccnl)
L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Attività Funzionali all'Insegnamento (art. 29 ccnl)
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Ferie (art. 13)
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. A), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Permessi Retribuiti (art. 15)
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Permessi Brevi (art. 16)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Documentazione
Compilare verbali e registri non è solo un mero dovere formale. Si tratta di documentare in modo preciso e completo il complesso dell’attività professionale svolta dal singolo docente, dal consiglio di classe e da ogni altro organismo collegiale al fine di adempiere ad un dovere che è insieme di chiarezza e di rispetto nei confronti dell’utenza e di realizzare i compiti e le funzioni che la
legislazione affida all’istituzione scolastica, per garantire che il percorso teso al conseguimento del titolo di studio – che ha valore legale – possa essere ricostruito, in caso di impugnazione, con la dovuta trasparenza.
Verbale
Il verbale è il documento che attesta l’iter attraverso il quale si è formata la volontà degli Organi Collegiali all’interno dell’istituzione scolastica.
Il verbale è il documento più importante del Consiglio di classe e va redatto in modo scrupoloso in quanto è l’unico documento che fa fede dello svolgimento dell’adunanza e delle deliberazioni assunte dall’Organo Collegiale.
Il verbale deve dare evidenza dei passaggi chiave e delle decisioni adottate e deve caratterizzarsi per essenzialità e sinteticità.
Il processo verbale si compone di tre parti:
- La “formale”, con la quale si dà conto dell'adempimento delle prescrizioni dirette ad assicurare la legalità dell'assemblea e delle sue deliberazioni;
- La “espositiva”, nella quale si compendiano i discorsi tenuti nella riunione e costituenti la motivazione della deliberazione;
- La “delibera”, ovvero la decisione assunta sugli argomenti sottoposti al suo esame.
Il verbale è firmato dal segretario e dal Presidente del Consiglio di classe.
Valutazione
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, dal ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.
Verifiche
Il numero delle prove di verifica dovrà essere congruo, cioè tale da fornire elementi di giudizio attendibili. Le modalità di verifica saranno esplicitate dai docenti nelle programmazioni individuali.
Si ritiene opportuno predisporre almeno due verifiche per quadrimestre.
E’ necessario programmare le prove di verifica con adeguato anticipo tenendo conto del carico di lavoro giornaliero degli studenti. È auspicabile, in linea generale, evitare agli alunni di sostenere più di una verifica scritta al giorno; tale norma è obbligatoria per alunni con Bisogni Educativi Specifici e DSA.
È importante che i criteri di valutazione siano comunicati agli studenti, e che la valutazione sia dichiarata agli studenti non a posteriori, ma contestualmente al termine di una verifica orale o alla consegna di una verifica scritta.
Per gli allievi con BES e DSA deve essere prevista, nei rispettivi piani, nei casi di valutazione negativa in prove scritte, la possibilità di recupero con prova orale.
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI Livelli di apprendimento
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Griglia di Valutazione
AREA Voto in decimi Giudizio sintetico
AREA DELLA DIFFICOLTÀ 1-2 Insufficienza gravissima
3-4 Insufficienza grave
5 Insufficienza
AREA DELLA SUFFICIENZA
6 Sufficiente
AREA DELLA POSITIVITÀ 7 Discreto
8 Buono
9 Ottimo
10 Eccellente
Proposta di voto in sede di scrutinio Per ciascuna materia il voto unico di fine anno di ogni disciplina è dato da:
1. voto della pagella del quadrimestre o, se questo è insufficiente, da quello del recupero di febbraio/marzo
2. voti del secondo quadrimestre.
Nell'assegnare il voto unico finale, il docente non prenderà in considerazione solo la media dei voti, ma anche una serie di variabili che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione. In ogni caso il voto finale unico non può essere inferiore alla media dei voti. Per le classi del triennio ciascun docente terrà conto nella valutazione anche dell'esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Di suddetta esperienza il Consiglio di classe terrà conto anche per la valutazione del voto di condotta.
Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente.
È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente e ratificati o modificati dal consiglio di classe.
Il DPR n. 122/2009 all’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado), afferma: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Sospensione di giudizio
La sospensione del giudizio a fine anno scolastico, come da O. M. n.92/07 art.6, comma 3, avviene nei casi di studenti con un numero massimo di tre materie insufficienti, indipendentemente dal voto.
In ogni modo, il passaggio alla classe successiva può essere impedito solo nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che, per le gravi insufficienze, in particolare nelle discipline qualificanti l’indirizzo, l’alunno non sia in grado di affrontare la classe successiva.
VIGILANZA SUGLI STUDENTI
Il dovere di vigilanza sugli studenti è espressamente previsto dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Codice Penale e al CCNL). Si precisano e segnalano alcuni momenti critici della vita scolastica, dove tale vigilanza riveste una funzione essenziale per la sicurezza e l’incolumità degli studenti:
- Ingresso a scuola / Uscita: la vigilanza sugli studenti è obbligo di servizio sia all’ingresso degli studenti (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni), sia all’uscita.
Gli insegnanti dovranno quindi essere in aula ad attendere gli studenti.
Per l’uscita gli insegnanti si allontaneranno dall’aula dopo che saranno usciti tutti gli studenti.
Durante la lezione se è indispensabile per il docente allontanarsi dall’aula, la classe può essere lasciata solo dopo aver avvisato i collaboratori scolastici.
Gli studenti non possono uscire dalle aule, dai laboratori o dalla palestra, se non espressamente autorizzati dai docenti e non più di uno per volta, per giustificati motivi o per cause di emergenza.
Al cambio dell’ora:
- gli studenti devono rimanere nella propria aula;
- i docenti impiegheranno il tempo strettamente necessario per gli spostamenti da un’aula all’altra.
L’ingresso in aula in ritardo da parte dello studente va sempre segnalato dai docenti sul Registro di Classe con nota personale.
CONTROLLO DELLE ASSENZE, DEI RITARDI E DEI PERMESSI
Il Docente della prima ora di lezione annota sul registro elettronico i nominativi degli studenti assenti:
le famiglie hanno così il riscontro immediato della presenza/assenza dello studente.
In caso di frequenti assenze o ritardi/permessi il coordinatore di classe deve contattare la famiglia.
Il docente della prima ora deve giustificare le assenze segnando sul registro elettronico i giorni di assenza giustificati.
Per assenze, per motivi di salute, superiori a cinque giorni è necessario presentare il certificato medico. In pratica il certificato va richiesto dalla scuola all’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia (Nota 02.10.2020 Regione Campania).
INFORTUNI ALUNNI
In caso di lieve indisposizione di un alunno, spetta agli insegnanti di classe adottare le decisioni opportune ed eventualmente decidere se avvertire la famiglia prima del termine delle lezioni.
In caso di infortunio di un alunno i docenti (con l’ausilio dei collaboratori scolastici) devono:
soccorrere prontamente l’alunno/a
contattare la famiglia
segnalare tempestivamente per iscritto al dirigente scolastico le modalità dell’incidente.
Se si rende necessaria la chiamata del Pronto Soccorso (118) i familiari devono essere contattati con massima urgenza. Non è consentito l’uso di mezzi privati di insegnanti o di altro personale della scuola per il trasporto degli alunni.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Il personale scolastico non può somministrare farmaci agli alunni senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Qualora un alunno debba assumere farmaci in orario scolastico, è necessario che l’esercente la responsabilità familiare presenti formale richiesta al Dirigente Scolastico corredata da idonea documentazione medica.
SANZIONI ALUNNI
Il procedimento disciplinare a carico degli alunni è azione di natura amministrativa, alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.
Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola a un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.
Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Le mancanze disciplinari
Con riferimento all’art. 3 del D.P.R. n 249/98, che richiama gli studenti al rispetto di precisi doveri di ordine comportamentale (rispetto delle regole, delle persone, delle cose), vengono indicati nel Regolamento d’Istituto i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previste.
Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l’ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola, ecc.)
Ogni proposta di sanzione disciplinare deve essere anticipata al dirigente scolastico tramite relazione scritta del fatto accaduto.
Sanzione Organo competente
Ammonizione verbale Docente
Ammonizione scritta Docente
Sospensione da 1 a 15 giorni Consiglio di classe Procedura di irrogazione delle sanzioni
Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:
il docente, che rileva l’infrazione, dopo averla registrata sul registro elettronico, la segnalerà per iscritto al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informerà il Dirigente Scolastico;
il Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti, invitando la studentessa/lo studente e l’esercente la responsabilità familiare a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla studentessa/allo studente e alla famiglia (nel caso di studentessa/studente minorenne). La stessa sarà riportata sul Registro di classe.
Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all’Organo di garanzia.
L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato.
Organo di garanzia
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all’ Organo di Garanzia interno alla scuola.
Esso è composto per i licei da:
Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
due docenti designati dal Consiglio d’Istituto (un componente effettivo e un componente supplente);
due genitori eletti (un componente effettivo e un componente supplente);
due studenti eletti (un componente effettivo e un componente supplente).
L’Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’esito del ricorso viene notificato per iscritto all’interessato.