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Regolamento del mercato ExtraMOT

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Academic year: 2022

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Regolamento del mercato ExtraMOT

4 gennaio 2021

(2)

Regolamento del Mercato ExtraMOT

Indice

Glossario

Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione 100

Operatori 1000

Modalità di negoziazione 2000

Informativa 3000

Operatori specialisti e operatori market maker mifid2 4000

Compensazione, garanzia e liquidazione 5000

Vigilanza mercato 6000

Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri.

Inoltre sono previste delle “linee guida” che formano parte integrante del Regolamento stesso che indicano le disposizioni di attuazione del contenuto del Regolamento e sono modificate tramite Avviso.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione

“G”.

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione “C”

(3)

Glossario

Termine Significato

Accesso elettronico diretto Indica il collegamento al mercato come definito all’articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE, articolo 20, del Regolamento n. 2017/565/UE e articolo 2(1)(d)(ii) della Direttiva n. 2014/65/UE

Accordo di market making Indica gli accordi di market making che Borsa Italiana è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento n.

2017/578/UE agli operatori che perseguono una strategia di market making

Avviso La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato ExtraMOT

Ammissione alla negoziazione Indica l’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul mercato ExtraMOT

Borsa Italiana

Condizioni Generali di fornitura dei servizi

Indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A”

Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato ExtraMOT.

Circostanze eccezionali Indica le circostanze eccezionali individuate nell’articolo 4, del Regolamento n. 2017/578/UE Codice di accesso Indica il codice di negoziazione a cui sono associate

specifiche configurazioni per il collegamento al mercato (CompID/traderID)

Controparte centrale Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di compensazione, ai sensi del Regolamento 2012/648/EU

CSD Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un

sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU

Dimensione specifica dello strumento

Indica la dimensione di RFQ pari o superiore alla dimensione determinata conformemente all’articolo 13, del Regolamento 2017/583/UE

Emittente Indica i soggetti emittenti gli strumenti di cui agli articoli 220.4 e 220.5

Guida ai Parametri Indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, denominato “Guida ai Parametri” comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana

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Green bonds Indicano le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati esclusivamente per finanziare progetti con specifici benefici/impatti ambientali

Informazioni privilegiate Un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento (UE) 596/2014 e dalle relative disposizioni attuative.

Interconnessione

Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi: il cui collegamento può avvenire nella modalità di “accesso elettronico diretto” oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi; il collegamento di clienti dell’operatore, nella modalità “accesso elettronico diretto” (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell’operatore (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd.

accesso sponsorizzato, SA).

Investitori istituzionali un investitore che sia uno dei seguenti:

a) un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;

b) un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

c) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341;

d) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione;

e) una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

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f) un OICVM a gestione interna vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

g) un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento;

Investitori professionali Indica i soggetti di cui all’allegato II, parte 1 e 2 della direttiva n. 2014/65/UE. Tale definizione indica inoltre gli

“investitori qualificati” ossia i soggetti di cui all’art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) all’art. 35 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina MiFID2.

Infrastructure bonds Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi a fronte della realizzazione di opere infrastrutturali e/o di pubblica utilità il cui rimborso dipende dai flussi di cassa generati dalle suddette opere.

Linee guida Indicano le disposizioni di attuazione dei contenuti del Regolamento ExtraMOT e sono pubblicate congiuntamente con il Regolamento.

Lotto minimo negoziabile Indica, per ogni strumento finanziario, il valore nominale minimo negoziabile nel mercato; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo

Manuale del Servizio di Negoziazione Indica la “Guide to the new Trading System” resa disponibile sul sito internet di Borsa Italiana

Mercati regolamentati Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell’articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE

Mercato ExtraMOT Indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana Mercato MOT Indica il Mercato Telematico delle obbligazioni

organizzato e gestito da Borsa Italiana Mercato liquido dello strumento

finanziario

Indica il mercato liquido come definito all’articolo 2, comma 1, punto 17, del Regolamento 2014/600/UE Negoziazione algoritmica Indica la tecnica di negoziazione come definita

all’articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all’articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE

Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT

Indica la tecnica di negoziazione come definita all’articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all’articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE

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Operatore Indica il soggetto ammesso da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come stabilito nell’articolo 1000 e seguenti

Operatore specialista Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ExtraMOT svolgendo le funzioni indicate nell’articolo 4001

Operatore market maker Mifid2 Indica l’operatore che ha sottoscritto con Borsa Italiana un accordo di market making, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2017/578/UE

Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche

Indica l’operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica, come definita all’articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all’articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE

Operazione concordata Indica le operazioni concordate privatamente tra operatori, immesse nel mercato secondo le regole previste agli articoli 2050 e 2051

Operazione di dimensione elevata o ordine di dimensione elevata

Indica l’operazione o l’ordine di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato, secondo quanto definito nel Regolamento 2017/583/UE

Project bonds Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 come successivamente modificato o integrato

Quote Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti operanti sul mercato ExtraMOT in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un’unica transizione consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’operatore specialista

Revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti

Indica soggetti, anche persone fisiche, iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs 27/1/2010, n. 39 e relative disposizioni attuative

Revisione legale Indica la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

L’incarico di revisione legale non può essere esercitato dall’organo di controllo dell’emittente né dai suoi singoli componenti

SDIR Indica un sistema di diffusione delle informazioni

regolamentate autorizzato dalla Consob di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento Consob n.

11971/1999

,

che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob

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Segmento Professionale Indica il segmento nel quale sono negoziati gli strumenti finanziari di cui all’articolo 220.5 e gli ulteriori strumenti di cui all’articolo 220, ripartiti ai sensi dell’articolo 2014;

tale segmento è accessibile solo a investitori professionali

Segmento ExtraMOT Pro3 Indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT dedicato prevalentemente all’emissione di obbligazioni o titoli di debito da parte di società non quotate su mercati regolamentati o piccole e medie imprese o aventi un valore di emissione inferiore a 50 000 000 EUR e disciplinato dal Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3. L’emittente è considerato una piccola e media impresa se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri:

un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR.

Sistema multilaterale di negoziazione Indica i sistemi di cui all’articolo 4, comma 1, numero 22 della direttiva n. 65, 2014

Social bonds Indicano le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati esclusivamente per finanziare progetti con specifici benefici/impatti sociali

Strumento finanziario ExtraMOT Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come previsto dall’articolo 200

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DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento 100

100.1

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana denominato mercato ExtraMOT. L’organizzazione e la gestione del Segmento ExtraMOT Pro3 è disciplinata con separato Regolamento.

Il mercato ExtraMOT, escluso il Segmento Professionale e il Segmento Extramot Pro3, è accessibile anche agli investitori al dettaglio. Alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l’articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza

110 Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del mercato ExtraMOT e in particolare disciplina:

110.1 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari ExtraMOT dalle negoziazioni;

110.2 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni e i loro obblighi;

110.3 le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;

110.4 le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120 Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli operatori e quella di vigilanza sul mercato ExtraMOT secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

121 Borsa Italiana, nella gestione del mercato ExtraMOT, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all’articolo 120; nell’esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all’Amministratore Delegato.

122 Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato ExtraMOT

Strumenti negoziabili

200 Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT i seguenti strumenti finanziari che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 220:

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200.1 obbligazioni e altri titoli di debito comprese le cambiali finanziarie e le obbligazioni contenenti clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione di cui al Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 nonché i project bonds e gli infrastructure bonds.

Le obbligazioni e altri titoli di debito possono essere ammessi con l’indicazione di Green bonds e/o Social bonds su iniziativa di Borsa Italiana o su domanda dell’emittente laddove un soggetto terzo certifichi la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l’emissione di tali strumenti finanziari.

Tale soggetto terzo dovrà essere:

a) indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa;

b) remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e

c) un soggetto specializzato avente expertise nell’ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale.

Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse se le azioni che derivano dalla conversione sono negoziate in un mercato regolamentato;

200.2 strumenti del mercato monetario;

200.3 strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;

200.4 covered bond.

Competenze di Borsa Italiana

G 210 Gli strumenti finanziari di cui all’articolo 200, esclusi gli strumenti di cui all’articolo 220.6, possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell’emittente oppure di un operatore conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.

211 Gli strumenti finanziari di cui all’articolo 200 possono essere ammessi alla negoziazione su iniziativa di Borsa Italiana purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.

212 Per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 220.4 e 220.5, la domanda di ammissione potrà essere presentata da un operatore solo con il consenso dell’emittente.

Condizioni per l’ammissione degli strumenti finanziari

G 220 Gli strumenti finanziari ExtraMOT devono essere:

220.1 ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato; oppure

220.2 emessi da Stati membri dell’Unione europea o da soggetti che beneficiano di una loro garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione europea; oppure 220.3 emessi da Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(OCSE).

Gli strumenti finanziari di cui ai punti 220.1, 220.2 e 220.3 possono essere ammessi solo

(10)

su iniziativa di Borsa Italiana.

220.4 Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT strumenti finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, o da essi garantiti che soddisfino le seguenti condizioni:

▪ pubblicazione di un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie non più di dodici mesi prima dell’ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure messa a disposizione di un documento contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti.

Nel caso di obbligazioni emesse da una banca o da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale ed originariamente e/o prevalentemente collocate presso la clientela della stessa, la domanda di ammissione è presentata al mercato EuroTLX gestito da Borsa Italiana.

220.5 Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT gli strumenti finanziari emessi da società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a condizione che:

abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato dell’ultimo esercizio annuale sottoposto a revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 salvo diversa normativa di settore applicabile e quanto previsto con riferimento agli infrastructure bonds nella linea guida Sec 10.3;

sia stato pubblicato un prospetto redatto conformemente agli Allegati 6, 7, 9, 14, 15 e 19 del Regolamento Delegato UE 2019/980 o un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE non più di dodici mesi prima dell’ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure per le quali l’emittente renda disponibile un documento contenente le informazioni specificate nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all’articolo 102 del Testo Unico della Finanza.

▪ gli strumenti finanziari non devono essere sottoscritti e/o acquistati interamente da soci.

Le medesime condizioni si applicano agli emittenti di project bonds.

220.6 Ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o emessi da un emittente avente altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Gli strumenti finanziari di cui al punto 220.6 possono essere ammessi solo su iniziativa di Borsa Italiana.

Sec.

05

Linee guida Garante

Qualora gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti in capo all’emittente si intendono riferiti al garante dell’emissione.

G 221 Gli strumenti finanziari ExtraMOT devono inoltre essere:

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221.1 liberamente trasferibili; e

221.2 idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all’articolo 5000;

222 Borsa Italiana può subordinare l’ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell’ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l’ammissione di cui agli articoli precedenti.

223 Borsa Italiana può rifiutare la domanda di ammissione alla negoziazione tenuto conto, tra l’altro, delle caratteristiche dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell’operazione e delle relative condizioni di liquidità del mercato dove lo strumento finanziario è negoziato. Borsa Italiana ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti 224 224.1

224.2

224.3

224.4

224.5

224.6

224.7

I soggetti di cui all’articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, redatta secondo l’apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana e completa della documentazione ivi indicata.

Dopo averne verificato la completezza, Borsa Italiana conferma la ricezione della domanda.

Entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della domanda, Borsa Italiana comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di accoglimento della domanda, con Avviso, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.

I termini di cui all’articolo 224.3 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti.

In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui all’articolo 224.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all’articolo 210.

La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.

Borsa Italiana comunica con Avviso l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti di cui all’articolo 211, la data di inizio delle negoziazioni, e le informazioni funzionali alle negoziazioni. Per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 220.4 e 220.5, l’Avviso specifica inoltre le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni previste dal presente Regolamento e quelle ulteriori pubblicate dall’emittente.

Nell’ambito della procedura di ammissione, i soggetti di cui all’articolo 210 possono avvalersi del mercato ExtraMOT per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 200. In tale caso, Borsa Italiana, verificati i requisiti di ammissione dell’emittente e degli strumenti finanziari e ricevuta richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l’ammissione diviene definitiva e Borsa Italiana stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul mercato ExtraMOT.

Nel caso in cui non si proceda all’emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l’ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli.

(12)

Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT sono stabilite di volta in volta da Borsa Italiana con apposito Avviso. A tal fine l’emittente comunica a Borsa Italiana l’operatore incaricato di esporre le proposte in vendita degli strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione, laddove non vi provveda direttamente. L’emittente comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l’emissione, nonché l’unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario.

L’emittente ha facoltà di limitare, sulla base di criteri definiti e trasparenti, la partecipazione alla distribuzione a determinati operatori ammessi alle negoziazioni.

I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati.

Sec.

10 10.1

Linee Guida

Documento di ammissione

Laddove non sia utilizzato lo schema di cui agli Allegati 6 (nel caso di strumenti non- equity destinati ad investitori retail) oppure 7 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori wholesale); 9 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione); 14 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori retail) oppure 15 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori wholesale); e 19 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione)1 del Regolamento Delegato UE 2019/980 o un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE, l’emittente a cui è richiesto di redigere un documento di ammissione deve assicurarsi che il documento stesso contenga come minimo i seguenti elementi :

persone responsabili (Sezione 1 dell’Allegato 7, dell’Allegato 9 e dell’Allegato 19);

fattori di rischio (Sezione 3 dell’Allegato 7 e dell’Allegato 9, Sezione 2 dell’Allegato 14);

informazioni sull’emittente (limitatamente alla Sezione 4.1 dell’Allegato 7 Storia ed evoluzione dell’emittente, e alla Sezione 4 dell’Allegato 9);

informazioni sull’originator (limitatamente ai punti 3.5 dell’Allegato 19);

struttura organizzativa (Sezione 6 dell’Allegato 7 e dell’Allegato 9);

principali azionisti (Sezione 10 dell’Allegato 7, e Sezione 7 dell’Allegato 9);

informazioni finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e perdite dell’emittente (Sezione 11 dell’Allegato 7). In alternativa è allegato al documento di ammissione, l’ultimo bilancio; per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, in aggiunta è fornita la relazione di revisione per gli ultimi due esercizi (allegato 9 punti 8.1, qualora dalla data di registrazione o di costituzione l’emittente non abbia iniziato l’attività e non sia stato redatto ancora alcun bilancio, e 8.2 solo se alla data di registrazione o costituzione l’emittente abbia iniziato l’attività e siano stati redatti i bilanci);

struttura dell'operazione (limitatamente ai punti 3.1, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.5 dell’Allegato 19)

informazioni riguardanti gli strumenti finanziari (Sezione 4 dell’Allegato 15);

descrizione delle attività sottostanti (limitatamente ai punti 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12, 2.2.13,2.2.14 dell’Allegato 19)

ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 5 dell’Allegato 15);

1Nel caso degli strumenti di cui all’articolo 200.3 si vedano i corrispondenti riferimenti degli allegati 9 e 19.

(13)

10.2

10.3

Nella prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, la seguente frase:

“Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento di ammissione”

Tenuto conto della tipologia di emittente, delle caratteristiche dell’offerta e/o di strumento finanziario, Borsa Italiana può richiedere ulteriori informazioni o autorizzare l’omissione di informazioni di cui ai punti della linea guida Sec. 10.1.

Borsa Italiana può inoltre comunicare al soggetto richiedente schemi operativi diversi da intendersi come requisiti minimali a cui attenersi nell’adempimento di tale obbligo.

Nel caso di emittenti azioni negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono essere omesse le informazioni sull’emittente (dal numero 1 al numero 6): devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui al numero 2 in tema di Fattori di rischio che possono essere omesse solo nel caso di obbligazioni convertibili.

Nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione non oggetto di rating, il documento di ammissione deve contenere:

dichiarazione da parte dell’emittente che la cartolarizzazione è una cartolarizzazione STS ai sensi del Regolamento UE/2017/2042, o che, alternativamente, almeno un investitore istituzionale ai sensi dell’art. 2, comma 1 Regolamento UE/2017/2042, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, ha verificato la sussistenza dei seguenti elementi: il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività; laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, anche le esposizioni sottostanti tali posizioni;

indicazione del sito su cui verrà pubblicato e aggiornato l’investor report di cui all’articolo 5, comma 4 del regolamento UE/2017/2042, specificando la periodicità con cui viene aggiornato.

Nel caso di infrastructure bonds, l’ammissione è condizionata alla trasmissione a Borsa Italiana:

per gli infrastructure bonds aventi ad oggetto il finanziamento di nuove opere (greenfield), di un piano economico finanziario assoggetto a verifica condotta secondo i migliori standard in uso a livello nazionale o internazionale con cui si attesti la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati al fine di garantire il rimborso delle obbligazioni o dei titoli di debito. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario, o da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti o da una società fiduciaria e di revisione disciplinata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.

1966 ed iscritta presso l’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;

per gli infrastructure bonds aventi ad oggetto il finanziamento di opere in tutto o in parte già realizzate (brownfield), di una situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione.I bilanci annuali di esercizio e/o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione legale completa. Tali documenti pro-forma devono essere accompagnati dalla relazione di un revisore legale o della società di revisione legale dei conti contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-

(14)

forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

Sospensione e revoca degli strumenti 230 Borsa Italiana può disporre:

230.1 la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ExtraMOT: se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati regolamentati dove sono negoziati; oppure, per gli strumenti finanziari di cui all’articolo 220.4, nel caso di recesso dell’operatore specialista;

230.2 la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT, in caso di prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di Borsa Italiana previo preavviso al mercato;

230.3 l’esclusione di uno strumento finanziario ExtraMOT dalle negoziazioni, in caso di ammissione alla negoziazione al mercato MOT su domanda dell'emittente, a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul mercato MOT.

231 La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario ExtraMOT.

232 La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso.

Sec.

20 20.1

20.2

20.3

Linee Guida

Cancellazione degli strumenti aventi una durata limitata nel tempo

La cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti ammessi è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) degli strumenti medesimi. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell’obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell’obbligazione medesima, Borsa Italiana può decidere di mantenere gli strumenti in negoziazione sul mercato ExtraMOT provvedendo a modificarne la descrizione anagrafica della tipologia - da obbligazioni convertibili ad obbligazioni pure - a decorrere dal primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione. In tal caso, in via propedeutica alla modifica della tipologia di strumento, Borsa Italiana dispone la sospensione dalla quotazione dell’obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.

(15)

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

240.1 I soggetti di cui all'articolo 210, che hanno presentato domanda di ammissione di uno strumento finanziario ExtraMOT possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni inoltrando a Borsa Italiana apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri.

240.2 Limitatamente alle obbligazioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 220.5, la richiesta di esclusione dalle negoziazioni su domanda dell’emittente, deve essere subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ai sensi di quanto previsto all’articolo 2415, comma 3 del codice civile, laddove applicabile.

240.3 L’emittente che richieda a Borsa Italiana l’esclusione dall’ammissione dei propri strumenti finanziari deve comunicare la data preferita per l’esclusione almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

241.1 Nei casi di richiesta di esclusione, Borsa Italiana, può escludere lo strumento finanziario ExtraMOT stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante Avviso al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi;

b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente;

c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche;

d) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.

241.2 Laddove sia applicabile l’articolo 2415 comma 3 del codice civile ai sensi dell’articolo 240.2 le condizioni menzionate nel paragrafo precedente non trovano applicazione. In tal caso, Borsa Italiana, acquisita la richiesta di esclusione dalle negoziazioni insieme alla copia della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti che ha approvato tale richiesta con le maggioranze previste nella richiamata disposizione del codice civile, esclude lo strumento finanziario ExtraMOT stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante Avviso.

Obblighi del richiedente

Obblighi di liquidità

300 Il soggetto di cui all'articolo 210, qualora sia un operatore, svolge l’attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT, ad eccezione degli strumenti di cui all’articolo 220.2, di cui ha richiesto l’ammissione.

310 Il soggetto di cui all'articolo 210, qualora non sia un operatore, incarica un operatore per lo svolgimento dell’attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT, ad eccezione degli strumenti di cui all’articolo 220.2, di cui ha richiesto l’ammissione.

315 Per gli strumenti finanziari negoziati nel Segmento Professionale ai sensi dell’articolo

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2014, la nomina di un operatore specialista è facoltativa.

Obblighi informativi

G 320 Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

330 Nel caso degli strumenti di cui all’articolo 220.5:

330.1 ▪ l’emittente deve pubblicare il bilancio sottoposto a revisione legale senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell’anno finanziario cui è riferito;

330.2 ▪ laddove l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating;

330.3 ▪ l’emittente deve scegliere al momento dell’ammissione se utilizzerà l’italiano o l’inglese come regime linguistico delle comunicazioni al pubblico e nessuna modifica della lingua scelta può essere effettuata senza il consenso dei portatori degli strumenti finanziari.

340 Nel caso degli strumenti di cui all’articolo 220.4 e 220.5, Borsa Italiana può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati.

Borsa Italiana inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

Informazioni sull’operazione relativa a strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

345 Per ciascuna emissione, gli emittenti strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana, non appena disponibili e ai fini della loro diffusione al pubblico, i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (pool factor).

Sec.

30

30.1

30.2

30.3

30.4

Linee guida

Informazioni di carattere tecnico

Strumenti finanziari ExtraMOT con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco": data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della nuova cedola (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola);

strumenti finanziari ExtraMOT con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel":

data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della cedola in pagamento (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex cedola");

strumento finanziario ExtraMOT con rimborso di quota parte del capitale nominale:

nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo; ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario o quota del valore nominale ancora da rimborsare (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso);

scadenza anticipata dello strumento finanziario ExtraMOT (da comunicare appena nota

(17)

30.5

e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla scadenza prevista).

Altre informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale.

Sec.

40 40.1

Sec.

50

Altre informazioni

Il soggetto richiedente comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.

Normativa di settore

Laddove le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono ai dati contabili di periodo e al giudizio del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti, esse devono essere coordinate con le diverse e ulteriori previsioni della corrispondente normativa di settore. Si ha riguardo, in particolare, alle disposizioni in tema di informativa periodica da parte degli enti locali e degli emittenti project bonds.

Sec.

60 60.1

60.2

Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico e delle informazioni privilegiate a Borsa Italiana

Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inoltrate a Borsa Italiana avvalendosi di uno SDIR ovvero tramite e-mail all’indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it;

Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno SDIR, le informazioni privilegiate dovranno essere inoltrate a Borsa Italiana tramite e-mail all’indirizzo:

infofi&sd@borsaitaliana.it;

350 Nel caso dei Green bonds e/o Social bonds, l’impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale deve essere comunicato dall’emittente almeno una volta all’anno a Borsa Italiana e al pubblico fino al momento della completa allocazione dei proventi. In mancanza di tali informazioni Borsa Italiana previa verifica con l’emittente, procederà all’eliminazione dell’indicazione degli strumenti finanziari dalla sezione del sito internet di Borsa Italiana dedicata ai Green Bonds e/o Social Bonds.

(18)

OPERATORI

Disposizioni generali

1000 Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come successivamente stabilito.

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G 1010 Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.

Sec. 100 100.1

Linee guida

Operatori ammessi alle negoziazioni

Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT:

a) i soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di atre disposizioni di leggi speciali italiane;

b) le banche e imprese di investimento autorizzate all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;

c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA ai sensi dell’articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall’articolo 70 del TUF;

d) i soggetti autorizzati dall’Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.

e) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all’articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, alle seguenti condizioni:

1. sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell’attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;

2. istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull’attività di negoziazione su strumenti finanziari; Borsa Italiana si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito,

(19)

100.2

valutata la dimensione dell’operatore (principio di proporzionalità);

3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro

La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d’origine.

G 1011 Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT, l’operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.

1012 Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all’operatore l’avvenuta ricezione della richiesta di cui all’articolo 1011 con l’invito a completare la documentazione di partecipazione, l’operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all’articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.

1013 Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell’operatore. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all’operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

Sec.

110 110.1

110.2

Linee guida

Procedura di ammissione alle negoziazioni

La richiesta di cui all’articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della “Richiesta di Servizi” messa a disposizione attraverso il il Portale di Membership di Borsa Italiana, unitamente a copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di controllo ove prevista.

Successivamente alla comunicazione di cui all’articolo 1012, l’operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana con i seguenti dati:

a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;

b) informazioni relative all’offerta del servizio di “accesso elettronico diretto” specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell’operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;

c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell’utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l’operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l’ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;

d) informazioni relative alla “negoziazione algoritmica ad alta frequenza”;

e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l’indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell’ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell’effettuazione dei test tecnico-funzionali;

f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell’ambito dei sistemi dell’operatore o nell’ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);

(20)

110.3

110.4

g) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all’articolo 1100, comunicata dall’operatore e dall’intermediario aderente al servizio di liquidazione;

h) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;

i) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e), dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;

j) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

k) per gli operatori che offrono il servizio di “accesso elettronico diretto” a clienti sponsorizzati:

1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato.

2. dichiarazione con la quale l’operatore conferma di aver verificato l’idoneità dei clienti sponsorizzati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte del cliente sponsorizzato dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;

3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l’accesso del cliente sponsorizzato, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato;

4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato, elenco degli addetti all’attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;

5. indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l’operatività del cliente sponsorizzato, reperibile durante l’orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell’operatore.

Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l’adesione al mercato ExtraMOT inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della “Richiesta di Servizi”. Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall’operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.

Nei casi di indisponibilità del il Portale di Membership di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi.

1015 Gli operatori assicurano la permanenza dell’autorizzazione e dei requisiti di cui all’articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all’articolo 1020.

(21)

1016 Alla revoca o alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di:

a) sospensione o cancellazione dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo 201 del Testo Unico della Finanza;

b) amministrazione straordinaria;

c) liquidazione coatta amministrativa;

d) altre procedure concorsuali;

e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l’impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte,

Borsa Italiana può sospendere o escludere l’operatore dalle negoziazioni.

1017 Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l’operatore.

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G 1020 L’ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:

1020.1 adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;

1020.2 sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;

1020.3 adeguate procedure interne e di controllo dell’attività di negoziazione;

1020.4 adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione.

1020.5 L’operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.

G 1020.6 L’ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica:

a) dell’adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell’adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica);

b) dell’adesione diretta alla controparte centrale previsto nelle linee guida Sec. 501 per gli operatori che non siano partecipanti alla controparte centrale, dell’accordo con un partecipante alla controparte centrale sulla base del quale:

(22)

- il partecipante alla controparte centrale, al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della controparte centrale per tale operazione; e

- l’operatore, contestualmente, diventa controparte del partecipante alla controparte centrale

Si applica la linea guida sec. 135.

1020.7 Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l’operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec.

120 120.1

Linee guida

Requisiti di partecipazione

L’operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1020 deve attestare che:

a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione e siano in possesso di un’adeguata qualificazione professionale;

b. gli addetti all’attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;

c. gli obblighi di cui al comma a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l’attività di negoziazione su strumenti finanziari anche attraverso l’utilizzo di sistemi che non prevedono l’intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all’attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un’adeguata qualificazione professionale;

d. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente Regolamento.

Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana.

L’operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l’orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l’operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana;

e. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell’attività di negoziazione tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;

f. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell’eventuale ricorso a soggetti terzi. L’operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l’orario di mercato Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l’operatore comunica

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