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IL DIRETTORE GENERALE Dr. Carmelo Scarcella. Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

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(1)

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI PUBBLICA EVIDENZA PREORDINATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE AGRARIA IL FONDO AGRICOLO DI PROPRIETA’ DELL’ASST DEL GARDA UBICATO NEL COMUNE DI BASSANO BRESCIANO.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO D’INDIZIONE DELLA PROCEDURA E DEGLI ATTI CORRELATI.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario – Dr. Gaetano Elli

del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini

Decreto nr. 199 del 11/03/2021

(2)

PREMESSO che l’ASST del Garda è proprietaria dell’area agricola ubicata nel Comune censuario di Bassano Bresciano, in via Statale 45/bis, della superficie di mq. 14.870,00 corrispondenti ad Ha 1,487 pari a 4.57, così catastalmente identificata: Fg. 6 - Mapp. 190 – seminativo irriguo – mq. 14.870,00 corrispondenti ad Ha 1,487 pari a 4.57 piò bs, con destinazione urbanistica: Zona E2 Agricola di salvaguardia e mitigazione ambientale;

RAVVISATA l’opportunità di concedere in locazione agraria il terreno di cui trattasi, attualmente né locato né coltivato, allo scopo di garantirne la cura e la sorveglianza, nonché per conseguire un’utilità economica;

RILEVATO che l'affitto agrario trova la propria disciplina normativa all'interno della Legge 3 maggio 1982,

n. 203. Il Capo I, Titolo I (artt. 1-7) alla quale deve uniformarsi la regolamentazione contrattuale tra le parti;

PRESO ATTO che la fattispecie contrattuale di affitto di fondo rustico da parte di una Pubblica Amministrazione, in quanto comportante un’entrata che deriva dalla corresponsione del canone di affitto del fondo, è riconducibile nell’ambito dei contratti attivi della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO, altresì, che questi ultimi sono assoggettati ai principi generali delle norme sulla contabilità pubblica di Stato e del codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATI infatti l’art. 3 del R.D. 2240/1923 secondo cui : “ I contratti da cui derivi un’entrata per lo

Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti …” e l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui:

“L’affidamento dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del

presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;

CONFERMATO che ai contratti attivi, tra cui la locazione, stipulati dalla Pubblica Amministrazione nella qualità di locatore si applicano i principi generali di pubblicità e di concorrenza e che, per l’effetto, il relativo iter procedurale, è da improntarsi nel rispetto dei principi generali della attività amministrativa di cui all’ art.

1 della Legge 241/1990 (Delibera ANAC n. 272/2019);

RITENUTO per l’effetto di attivare una procedura competitiva ad evidenza pubblica nei rispetto dei principi euro-unitari summenzionati, volta all’individuazione del soggetto cui affidare in locazione il fondo di proprietà indicato, mediante procedura comparativa da aggiudicarsi sulla base del criterio di aggiudicazione del massimo prezzo a rialzo sull’importo a base di selezione;

CONSIDERATO che sulla base di una valutazione effettuata dalla U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, agli atti di quest’ultima, il canone annuo di locazione da porre a base della procedura di selezione è quantificato in €1.000,00;

PRECISATO che la locazione avrà durata di anni sei, ai sensi dell’art. 3 della L. 203/1982 che disciplina la durata dell’affitto particellare, con decorrenza dalla data della stipulazione e con scadenza improrogabile fissata al 10.11.2027;

VISTI lo schema dell’avviso pubblico d’indizione della procedura di selezione e lo schema di contratto di locazione di fondo rustico predisposti dalla U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il contratto di locazione deve essere sottoscritto (articolo 45 l. n. 203/1982) con

l’intervento e la attiva partecipazione dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria;

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RILEVATO che con nota agli atti del 08.01.2021 è stato richiesto, e poi successivamente sollecitato, il preventivo parere in merito da parte dei sindacati, i quali si sono positivamente espressi con nota, agli atti, del 02.02.2021;

RIENTUTO, quindi, di approvare gli atti della procedura così come predisposti e condivisi;

RITENUTO opportuno pubblicare l’avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Azienda per un periodo non inferiore a quindici giorni e presso l’albo del Comune di Bassano Bresciano, luogo dove si svolge il contratto di cui trattasi e dei Comuni ad esso limitrofi;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Ing. Matteo Marcotti, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza supportato in tale funzione, per la parte amministrativa, dalla Dott.ssa Elisabetta Pedrini;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile della U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, Ing.

Matteo Marcotti, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile della U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi, Ing.

Paolo Carta, cui afferisce la succitata U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare l’avvio della procedura competitiva ad evidenza pubblica preordinata all’individuazione del soggetto cui affidare in locazione il fondo di proprietà dell’ASST del Garda ubicato nel Comune di Bassano Bresciano, identificato con i seguenti riferimenti catastali: Fg. 6 - Mapp. 190 – seminativo irriguo – mq. 14.870,00 corrispondenti ad Ha 1,487 pari a 4.57 piò bs, con destinazione urbanistica: Zona E2 Agricola di salvaguardia e mitigazione ambientale, mediante procedura selettiva da aggiudicarsi, nel rispetto dei principi euro-unitari in premessa citati, con criterio di aggiudicazione al massimo prezzo a rialzo sul valore del canone annuo di €1.000,00, per la durata contrattuale di sei anni ai sensi dell’art. 3 della Legge 203/1982 – Affitto particellare, con scadenza improrogabile al 10.11.2027;

2. di dare atto e confermare che il contratto di locazione sarà disciplinato ai sensi della Legge n. 11/1971, della Legge 203/1982 e del D.Lgs. n. 228/2001, e di tutte le ulteriori norme costituenti la vigente normativa agraria;

3. di approvare lo schema dell’avviso pubblico di indizione della procedura ad evidenza pubblica come

sopra autorizzata unitamente allo schema di contratto di locazione, allegati al presente provvedimento per

costituirne parte integrante e sostanziale;

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4. di pubblicare l’avviso di indizione della procedura di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Azienda per un periodo non inferiore a quindici giorni e contestualmente inviarlo al Comune di Bassano Bresciano e Comuni limitrofi per l’affissione all’albo;

5. di demandare alla U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni il compimento di tutti gli atti correlati all’avvio e allo svolgimento della procedura come sopra autorizzata secondo le vigenti disposizioni normative in materia;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

7. di dare mandato alla U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessati, per i successivi adempimenti di competenza;

8. di dare atto che il ricavo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in presunti € 1.000,00 annui sarà contabilizzato nel Bilancio Economico Aziendale “Area Ospedaliera” per gli anni dal 2021 al 2027, sul conto “Fitti attivi per locazioni R.I.”, codice. 17.40.001.015”;

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. 33/2019;

10.di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art.32 della L. n.

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)

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1

AVVISO PUBBLICO

DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PREORDINATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 11/1971, DELLA LEGGE 203/1982 E DEL D.LGS.N.228/2001, IL FONDO AGRICOLO DI PROPRIETA’ DI ASST DEL GARDA UBICATO NEL

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO, CON STIPULA DI CONTRATTO D’AFFITTO AVENTE DURATA DI SEI ANNI (ART. 3 LEGGE N. 203/1982)

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, con sede in Desenzano del Garda, Località Montecroce (25015) con il presente avviso intende attivare una procedura competitiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, preordinata alla individuazione del contraente al quale concedere in locazione agraria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 della legge n.11/1971, 51 della legge n.203/1982 e 6 del D.Lgs. n.228/2001, il fondo agricolo di proprietà ubicato nel Comune di Bassano Bresciano (Bs), Via Statale, 45/bis, con stipulazione del contratto d’affitto ex art. 45 l. n.203/1982, per una durata contrattuale di 6 (sei) anni (ex art. 3 Legge 1982 n. 203- Affitto Particellare), con scadenza il 10 novembre 2027 e con decorrenza dalla data di stipulazione.

Il terreno oggetto della presente procedura è ubicato in Bassano Bresciano (Bs), Via Statale 45/bis, identificato catastalmente al fg. 6 - mappale n. 190 - seminativo irriguo - superficie mq. 14.870,00. La coltura in atto: prato stabile.

DURATA DELLA LOCAZIONE: Il contratto di affitto avrà durata contrattuale di 6 anni, ai sensi dell’art. 3 legge 3/5/1982 n. 203 che disciplina l’affitto particellare, con scadenza improrogabile fissata il 10 novembre 2027, senza disdetta che s’intende già data ora per allora. Detta scadenza è fatta coincidere con il termine di conclusione dell’annata agraria (10 novembre).

La decorrenza del contratto è fissata dalla data di stipulazione del contratto.

IMPORTO DEL CANONE A BASE DI SELEZIONE: L’importo del canone posto a base di selezione ammonta ad € 1.000,00 in ragione d’anno.

PAGAMENTO DEL CANONE: Il canone di locazione è da pagarsi in due rate con scadenza al 10 maggio e al 10 novembre di ogni anno; a decorrere dal terzo anno di locazione – e segnatamente a far data dall’11/11/2023 - detto canone sarà annualmente adeguato secondo l’indice “FOI” (verificato sul sito dell’ISTAT) nella misura del 75%.

Per il periodo della locazione compreso tra la data della sottoscrizione del contratto sino al 10 novembre 2021, ossia per il lasso temporale compreso tra stipulazione contrattuale e la conclusione dell’annualità agraria in corso - è dovuto un corrispettivo contrattuale che sarà determinato dall’importo annuale offerto suddiviso per i giorni dell’anno, poi moltiplicato per i giorni del periodo contrattuale considerato, e appena indicato. Detto importo dovrà essere versato anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto.

REGIME DELLE MIGLIORIE: il fondo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

eventuali opere, anche di miglioria, eseguite dal conduttore non saranno riconosciute e rimarranno altresì di proprietà dell’A.S.S.T. del Garda senza che ciò possa dar luogo a diritto di indennizzo di sorta a qualsiasi titolo. L’affittuario rinuncia ad avvalersi degli artt.16 e 17 della l. n.203/1982.

CAUZIONE: Il partecipante alla procedura selettiva dovrà allegare all’interno della BUSTA A,

unitamente agli ulteriori documenti amministrativi richiesti per concorrere, una cauzione provvisoria

costituita tramite assegno circolare intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda,

dell’importo pari a 3/12 del canone annuo a base di selezione, o in alternativa polizza fideiussoria

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bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di pari importo e di validità 6 mesi, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante di scadenza per la presentazione dell’offerta.

Tale cauzione provvisoria è posta a garanzia:

1.della serietà e validità dell’offerta;

2.della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.

3.del mancato deposito della polizza fideiussoria definitiva entro la stipula del contratto definitivo.

La cauzione provvisoria verrà restituita ad avvenuta stipula del contratto nei confronti dell’aggiudicatario.

La stessa, verrà, invece, restituita ai partecipanti alla selezione non aggiudicatari, successivamente all’aggiudicazione definitiva della procedura.

La cauzione provvisoria non verrà restituita e verrà trattenuta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda a titolo di indennizzo nei seguenti casi:

- a chi, dichiarato aggiudicatario definitivo della selezione, non abbia provveduto alla stipula del contratto di affitto entro 30 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva;

- a chi, pur non essendo risultato il primo aggiudicatario, per qualunque causa a sua volta rinunci o rifiuti la successiva aggiudicazione in suo favore notificatagli dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.

SPESE DI CONTRATTO: Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e le spese, incluse quelle di natura fiscale (tra cui le spese di registrazione), inerenti e conseguenti il contratto di locazione e non sarà posto alcun onere a carico dell’Amministrazione.

PENALI PER MANCATO RILASCIO DEL FONDO: Entro la data di scadenza contrattuale, il fondo dovrà essere riconsegnato nella piena ed incondizionata disponibilità della parte proprietaria, libero di persone e cose (anche di terzi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pulizia. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla parte affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del fondo sarà applicata una penale pari a 1/50 del canone annuo a base di selezione oltre ai danni che ciò possa comportare.

Il contratto dovrà essere stipulato tra le parti, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 45 della Legge n.203/1982.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati devono far pervenire all’UFFICIO PROTOCOLLO presso la sede legale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Località Montecroce, Desenzano del Garda (25015) una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta e l’offerta economica, secondo i contenuti indicati nel presente avviso, come dettagliati di seguito entro e non oltre le ore 12,00, del giorno ________________

CONTENUTO DELLA OFFERTA. La busta contenente l’offerta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno l’indicazione della denominazione /ragione sociale dell’offerente e seguente dicitura “Offerta irrevocabile per affitto del fondo agricolo sito in Bassano

Bresciano”. Al suo interno dovranno essere inserite due buste così denominate:

1. BUSTA A: contenente la documentazione amministrativa

2. BUSTA B: contenete la sola offerta economica

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In particolare:

1.LA BUSTA A deve contenere:

1. la polizza fideiussoria o l’assegno costituiti a titolo di cauzione provvisoria: dovrà essere depositato/allegato, pena la inammissibilità alla procedura, assegno circolare intestato a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dell’importo pari a 3/12 del canone annuo a base di selezione, o la polizza fideiussoria di pari importo nei termini sopra evidenziati.

2. Dichiarazione, redatta dall’offerente secondo il Modello A, con la carta d’identità del/dei sottoscrittori in corso di validità contenente:

a) una dichiarazione con la quale l’offerente indica le proprie generalità, la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

b) una dichiarazione di responsabilità con la quale l’offerente attesta di conoscere integralmente tutte le condizioni alle quali è stata indetta la procedura selettiva ed è subordinata l’aggiudicazione secondo i contenuti dell’avviso pubblicato, nonché nei documenti forniti che il concorrente dichiara di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna (resa mediante la sottoscrizione del Modello A);

In relazione alla documentazione da produrre, si precisa quanto segue:

a) le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;

b) qualora l’offerente sia un operatore economico in forma societaria, le dichiarazioni devono riguardare tutte le persone fisiche titolari di responsabilità legale o di poteri contrattuali, come segue:

- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

- il procuratore qualora l’offerta sia effettuata da quest’ultimo;

E’ ammessa la facoltà di dichiarare le condizioni per conto terzi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la responsabilità del dichiarante;

c) le condizioni che precedono si intendono soddisfatte e le dichiarazioni si intendono rese con la corretta compilazione e la sottoscrizione dei modelli predisposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

d) in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, il dichiarante decade dall’aggiudicazione e sono applicabili le sanzioni penali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 75 e 76 del d.P.R. n.

445 del 2000.

2.LA BUSTA B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la dicitura:

“Offerta economica per affitto del fondo agricolo di proprietà di ASST del Garda ubicato in Bassano

Bresciano (Bs)”.

La busta B deve contenere esclusivamente l’offerta economica da presentarsi unicamente mediante compilazione e sottoscrizione dell’allegato modello - denominato “Modello di offerta”- su cui apporre una marca da bollo di € 16,00, corredato di copia semplice della carta d’identità del/dei sottoscrittori in corso di validità.

DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL FONDO OGGETTO DI AFFITTO: La documentazione inerente il fondo è disponibile in libera visione presso:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda - U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni Località Montecroce - C.a.p. 25015 – Desenzano del Garda (BS)

telefono:+39030.9145407- 331 6444909.

Orari ufficio: dalle 9.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento ai

numeri telefonici indicati o preferibilmente via mail all’indirizzo tecnico.desenzano@asst-garda.it

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Sopralluoghi dei terreni da concedere in affitto potranno essere effettuati previo contatto telefonico ai numeri : 39 030.9145407- 331 6444909

APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte pervenute saranno aperte in pubblica seduta alle ore ….. del giorno ……… presso gli Uffici della U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni in Desenzano del Garda, alla presenza degli offerenti.

La procedura verrà aggiudicata provvisoriamente all’offerente che avrà presentato la miglior offerta pari o superiore al canone posto a base di selezione, determinato in € 1.000,00 annui, pena esclusione. Sono ammesse solo offerte uguali o in aumento in cifra assoluta sull’importo a base di selezione.

L’offerta dovrà essere espressa in euro in ragione d’anno.

In caso di offerte identiche presentate da due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n.

827 del 1924, seduta stante, tramite richiesta di ulteriore offerta in busta chiusa.

E’ pertanto interesse ed onere esclusivo dei singoli partecipanti alla procedura, essere presenti all’apertura delle offerte presentate il giorno e l’ora indicati.

In caso di ulteriore parità o di rifiuto al rilancio, si procederà al sorteggio tra i pari offerenti.

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE: L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda si riserva di non aggiudicare la procedura selettiva, a prescindere dall’esito della selezione; in tal caso nulla è dovuto agli offerenti per le spese di partecipazione o a qualunque altro titolo.

Il Dirigente Responsabile

U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni

Ing. Matteo Marcotti

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1

Allegato A

Dichiarazioni

per l’ammissione alla procedura di evidenza pubblica preordinata alla individuazione del contraente con cui stipulare la locazione agraria del fondo agricolo in Bassano Bresciano di

proprietà della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Il sottoscritto

- per conto proprio (oppure)

- in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) della società

luogo (comune italiano o stato estero) Provincia

sede legale (indirizzo) CAP/ZIP

Codice fiscale: e partita IVA:

(solo operatori economici)

DICHIARA

DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE QUANTO CONTENUTO NELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO INDICATA, NULLA ESCLUSO, ED UNITAMENTE,

ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, con riferimento alla procedura in epigrafe intestata , unitamente agli eventuali procedimenti ed atti da essa conseguenti,

DICHIARA

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o che siano in corso procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, né che sono stato avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

2) a) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs del 06.09.2011 n.159 (ove l’offerente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);

4) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.

231 del 2001 n. 231, nemmeno con provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 45, o altra sanzione che comporta il

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divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, né che sussistono altre cause ostative alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) di conoscere integralmente tutte le condizioni alle quali è stata indetta la procedura in epigrafe indicata ed è subordinata l’aggiudicazione, come esposte nell’avviso di indizione della selezione ed atti correlati nonché nei documenti ivi richiamati, i cui contenuti non sono negoziabili, che accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna e, in particolare, di conoscere e accettare le seguenti circostanze:

a) lo stato e l’estensione del terreno, considerato a corpo e non a misura, con rinuncia ad ogni misurazione ed a ogni variazione catastale (anche per il caso di imprecisione o incertezza nei confini);

b) le servitù, passive, attuali e potenziali, apparenti e non, continue e discontinue, gravanti sul bene;

c) l’accollo di tutte le spese ed imposte (nessuna esclusa) connesse e discendenti alla stipula del contratto d’affitto e della relativa esecuzione;

d) la facoltà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, per motivate e comunque insindacabili ragioni, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto d’affitto, di sospendere o non dar corso ulteriore agli atti della procedura selettiva (senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa);

e) che la documentazione visionabile presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è quella disponibile agli atti, con esonero di ogni responsabilità della stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda per eventuali carenze, incompletezze o imprecisioni documentali;

f) di aver effettuato autonome verifiche e analisi circa la completezza e correttezza delle informazioni ricevute, anche ai fini della determinazione della relativa offerta economica;

6) in relazione all'informativa contenuta nell’atto descrittivo del bene da locare, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento 679/2016/UE del 27 aprile 2016, preso atto che per le attività finalizzate alla stipula del contratto d’affitto di immobili di proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, la stessa provvederà al trattamento dei dati personali, anche per le categorie di soggetti di seguito specificate, esprime il consenso:

a) al trattamento dei dati personali comuni funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda;

b) alla comunicazione e al trasferimento dei dati, oltre che ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo di legge, anche ad autorità, società, enti, soci, imprese o professionisti che collaborano ai fine della predetta procedura con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, e che sono coinvolte nelle relative attività;

c) all'eventuale comunicazione e diffusione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nell’informativa di cui all’avviso di indizione della selezione, per le sole finalità in esso indicate e per la pubblicazione delle graduatorie relative alla procedura d'asta o per finalità obbligatorie per legge;

d) al trattamento dei dati da parte delle autorità, società, enti e professionisti sopra indicati.

7) di impegnarsi a rendere tutte le informazioni e dichiarazioni che dovessero essere richieste nel proseguo della procedura dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, anche ulteriori rispetto a quelle qui presentate;

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R.

n. 445 del 2000. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R., consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,è sottoscritta in data _____________

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:al seguente indirizzo:_____________________________________________________________________________________________

numero di fax: e-mail: ____________________________________

(firma del dichiarante)

_______________________________________________

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3

Sempre:

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di società:

Si allega il Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi. (E’ ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n.445/2000).

* nota ai punti 2 e 3

le dichiarazioni devono riguardare tutte le persone fisiche titolari di responsabilità legale o di poteri contrattuali, come segue:

- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

- il procuratore qualora l’offerta sia effettuata da quest’ultimo;

è ammessa la facoltà di dichiarare le condizioni per conto terzi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la responsabilità del dichiarante;

(12)

4

ALLEGATO A

Allegato A - appendice (solo per le società o le altre persone giuridiche)

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione (solo qualora il sottoscrittore della dichiarazione cumulativa non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti ai sensi

dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000)

Dichiarazioni

per l’ammissione alla procedura di evidenza pubblica preordinata alla individuazione del contraente con cui stipulare la locazione agraria del fondo agricolo in Bassano Bresciano di

proprietà della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

I__ sottoscritt__

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta

1) 2) 3) 4) 5)

della società offerente:

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, con riferimento alla procedura in epigrafe intestata, unitamente agli eventuali procedimenti ed atti da essa conseguenti,

DICHIARA / DICHIARANO

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2) che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento 679/2016/UE del 27 aprile 2016, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, che contiene dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto citato, ai fini della partecipazione alla selezione medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data - -

(firma del/i dichiarante/i)

1) 2) 3) 4)

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

(13)

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

__________________________

Modello di offerta

Timbro o intestazione del concorrente

Spett. A.S. S. T. del Garda Località Montecroce

25015 Desenzano del Garda (Bs)

Marca da bollo da Euro 16,00

Oggetto: offerta per l’affitto ex art. 45 l. n.203/1982 del terreno di proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ubicato nel comune di Bassano Bresciano

OFFERTA ECONOMICA terreno in Bassano Bresciano

Il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

sede (comune italiano o stato estero) Provincia

indirizzo

CAP / ZIP: Partita IVA:

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA ED

IRREVOCABILE PER L’AFFITTO DEL TERRENO IN BASSANO BRESCIANO

(Soli terreni per una superficie pari a 4,57 piò bs)

Canone annuo a piò bs in euro:

____________________________ € ( _____________________________________) (in cifre) (in lettere)

Per un canone annuo complessivo pari ad € _______________________ (__________________________________) (in cifre) (in lettere)

La presente offerta è sottoscritta in data

firma dell’offerente:

________________________

Si allega carta d’identità del sottoscrittore dell’offerta

(14)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447

1684/S rev 1 del 10/07/2020 Pagina 1 di 2

INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE

Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-garda.it) indicati sul sito web dell'Ente.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg.

679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;

per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell’Azienda;

per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

(15)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447

1684/S rev 1 del 10/07/2020 Pagina 2 di 2 5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

(16)

1

(17)

2

(18)

3

(19)

1

Esente da bollo ex art.25 Tab. B All.A DPR 642/72

(Affitto agrario)

CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI – BASSANO BRESCIANO

ART. 45 LEGGE N.203/82

Tra le parti:

- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, con sede legale in

Desenzano del Garda, località Montecroce Codice Fiscale e Partita Iva n.

03775660982 di cui è rappresentante legale il Direttore Generale Dr. Carmelo

Scarcella, nato a Brescia il 12/06/1956, ivi residente - C.F.

SCRCML56H12B157O - nominato con Deliberazione della Giunta regionale di

Lombardia n. XI/1069 del 17-12-2018,

da una parte

- società ---, con sede legale in ---

---CAP ---, c.f.---, p.i. ---, in persona del

Legale Rappresentante signor ---, nato a --- il ---

---, (c.f. ---) residente a ---, CAP

---; con domicilio eletto presso la sede legale;

dall’altra parte

Premesso:

a) che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è proprietaria di

un’area agricola ubicata nel Comune censuario di Bassano Bresciano della

superficie di mq. 14.870,00 corrispondenti ad Ha 1,487 pari a 4.57 piò bs

meglio identificata nell’articolo 2 del presente contratto recante “OGGETTO

DEL CONTRATTO”;

b) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, ha esperito apposita

(20)

2

procedura di evidenza pubblica per la stipula del presente contratto

d’affitto;

c) all’esito della procedura, é risultata miglior offerente ---

---, con sede in ---

----, che ha offerto l‘importo di € --- per piò bs all’anno

(canone annuo a corpo);

c) che l’Azienda Socio Sanitaria del Garda, necessita di dare una

regolamentazione particolare al rapporto d’affitto sul fondo di che

trattasi;

Tutto ciò premesso, fra le parti

si conviene e si stipula

quanto segue.

ART.1= QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO

Il presente contratto è stipulato dalle parti con l’intervento e la attiva

partecipazione dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, i

quali confermano con la sottoscrizione, di essere all’uopo delegati dai

propri organi statutari, anche ai fini e per gli effetti degli artt.23 della

legge n.11/71 e 45 della legge n.203/82; quindi le parti prendono atto che

la rinuncia a diritti e/o le deroghe a norme di legge qui pattuite devono

ritenersi valide ed efficaci in forza di tale assistenza.

ART.2= OGGETTO DEL CONTRATTO

L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, come sopra rappresentata,

dà e concede in affitto a _____________________________, che accetta ed

assume a tale titolo, il terreno agricolo ubicato nel Comune censuario di

Bassano Bresciano, di seguito così catastalmente identificato:Fg. 6 - Mapp.

(21)

3

190 – seminativo irriguo – mq. 14.870,00, corrispondenti ad Ha 1,487 pari a

4.57 piò bs, avente la seguente destinazione urbanistica: Zona E2 Agricola

di salvaguardia e mitigazione ambientale;

I terreni vengono locati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano. L’affittuario ________________________dichiara di

ben conoscere il fondo in ogni sua parte e lo accetta (siccome idoneo

all’uso pattuito) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza

riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa descrizione e rimossa fin

d’ora ogni eccezione in proposito.

ART.3= DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto ha durata di anni sei (art. 3 della legge 3.5.1982 n. 203), con

decorrenza dalla data di stipulazione, e segnatamente dall’ _____2021

(_____duemilaventuno), con scadenza improrogabile fissata il giorno 10

novembre 2027(dieci novembre duemila ventisette), senza bisogno di disdetta

che s’intende già data ora per allora (anche in deroga all’art.4

L.203/82).Entro la suindicata data di scadenza il fondo dovrà essere

riconsegnato nella piena ed incondizionata disponibilità della parte

proprietaria, libero di persone e cose (anche di terzi), in perfette

condizioni di funzionalità e di completa pulizia.

Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla parte

affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le

parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il

predetto termine.

Resta salvo il diritto di prelazione introdotto dall’art.4-bis della legge

n.203/1982 e nei casi ivi previsti.

(22)

4

ART. 4 = PENALI PER MANCATO RILASCIO DEL FONDO

Entro la data di scadenza contrattuale, come indicata nel precedente art.3,

il fondo dovrà essere riconsegnato nella piena ed incondizionata

disponibilità della parte proprietaria, libero di persone e cose (anche di

terzi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pulizia.

Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla parte

affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le

parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il

predetto termine. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del fondo sarà

applicata una penale pari a 1/50 del canone annuo a base di procedura oltre

ai danni che ciò possa comportare;

ART.5= CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo d’affitto viene definito in complessivi € ---,-- (---

---),da pagarsi in due rate con scadenza al 10 maggio e

al 10 novembre di ogni anno. A decorrere dal terzo anno di locazione – e

segnatamente a far data dall’11/11/2023 - detto canone sarà annualmente

adeguato secondo l’indice “FOI” (verificato sul sito dell’ISTAT) nella

misura del 75%.

Per il periodo della locazione compreso tra la data della sottoscrizione del

contratto, e segnatamente dal ____________________2021, sino alla data del

10 novembre 2021- data in cui termina l’annualità agraria in corso- è dovuto

un corrispettivo contrattuale di €__________, il quale è determinato

dall’importo annuale offerto suddiviso per i giorni dell’anno e moltiplicato

per i giorni del periodo considerato(pari a complessivi numero ____ giorni).

Detto importo dovrà essere versato al momento della sottoscrizione del

(23)

5 contratto.

ART.6= OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DIVIETI

Pena l’immediata risoluzione del presente contratto in deroga all’art.5

legge 203/82, all’affittuario è fatto obbligo di:

a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare

sullo stesso affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano

effettuati scarichi vietati né manomessi o modificati i confini e/o i

passaggi;

b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabiliti

normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle competenti Autorità

ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà

da ogni responsabilità in merito);

c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei terreni, sì da

garantire agli stessi un ottimale livello di produttività e fertilità;

d) sostenere, senza diritto a rivalse né indennizzi, tutte le spese

necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed

opere necessarie per la tenuta dei terreni e la viabilità interpoderale;

e) mantenere gli accessi e le aree in fregio alle strade consortili libere e

pulite al fine della loro fruibilità.

f) assumere e provvedere al pagamento degli oneri dipendenti da necessità di

coltivazione, tra cui in particolare le spese irrigue.

E’fatto altresì divieto assoluto all’affittuario, pena

l’immediata risoluzione del contratto in deroga all’art.5 l.203/82, di:

a) operare radicali trasformazioni del fondo;

b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permutare terreni, sub-

(24)

6

concedere a qualsiasi titolo o ragione quanto qui concesso in affitto;

c) costruire sul fondo strutture fisse che richiedono concessione edilizia o

altro, senza preventivo accordo scritto con la locatrice o senza parere

amministrativo ex art.16 l.203/82;

d) realizzare marcite, laghetti, cave, discariche o quant’altro senza

espressa autorizzazione scritta della proprietà;

e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non espressamente

autorizzato;

f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi

speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;

g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamenti (anche

comunitari), che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della

proprietà;

h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso.

ART.7= MIGLIORAMENTI

La parte affittuaria (previo accordo con la proprietà o pare-

re favorevole ispettoriale (ex art.16 L. 203/82) avrà diritto di eseguire

miglioramenti ed innovazioni al fondo, ma senza che ciò comporti mai spese o

diritti di indennizzo a carico della proprietà, né diritti di ritenzione a

favore della stessa affittuaria, né responsabilità (di qualsiasi tipo) in

capo al locatore.

Al termine del rapporto qualsiasi miglioria e/o innovazione apportata al

fondo rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto

a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della conduttrice.

ART.8= POLIZZA ASSICURATIVA

(25)

7

La parte affittuaria ha l’obbligo di stipulare a sue spese una congrua

polizza assicurativa, atta a coprire tutti i rischi di danni che possano

derivare alla proprietà o a terzi dalla custodia e dalla gestione dei beni

oggetto di affitto (Responsabilità civile).

ART.9= RISOLUZIONE ANTICIPATA

Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte

del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola

(per provvedimento della competente autorità) o per insindacabile necessità

dell’Azienda Socio Sanitaria del Garda, il terreno interessato dovrà essere

riconsegnato nella piena e incondizionata disponibilità del locatore dietro

semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza

alcun diritto a compensi o indennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa

deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82.

Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo,

all’affittuario spetterà invece l’indennizzo previsto dalle vigenti norme in

materia di espropriazione. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata

risoluzione parziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la

residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente

in ragione della minore superficie a disposizione della conduttrice.

ART.10= LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE AFFITTUARIA

Ai sensi dell’art.48 legge 203/82, il Signor ---

dichiara di agire esclusivamente per conto della Società ---

--- la quale non costituisce impresa familiare coltivatrice.

Pertanto garantisce che oltre alla predetta Azienda non vi sono altri

soggetti o parenti che possano vantare diritti o pretese in dipendenza del

(26)

8 contratto in corso e futuro.

ART.11= PRECISAZIONE FISCALE

Agli effetti fiscali si dichiara in €.---,---- (Euro ---

---) il valore del presente contratto.

ART.12= SPESE DELL’ATTO, IMPOSTE E TASSE

Le spese tutte di questo atto e quelle inerenti e conseguenti, presenti e

future e tutte le imposte e tasse applicate ed applicande in dipendenza del

medesimo, sono a carico del conduttore affidatario.

ART.13= CONTROVERSIE

In caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del

presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all’Assessorato

Provinciale Agricoltura ed alla Autorità Giudiziaria (giurisdizione del

Giudice Ordinario), secondo quanto previsto dall’art. 46 della legge 203/82,

è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con

l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole,

inviandone notizia all’altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata

definizione della controversia in sede di conciliazione, le parti potranno

adire l’autorità giudiziaria competente.

ART.14= OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente atto e dalle leggi

vigenti, le parti convengono che l’affitto è stipulato sotto l’osservanza

delle condizioni tutte stabilite dalla normativa vigente in materia di

contratti agrari.

ART.15= ASSISTENZA SINDACALE

(27)

9

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia

ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni

Professionali di categoria intervenute a prestare la rispettiva assistenza

di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo

è stipulato in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti

agrari ed ai sensi dell’art.45 legge 203/1982.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato,

reciprocamente riconoscono e dichiarano:

a) di essere state ritualmente ed adeguatamente assistite dalle rispettive

Organizzazioni Professionali di categoria, sin dall’inizio ed in ogni fase

della formazione del presente accordo;

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri

diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell’accordo nel suo

insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, dichiarando che

diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso;

d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente

presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di

categoria.

ART.16= TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto

previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e dal Regolamento 679/2016/UE del 27 aprile

2016, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato

esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

(28)

10 Brescia, addì ________________________

IL CONCEDENTE PROPRIETARIO IL .RAPP.TE SINDACALE

L’AFFITTUARIO IL .RAPP.TE SINDACALE

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