VERIFICHE FISCALI
Motta di Livenza, 12 marzo 2019
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VIOTTO BATTISTON & PARTNERS commercialisti associati
Prof. Antonio Viotto
Associato di Diritto Tributario
SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA VERIFICA
1. AGENZIA DELLE ENTRATE
2. GUARDIA DI FINANZA (polizia tributaria/polizia giudiziaria)
POTERI DELL’A.F. - ART. 52 D.P.R. N. 633/1972
1. Accesso 2. Ispezione 3. Verifica
4. Ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento 5. Perquisizioni personali
6. Apertura della corrispondenza 7. Accesso al server aziendale
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POTERI DELL’A.F. - ART. 52 D.P.R. N. 633/1972)
L’esercizio dei poteri di controllo presso i locali del contribuente è subordinato all’esistenza di apposite AUTORIZZAZIONI che variano a seconda della destinazione dei locali:
1) del Capo dell’Ufficio, per l’accesso presso i locali aziendali o professionali 2) del Procuratore della Repubblica, per l’accesso in locali adibiti anche ad
abitazione
3) del Procuratore della Repubblica, in presenza di gravi indizi di violazioni, per l’accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione
POTERI DELL’A.F. - ART. 52 D.P.R. N. 633/1972)
E’ altresì necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per:
1) l’esecuzione di perquisizioni personali
2) l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili
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DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
1) Gli accessi nei locali del contribuente debbono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo
2) Gli accessi debbono essere effettuate in modo tale da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente
3) Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può essere effettuato presso l’ufficio dei verificatori o del professionista
4) La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni, in caso di particolare complessità dell’indagine (15 giorni + 15 giorni di proroga, in un
Il contribuente ha diritto di essere informato:
a) Sulle ragioni della verifica b) Sull’oggetto della verifica
c) Sulla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
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Diritto al contraddittorio anticipato:
Dopo il rilascio del processo verbale di constatazione
Diritto di comunicare osservazioni e richieste, entro 60 giorni
Divieto per l’Ufficio, salvo nei casi di particolare e motivata urgenza, di emettere l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi i 60 giorni dal rilascio del verbale
Obbligo per l’Ufficio di motivare sulle argomentazioni proposte dal contribuente
Potere dei verificatori di ritornare presso la sede del contribuente per riscontrare le osservazioni e le richieste del contribuente
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
1. Richiesta di informazioni/spiegazioni (valenza confessoria delle dichiarazioni rese?)
2. Verbalizzazione (fede privilegiata di quanto verbalizzato dai verificatori)
3. Rifiuto di esibizione di documenti (impossibilità di utilizzare i documenti in sede amministrativa e contenziosa)
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MOMENTI CRITICI
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Prof. Antonio Viotto
Associato di Diritto Tributario Università Ca’ Foscari Venezia
Dottore commercialista [email protected]
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