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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE n del 11/10/2017 IL DIRETTORE GENERALE

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Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia

Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE n. 1343 del 11/10/2017

Proponente: UO Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: servizio trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria ’ cooperativa Italy Emergenza soc. coop. sociale.

Approvazione schema contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 9311 del 09/10/2017 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

f741155d0d85d598a802d494583c21896e1c9abe3912b0a91c6ff2cfb8437424 Hash .p7m (SHA256):

9ee3eb765b827ab3d57405f7cb2663db1eb5aa9bc99883a415cb95a675f091fa Firme digitali apposte sulla proposta:

Antonella Lipparelli,Pasquale Parise,Doriana Sarnari

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea CASCIARI )*

(2)

Oggetto: servizio trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria – cooperativa Italy Emergenza soc. coop. sociale. Approvazione schema contratto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria n°802 del 14/6/2017 si è, tra l’altro, provveduto:

-

ad affidare in via definitiva alla coop. Italy Emergenza soc. coop. sociale con sede in Messina, il servizio di trasporto di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria, per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo stimato annuo di € 277.684,26 + Iva, articolato come da offerta economica prodotta per la gara, oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero;

-

a dare atto che l’efficacia dell’affidamento era subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n°163/2006 e sim, da effettuare in capo alla cooperativa Italy Emergenza soc. coop. sociale.

CHE come già indicato nella sopra citata Delibera n°802 del 14/6/2017, alla procedura di cui sopra si applicano le norme del previgente D. Lgs. n°163/2006 e sim, come previsto dall’art.

216, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n°50 del 18/4/2016 e come affermato dall’ANAC con il comunicato dell’11/5/2016.

CHE con la stessa Delibera n°802 del 14/6/2017 si stabiliva di provvedere con successivo atto all’approvazione dello schema di contratto riferito all’affidamento del servizio in oggetto, non appena ultimate le suddette verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto medesimo, nonché alla individuazione sia del RUP per la fase di esecuzione del contratto, sia del Direttore dell’Esecuzione.

RILEVATO CHE ai fini dell’efficacia dell’affidamento, è stata acquisita, con esito positivo, la documentazione relativa alle suddette verifiche, nonché la documentazione occorrente per la stipula del relativo contratto, che risultano depositate agli atti d’ufficio;

CHE in data 07/7/2017 è stata acquisita, tramite la BDNA, l’ informazione antimafia di cui al D.

Lgs. n°159 del 06/9/2011 e smi, in capo alla cooperativa Italy Emergenza soc. coop. sociale.

RILEVATO CHE:

- avverso l’aggiudicazione di cui sopra, è stato avanzato ricorso dinanzi al TAR Umbria da parte di Acap Soc. Cooperativa, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese tra Acap soc. cooperativa / Asad coop. sociale, posizionato al secondo posto della graduatoria di aggiudicazione della gara, come risultante dal relativo verbale allegato alla sopra citata Delibera n°802/2017;

- il TAR Umbria con ordinanza n°157/2017 del 06/9/2017 ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente Acap soc. cooperativa, fissando l’udienza nel merito per il giorno 05/12/2017;

(3)

RITENUTO di procedere ora all’approvazione dello schema di contratto relativo all’affidamento del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria, di cui al già richiamato atto n°802/2017, da stipularsi in forma di scrittura privata con registrazione a termine fisso tra questa Azienda Sanitaria e la cooperativa Italy Emergenza soc. coop. sociale.

EVIDENZIATO che il contratto di cui trattasi viene sottoposto a condizione risolutiva espressa, per l’ipotesi in cui l’aggiudicazione definitiva dovesse essere annullata dal giudice amministrativo in sede di primo grado, ovvero di eventuale appello di fronte al Consiglio di Stato;

CHE al riguardo è stato predisposto l’art. 15 dello schema di contratto, il quale stabilisce che il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Azienda Sanitaria dovesse risultare soccombente nel giudizio amministrativo ancora pendente davanti al TAR Umbria. Il fornitore rinuncia interamente, fin da ora, a pretese risarcitorie o di rimborso spese, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti conseguenti, per effetto dell’eventuale pronuncia del giudice amministrativo sul ricorso rubricato al R.G. 305/2017, nonché per eventuale pari esito in sede di appello di fronte al Consiglio di Stato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal fornitore per lo svolgimento del servizio, eseguito su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

VISTO il relativo schema di contratto riferito al servizio in argomento, all’uopo predisposto dal competente ufficio di questa UO Acquisti Beni e Servizi e condiviso con la coop. Italy Emergenza coop. sociale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1), che verrà integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

CONSIDERATO che con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi/forniture affidati da questa Azienda, sulla base dell’esito delle relative procedure di affidamento;

CHE pertanto, tale patto di integrità sarà allegato al contratto da stipulare per l’affidamento del servizio in argomento, di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1) DARE ATTO dell’efficacia dell’affidamento alla cooperativa Italy Emergenza soc. coop.

sociale del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria, di cui all’atto n.802/14.6.2017 richiamato in premessa.

2) APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1), che verrà integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, relativo all’affidamento del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda

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4) DELEGARE la Dott.ssa Antonella Lipparelli, Dirigente di questa UO Acquisti Beni e Servizi, alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2).

5) NOMINARE quale RUP per la fase di esecuzione del contratto la Dr.ssa Anna Rita Comodi, Direttore Distretto Sanitario Alto Chiascio.

6) NOMINARE ai sensi dell’art. 10, comma 2 e dell’ art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.

300 del DPR 207/2010, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Marta Vagnarelli, Responsabile P.O. Attività Amministrativa Distretto Sanitario Alto Chiascio, la quale potrà avvalersi per tale funzione degli altri utilizzatori del servizio

.

7) TRASMETTERE il presente atto, per opportuna conoscenza, al RUP per la fase di esecuzione ed al Direttore dell’Esecuzione.

8) DARE ATTO CHE il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale i sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL DIRIGENTE U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI Rag. Sergio Dolciami Dott.ssa Antonella Lipparelli

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ALLEGATO 1

CONTRATTO D’APPALTO, IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO, DA EFFETTUARSI CON I COMUNI MEZZI DI TRASPORTO PER L’AREA NORD DI QUESTA AZIENDA SANITARIA. CIG 6286617875.

L’anno duemila__________, il giorno_________________________

TRA

Il/la ____________________, nato/a a______________ il ____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n°1, codice fiscale e partita Iva 03301860544, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Azienda Sanitaria, che rappresenta nella sua qualità di ___________________________________________________ e con delega, disposta con Delibera D.G. n°_______ del __________ alla firma del presente atto

E

Il sig. ______________, codice fiscale _________________, nato a _________

il ____________ e residente in _______________________, in qualità di _____________________________________ di ITALY EMERGENZA Soc. Coop.

Sociale, con sede in Messina, Viale Della Libertà is. 481, codice fiscale / partita IVA 01412690628, di seguito nel presente atto denominato semplicemente fornitore.

PREMESSO CHE:

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- con Delibera del Direttore Generale n°558 del 27/5/2015 si è provveduto ad indire un appalto, mediante procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria, dalla propria abitazione, o nelle immediate vicinanze, agli ospedali di Città di Castello e di Gubbio/Gualdo Tadino, ubicato in loc. Branca, comprensivo del trasporto per revisione/costruzione della f.a.v. presso vari centri specialistici vascolari, per un importo stimato annuo di € 300.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali pari a zero, con le opzioni di rinnovo del servizio per mesi 12, di proroga di mesi 6 alla scadenza del termine previsto del contratto, nonché di ricorso all'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e sim per un importo stimato di € 150.000,00, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

83 del D. Lgs. n°163/2006 e sim;

- con Delibera del Direttore Generale n°1189 del 16/11/2015 è stato approvato il fascicolo di gara relativo alla procedura di che trattasi, costituito dalla lettera di invito con i relativi allegati.

- alla procedura in argomento si applicano le norme del previgente D. Lgs.

n°163/2006 e sim, come previsto dall’art. 216, comma 1, del D. Lgs.

n°50/2016;

- con Delibera del Direttore Generale n°1164 del 21.10.2016 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche prodotte per la partecipazione alla gara in argomento;

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- con Delibera del Direttore Generale n°802 del 14/06/2017 sono stati approvati i verbali di gara della procedura in oggetto e la stessa è stata aggiudicata in via definitiva alla cooperativa Italy Emergenza Soc. Coop.

Sociale;

- il fornitore è risultato affidatario del servizio in argomento, per un importo stimato annuo di € 277.684,26 + Iva, oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali pari a zero;

- avverso l’aggiudicazione di cui sopra, è stato avanzato ricorso dinanzi al TAR Umbria da parte di Acap Soc. Cooperativa, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese tra Acap soc. cooperativa / Asad coop. sociale, posizionato al secondo posto della graduatoria di aggiudicazione della gara, come risultante dal relativo verbale allegato alla sopra citata Delibera n°802/2017;

- il TAR Umbria con ordinanza n°157/2017 del 06/9/2017 ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente Acap soc. cooperativa;

- a tutt’oggi, è pendente il ricorso proposto dal concorrente Acap soc.

cooperativa davanti al TAR Umbria (ricorso rubricato al R.G. 305/2017) avverso l’aggiudicazione definitiva e che, pertanto, il presente contratto viene sottoposto a condizione risolutiva espressa, per l’ipotesi in cui l’aggiudicazione definitiva dovesse essere annullata dal giudice amministrativo in sede di primo grado, ovvero di eventuale appello di fronte al Consiglio di Stato;

- nessun impedimento di tipo mafioso sussiste per la stipula del presente contratto ai sensi del D. Lgs. n°159/2011 e sim, giuste informazioni

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acquisite dalla Prefettura di Messina tramite la B.D.N.A. (nota Prot. n°____

del _________);

- l’affidamento è divenuto efficace a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti;

- con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi /forniture affidati da questa Azienda, sulla base dell’esito delle relative procedure di affidamento;

- tale patto di integrità sarà pertanto allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- con Delibera n°____ del __________ è stato approvato lo schema del presente contratto:

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – oggetto e valore del contratto.

L’Azienda Sanitaria affida al fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto, destinato a pazienti residenti nel territorio dell’area nord di questa Azienda Sanitaria, dalla propria abitazione, o nelle immediate vicinanze, agli ospedali di Città di Castello e di Gubbio/Gualdo Tadino, ubicato in loc. Branca, per un importo stimato annuo di € 277.684,26 + Iva 10%,

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articolato come da offerta economica prodotta per la gara, che si allega in copia al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali pari a zero.

Il contenuto del presente contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera invito, sottoscritti per accettazione dal fornitore per la partecipazione alla gara ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., nonché nell’offerta Tecnica ed Economica presentate dal fornitore, documenti che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, ad esclusione dell’offerta economica la quale viene materialmente allegata (allegato “A”), con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – durata del contratto.

La durata del presente contratto è di mesi 36, con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12, decorrenti dalla data di attivazione del servizio risultante dall’apposito verbale sottoscritto tra il fornitore ed il Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, compreso quello derivante dall’attuazione della facoltà di rinnovo di cui al precedente comma, l’Azienda Sanitaria non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il fornitore resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 4 - Variazione quantitativi dell’appalto.

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Eventuali variazioni quantitative dei servizi verranno gestite con le modalità previste dall’art. 4 del CSA, a cui si fa rinvio.

Articolo 5 - Modalità di espletamento del servizio.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia a quanto previsto in proposito dal Capitolato speciale e dall’offerta tecnica presentata dal fornitore per la gara, documenti che si intendono allegati al presente contratto ancorchè non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 6 – Personale – clausola sociale.

Per tutti gli aspetti riguardanti il personale del fornitore che sarà addetto al servizio, si fa rinvio a quanto previsto in proposito dal Capitolato speciale (rif.

art. 15 e 16) e dall’offerta tecnica presentata dal fornitore per la gara, documenti che si intendono allegati al presente contratto ancorchè non materialmente allegati allo stesso.

Il fornitore avrà l’obbligo di garantire la priorità nelle assunzioni, con regolare rapporto di lavoro, al personale eventualmente alle dipendenze dell’appaltatore uscente e che attualmente svolge il servizio oggetto del presente appalto, a condizioni che il numero dei dipendenti e la qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione scelta.

Articolo 7 – Riservatezza.

Il fornitore ed il personale da esso dipendente dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti alla organizzazione e attività svolta dall’Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.

Articolo 8 - Oneri derivanti da rischi interferenziali.

Nell’ambito del presente contratto si escludono interferenze fra l’Azienda Sanitaria ed il fornitore trattandosi di affidamento in completa gestione del

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servizio, mentre non è da escludersi, nel corso dell’esecuzione del servizio, l’interferenza fra fornitore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.

L’assenza di interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata anche in sede di riunione iniziale tra il fornitore ed il Responsabile del Servizio di Sicurezza Aziendale.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dal fornitore al Servizio di Sicurezza Aziendale che, in caso di fondatezza, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Adempimenti relativi alla sicurezza.

Il fornitore è tenuto al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso l’Azienda Sanitaria.

Il fornitore inoltre dovrà sottostare a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all’art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, allo scopo predisposto, allegato “B” al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 10 – rappresentante responsabile.

Il Rappresentante Responsabile per conto del fornitore, che avrà il compito di interloquire con l’Azienda Sanitaria dovrà essere comunicato prima dell’attivazione del contratto. Il Rappresentante Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà disporre dei

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contrattuali. Tale rappresentante dovrà essere in possesso dei requisiti idonei che attestino la preparazione e l’esperienza nell’organizzazione, direzione del personale dipendente presso strutture analoghe a quelle presso cui si svolgerà il servizio.

Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al fornitore.

Articolo 11 – scioperi e cause di forza maggiore.

Essendo il servizio oggetto dell’appalto di "pubblica utilità", il fornitore per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si rimanda a tal proposito a quanto previsto dalla legge n°146/1990 (legge Giugni) che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite. In caso di scioperi e cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all’Azienda Sanitaria preavviso di almeno 5 giorni, il fornitore sarà tenuto, in ogni caso, a garantire un servizio di emergenza, come descritto nell’offerta tecnica prodotta per la gara.

Articolo 12 – Periodo di prova.

Il fornitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 3 mesi dall’avvio a regime del servizio, al fine di consentire all’Azienda Sanitaria una valutazione ampia e complessiva del rapporto che verterà principalmente sui seguenti aspetti:

- Verifica della presentazione del nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto;

- Verifica della presentazione dell’elenco nominativo del personale utilizzato, mediante presentazione di estratto in copia conforme notarile, del libro unico del lavoro;

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- Verifica della presentazione del nominativo del responsabile della sicurezza;

- Verifica della funzionalità dell’organizzazione del servizio in base a quanto richiesto nel Capitolato e proposto dal fornitore in sede di offerta;

- Elenco automezzi che saranno utilizzati nell’esecuzione del servizio e accertamento rispondenza degli stessi alle caratteristiche indicate nell’offerta tecnica;

- Redazione dei piani di sicurezza e di quanto altro previsto in materia dal CSA.

Alla scadenza del periodo di prova si procederà, in contraddittorio con il fornitore, alla verifica dell’esito di tale periodo; qualora la verifica di anche uno solo degli aspetti sopra riportati risulti negativa, ad insindacabile giudizio di questa Azienda, si procederà alla risoluzione del contratto senza ulteriori formalità, con escussione della cauzione definitiva.

In tale eventualità al fornitore spetterà soltanto il corrispettivo del servizio effettuato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

In caso di esito positivo del periodo di prova si redigerà il verbale d’attestazione senza ulteriori formalità.

Articolo 13 – penalità.

Per quanto riguarda le penalità da applicare in caso di violazione alle norme contrattuali si fa rinvio a quanto disciplinato in merito dall’art. 24 del CSA.

Articolo 14 – risoluzione del contratto e recesso.

Oltre ai casi di risoluzione previsti negli altri articoli del presente atto, per i casi di risoluzione del contratto, nonché di recesso, si fa rinvio a quanto previsto in

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Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa ed integrale rinuncia a pretese risarcitorie

Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Azienda Sanitaria dovesse risultare soccombente nel giudizio amministrativo ancora pendente davanti al TAR Umbria. Il fornitore rinuncia interamente, fin da ora, a pretese risarcitorie o di rimborso spese, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti conseguenti, per effetto dell’eventuale pronuncia del giudice amministrativo sul ricorso rubricato al R.G. 305/2017, nonché per eventuale pari esito in sede di appello di fronte al Consiglio di Stato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal fornitore per lo svolgimento del servizio, eseguito su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 16 – Adempimenti in materia antimafia.

Il fornitore ha l’obbligo di adempiere a tutte le norme derivanti dalla legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 17 – subappalto e cessione crediti.

Il fornitore ha dichiarato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto; pertanto ai fini dell’esecuzione del presente servizio, è vietato il ricorso al subappalto. In caso di violazione di tale divieto verrà data applicazione a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m. e dalla normativa in materia. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si rimanda a quanto disposto dall’articolo 117 del D. Lgs. n°163 del 12/4/2006.

Articolo 18 - fatturazione e pagamento.

Per il servizio effettuato, il fornitore emetterà fatture mensili posticipate.

La fattura dovrà riportare il relativo CIG (6286617875) e dovrà essere accompagnata dal documento di attestazione (MAP) della buona esecuzione del

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servizio reso nel periodo di riferimento, da redigere in contraddittorio con il fornitore a cura del Direttore dell’Esecuzione, o da funzionari allo scopo delegati.

L’Azienda Sanitaria provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, del DPR n°207/2010 e sim. Resta fermo quanto previsto all’art. 4 dello stesso DPR n°207/2010 e sim in caso di DURC negativo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente del fornitore, questa Azienda Sanitaria procederà ai sensi dell’art. 5 del DPR n°207/2010 e sim.

In caso di non definizione in contradditorio del MAP, l’Azienda Sanitaria apporrà nel documento le riserve che non hanno consentito la validazione congiunta del MAP, e le comunicherà in forma scritta; in questo caso verrà corrisposto il pagamento solo per la parte non contestata.

Ai fini della liquidazione, l’Azienda Sanitaria procederà alla verifica, in capo al fornitore, della regolarità contributiva della stesso, mediante acquisizione del DURC.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto al fornitore, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento dal parte del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione al fornitore di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o erroneità

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dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell’Azienda Sanitaria della comunicazione al fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di ritardato pagamento, l’Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs.

n°231/2002.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l’applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall’01/01/2015, come da Delibera n. 150 del 12/02/2015 del Direttore Generale della USL, pubblicata al link aziendale:

http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti- dellamministrazione

La fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell’art. 25 del D. L. 66/2014;

codice IPA UF9FAJ.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n°136/2010, il fornitore dichiara di aver acceso più conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse della pubblica amministrazione, con i seguenti estremi identificativi:

_________________________________________________________________

________________________________________________

Il fornitore dichiara altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito indicate:

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_________________________________________________________________

________________________________________________

Il fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria qualsiasi variazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso.

Articolo 19 - revisione prezzi.

Trascorsa la prima annualità, si potrà procedere alla revisione dei prezzi, con le modalità previste dall’art. 115 del D. Lgs. n°163/2006 e sim, su richiesta del fornitore.

La revisione del prezzo verrà operata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, sulla base di un'istruttoria, come prevista dalla citata norma, condotta tenendo conto della variazioni degli indici mensili ISTAT (riferimento F.O.I. - media aritmetica delle variazioni mensili intercorsi nei dodici mesi precedenti la richiesta di revisione) a tutela oltre che del fornitore, anche di questa Azienda Sanitaria.

La revisione potrà avvenire solo su istanza di parte e con decorrenza dal mese immediatamente successivo all'istanza medesima. A tal fine farà fede la data di consegna/arrivo al protocollo di questa Azienda Sanitaria.

Nell’eventualità in cui venisse attivata l’opzione di rinnovo, per tale periodo (12 mesi), il fornitore non potrà richiedere l’adeguamento dei prezzi e quindi rimarranno validi quelli vigenti al momento della scadenza dei 24 mesi della contratto originario.

Articolo 20 – controversie.

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno

(18)

Articolo 21 – cauzione.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, mediante fideiussione assicurativa n°_________ emessa in data __________ da _________________________, per l’importo di € _____________ pari al 10%

dell’importo del presente contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Azienda Sanitaria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L’Azienda Sanitaria ha diritto di valersi della garanzia per l’applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13, nei casi di risoluzione e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 22 – polizza assicurativa.

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero verificarsi nell’esecuzione del servizio specificatamente affidato al fornitore, come previsto dall’art. 31 del CSA a cui si fa rinvio.

Per quanto sopra il fornitore ha prodotto polizza assicurativa n°_____________

emessa da _______________________.

Il mancato rinnovo della suddetta polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera l’Azienda Sanitaria dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte del fornitore.

Articolo 23 - attestazione inesistenza convenzioni Consip comparabili.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 26, commi 3 e 3 bis della

(19)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la sottoscritta Dr.ssa Antonella Lipparelli, nella propria qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi,nonché di dipendente che sottoscrive il presente contratto, sulla base delle verifiche effettuate, consapevole delle sanzioni previste per la dichiarazioni mendaci sotto la propria personale responsabilità dichiara di procedere autonomamente all’acquisizione del servizio di che trattasi, in quanto al momento della sottoscrizione del presente contratto non sono attive convenzioni gestite da Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente atto.

Articolo 24 – documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte del presente contratto ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositata agli atti dell’Azienda Sanitaria:

- La lettera invito ed il capitolato speciale d’appalto predisposti per l’espletamento della gara in argomento;

- l’offerta tecnica presentata dal fornitore in sede di gara e acquisita agli atti della Azienda Sanitaria.

- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n°802 del 14/6/2017, con la quale è stato affidato il servizio oggetto del presente atto;

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso:

- l’offerta economica (allegato “A”) composta da n°__ pagine, prodotta dal fornitore per il servizio in argomento;

- il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (allegato “B”), di cui all’art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, composto complessivamente da n°____ pagine;

(20)

Articolo 25 – spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale.

Ai fini della registrazione fiscale il fornitore dichiara di essere soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Il contratto contiene la clausola penale di cui si chiede pertanto la registrazione con tassa fissa ai sensi della risoluzione prot. n. 310388 in data 18.6.1990 del Ministero delle Finanze – Tasse e Imposte Indirette.

Il fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del presente atto.

Il fornitore si farà carico di provvedere alla registrazione del presente atto presso l’Agenzia delle Entrate, nonché di consegnare all’Azienda Sanitaria l’originale dell’atto ad avvenuta registrazione. Saranno a carico del fornitore tutte le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate in conseguenza della mancata registrazione del presente atto o della sua ritardata registrazione rispetto al termine previsto dalla normativa (20 giorni dalla data di stipula). Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono richiamate le prescrizioni contemplate in materia dal codice civile.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Azienda Sanitaria

_______________________________________(*firmato digitalmente) Per il fornitore ___________________________(*firmato digitalmente)

Il fornitore espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell’art. 1341 c.c. di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli 2 (oggetto e valore del contratto), 3 (durata contratto), 4 (variazione quantitativi dell’appalto), 5

(21)

(modalità di espletamento del servizio), 6 (personale), 7 (riservatezza), 9 (adempimenti relativi alla sicurezza), 11 (scioperi e cause di forza maggiore), 12 (periodo di prova), 13 (penalità), 14 (risoluzione del contratto e recesso), 15 (clausola risolutiva espressa ed integrale rinuncia a pretese risarcitorie), 16 (adempimenti in materia antimafia), 18 (fatturazione e pagamento), 19 (revisione prezzi), 20 (controversie), 25 (spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Il fornitore dichiara altresì che il presente contratto è esente da bollo sin dall’origine, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n°460/1997 e, conseguentemente, si farà carico in ogni sede delle conseguenze della non validità, per qualsiasi causa, della presente dichiarazione.

Il fornitore ___________________________(*firmato digitalmente)

La presente scrittura consta di n._______ facciate interamente scritte e di righe scritte n. __________ nell’ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari, di cui uno per l’Azienda Sanitaria, uno per il fornitore ed il terzo da utilizzare ai fini della registrazione fiscale.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

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