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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8-II-2007 C(2007) 441
Oggetto: Aiuti di Stato/Piemonte Aiuto n. N 829/2006
Misure per la lotta contro le malattie delle piante: insetto del castagno.
Decreto della Giunta regionale n. 71-4415 del 20.11.2006
Signor Ministro,
Mi pregio informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato CE in relazione alla misura notificata.
Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione la misura di aiuto in oggetto con lettera dell'8 dicembre 2006, protocollata lo stesso giorno.
II. DESCRIZIONE Bilancio
(2) 300.000 EUR Durata massima
(3) Dalla data di approvazione della misura da parte della Commissione fino al 31.12.2007.
Beneficiari
(4) Aziende vivaistiche oggetto di provvedimenti fitosanitari obbligatori di distruzione del materiale di moltiplicazione di castagno, ubicate nelle zone infestate dal cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
2
(5) Aziende agricole oggetto di provvedimenti fitosanitari obbligatori di potatura e distruzione di rami e branche di piante di castagno presenti nelle aree infestate dal cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
Base giuridica
(6) Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 71 del 20.11.2006, riguardante: D.M. 23 febbraio 2006 "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del Castagno Dryocosmus kuriphilius Yasumatsu". Programma d'intervento a sostegno delle aziende colpite da provvedimenti fitosanitari obbligatori finalizzati al contenimento dalla diffusione dell'insetto o alla sua eradicazione.
Descrizione della misura
(7) La notifica attiene a un regime di aiuto che prevede un indennizzo pari al 60% del danno subito dalle aziende agricole e vivaistiche produttrici di piante di castagno a causa dell'introduzione di misure obbligatorie contro il cinipide del castagno. Le perdite sono calcolate sulla base del valore commerciale del materiale vivaistico di castagno distrutto o del valore della perdita di produzione di castagne.
(8) Il valore commerciale del materiale vivaistico di castagno, stimato in base ai prezzi medi correnti di vendita degli astoni, è valutato come segue:
- astoni pronti per la vendita: 5 EUR;
- piantine innestate: 3 EUR;
- piantine da innestare: 2 EUR;
- astoni di castagno selvatico (non innestati): 2 EUR.
(9) Il valore della mancata produzione di castagne è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- produzione media annua per pianta di medie dimensioni: 40kg;
- prezzo di mercato di castagne var. italiane: 1,20 EUR;
- prezzo di mercato di castagne ibridi eurogiapponesi e marroni: 3 EUR;
(10) I produttori riceveranno l’aiuto summenzionato “una tantum”.
III. VALUTAZIONE Presenza dell'aiuto
(11) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza
(12) La misura notificata è finanziata con risorse di Stato. Si tratta di una misura selettiva a favore della produzione di castagne nella Regione Piemonte. Essa conferisce alle aziende interessate benefici economici che esse non avrebbero ottenuto nell'esercizio della loro normale attività e, di conseguenza, rafforzano la loro posizione concorrenziale nei confronti delle altre aziende della Comunità che
non fruiscono dello stesso tipo di aiuti1. Poiché detti produttori operano su un mercato internazionale altamente competitivo, la misura incide sugli scambi tra Stati membri2. Tale misura rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
Compatibilità dell’aiuto
(13) Il divieto relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, prevede tuttavia una serie di deroghe. In applicazione della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione può considerare compatibile con il mercato comune un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(14) Perché questa deroga possa essere applicabile, le misure di aiuto devono soddisfare i requisiti della pertinente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
(15) Dato che il regime notificato non è limitato alle piccole e medie imprese, non si applica il regolamento 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 3.
(16) Il regime di aiuto in oggetto è stato notificato alla Commissione prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20134 adottati il 6 dicembre 2006.
(17) Ai sensi del punto 194 dei nuovi orientamenti le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto.
(18) Pertanto il regime sarà valutato ai sensi dell'articolo 11.4 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura (in prosieguo: gli Orientamenti)5.
(19) La Commissione considera l’aiuto in oggetto compatibile con il mercato comune a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dai punti 11.4.2 - 11.4.5 degli Orientamenti:
a. la malattia deve essere di interesse per le pubbliche autorità. In particolare, l’aiuto deve rientrare nell’ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2);
1Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, un miglioramento nella posizione competitiva di un’impresa derivante da un aiuto di Stato generalmente comporta una distorsione di concorrenza nei confronti delle altre imprese concorrenti che non ricevono tale aiuto, causa C-730/79, RCG 1980, pag.
2671, punti 11 e 12.
2 Secondo i dati della FAO l'Italia è il maggior produttore di castagne nell'UE 25. Ad esempio, nel 2001 ne ha prodotte 50.000 t.
3 GU L358 del 16.12.2006.
4 GU C 319 del 27.12.2006.
5 GU 2000/C 28/02.
4
b. le misure di aiuto devono prefiggersi un obiettivo di prevenzione o di compensazione o i due obiettivi combinati (punto 11.4.3);
c. l’aiuto deve essere compatibile con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nel settore fitosanitario (punto 11.4.4);
d. l’aiuto deve coprire fino al 100% delle spese effettivamente sostenute e deve essere dimostrato che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi comunitari, nazionali o regionali (punto 11.4.5).
(20) Punto 11.4.2: l'imenottero Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è considerato uno degli insetti più nocivi al mondo per il castagno. Esso potrebbe ridurre notevolmente la produzione e la qualità dei frutti e secondo alcuni dati scientifici potrebbe anche uccidere le piante. I castagni sono spesso coltivati in zone marginali di colline o montagne. I danni risultanti dalla diffusione dell'insetto potrebbero bloccare la produzione di castagne destinate al consumo umano e quindi indurre nelle aree colpite fenomeni di declino economico e ambientale.
(21) Le misure notificate sono parte di un programma di prevenzione, controllo e eradicazione dell'insetto emanato dal Ministero italiano delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 23 febbraio 2006 "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno "Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu".
(22) Misure analoghe sono contenute anche nella decisione della Commissione del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
(23) Sulla base delle informazioni suddette la Commissione ritiene che l'insetto Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu sia un problema per le pubbliche autorità.
(24) Punto 11.4.3 Le misure di aiuto notificate si prefiggono un obiettivo di compensazione e prevedono:
- un indennizzo per le perdite causate dalla distruzione obbligatoria del materiale di propagazione del castagno per ordine impartito dall'autorità competente in materia fitosanitaria;
- un indennizzo per le perdite causate dal mancato ricavo della vendita dei frutti dovuto alla potatura e distruzione di rami e branche di piante di castagno.
(25) Punto 11.4.4: Le misure di aiuto regionale sono compatibili con le misure per il controllo della malattia contenute nella decisione della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
(26) Punto 11.4.5: Come indicato al punto 7) della descrizione della misura, il contributo concedibile sarà pari al 60% del danno subito.
(27) Non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando gli aiuti per mancato reddito e gli aiuti eventualmente concessi in virtù di altre basi giuridiche comunitarie o nazionali. Inoltre, in conformità al punto 11.3.6 degli Orientamenti, devono essere detratte dall’aiuto eventuali somme percepite dal beneficiario a titolo di regimi assicurativi.
(28) Alla luce delle informazioni che precedono e degli impegni presi dalle autorità nazionali, le misure di aiuto notificate possono quindi essere considerate compatibili con le norme sugli aiuti di Stato applicabili agli aiuti destinati alla lotta contro le fitopatie e possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
IV. DECISIONE
(29) Alla luce di quanto fin qui esposto e in considerazione dell'impegno dell'Italia ad attuare il regime di aiuto notificato in osservanza delle norme comunitarie, mi pregio comunicarLe che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alle misure di aiuto di Stato notificate e sopra descritte, le quali possono perciò beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
(30) La Commissione ricorda alle autorità italiane che i nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 sono stati adottati il 6 dicembre 2006 e che gli Stati membri dovranno adottare le opportune misure per conformare alle nuove disposizioni i regimi di aiuto esistenti al più tardi entro il 31 dicembre 2007.
(31) Si rammenta alle autorità italiane l’impegno da esse assunto di presentare una relazione annuale sull'attuazione delle misure di aiuto in questione. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione.
Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.
La domanda deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Direzione H2 Concorrenza
Bureau : LOI 130 5/94/A B-1049 Bruxelles Fax: 0032 2 29 67672
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione