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Il protocollo informatico

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Academic year: 2022

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(1)

Il protocollo informatico

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa - Ufficio legale

Ambito normativo

L. n. 241/1990

D.P.R. n. 445/2000

D.P.C.M. 31/10/2000

D.Lgs. n. 165/2001

D.Lgs. n. 82/2005

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 2

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Attuazione dei sistemi

Art. 50 comma 2 D.P.R. n. 445/2000

“Le pubbliche amministrazioni

predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di

protocollo cartacei con sistemi

informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.”

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 3

Registrazione e segnatura

La registrazione di protocollo è il mezzo attraverso cui un pubblico ufficiale fa assumere ad un documento in profilo giuridico e gestionale

(Art. 53 D.P.R. n. 445/2000).

La segnatura di protocollo invece è

l’apposizione sull’originale del documento delle informazioni che lo riguardano in forma permanente e non modificabile

(art. 55 D.P.R. n. 445/2000).

(3)

Cosa è un registro di protocollo?

Corte d’appello Bari 05/02/1987

Cass. Pen. Sez. V 06/10/1987

Cass. Pen. Sez. V n. 4424 23/02/1998

Cass. Pen. Sez. V n. 46863 22/10/2003

Cass. Pen. Sez. V n. 4322 06/11/2012

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 5

Cosa è un registro di protocollo?

“ Il registro di protocollo di un ufficio di una p.a. costituisce atto pubblico, essendo destinato a fare fede del ricevimento e della spedizione di atti da parte dell’ufficio, con la conseguenza che le attestazioni in esso contenute sono idonee a produrre effetti giuridici sia all’interno della p.a. che nei confronti di terzi.”

Cass. Pen. Sez. V n. 4424 23/02/1998

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 6

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Cosa è un registro di protocollo?

“ Il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede

privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un documento nonché la data di ricezione e la numerazione

progressiva che gli viene attribuita.”

Cass. Pen. Sez. V n. 46863 22/10/2003

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 7

Nozione del pubblico ufficiale art. 357 c.p.

“ Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,

giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.”

(5)

Cass. Pen. Sez. VI n. 4955 26/03/1997

“Anche a seguito della l. 9 maggio 1989 n. 168, che ha attribuito autonomia organizzativa, finanziaria e contabile alle università, che peraltro si è limitata a regolamentare lo statuto di autonomia che tali enti godevano fin dalla loro formazione, deve riconoscersi alle università la natura di enti pubblici. Le finalità di preminente e generale interesse perseguite dalle università sia nel campo didattico sia in quello della ricerca scientifica e tecnologica; la natura dei servizi resi agli studenti e alla collettività in generale; le forme del loro finanziamento; i controlli sulla spendita delle somme finanziate, affidati a organi dello Stato, comprovano chiaramente la natura pubblicistica delle medesime. Ne consegue che la qualità di pubblico ufficiale va affermata in capo a un dipendente di una università munito per gli affari di sua competenza di potestà certificatoria e autorizzativa, esercitata,

immediatamente, anche in funzione della produzione di documenti di spesa soggetti a controllo dello Stato e, mediatamente, in funzione della formazione e della manifestazione della volontà dell'ente relativamente alle opere e alle spese relative alla realizzazione di queste.”

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 9

Atto Pubblico art. 2699 c.c.

“ L’atto pubblico è il documento

redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale

autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.”

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 10

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Struttura formale di un atto amm.vo

Intestazione

Preambolo

Motivazione

Dispositivo

Luogo

Data

Sottoscrizione

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 11

Protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003

Misure di sicurezza informatiche

Sistema di autenticazione

Profili di autorizzazione

Provvedimento n . 280 11/10/2012 Garante per la protezione dei dati personali

Protocollo riservato

Discrezione – Segretezza

Dati personali in particolare sensibili e giudiziari

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amministrativo Capo II L. n. 241/1990

Il soggetto che ha il ruolo di autorità guida di ciascun procedimento

amministrativo

Figura chiave – referente per il pubblico per il buon andamento dell’azione

amm.va

Compiti art. 6 L. n. 241/1990

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 13

Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo è l’insieme di una pluralità di atti , susseguenti e diversi tra di loro, tutti preordinati all’adozione di un

provvedimento amministrativo

Fase d’iniziativa

Fase istruttoria

Fase decisoria

Fase integrativa dell’efficacia

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 14

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Provvedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è

l’espressione tipica del potere amministrativo per il raggiungimento di un obiettivo

prefissato,

risultato di una pluralità di atti , susseguenti e diversi tra di loro, tutti preordinati

all’adozione del provvedimento stesso

I provvedimenti possono essere autorizzatori, concessori, ablatori o di carattere generale

Dott.ssa Linda Ruggiero

Università di Pisa – Ufficio legale 15

Trasmissione documenti amministrativi

Capo IV D. Lgs. n. 82/2005 (CAD –Codice dell’amministrazione digitale)

La Trasmissione dei documenti è informatica

La posta elettronica certificata (PEC) è un mezzo di trasmissione, sostituisce la

raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi è necessaria la conservazione delle ricevute

La posta elettronica certificata non dà garanzie sul mittente, se non quando l’indirizzo del mittente sia presente in un registro pubblico

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