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REGOLAMENTO DELL ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

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REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE “PARCO DELLA LAGUNA”

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità dell’Istituzione “Parco della Laguna”.

L’Istituzione “Parco della Laguna” è un ente che ha come scopo:

1. la tutela e la valorizzazione ambientale e socio-economica dell’area della Laguna Nord di Venezia indicata nell’allegata cartografia, sulla quale l’Amministrazione comunale intende istituire un Parco di interesse locale, ai sensi della L.R. 40/1984, attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi;

2. la definizione di un piano di utilizzo coerente con le finalità di cui al punto 1 dei beni di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione comunale, che saranno consegnati all’Istituzione stessa, al fine di costruire un quadro coordinato degli interventi e degli utilizzi e al fine di ottimizzare le risorse, provvedendo alla gestione dei rapporti negoziali in essere o da costituirsi con soggetti terzi;

3. la promozione, nel rispetto delle finalità di cui al punto 1, di attività e servizi che permettano utilizzi economicamente sostenibili, e comunque non onerosi per l’Amministrazione comunale, dei beni ricevuti in consegna, attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento e l’attivazione di investimenti privati, privilegiando l’integrazione con le economie e gli operatori locali, anche al fine di creare nuove opportunità di lavoro;

4. la diffusione delle conoscenze e delle informazioni relative al territorio della Laguna Nord e la promozione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità locali, sia in fase di progettazione degli interventi, che in quella di gestione, al fine di rafforzare la consapevolezza, l’identità e la responsabilità delle stesse.

Art. 2 Sede

L’Istituzione ha sede presso Ca’ Farsetti, S.Marco 4136 VENEZIA

Art. 3 Principi gestionali

1. Sono assicurate all’Istituzione, in conformità con i principi sanciti dall’art. 114 del T.U.

18 agosto 2000 n. 267 e contenuti nell’art. 20 dello Statuto comunale, le condizioni di autonomia gestionale necessarie allo svolgimento delle attività che le sono assegnate.

2. All’Istituzione sono assicurate la dotazione delle risorse di personale, patrimoniali e finanziarie occorrenti per l’ esercizio delle attività affidatele.

3. I rapporti fra l’Istituzione e gli organi dell’Amministrazione comunale sono ispirati ai principi della trasparenza e della collaborazione, nel rispetto reciproco dell’autonomia funzionale e gestionale.

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Art. 4 Programmi, bilanci e iniziative

1. L’Istituzione persegue le proprie attività sulla base di programmi generali e settoriali, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nei quali sono determinate le direttive operative per l’esercizio e la gestione delle attività e dei servizi che le sono assegnati, gli standard di erogazione e i risultati da conseguire, la quantità e qualità delle risorse a tali fini necessarie. Nell’esecuzione di tali programmi, l’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale.

2. Tali programmi sono approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio annuale di previsione e pluriennale dell’Istituzione. Sono altresì approvati dal Consiglio Comunale il conto consuntivo, gli acquisti immobiliari e le accettazioni di donazioni immobiliari.

3. Gli organi dell’Istituzione hanno la capacità, nel rispetto della propria competenza, di proporre agli organi comunali l’adozione di atti ritenuti opportuni per il miglior perseguimento delle finalità dell’Istituzione.

Art. 5 Capacità gestionale

1. L’Istituzione, quale organismo strumentale del Comune, nel perseguimento dei propri fini e dei compiti ad essa affidati, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo del Comune e della disciplina dettata dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, compie tutti gli atti di natura gestionale prevista dalla normativa vigente.

TITOLO 2 ORGANI Art. 6 Organi

Sono organi dell’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e quale organo consultivo il Forum di partecipazione

Capo 1

Consiglio di Amministrazione

Art. 7 Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, fermi restando i requisiti stabiliti dal Consiglio Comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, scelti, previa pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle candidature, al di fuori dei consiglieri comunali, degli assessori in carica e di quanti già rivestono incarichi di nomina del Sindaco in altre Aziende, Enti, Istituzioni, fra coloro che sono in possesso di qualificata competenza e/o esperienza specifica e che godono della capacità elettorale.

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Art. 8 Durata dell’incarico

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del successivo che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell’Amministrazione Comunale.

I suoi componenti non possono esserne nominati membri per più di due mandati consecutivi.

Art. 9 Indennità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per lo svolgimento delle attività d’istituto e per missioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

3. I gettoni di presenza e i rimborsi spese sono a carico dell’Istituzione.

Art. 10 Revoca e scioglimento

1. Il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione, ovvero revocare i singoli membri, nei casi di irregolarità della gestione, di contrasto con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, di palese inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune e dell’Istituzione, ovvero di ingiustificato e reiterato mancato conseguimento degli obiettivi individuati nei programmi annuali di attività.

2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento o revoca, il Sindaco provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, ovvero alla surroga dei singoli consiglieri revocati.

3. In attesa della definizione del procedimento di scioglimento il sindaco assume la responsabilità delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione aventi carattere di urgenza.

4. Dei suddetti provvedimenti è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 11 Decadenza e dimissioni

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono consecutivamente a tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco dal Presidente, affinché provveda alla surrogazione.

3. Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà tempestiva comunicazione al Sindaco affinché provveda alla sua surrogazione e ne informi il Consiglio Comunale nella prima seduta utile

4. Le dimissioni del Presidente vanno comunicate per iscritto al Sindaco secondo quanto previsto dal comma precedente.

5. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verifica una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

6. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dell’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

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7. Salvo il caso di decadenza di cui al 5° comma, per il principio della continuità amministrativa il componente del Consiglio di Amministrazione deve assolvere le sue funzioni fino alla nomina del sostituto.

Art. 12 Competenze e responsabilità 1. Il Consiglio di Amministrazione:

a. delibera i regolamenti di gestione dei servizi, i programmi generali e settoriali, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto della gestione, la relazione annuale sull’attività svolta che evidenzi anche i risultati economici della gestione;

b. propone al Consiglio Comunale l’adeguamento o le revisioni al bilancio nel corso dell’esercizio al fine di garantirne l’equilibrio;

c. delibera in merito alla promozione ed alla resistenza alle liti, nonché sulla propria capacità di conciliare e transare;

d. propone al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Direttore o a taluno dei suoi componenti, determinandone l’ambito.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri loro imposti dal presente Regolamento con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile prevista dall’art. 93, primo comma del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sono solidalmente responsabili, nei confronti del Comune, dei danni che questo ente abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione delle inosservanze degli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che, essendo immune da colpa, abbia manifestato prontamente il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dando di ciò immediata comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 13 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell’Istituzione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno due dei suoi componenti. In caso di inerzia, decorsi quindici giorni provvede il Sindaco.

3. L’avviso di convocazione è recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della seduta, nonché indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

4. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitare a mano, tramite telefax o a mezzo del servizio postale.

5. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma spedito al destinatario almeno 24 ore prima dell’adunanza.

Art. 14 Sedute – Processi verbali

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione di norma non sono pubbliche. Ad esse interviene il Direttore al quale compete di esprimere parere di natura tecnica con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

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3. I processi verbali delle sedute sono redatti dal segretario e raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio. Le funzioni di segretario sono svolte da un incaricato designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Può prendere parte al Consiglio di Amministrazione il coordinatore del Forum di partecipazione, senza diritto di voto.

5. Non possono prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione i componenti che abbiano interesse personale negli atti posti in discussione per essere deliberati, ovvero che l’interesse riguardi i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

6. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alle proprie sedute altre persone non appartenenti al Consiglio, ove ne ravvisi l’utilità in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 15 Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con voto palese della maggioranza dei votanti: non sono computati a tal fine i consiglieri astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo quelle soggette all’approvazione del Consiglio Comunale, e sono pubblicate tempestivamente nel loro testo integrale o per estratto, per 15 giorni consecutivi, nell’apposito albo. Copia delle deliberazioni viene trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.

3. Le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali dell’Istituzione sono inviate al Comune, a cura del Direttore, entro 15 giorni dalla loro adozione per essere esposte all’Albo Pretorio del Comune e devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Comune.

5. Il Consiglio Comunale può introdurre al bilancio dell’Istituzione le modificazioni necessarie a renderlo compatibile con il bilancio comunale.

Art. 16 Poteri sostitutivi

Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle competenze indicate nel precedente art. 12, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro 5 giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione. In caso di provvedimenti urgenti provvede senza obbligo di preavviso.

Capo 2 Il Presidente Art. 17 Nomina e competenze

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento ed ha la rappresentanza legale dell’Istituzione.

2. Spetta al Presidente:

a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e dirigerne i lavori;

b. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e, in genere, sul buon andamento delle attività dell’Istituzione;

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c. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;

d. adottare gli altri atti previsti dal presente Regolamento.

Art. 18 Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un componente del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

Capo 3 Il Direttore Art. 19 Nomina e competenze

1. La nomina a Direttore dell’Istituzione è conferita dal Sindaco per un triennio fra il personale dipendente comunale con qualifica dirigenziale o incaricato dall’esterno che abbia i requisiti per ricoprire la qualifica dirigenziale.

Durante il quinquennio il Consiglio di Amministrazione può proporre la destituzione del Direttore per giusta causa riguardante la sua funzionalità ed efficienza.

2. Spetta al Direttore la responsabilità gestionale dell’Istituzione e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l’adozione di tutti quegli atti che impegnano l’Istituzione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. In particolare spetta al Direttore:

a. dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

b. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

c. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica; di rendiconto della gestione;

d. dirigere il personale dell’Istituzione, assegnandone i compiti specifici, determinarne gli orari di lavoro, adottando direttamente misure disciplinari fino alla censura e formula proposte nei casi di fatti di maggiore gravità;

e. adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’attività svolta dall’Istituzione;

f. presiedere le gare d’appalto e di concorso; stipulare i contratti e adottare atti che comportino spese;

g. verificare la regolare fornitura o prestazione ed emettere gli ordinativi di incasso e di pagamento;

h. adottare i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

i. esercitare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, le altre funzioni proprie dei Dirigenti di settore che non risultino incompatibili con quelle assegnate agli organi dell’Istituzione al presente Regolamento;

j. garantire la corretta ed economica gestione delle risorse che sono a disposizione dell’Istituzione.

3. Il Direttore, fatta salva la facoltà di cui all’art. 5 della L. n. 241/90, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituzione.

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4. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la nomina a Direttore.

Art. 20 Sostituzione

1. In caso di assenza temporanea del Direttore, le funzioni sono svolte da altro dipendente incaricato dal Direttore stesso.

2. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, sentito il Presidente, il Sindaco può affidare temporaneamente le funzioni di Direttore ad altra persona in possesso di comprovata competenza professionale.

Art. 21 Rimozione dall’incarico

Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata all’incarico di Direttore, anche su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, provvede il Sindaco ove non ottemperi alle direttive del Consiglio di Amministrazione assunte in base ai principi e ai programmi approvati dal Consiglio Comunale nelle materie di pertinenza dell’Istituzione.

Capo 4

Forum di partecipazione Art.22 Composizione ed insediamento

Il Forum di partecipazione è costituito dai Presidenti delle Municipalità e dei CdQ interessati o loro delegati, nonché dai rappresentanti degli enti interessati e delle associazioni che ne facciano formale richiesta e che vi partecipino su base volontaria.

La prima seduta del Forum è convocata dal Presidente dell’Istituzione, previa adeguata publicizzazione dell’iniziativa.

Art. 23 Finalità e competenze

Il Forum avrà lo scopo di attivare proficui rapporti di collaborazione tra le realtà che lo compongono, le comunità locali e l’Istituzione.

Esso ha compiti consultivi e di promozione di proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Regolamento

Il Forum propone un proprio Regolamento di funzionamento, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Durante la prima seduta il Forum nomina tra i suoi componenti un coordinatore con il compito di convocare le riunioni successive e di partecipare quale rappresentante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il coordinatore resterà in carica per due anni e potrà essere riconfermato.

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Titolo 3 Personale Art. 25 Dotazione di personale

1. L’Istituzione utilizza, per l’organizzazione e l’esercizio delle proprie attività:

- personale comunale appositamente assegnato;

- nel rispetto della legge, personale incaricato o assunto a tempo determinato con contratto di diritto privato;

- personale distaccato da altre Istituzioni ed enti, pubblici e privati.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, stabilire la dotazione organica del personale dell’Istituzione da definire secondo criteri di economicità ed efficienza per perseguire con efficacia gli obiettivi istituzionali.

3. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale assegnato all’Istituzione è quella stabilita per i dipendenti del Comune.

4. Con proprio atto il Direttore dell’Istituzione può prevedere, quando particolari ragioni lo giustifichino, deroghe alle disposizione contenute nel Regolamento organico comunale riguardanti singoli aspetti di lavoro connessi con la peculiarità dell’attività svolta.

5. L’Istituzione può conferire incarichi a tempo determinato ed eventualmente parziale con contratto di diritto privato per prestazioni necessarie all’espletamento di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro particolare natura e/o durata.

6. L’Istituzione può altresì provvedere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze imprevedibili sopravvenute, necessarie per garantire la continuità e la regolarità dei servizi.

7. Per il personale assunto o incaricato con contratto di tipo privato, la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico saranno stabiliti nell’apposito contratto.

8. Le spese di personale non comunale sono a carico del bilancio dell’Istituzione.

Titolo 4

Finanza e contabilità

Capo 1

Autonomia contabile e finanziaria Art. 26 Oggetto

1. L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità.

2. L’Istituzione è dotata di un autonomo servizio di ragioneria ed economato.

3. Il riferimento temporale dei suoi strumenti contabili è analogo a quello previsto per la contabilità del Comune.

Art. 27 Mezzi a disposizione

1. L’Istituzione utilizza i beni strumentali del Comune, conferiti in uso con apposito provvedimento, per l’esercizio delle proprie attività. Per il raggiungimento dei fini dell’Istituzione, essa può acquistare direttamente beni mobili strumentali, ovvero utilizzare beni che siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti pubblici o privati. I beni comunque acquistati dovranno essere rilevati nell’inventario dell’Istituzione.

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2. La manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili è a carico del bilancio dell’Istituzione.

3. L’Istituzione dispone altresì di entrate proprie, costituite, dai proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a sua disposizione da parte di soggetti terzi, da trasferimenti finanziari del Comune o di altri enti pubblici, ovvero erogati da ente o persona giuridica privata, da raccolta di fondi non istituzionali, quali donazioni, lasciti, sponsorizzazioni ed altro.

4. Il Comune fornisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso trasferimenti previsti in appositi capitoli o interventi del bilancio comunale.

Art. 28 Strumenti di programmazione

L’Istituzione, nei modi previsti per gli uffici comunali, partecipa al procedimento di formazione del bilancio comunale.

Capo 2 Contabilità Art. 29 Bilancio di previsione

1. L’Istituzione opera sulla base di un bilancio di previsione annuale redatto in termini di competenza economica, con l’obbligo del pareggio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Il bilancio di previsione dell’Istituzione è redatto in conformità allo schema tipo del conto economico allegato al Decreto del Ministro del Tesoro del 25/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7/7/1995.

3. Al bilancio di previsione annuale sono allegati il conto economico preventivo pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

4. Il bilancio di previsione annuale e i suoi allegati, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono proposti al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il termine fissato per l’approvazione del proprio bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale approva il bilancio dell’Istituzione contestualmente al bilancio comunale.

Art. 30 Conto economico

1. I ricavi e i proventi sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, tenendo conto del trasferimento previsto nel bilancio del Comune e dei ricavi e proventi propri.

2. I costi e gli oneri sono iscritti nella misura necessaria alle obbligazioni cui si prevede di dar corso nell’esercizio rispettando la competenza economica e l’esigenza di garantire l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 31 Variazioni al bilancio

1. Qualsiasi modifica al bilancio di previsione che non comporti modifica agli equilibri è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di modifica dei programmi generali e settoriali comportanti maggiori costi e oneri, il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Consiglio Comunale un aumento congruo del trasferimento.

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Capo 3 Rendicontazione

Art. 32 Bilancio d’esercizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati conseguiti dalla gestione dell’Istituzione, adotta, entro il 30 aprile di ciascun anno e li trasmette al Comune:

- il bilancio di esercizio;

- una relazione sull’attività svolta;

- un prospetto che, per i servizi gestiti direttamente, evidenza l’entità dei costi coperti dalle relative tariffe con la dimostrazione dei risultati ottenuti, rilevati mediante la contabilità economica.

2. Il bilancio di esercizio dell’Istituzione è approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso è redatto in conformità allo schema tipo del conto economico allegato al Decreto del Ministro del Tesoro del 25/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7/7/1995. Per la redazione del bilancio si applicano i principi contabili ed i criteri di valutazione disposti dagli articoli 2423 i seguenti del Codice Civile, fatte salve le deroghe previste dalle leggi di contabilità vigente.

4. La relazione sull’attività svolta illustra, con riguardo ai singoli servizi di competenza dell’Istituzione, lo stato di attuazione del programma annuale di attività e dei relativi progetti, evidenziando per ogni servizio il risultato ottenuto in termini quali-quantitativi.

Capo 4 Controlli

Art. 33 Collegio dei revisori e controllo economico della gestione

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti di competenza dell’Istituzione sottoposti al suo controllo.

Titolo 5 Contratti Art. 34 Attività contrattuale

Alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e quant’altro necessario per il proprio funzionamento, l’Istituzione provvede nel rispetto della legge, del regolamento dei contratti e dei servizi in economia del Comune.

Titolo 6

Disposizioni transitorie e finali Art. 35 Diritto di accesso

1. All’Istituzione si applicano le norme sull’informazione e l’accesso agli atti valevoli per le restanti strutture organizzative del Comune, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento comunale.

2. Nella definizione organizzativa dell’Istituzione è in ogni caso cura del Consiglio di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare l’informazione agli aventi

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diritto, sulla propria attività e a garantire l’accesso ai propri atti, nel rispetto della riservatezza prevista per legge.

Art. 36 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge.

2. Il Sindaco e l’Assessore delegato curano l’attuazione degli adempimenti necessari per favorire il rapido avvio dell’autonoma attività dell’Istituzione.

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