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S.A.S.S. Associazione Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale

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Academic year: 2022

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STATUTO S.A.S.S.

Titolo I – l’Associazione S.A.S.S.

Art. 1 - Definizione

L’Associazione “Servizi Ausiliari Sicurezza Stradale e sociale”, in sigla “S.A.S.S.”, è una associazione senza fini di lucro a base democratica e partecipativa apartitica e apolitica che si ispira ai principi della solidarietà sociale, di durata illimitata, che nasce su iniziativa congiunta dei Corpi Sanitari Internazionali (CO.S.INT. onlus) e del Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale (CE.S.I.S.S.) con lo scopo di realizzare una struttura associativa di Volontariato specializzato nella prevenzione sociale e nella sicurezza stradale.

L’Associazione S.A.S.S. ha sede legale in Roma (00167 – RM), in via Emma Carelli n.10, presso la sede legale dei CO.S.INT. onlus, sede gestionale e amministrativa in Corridonia (62014 - MC), in via Pausula n.265, presso la sede legale del CE.S.I.S.S. onlus, e sede organizzativa/operativa in Verona (37100 – VR), in via Del Perlar n.31, presso la sede dei CO.S.INT. – Comando 1° Divisione Nord Italia.

L’Associazione S.A.S.S., benché dotata di propria autonomia statutaria ed organizzativa, è riconosciuta quale reparto operativo specialistico della più ampia organizzazione dei CO.S.INT., dei quali assume il complessivo assetto funzionale/organizzativo, le insegne, le divise ed ogni altro elemento identificativo.

L’anno sociale decorre dal 1(uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 2 – Scopi e Finalità

L'Associazione S.A.S.S., che non ha scopo di lucro, è finalizzata a svolgere attività e servizi in modo altamente specialistico nei settori della sicurezza stradale, delle funzioni ausiliarie di polizia stradale e di ogni altra attività di sicurezza sociale direttamente od indirettamente collegata alla sicurezza stradale, anche in attuazione del principio della sussidiarietà sancito dalla Costituzione.

In particolare, l’attuale assetto legislativo consente agli Enti Locali ed alla pubblica amministrazione in genere, di fare ricorso al volontariato secondo il principio diritto della “sussidiarietà” al fine di gestire numerosi ambiti di servizio ed attività inerenti l’utilità sociale.

L’Associazione S.A.S.S. quindi, si prefigge il fondamentale obiettivo di supportare gli Enti Locali, gli organi di Polizia Locale e le Pubbliche Amministrazioni in genere (Prefetture, Regioni, Enti concessionari delle strade, Ministeri, altri organi di Polizia, ecc.), entro i limiti fissati dalla legge, nell’erogazione delle rispettive funzioni e competenze nel complesso ed articolato settore delle “attività ausiliarie per la sicurezza stradale” e delle “attività ausiliarie di polizia stradale”.

S.A.S.S.

S.A.S.S. S.A.S.S.

S.A.S.S.

Associazione Servizi Ausiliari

Associazione Servizi Ausiliari

Associazione Servizi Ausiliari

Associazione Servizi Ausiliari

per la Sicurezza Stradale e Sociale

per la Sicurezza Stradale e Sociale

per la Sicurezza Stradale e Sociale

per la Sicurezza Stradale e Sociale

(2)

L’Associazione S.A.S.S., inoltre, compatibilmente alle proprie finalità e nei limiti delle proprie disponibilità, persegue anche tutti gli scopi e finalità propri dei CO.S.INT. e del CE.S.I.S.S., così come indicati nei relativi Statuti.

L’Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità, e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata.

In particolare l’Associazione S.A.S.S. opera in conformità alle disposizioni della Legge 383 del 07.12.2000 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, nonché di ogni altra disposizione legislativa, anche successiva, che disciplini in tutto o in parte i settori dei servizi e delle attività svolte dall’associazione.

L’Associazione S.A.S.S. può sottoscrivere accordi, contratti o alleanze con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi, aziende o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.

Art. 3 – Attività e Servizi

L’Associazione S.A.S.S. persegue le sue finalità ed i suoi scopi attraverso la effettuazione di ogni attività che si dovesse rendere necessaria, tra le quali, a titolo indicativo e non esaustivo, vengono segnalate le seguenti:

 Servizi di monitoraggio del territorio, sia attraverso personale operativo, che attraverso appositi strumenti e/o impianti tecnologici, al fine di assicurare la massima attività di prevenzione e rilevazione dei rischi per la circolazione stradale e/o la sicurezza sociale;

 Servizi ausiliari in genere per la sicurezza stradale e sociale, quali l’assistenza per la viabilità e per l’assistenza scolastica, l’assistenza scuolabus e servizi ausiliari per eventi e manifestazioni;

 Servizi di pronto intervento per le Emergenze stradali a supporto degli Enti proprietari delle strade, per fronteggiare le emergenze per la sicurezza della circolazione quali frane, buche, caduta di alberi, servizi di sgombero neve e spargisale, attivazione di blocchi stradali, deviazioni traffico e percorsi alternativi, apposizione di segnaletica di emergenza, ecc.;

 Servizi ed attività di bonifica della sede stradale e di ripristino delle infrastrutture e della segnaletica conseguenti gli incidenti stradali;

 Attività ausiliarie di polizia stradale per il rilevamento degli incidenti stradali ed i conseguenti servizi di soccorso stradale, tra i quali la rimozione e custodia dei veicoli;

 Servizi Ausiliari di Polizia Stradale o di Polizia Giudiziaria, nei limiti e secondo le previsioni delle leggi disciplinanti la relative materie;

 Servizi di centrale operativa per il coordinamento e l’assistenza al personale operativo, sia associativo, che degli Enti affiliati e/o convenzionati, oltre che per l’assistenza e l’informazione al cittadino;

 Servizi di Centrale Operativa per la gestione e coordinamento dei servizi di reperibilità e/o di pronto intervento a supporto degli Enti Locali o degli Enti proprietari delle strade;

 Servizi di Centrale Operativa per la gestione e/o il controllo remoto di impianti di videosorveglianza, impianti a messaggistica variabile, varchi elettronici, controllo accessi, impianti per il rilevamento remoto delle violazioni ed altri simili apparati strumentali;

 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per apparati strumentali vari, impianti semaforici e segnaletica stradale in genere;

 Servizi operativi di supporto agli organi di polizia stradale e locale per il funzionamento di impianti o apparati tecnico-strumentali, anche in relazione ad attività di prevenzione o di accertamento delle violazioni;

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 Servizi ed attività di supporto per la gestione amministrativa e contabile, con particolare riferimento ai servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di violazione (attività di caricamento dei dati su sistemi informatici, stampa e notifica dei verbali, controllo della riscossione, gestione del contenzioso e ricorsi, coordinamento dell’assistenza legale, ecc.)

 Servizi di sportello al cittadino per il rilascio di autorizzazioni, di informazioni sui procedimenti amministrativi o per la riscossione delle sanzioni;

 Gestione delle aree di parcheggio a pagamento ed erogazione di attività inerenti gli “Ausiliari del Traffico”

previa acquisizione di idonea autorizzazione e/o abilitazione;

 Servizi di supporto per gli Enti ed i privati per il segnalamento dei cantieri stradali, servizi di moviere, di scorta tecnica e di guadiania;

 Attività di pianificazione e di intervento in materia di protezione civile in genere e/o con particolare specializzazione in materia di emergenze stradali;

 Servizi di monitoraggio in materia di la tutela della salute anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia della natura e dell'ambiente (legge 349/86).

 Altri servizi non espressamente indicati ai punti precedenti, concordati con gli Enti interessati.

L’Associazione S.A.S.S., inoltre, assicura un costante flusso di informazioni tra i soci e le associazioni affiliate;

favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo; diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni affiliate; raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa della sicurezza stradale, della comunicazione, della salute, dell’ambiente e di ogni altra attività attinente le finalità associative; promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti; collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie; promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei cittadini in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza degli stessi, alla reale possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi.

L’Associazione S.A.S.S. per l’erogazione delle proprie attività può sottoscrivere accordi di cooperazione o contratti per la fornitura di servizi con qualsiasi soggetto pubblico o privato, e può acquisire partecipazioni azionarie in società di servizi o altre aziende, utili al raggiungimento dei fini sociali.

L’Associazione S.A.S.S., infine, sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente ai propri scopi sociali, i fini statutari delle eventuali Associazioni affiliate di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Organizzazione generale e territoriale.

L'Associazione S.A.S.S. costituisce una qualificata organizzazione del Volontariato, di livello nazionale, organizzata in una struttura centrale nazionale, denominata “S.A.S.S. Nazionale” ed in Sezioni decentrate a livello regionale denominate “S.A.S.S. Regionale”.

L’organizzazione del S.A.S.S. articola ulteriormente la propria struttura sul territorio in forma decentrata attraverso le Sezioni Territoriali, nei livelli Provinciale e Locale, attraverso specifiche Associazioni locali appositamente costituite e dotate di propria autonomia statutaria secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione dello stesso approvati dall'Assemblea dei Delegati.

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Le Sezioni Locali di norma corrispondono al territorio di ogni singolo Comune (in tal caso assumono la denominazione di Sezione Comunale), ovvero, in caso di Enti di piccole o grandi dimensioni, possono corrispondere, rispettivamente, a raggruppamenti di Comuni od a frazionamenti del territorio di un singolo Comune. Le Sezioni Provinciali corrispondono al territorio di ogni singola Provincia.

L'Associazione S.A.S.S., quale struttura centrale nazionale, di seguito denominata “S.A.S.S. Nazionale”, è deputata anche allo svolgimento di attività anche a carattere internazionale.

Presso la struttura centrale nazionale possono essere istituiti dipartimenti, aree operative e sportelli, oltre che ogni altra struttura organizzativa necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

A livello di struttura centrale nazionale vengono svolte le attività di tutti gli Organi sociali previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, che non siano riservati alla competenza delle strutture territoriali.

Presso ogni Regione è promossa la costituzione della Sezione Regionale denominata “S.A.S.S. Regionale” dotata di autonomia organizzativa, gestionale e funzionale così come dettagliatamente disciplinato nel Titolo II del presente Statuto.

Presso l’Associazione S.A.S.S. è organizzata una struttura di coordinamento amministrativo ed operativo delle attività specialistiche attinenti il settore della “Polizia Locale”, con particolare riferimento all’attività di supporto e coordinamento dei Servizi Associati di Polizia Locale ed alle attività di Volontariato di Protezione Civile della stessa, come disciplinato al Titolo III del presente Statuto. Tale struttura organizzativa prevede un idoneo centro di coordinamento a livello di S.A.S.S. Nazionale e la possibilità di articolazione a livello territoriale delle attività in analogia e affiancamento delle strutture territoriali del S.A.S.S. o delle associazioni promotrici.

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori, l’Associazione S.A.S.S.

Nazionale coordina l'attività e le iniziative delle Sezioni Regionali, delle Sezioni Territoriali Provinciali e Locali costituite in autonome associazioni.

Art. 5 – Affiliazione con altre Associazioni

Possono far parte dell’Associazione S.A.S.S. a titolo di “Affiliazione” anche le associazioni nazionali ed internazionali, movimenti, leghe, circoli e gruppi organizzati purché abbiano finalità istituzionali compatibili con gli scopi e le finalità del presente Statuto ed il cui statuto preveda espressamente: a) l'assenza dei fini di lucro; b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative; c) la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti; d) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi; e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; f) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti. Le associazioni aderenti al S.A.S.S. non sono comunque legittimate a proporre azioni giurisdizionali in nome e/o per conto del S.A.S.S.. Tale legittimazione spetta esclusivamente all’Associazione S.A.S.S..

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori, l’Associazione S.A.S.S.

Nazionale promuove l’Affiliazione con altre Associazioni, ed, entro i limiti degli accordi eventualmente definiti e delle proprie disponibilità, contribuisce fattivamente alla promozione ed al perseguimento delle finalità statutarie delle stesse. Le associazioni aderenti all’ Associazione S.A.S.S. mantengono la propria autonomia nonché la propria rappresentatività per quanto attiene la firma degli accordi e di atti a livello governativo e ministeriale ed in sede regionale e locale. Ai soci delle Associazioni affiliate, regolarmente iscritti alle stesse, è riconosciuta la qualità di

“socio aggregato” nei limiti e secondo le modalità che saranno definiti negli appositi accordi o convenzioni.

L'Associazione S.A.S.S., per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.

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Tutte le Associazioni eventualmente affiliate o che intrattengano rapporti di cooperazione continuativi con l’Associazione S.A.S.S., sono ammesse a far parte, mediante un proprio Rappresentante espressamente delegato, del Consiglio Nazionale del S.A.S.S..

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell’Associazione S.A.S.S. le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente impegnare secondo i principi sopra indicati per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

I Soci del S.A.S.S. si distinguono nelle seguenti qualifiche:

a) soci ordinario: tutti coloro che aderiscono all’associazione con l’intento di impegnarsi attivamente nella realizzazione delle finalità dell’Associazione S.A.S.S.;

b) soci fondatori: le persone fisiche che, impegnate attivamente nella realizzazione delle finalità dell’Associazione, abbiano preso parte alla costituzione dell’Associazione o che abbiano riconosciuta tale qualifica secondo le modalità del presente Statuto;

c) soci promotori: le associazioni CO.S.INT. (Corpi Sanitari Internazionali – onlus) e CE.S.I.S.S. (Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale) che si sono rese ideatrici e promotrici dell’iniziativa, oltre ad aver preso parte alla costituzione della stessa;

d) membri ad honorem: sono particolari persone, enti o organizzazioni che vengono accolti a far parte dell’associazione con la qualifica di membro “ad honorem” in relazione ai meriti personali conseguiti od al prestigio conferito all’associazione medesima; non hanno diritto di voto assembleare;

e) membri sostenitori o benemeriti: sono le persone, enti o organizzazioni che abbiano sostenuto l’associazione attraverso donazioni o contribuzioni liberali o tramite altre rilevanti utilità; non hanno diritto di voto assembleare;

L’accesso alla qualifica di Socio e la perdita della stessa sono disciplinate, sulla base del presente Statuto, con apposito Regolamento interno adottato dal Comitato Esecutivo. Il numero dei membri è illimitato.

Tutti i soci partecipano alla vita associativa attraverso le Sezioni Regionali presso le quali risultano iscritti ed attraverso le quali esercitano i loro diritti e doveri di socio, così come dettagliatamente disciplinato nel Titolo II del presente Statuto.

I soci fondatori ed i soci promotori, di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, sono considerati iscritti e quindi ammessi a far parte dell’Associazione S.A.S.S., direttamente a livello di organizzazione centrale nazionale “S.A.S.S. Nazionale”.

La qualità di socio ordinario si acquista, con richiesta indirizzata al Responsabile Regionale competente in relazione al luogo di residenza del soggetto richiedente, e ratificata con delibera del Comitato Esecutivo nazionale o dell’apposito Ufficio Tesseramenti nazionale qualora istituito. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di elettorato attivo e passivo esercitato come previsto dal presente Statuto.

Tutte le cariche, gli incarichi e funzioni ricoperti dai soci nel’ambito degli Organi associativi, sia centrali, che decentrati o territoriali, sono svolti a titolo di volontariato gratuito. Sono altresì in genere svolti a titolo di volontariato gratuito tutte le attività e tutti i servizi svolti dagli associati. Ogni eventuale costituzione di rapporto di lavoro (autonomo, continuativo, occasionale, a progetto, ecc.) secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere preventivamente ed espressamente deliberata dai competenti Organi associativi.

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Il Comitato Esecutivo nazionale, anche su richiesta motivata del Responsabile Regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione o adesione quando la richiesta promani da persona, ente o organizzazione che abbia manifestato di perseguire finalità contrarie a quelle previste dal presente Statuto.

Possono altresì essere esclusi, oltre ai casi previsti dalla legge, i soci che non abbiano osservato le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, le delibere dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza, o che il cui comportamento abbia costituito nocumento all’associazione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dal Consiglio Nazionale.

Art. 7 - Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione S.A.S.S.:

• L’Assemblea Generale dei Delegati S.A.S.S.;

• Il Consiglio Nazionale S.A.S.S.;

• Il Comitato Esecutivo - Comando Generale S.A.S.S.;

• L’ Ufficio di Presidenza – Comandante Generale S.A.S.S.;

• La Direzione Operativa Nazionale S.A.S.S.;

• La Direzione Amministrativa Nazionale S.A.S.S.;

• La Direzione Centrale dei Servizi Associati di Polizia Locale;

• L’ Ufficio di Coordinamento Nazionale del Corpo Nazionale Volontario della Polizia Locale Italiana;

• Il Collegio dei Sindaci;

• Il Collegio dei Probiviri;

• I Comitati con specifiche funzioni tecnico-scientifiche o organizzativo/funzionali, eventualmente istituiti.

Quando non diversamente e specificatamente disposto dal presente Statuto, la nomina alle cariche sociali è fatta dall’Assemblea dei Delegati e vengono rinnovate ogni cinque anni, salvo che un quinto dei componenti del Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo ne richiedano il rinnovo anticipato all'Assemblea dei Delegati. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo di volontariato gratuito.

ART. 8 –L’Assemblea Generale dei Delegati S.A.S.S.

L’Assemblea Generale dei Delegati è il massimo organo deliberante dell’Associazione S.A.S.S. ed è costituita:

a) dai DELEGATI, eletti dai Soci nelle Assemblee Regionali nel rispetto del principio della effettiva rappresentatività dei soci aventi diritto al voto, che esprime il 50 % (cinquanta per cento) della forza voto assembleare, ripartita in modo proporzionale tra il numero dei Delegati al voto;

b) dal Socio Promotore “Associazione CO.S.INT.”, per mezzo di n. 3 Rappresentanti Delegati al voto, che esprime il 30 % (trenta per cento) della forza voto assembleare, ripartita in modo proporzionale tra i tre Delegati;

c) dal Socio Promotore “Associazione CE.S.I.S.S.”, per mezzo di n. 3 Rappresentanti Delegati al voto, che esprime il 10 % (dieci per cento) della forza voto assembleare, ripartita in modo proporzionale tra i tre Delegati;

d) dai Soci Fondatori dell’Associazione S.A.S.S., che esprimono complessivamente il 10 % (dieci per cento) della forza voto assembleare, ripartita in modo proporzionale tra il numero dei Soci Fondatori stessi.

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All'Assemblea dei Delegati partecipano senza diritto di voto (fatto salvo che non siano stati eletti quali Delegati, ovvero rappresentino i soci promotori o fondatori), ma con facoltà di intervento, i seguenti soggetti:

a) il Presidente Onorario, che presiede i lavori dell’Assemblea;

b) il Presidente/Comandante Generale del S.A.S.S.;

c) i componenti del Comitato Direttivo in carica o uscente;

d) i Presidenti Regionali;

e) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

f) i componenti del Collegio dei Probiviri.

All'Assemblea dei Delegati partecipano in qualità di osservatori (cioè senza diritto di voto e di intervento) i Rappresentanti appositamente delegati delle Associazioni affiliate al S.A.S.S. e, nei limiti dei posti disponibili presso i locali, i Presidenti della Sezioni Territoriali Provinciali o Locali che ne facciano richiesta.

L’Ufficio di Presidenza convoca l'Assemblea di propria iniziativa ovvero qualora ne facciano richiesta il Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale, un decimo dei soci o cinque Responsabili Regionali, almeno tre mesi prima della sua riunione; tale termine può essere ridotto per ragioni d'urgenza.

La convocazione dell’Assemblea è comunicata agli associati per via informatica o telematica, mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito dell’associazione e con l’invio di e-mail ai soci che abbiano comunicato il proprio recapito di posta elettronica, oltre che con l’affissione di apposito avviso di convocazione presso le sedi nazionale e regionali. Per particolari esigenze potrà essere fatto ricorso alla pubblicazione di apposito avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Della convocazione viene data comunicazione ai Responsabili Regionali che a loro volta convocano le Assemblee Regionali per l’elezione dei DELEGATI, in tempo utile per la celebrazione delle medesime, con avviso affisso nei locali della Sede Regionale contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia di prima, che di seconda convocazione, e dell'oggetto della riunione (elezione dei DELEGATI per l'Assemblea dei Delegati) e con l’invio di apposita comunicazione a mezzo di e-mail ai soci che abbiano comunicato il proprio recapito di posta elettronica.

Ai Soci Fondatori ed ai Soci Promotori viene data comunicazione personale e diretta a mezzo di lettera raccomandata ar inviata presso il domicilio comunicato o presso la sede legale, oltre che a mezzo di posta elettronica.

Ogni Regione ha diritto ad un Delegato per ogni contingente di iscritti nella Regione pari al 2 % (due per cento) del totale degli iscritti all’associazione o frazione di esso, con un minimo di due Delegati per ogni Regione. La qualità di DELEGATO ha validità per un anno dalla nomina.

Ulteriori Delegati fino ad un massimo di 3 per Regione potranno essere ammessi a richiesta delle Regioni e su delibera dell’Ufficio di Presidenza, in relazione alla particolare entità delle attività svolte in sede regionale.

I risultati delle Assemblee Regionali vengono immediatamente comunicati all’Ufficio di Presidenza che provvede a far recapitare ai Delegati nominati la notizia della convocazione dell’Assemblea congressuale a mezzo di raccomandata AR o di posta elettronica, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'atto di convocazione va comunicato con idonei mezzi anche ai componenti del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei conti.

L'ordine del giorno è definito dall’Ufficio di Presidenza di propria iniziativa o sulla base delle istanze del Comitato Esecutivo, del Consiglio Nazionale, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, di almeno tre Responsabili Regionali o di almeno un ventesimo di Soci.

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L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente Onorario o, nell’ordine di priorità, dal componente più anziano del Consiglio Nazionale o dal Delegato di più antica associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti almeno i due terzi della forza voto in prima convocazione ovvero con qualsiasi percentuale di forza voto presente in seconda convocazione.

L'Assemblea dei Delegati delibera in ordine alle seguenti materie e competenze:

• approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso;

• elezione del Presidente e degli altri membri del Comitato Esecutivo, dei Consiglieri Nazionali, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

• definizione degli indirizzi generali dell'associazione;

• modifiche dello Statuto;

• approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione, qualora attribuiti alla competenza dell’assemblea;

• decidere la eventuale istituzione di sezioni tematiche e definirne le competenze, l'organizzazione e le regole di funzionamento;

• deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto;

• deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In tutti i casi in cui venga raggiunta la parità dei voti, decide il voto del Presidente Onorario che in tali casi sarà chiamato espressamente a votare. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Non è ammessa la rappresentanza del voto tra i delegati e/o gli altri membri dell’assemblea. Una sintesi delle principali delibere dell'Assemblea dei Delegati è pubblicata sul periodico dell'associazione.

Possono essere ammessi a prendere parte alle sedute dell’Assemblea ospiti e giornalisti accreditati con provvedimento del Presidente dell’Assemblea o del Presidente/Comandante Generale del S.A.S.S..

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale S.A.S.S.

Il Consiglio Nazionale, o consiglio di amministrazione nazionale, svolge tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, senza alcuna limitazione, eccetto i poteri e le prerogative espressamente assegnati all’Assemblea dei Delegati o agli altri Organi dell’associazione.

Il Consiglio Nazionale è composto:

a) dal Presidente/Comandante Generale del S.A.S.S., che lo presiede;

b) da tutti i componenti del Comitato Esecutivo;

c) dai Presidenti/Responsabili Regionali;

d) dai Rappresentanti delegati delle Associazioni affiliate;

e) da quattro a 12 Consiglieri Nazionali, ai quali possono essere anche affidati particolari incarichi.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal direttore amministrativo, dal direttore operativo, da tre componenti del Comitato Esecutivo, da

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n. 5 Presidenti Regionali o dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio Nazionale dovrà essere comunque convocato almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al Consuntivo, al Preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta mediante lettera inviata per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’interessato, o in caso di impedimento per raccomandata ar. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio Nazionale almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di suo comprovato impedimento, da uno dei Vicepresidenti nel rispetto dell’ordine gerarchico.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In ogni caso, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è sempre necessaria la presenza del Presidente o, in caso di suo comprovato impedimento, da uno dei Vicepresidenti nel rispetto dell’ordine gerarchico. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, ed eventualmente da tutti i presenti.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Nazionale può svolgersi anche in forma di video-conferenza o audio- conferenza o analoghi sistemi; in tale caso le decisioni assunte, prima di essere verbalizzate, dovranno essere confermate per iscritto da ogni singolo partecipante a mezzo fax o e-mail.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso del Presidente si procede a nuove elezioni del Consiglio Nazionale entro centottanta giorni dalle motivazioni dette. Nel frattempo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente ed il Consiglio Nazionale resta in carica fino all’elezione dei nuovi organi sociali.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso di ogni altro componente del Consiglio Nazionale si procede alla surroga delle rispettive funzioni da parte di altro componente del Consiglio Nazionale fino alla data della prima Assemblea dei Soci nel corso della quale si provvederà alla nomina dei sostituti.

Art.10 - Il Comitato Esecutivo o Comando Generale S.A.S.S.

Il Comitato Esecutivo o Comando Generale S.A.S.S., è l’Organo sociale preposto alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed alla gestione di ogni attività o servizio della stessa, nel rispetto degli indirizzi generali formulati per le rispettive competenze dagli organi associativi. Coordina e dirige l’attività di ogni struttura associativa e delle sezioni territoriali, anche con facoltà di attribuire particolari incarichi a soggetti idonei nei limiti delle previsioni statutarie e regolamentari.

Il Comitato Esecutivo è composto:

a) dal Presidente/Comandante Generale S.A.S.S., con funzioni di Presidente dello stesso Comitato Esecutivo;

b) dal Responsabile/Comandante della Direzione Operativa Nazionale e dal suo Vicario (Vice Comandante);

c) dal Responsabile/Comandante della Direzione Amministrativa Nazionale e dal suo Vicario (Vice Comandante);

d) dal Responsabile/Comandante della Direzione Centrale dei Servizi Associati di Polizia Locale;

e) dal Responsabile/Comandante dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale del CNVPLI;

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

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• gestione dell'associazione e delle sue attività in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali delineati per le rispettive competenze dagli organi associativi, con piena attribuzione di poteri in ordine alla amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

• l’adozione dei Regolamenti interni demandati dal presente Statuto e di ogni Regolamento che si rendesse eventualmente necessario al funzionamento dell’Associazione S.A.S.S. non previsto dalla statuto;

• l’assunzione di provvedimenti sugli acquisti dei bene mobili ed immobili, nonché sulla loro vendita;

• l’istituzione di Sezioni Regionali e la nomina dei rispettivi Responsabili;

• l’istituzione di Comitati con specifiche funzioni tecnico scientifiche e/o organizzative funzionali;

• delibera l’entità delle quote associative;

• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

• organizza la gestione economica della complessiva associazione ed i criteri di gestione ai quali debbono attenersi anche le Sezioni Territoriali;

• delibera in ordine all'ammissione alla associazione di nuovi soci;

• il potere di commissariare o sospendere referenti o delegati regionali per gravi inadempienze o violazioni statutarie;

• la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata dall’Ufficio di Presidenza.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, può porre il veto avverso gli atti degli organi centrali e periferici dell’associazione che si pongano in conflitto con la legge, con il presente statuto e i principi da esso scaturenti, con i regolamenti e le delibere dell'assemblea e dello stesso Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno o su richiesta di uno dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori. Il Comitato Esecutivo dovrà essere comunque convocato almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al Consuntivo, al Preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica inviata almeno otto giorni prima. In casi eccezionali la convocazione può essere fatta con lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato Esecutivo almeno otto giorni prima della riunione e che comunque pervenga a destinazione almeno tre giorni prima della riunione medesima.

Il Comitato esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri, fatti salvi i casi di impedimento degli stessi dovuti a cause di forza maggiore

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo comprovato impedimento, da uno dei Vicepresidenti nel rispetto dell’ordine gerarchico. Il Comitato Esecutivo, anche nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, non può comunque deliberare senza la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può svolgersi anche in forma di video-conferenza o audioconferenza o analoghi sistemi; in tale caso le decisioni assunte, prima di essere verbalizzate, dovranno essere confermate per iscritto da ogni singolo partecipante a mezzo fax o e-mail.

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Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso del Presidente si procede a nuove elezioni del Comitato Esecutivo entro centottanta giorni dalle motivazioni dette. Nel frattempo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente ed il Comitato Esecutivo resta in carica fino all’elezione dei nuovi organi sociali.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso di ogni altro componente del Comitato Esecutivo si procede alla surroga delle rispettive funzioni da parte di altro componente del Consiglio Nazionale fino alla data della prima Assemblea dei Soci nel corso della quale si provvederà alla nomina dei sostituti.

Art. 11 – L’ Ufficio di Presidenza e il Comandante Generale S.A.S.S.

L’ Ufficio di Presidenza è composto, nel rispetto delle rispettive competenze di seguito specificate, dal Presidente effettivo dell’associazione - rappresentante legale - che assume la denominazione di “Comandante Generale S.A.S.S.”

eletto dall’Assemblea Generale dei Delegati, e dal “Presidente Onorario” dell’associazione, titolo omnorifico che compete di diritto al Comandante Generale dei Corpi Sanitari Internazionali (CO.S.INT. onlus).

Il Presidente/Comandante Generale S.A.S.S. è il rappresentante legale dell’associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo per quanto di competenza.

Il Presidente/Comandante Generale S.A.S.S. è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano espressamente riservati al Consiglio Nazionale o al Comitato Esecutivo, ivi compresa la custodia e gestione del patrimonio sociale.

Il Presidente/Comandante Generale S.A.S.S. in particolare:

a) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo;

b) rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di delega dei poteri di rappresentanza a particolari soggetti e/o limitatamente a particolari competenze;

c) sorveglia e regola l’attività dell’Associazione, con piena facoltà di avocazione di ogni potere o competenza attribuiti ad altri soggetti o organi associativi ;

d) svolge ogni compito o attività non espressamente previsti dallo Statuto in capo agli altri organi associativi.

Il Presidente Onorario garantisce il massimo raccordo e supporto da parte dei CO.S.INT. all’organizzazione S.A.S.S., ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) cura le pubbliche relazioni e rappresenta, di concerto con il Direttore Generale, l’associazione S.A.S.S. nella pubbliche cerimonie;

b) presiede i lavori dell’Assemblea dei Delegati con ogni conseguente potere;

c) può partecipare in qualità di osservatore alle attività degli altri Organi sociali;

d) può proporre mozioni ed interrogazioni all’Assemblea dei Delegati;

e) svolge le funzioni di presidente effettivo, a titolo di automatica avocazione, nei casi di comprovato impedimento o assenza per cause di forza maggiore del presidente/comandante generale S.A.S.S.;

f) presiede il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – La Direzione Operativa Nazionale S.A.S.S.

La Direzione Operativa Nazionale dell’Associazione S.A.S.S., cura il coordinamento operativo, nel complessivo ambito nazionale, di ogni attività operativa o di servizio svolte dai Volontari del S.A.S.S..

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Alla Direzione Operativa Nazionale è preposto un Direttore/Comandante al quale è riconosciuta anche la qualifica di Vice Presidente (Capo di Stato Maggiore) dell’associazione relativamente al settore di attività di competenza.

Il Responsabile/Comandante della Direzione Operativa è investito di tutti i necessari poteri per la gestione delle attività Associative di competenza, ivi compresa la gestione della sala operativa nazionale. Allo stesso può essere riconosciuto, con provvedimento del Presidente, il potere di rappresentanza legale dell’associazione per particolari attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni.

La Direzione Operativa cura l’esecuzione delle disposizioni operative emanate dell’Assemblea dei Delegati, dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Esecutivo e dall’Ufficio di Presidenza, garantendo ogni necessaria attività di raccordo e di supporto operativo per l'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Responsabile/Comandante della Direzione Operativa:

a) coordina, soprintende e dirige tutti i servizi operativi dell’associazione S.A.S.S., cura la formazione del personale e cura i necessari rapporti con ogni autorità centrale, nazionale ed internazionale anche a supporto degli altri Organi dell’Associazione e raccordandosi con il Direttore/Comandante della Direzione Amministrativa Nazionale;

b) cura il funzionamento della Sala Operativa Nazionale e coordina l’attività delle sale e/o centrali operative Regionali o territoriali;

c) da attuazione per quanto di propria competenza ai deliberati degli organi dell’associazione, con potere di ispezione generale presso ogni struttura dell’associazione;

d) ha il potere di avocazione, nelle materie di competenza, nei confronti di qualsiasi funzionario o incaricato delle attività o delle strutture dell’associazione;

e) cura la gestione ed il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature dell’associazione.

Per l’attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario propone la costituzione di settori, uffici e servizi.

Per l’espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Vice Direttore/Vice Comandante della Direzione Operativa, e può essere coadiuvato da uno o più aiutanti di campo, scelti tra i membri effettivi dell’associazione, nominati, su proposta dello stesso Direttore, dal Comitato Esecutivo.

Art. 13 – La Direzione Amministrativa Nazionale S.A.S.S.

La Direzione Amministrativa Nazionale dell’Associazione S.A.S.S., cura la gestione amministrativa di ogni attività ordinaria o straordinaria dell’associazione e di supporto agli Organi sociali.

Alla Direzione Amministrativa Nazionale è preposto un Direttore/Comandante al quale è riconosciuta anche la qualifica di Vice Presidente dell’associazione relativamente al settore di attività di competenza.

Il Responsabile/Comandante della Direzione Amministrativa è investito di tutti i necessari poteri per l’amministrazione dell’Associazione, ivi compresa la custodia e gestione del patrimonio sociale. Allo stesso può essere riconosciuto, con provvedimento del Presidente, il potere di rappresentanza legale dell’associazione per particolari attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni.

La Direzione Amministrativa cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e dell’Ufficio di Presidenza, nonché del libro generale dei soci aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità. La Direzione Amministrativa svolge altresì la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea

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dei Delegati, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e coadiuva l’Ufficio di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

In particolare il Responsabile/Comandante della Direzione Amministrativa:

a) soprintende e dirige tutti i servizi amministrativi dell’associazione S.A.S.S., cura la gestione del personale e cura i necessari rapporti con ogni autorità centrale, nazionale ed internazionale anche a supporto degli altri Organi dell’Associazione e raccordandosi con il Direttore Comandante della Direzione Operativa Nazionale;

b) predispone tutto il lavoro che deve essere svolto dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Esecutivo;

c) da attuazione per quanto di propria competenza ai deliberati degli organi dell’associazione, con potere di ispezione generale presso ogni struttura dell’associazione;

d) soprintende alla complessiva gestione dell’associazione, con particolare riferimento alla esecuzione delle direttive impartite dal Presidente, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Esecutivo, alla registrazione finanziaria sui libri contabili, alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese nonché della tenuta delle scritture contabili;

e) ha il potere di avocazione, nelle materie di competenza, nei confronti di qualsiasi funzionario o incaricato delle attività o delle strutture dell’associazione;

f) cura la tenuta dei libri verbali della Assemblea dei Delegati, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e dell’Ufficio di Presidenza, nonché del libro generale dei soci aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità.

Per l’attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario propone la costituzione di settori, uffici e servizi.

Per l’espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Vice Direttore/Vice Comandante della Direzione Amministrativa, e può essere coadiuvato da uno o più segretari amministrativi, scelti tra i membri effettivi dell’associazione, nominati, su proposta dello stesso Direttore, dal Comitato Esecutivo.

In particolare, la Direzione Amministrativa provvede alla tenuta delle registrazioni finanziarie sui libri contabili, alla riscossione delle entrate e della liquidazione delle spese, nonché alla tenuta delle scritture contabili. In particolare, tiene i seguenti libri sociali, numerati successivamente per ogni pagina, bollati in ogni foglio con firma del Presidente:

• libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell’Associazione;

• libro degli inventari;

• libro dei soci;

• libro delle adunanze.

Tutte le scritture contabili ed i registri sociali sono tenuti presso la Sede Amministrativa o presso la sede dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 14 - Il Collegio dei revisori

Spetta al Collegio dei Revisori di avanzare all'indirizzo del Comitato Esecutivo le proposte per un miglior andamento economico ed organizzativo dell'Associazione e di vigilare sullo stesso. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di

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tre membri effettivi e di due supplenti (che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei conti e incompatibile con la carica di componente il Comitato Esecutivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci. Quando non eletti le funzioni sono svolte dal Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Delegati su proposta dell’Ufficio di Presidenza tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri spetta di diritto al Presidente Onorario dell’associazione. Il numero degli altri componenti elettivi è definito dall'Assemblea dei Delegati con un limite minimo di quattro. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio Disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione). Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte dell’Ufficio di Presidenza.

Art.16 - Comitati Tecnico Scientifici.

L’Associazione, per settori di attività specifici, può costituire Comitati tecnico-scientifici. All’istituzione dei Comitati Tecnico Scientifici provvede l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo, e l’attività degli stessi è disciplinata da specifici Regolamenti, approvati rispettivamente dall’Assemblea dei Delegati, dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo. Essi sono composti da un minimo di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato.

Art.17 - Rappresentanza processuale

Il Presidente/Comandante Generale S.A.S.S., in qualità di rappresentante legale dell’associazione, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione e ratificate a posteriori.

Eventuali azioni giudiziarie dell’associazione S.A.S.S. in sede locale potranno essere promosse anche per il tramite del Presidente Regionale. Tale autorizzazione ad agire in giudizio può essere anche data con la forma della ratifica a posteriori.

Art. 18 – Finanza e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

• beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari;

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• contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;

• dalle quote e dai contributi associativi;

• contributi degli associati;

• cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altre associazioni ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari;

• da eventuali donazioni e lasciti testamentari;

• dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di promozione finalizzate al proprio finanziamento, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato;

• dal ricavato di altre attività svolte anche a titolo imprenditoriale, sempre nell’abito degli scopi e finalità associativi, al fine di sostenere l’associazione stessa;

• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

La quota associativa non è rivalutabile ne trasmissibile.

L’ammontare dell’eventuale quota associativa annuale è stabilita dal Comitato Esecutivo.

La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli inventari del S.A.S.S.. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali. Per i beni provenienti da lasciti e/o donazioni verranno trascritti con il valore di provenienza attribuito.

Le strutture nazionale, regionali e territoriali sono obbligate a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario.

Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero a favore del CESISS e dei COSINT.

All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti al S.A.S.S. non possono né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza del S.A.S.S..

L’Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dall’ Ufficio di Presidenza, dal Comandante Generale S.A.S.S., dalla Direzione Amministrativa Nazionale o dalla Direzione Operativa Nazionale per le rispettive competenze.

Le organizzazioni aderenti regionali e/o territoriali o di settore, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni rispettivamente assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in particolare per il fatto dell’adesione al S.A.S.S. Nazionale o della dipendenza da essa, chiedere d’essere sollevate dalle stesse.

La Direzione Amministrativa Nazionale ha facoltà insindacabile di procedere a verifica dei bilanci delle strutture regionali e territoriali. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti nei confronti o a favore delle strutture territoriali, costituiscono normale attività d’assistenza propria dell’Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.

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Art. 19– Bilancio.

Il bilancio del Centro Studi viene redatto nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile italiano, ed è distinto in:

a) situazione patrimoniale;

b) conto economico;

c) rendiconto di gestione.

Il Bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Presidente/Comandante Generale S.A.S.S.. e del Collegio dei Revisori dei Conti, redatte per iscritto. Le eccedenze delle entrate e delle uscite di gestione sono portate nell’esercizio finanziario dell’anno successivo. Gli avanzi di gestione possono essere reinvestiti esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette.

Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l'Assemblea. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Disposizioni particolari per i soci fondatori e soci promotori.

Ai soci fondatori come individuabili dall’Atto Costitutivo, in virtù del merito acquisito attraverso l’opera svolta per l’istituzione, la vita e la salvaguardia delle finalità e scopi dell’associazione, è riconosciuto il diritto di veto inoppugnabile su ogni decisione relativa alle modifiche del presente Statuto, da esercitarsi in forma “assembleare”

tra gli stessi soci fondatori. La medesima assemblea dei soci fondatori, in casi eccezionali, ha facoltà di riconoscere, anche successivamente all’atto di fondazione, la qualità di “fondatore” ai soci effettivi che abbiano contribuito in modo eccezionale alla vita dell’associazione, acquisendo rilevanti meriti.

All’Associazione CE.S.I.S.S. (Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale) ed all’Associazione CO.S.INT.

(Corpi Sanitari Internazionali – onlus), in virtù dei meriti acquisiti per l’opera svolta nella costituzione dell’associazione S.A.S.S. ed a riconoscimento della qualità di garanti della vita della medesima, è riconosciuta la qualità di “soci promotori”. Ai soci promotori del S.A.S.S., in virtù del merito acquisito attraverso l’opera svolta per l’istituzione, la vita e la salvaguardia delle finalità e scopi dell’associazione, è riconosciuto il diritto di veto inoppugnabile su ogni decisione relativa alle modifiche del presente Statuto.

Ogni eventuale provvedimento disciplinare o cautelare da adottarsi nei confronti dei soci fondatori, ivi compresi i provvedimenti di radiazione e sospensione dalla qualità di socio o da eventuali cariche associative, possono essere adottati esclusivamente da un apposito consiglio di disciplina composto esclusivamente da soci che rivestano la qualifica di fondatori. Nei confronti dei soci promotori non possono essere adottati provvedimenti disciplinari, di sospensione o di radiazione, sia essi definitivi, che cautelari, di alcun genere. Le prerogative dei soci fondatori sono trasmissibili agli eredi.

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Titolo II – Le Sezioni Regionali del S.A.S.S.

Art. 21 – Le Sezioni Regionali

Presso ogni Regione (o Provincia Autonoma) è istituita una Sede territoriale “Regionale” dell’Associazione S.A.S.S., che assume la denominazione abbreviata di “S.A.S.S - Sezione Regionale …(nome della Regione)…”, in breve anche

“S.A.S.S - …(nome della Regione)…” la quale costituisce articolazione territoriale della “Associazione S.A.S.S.

Nazionale”, deputata a svolgere ogni attività associativa prevista dal presente Statuto nell’ambito territoriale regionale di competenza.

In particolare, la Sezione Regionale S.A.S.S.:

- rappresenta l’Associazione S.A.S.S. nella Regione e svolge ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;

- promuove e coordina l’attività delle strutture territoriali che si costituiscono nel territorio della Regione con modalità, finalità e organi analoghi a quelli previsti a livello regionale;

- promuove, da sola o in collaborazione con S.A.S.S. Nazionale o altri soggetti pubblici o privati, attività e servizi in favore dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;

- cura ogni attività delegata Comitato Esecutivo nazionale o dal Presidente/Comandante Generale S.A.S.S.;

- promuovere gli scopi e i principi dell’S.A.S.S. Nazionale e l’adesione alle attività di quest’ultima;

- cura l’organizzazione di una Sede Regionale, presso una idonea struttura, mediante la quale assicurare i servizi e le attività associative;

- elegge i DELEGATI che partecipano all’Assemblea Generale dei Delegati secondo criteri di proporzionalità e rappresentatività dei soci iscritti a tale livello e preventivamente definiti a livello nazionale.

Nell’esercizio delle proprie attività, la Sezione Regionale opera con piena autonomia e responsabilità gestionale, attraverso i propri organi associativi previsti dal presente Titolo II dello Statuto.

Art. 22 – Scopi e Attività

La Sezione Regionale, in quanto struttura decentrata di S.A.S.S. Nazionale, persegue i medesimi scopi e finalità dell’Associazione indicati all’articolo 2 del presente Statuto e svolge, nell’ambito del territorio regionale di competenza e raccordandosi con S.A.S.S. Nazionale, tutte le attività di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

Art. 23 – Organizzazione e Coordinamento della Sezione Regionale

La Sezione Regionale opera, sulla base delle indicazioni contenute nella presente sezione dello Statuto, con piena autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

La Sezione Regionale provvederà ad individuare una propria sede, dandone tempestiva comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale con raccomandata con avviso di ricevimento, analogamente ad ogni successiva variazione della stessa. Ad ogni effetto giuridico la variazione di sede avrà efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte di S.A.S.S. Nazionale.

La Sezione Regionale nell’esercizio delle proprie attività adotta i segni distintivi ed i loghi dell’Associazione S.A.S.S.

Nazionale le cui dimensioni, forme ed uso sono definiti dagli apposti regolamenti nazionali. La Sezione Regionale potrà adottare un proprio “Distintivo” personalizzato con le insegne ed il nome della Regione, nel rispetto delle indicazioni regolamentari e dei modelli appositamente approvati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

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La Sezione Regionale, fino allo svolgimento del primo congresso regionale per l’elezione degli Organi Regionali, opera in regime di Commissariamento. Successivamente opera attraverso i propri Organi Regionali.

Nell’ambito del territorio di ogni Regione è promossa la costituzione delle Sezioni Territoriali, Provinciali e Locali, del S.A.S.S. dotate di autonomia organizzativa, gestionale e funzionale sulla base di propri Statuti, adottati dalle rispettive Assemblee dei soci, conformemente agli Statuti tipo allegati “A1” (Statuto tipo per le Sezioni Territoriali Provinciali) e “A2” (Statuto tipo per le Sezioni Territoriali Locali) del presente Statuto, fatte salve successive integrazioni e/o modifiche disposte da S.A.S.S. Nazionale.

Le attività delle Sezioni Provinciali e Locali sono sempre coordinate dalla Sezione Regionale corrispondente, la quale ha anche il compito di nominare e revocare i responsabili locali nel caso in cui non siano ancora state costituite S.A.S.S. provinciale e S.A.S.S. locale.

In particolare, le Sezioni S.A.S.S. Provinciali e Locali:

- operano sulla base dei propri Statuti conformi a quello predisposto su modello tipo dal Comitato Nazionale, quale struttura decentrata di S.A.S.S. Nazionale e Regionale;

- svolgono attività coordinata da un responsabile territoriale eletto dagli associati iscritti al rispettivo livello o, fino allo svolgimento del primo congresso territoriale, nominato dalla struttura regionale o nazionale di S.A.S.S..

Al Presidente ed al Comitato Direttivo regionali è fatto obbligo di relazionare periodicamente all’indirizzo del Responsabile nazionale delle sedi territoriali.

Il Comitato Esecutivo nazionale, ha facoltà di nominare appositi Commissari Territoriali, che operano a supporto dei rispettivi organi esecutivi e direzionali territoriali (regionali, provinciali o locali) ai quali sono affidati i compiti relativi alla sorveglianza sul buon andamento delle sezioni regionali, provinciali o locali, con obbligo di riferire periodicamente al Segretario Generale.

In caso di gravi irregolarità di gestione amministrativo-finanziaria, il Comitato Esecutivo nazionale può disporre il

“Commissariamento” della Sezione Regionale per tutto il periodo necessario ed in ogni caso fino a nuove elezioni degli organi territoriali.

La Sezione Regionale provvede, inoltre, per quanto di competenza e conformemente alle direttive ricevute, a svolgere ogni attività di cooperazione con le eventuali Associazioni Affiliate che svolgono attività nell’ambito del territorio regionale di competenza.

Art. 24 – Adesione e Recesso dei Soci

L’adesione dei Soci all’Associazione S.A.S.S., fatte salve le eccezioni stabilite dall’articolo 6 del presente Statuto, avviene su base regionale in relazione al luogo di residenza o di abituale dimora dichiarato dal socio stesso, conformemente alle prescrizioni di cui al citato articolo 6 del presente Statuto.

L'accesso alla qualità di socio dell’Associazione S.A.S.S. è libero, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità di S.A.S.S.. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le domande di adesione sono inoltrate al Presidente Nazionale di S.A.S.S. per il tramite del Presidente o Responsabile della Sezione Regionale S.A.S.S.. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Esecutivo nazionale. Il Comitato Esecutivo nazionale, può opporre il diniego alla domanda di adesione a socio S.A.S.S. quando la stessa promani da persona che abbia manifestato di perseguire finalità contrarie a quelle previste dal presente statuto, ovvero operi fattivamente in contrasto con le stesse finalità. L'adesione all’Associazione S.A.S.S. comporta il versamento della quota associativa annuale direttamente all’S.A.S.S. Nazionale. L’adesione ha durata indeterminata.

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Annualmente viene rinnovata con il versamento della quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale, salvo recesso da comunicare al Comitato Esecutivo nazionale. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.

Ciascun aderente è libero di recedere dalla qualità di socio S.A.S.S. in ogni momento, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo nazionale con lettera raccomandata. Il recesso del socio diventa operativo dalla data di ricevimento della comunicazione e non necessita di accettazione. Il socio che recede non ha il diritto al rimborso della quota associativa versata.

Art. 25 – Gli Organi delle Sezioni Regionali

Sono Organi delle Sezioni Regionali dell’Associazione S.A.S.S.:

a) l'Assemblea Regionale dei Soci;

b) il Consiglio Regionale;

c) il Comitato Direttivo Regionale;

d) il Presidente Regionale.

Art. 26 – L’Assemblea Regionale dei Soci

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i membri dell’ Associazione S.A.S.S. residenti o dimoranti stabilmente nel territorio della rispettiva Regione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Comitato Direttivo Regionale.

All'Assemblea Regionale compete:

a) eleggere i componenti del Consiglio Regionale e del Comitato Direttivo Regionale, con esclusione del Presidente Regionale che è nominato dal Comitato Direttivo Nazionale;

b) approvare gli indirizzi generali ed i programmi dell’attività annuale dell’associazione in ambito regionale;

c) approvare il rendiconto annuale dell’attività dalla Sezione Regionale;

d) approvare eventuali proposte di modifiche allo Statuto o ai Regolamenti dell’Associazione S.A.S.S.;

e) approvare i Regolamenti regionali nelle materia demandate alla competenza regionale.

L'Assemblea Regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

La convocazione è fatta dal Presidente Regionale mediante e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ad ogni socio, e pubblicata con il medesimo preavviso sul sito ufficiale dell’Associazione nazionale. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti. L'assemblea regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni socio, qualunque sia il suo rapporto con l'associazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo. E' ammesso il voto per delega: ciascun socio non può farsi portatore di più di quattro deleghe. Il Presidente, i Vicepresidenti o altro componente del Consiglio Regionale o del Comitato Direttivo regionale, non possono né rappresentare, né conferire deleghe di altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. I membri degli organi non possono essere portatori di deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti le persone.

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