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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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Academic year: 2022

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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

_______________________________________________________________________

VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

N. 303-A N. 304-A RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari della Presidenza, programmazione, bilancio,

finanze, ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto)

Integrata ai sensi dell’art. 83, comma 1 del Regolamento interno (Relatore di maggioranza GOTTARDO)

sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)>>

e sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>>

e sul

<<Piano regionale di sviluppo 2003-2005>>

Presentati dalla Giunta regionale il 29 novembre 2002

---

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 2002 ----

(2)

Signor Presidente, egregi colleghi,

in attuazione delle vigenti norme e procedure, la Giunta regionale ha predisposto, e la I Commissione permanente integrata del Consiglio regionale ha approvato, i documenti programmatici e contabili per il triennio 2003-2005, costituiti dalla legge finanziaria regionale 2003 (disegno di legge n. 303), dal bilancio pluriennale 2003-2005 e annuale 2003 (disegno di legge n. 304) e dal Piano regionale di sviluppo 2003-2005.

I contenuti dei tre documenti programmatici trovano fondamento normativo nella legge finanziaria regionale e nella legge di bilancio che, in sede di previsione, dispongono il puntuale adeguamento di entrate e di spese.

La legge finanziaria, in particolare, adegua il bilancio pluriennale e annuale agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo. Tale legge, quindi, provvede alla definizione annuale dell'entità delle risorse finanziarie impegnate a legislazione vigente ed a finanziare i nuovi fabbisogni. A tal fine essa contiene, quindi, le necessarie modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che hanno riflessi finanziari nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi.

Questo, in estrema sintesi, il ruolo che la manovra finanziaria annuale assolve nel quadro normativo regionale attuale.

La manovra finanziaria proposta, peraltro, non può non tener conto del complessivo scenario dettato dalla Finanziaria dello Stato e ciò per le conseguenze della stessa sui suoi dati strutturali. Il riferimento alla Finanziaria dello Stato, infatti, è quanto mai necessario anche per precisare l’effettivo livello di autonomia finanziaria della nostra regione, fondamento e condizione per l’esercizio di qualsivoglia ruolo e per individuare gli strumenti, anche nuovi, per il reperimento delle risorse finanziarie.

Lo scenario, problematico, entro il quale si colloca la Finanziaria regionale 2003, ci obbliga alla individuazione di precise, inequivoche priorità e ad un rigoroso controllo di gestione.

Accanto all'istituzione del fondo straordinario per l'alluvione del 2002 ed al programma degli interventi per la messa in sicurezza del territorio che necessariamente, come puntualmente assicurato dalla Giunta regionale, costituiranno integrazione dei provvedimenti finanziari in sede di esame da parte dell'Aula, della manovra proposta si segnalano, in particolare:

- il rafforzamento dell'intervento regionale nel comparto sanitario e sociale (+

4,43%) con misure di sostegno alle famiglie, sia per la tutela della maternità sia a sollievo degli oneri che comporta il mantenimento in famiglia di portatori di handicap o di anziani non autosufficienti;

- la conferma dei trasferimenti al sistema delle Autonomie Locali e costituzione del Fondo speciale per infrastrutture e opere pubbliche (100 M€);

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- la creazione di un Fondo globale per la ricerca e l'innovazione e per le professioni.

In premessa è stato delineato il mandato della legge finanziaria regionale che ora, quale strumento essenziale per la manovra 2003-2005 contenente rifinanziamenti, definanziamenti e nuovi interventi finanziari, viene esaminato nei contenuti specifici, con l’evidenziazione delle novità significative nonché di eventuali modificazioni rispetto alle proposte della Giunta regionale intervenute durante l’esame da parte della I Commissione permanente integrata.

Sotto il profilo strutturale la legge finanziaria è suddivisa in 10 articoli, dei quali alcuni di natura tecnica ed altri contenenti le nuove norme di finanziamento, con rinvio a specifiche tabelle per i rifinanziamenti o definanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione regionale.

Si tratta di un provvedimento che ha consentito, con grosso sforzo, di mettere in sicurezza la spesa sanitaria e di contribuire all’espansione della spesa sociale attraverso specifici interventi in favore di anziani e persone handicappate, nonché, attraverso il sostegno alla famiglia.

Con questa legge finanziaria sono state inoltre incrementate le assegnazioni alle Autonomie locali. Va rilevata, a tal proposito, l’istituzione di un piano di investimenti, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per le opere pubbliche riguardanti le Autonomie Locali e 20 milioni di euro per interventi intersettoriali di investimento riguardanti altri enti.

Sempre in tema di Autonomie locali, va segnalata la diversa modalità di assegnazione di risorse agli enti locali che a decorrere dal 2003 avverrà attraverso il sistema delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali. Ciò assicurerà certezza nella assegnazione delle risorse e una maggiore responsabilità degli enti locali nella gestione delle stesse.

Nella definizione della compartecipazione non solo è assicurato il livello di spesa già vigente per l’anno 2002, ma è stato disposto un incremento che si misura complessivamente in 6 milioni di euro.

La spesa indistinta autorizzata per il 2003 è pari a 366 milioni di euro, al netto di una quota di 3,8 milioni di euro relativa alla spesa assistenziale già inclusa fino al 2002, ma che sarà attribuita, a far data dal 2003, per i medesimi fini, a carico del Fondo sociale regionale.

Sono state inoltre previste disponibilità finanziarie non inferiori a quelle stanziate lo scorso anno per interventi in favore dei settori produttivi e del territorio.

In sintesi, quindi, le principali linee di intervento della legge finanziaria si possono individuare lungo le seguenti direttrici: compartecipazione ai tributi erariali e consolidamento della spesa delle autonomie locali, messa in sicurezza della spesa sanitaria, espansione della spesa sociale.

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Per quanto concerne la spesa sanitaria e sociale i relativi oneri sono quantificati in 1.650 milioni di euro annui, di cui 25 milioni sono stati accantonati a fondo globale per oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del comparto sanitario e 15 milioni sono stati invece destinati all’assistenza.

Significativa importanza è stata, infatti, riservata al settore sociale con particolare riguardo agli interventi a favore di anziani e di persone handicappate, sia in termini di gestione che di investimenti sulle strutture.

Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle imprese ed il recupero di competitività nel sistema produttivo della Regione Friuli Venezia Giulia, particolare attenzione è stata inoltre rivolta al settore dell’innovazione attraverso uno stanziamento a fondo globale di 12 milioni di euro.

A seguito del dibattito avvenuto in Commissione, le poste di bilancio - rispetto alla stesura approvata dalla Giunta - hanno subito alcune variazioni.

Tra le modificazioni maggiormente significative va segnalato il trasferimento, dal fondo globale al capitolo operativo, dello stanziamento di 1.000.000,00 di euro previsto per interventi volti a favorire l’utilizzo da parte dei disabili del trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne le politiche per la famiglia, la Commissione ha ritenuto opportuno mantenere il sistema di interventi attualmente in vigore, anziché conferire direttamente ai Comuni le funzioni in materia di sostegno e agevolazione della maternità, operando quindi un rinvio – per le modifiche in materia – alla discussione del Disegno di legge organico sulla famiglia.

In ambito di trasferimenti a favore degli enti locali è stata operata una riduzione del contributo straordinario previsto a favore della Questura di Pordenone, per la realizzazione di un progetto di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio.

E’ stato inoltre accolto dalla Commissione un emendamento volto a stanziare 20.000,00 euro a favore dell’Associazione degli enti locali per la pace.

Nel settore Istruzione, cultura e sport, la Commissione non ha ritenuto opportuno finanziare un intervento puntuale diretto al sostegno di attività culturali a favore del Comune di Tricesimo, nonché l’intervento finalizzato all’istituzione di una nuova facoltà presso l’università di Trieste.

Nel mentre, sono state destinate risorse per un importo pari a 100.000,00 di euro in favore del European joung olimpic festival.

Vanno ancora segnalati alcuni emendamenti compensativi nell’ambito del settore agricoltura; mentre nel settore turistico è stata reintrodotta un’assegnazione a favore dei Comuni ad economia turistica.

(5)

Un’ulteriore assegnazione è stata inoltre introdotta al fine di sostenere la sperimentazione del voto elettronico da attuare nel corso delle elezioni regionali del giugno del 2003. Lo stanziamento previsto è di 200.000,00 euro.

Nel dettaglio, l’articolo 1, avente carattere tecnico-finanziario, prevede l’approvazione:

- delle previsioni d’entrata per l’anno 2003;

- del ricorso al mercato finanziario, anche tramite l’emissione di BOR, di cui si prevedono le condizioni di emissione;

- degli accantonamenti a fondo globale e dei fondi di riserva.

L’articolo 2 reca i trasferimenti al sistema delle autonomie locali (Province, Comuni e Comprensori montani).

La spesa per gli Enti Locali - a partire dal 2003 - verrà stabilita in termini di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi in Friuli Venezia Giulia in modo da conferire agli Enti Locali stessi una "responsabile autonomia finanziaria". Agli Enti Locali, in pratica, i 2/10 delle quote introitate con Irpeg, Irpef e quelle sui consumi energetici, sui tabacchi, sulle concessioni idroelettriche e 1/10 ex IVA.

Con l’articolo 3 sono disposti i finanziamenti per la "promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali".

Numerose le nuove disposizioni di spesa in materia di territorio e ambiente nell’articolo 4 che contiene, anche, interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti con il trasferimento alle Province delle competenze per la gestione degli interventi di miglioramento ambientale nell'ambito dell'attività venatoria esercitata nella Regione Friuli Venezia Giulia. Nuove disposizioni riguardano anche i settori dei parchi, della pianificazione territoriale e della ricostruzione delle zone terremotate.

Gli interventi nel settore dell’istruzione, della cultura e dello sport sono previsti dall’articolo 5 con rifinanziamenti di alcune leggi di settore e l’individuazione di nuovi interventi.Particolare rilievo assume, nel settore della cultura, l'avvio di un progetto speciale mirato al rilancio del ruolo del compendio architettonico di Villa Manin di Passariano quale centro di riferimento di eccellenza per eventi di alto valore artistico.

Sostegno alle imprese soprattutto per l’innovazione e l’internazionalizzazione:

questa la caratterizzazione degli interventi nei settori produttivi previsti dall’articolo 6 che comprende nuovi interventi e significativi rifinanziamenti.

Numerose norme finanziarie e contabili intersettoriali sono contenute nell’articolo 7.

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L’articolo 8 ha natura tecnica e definisce le norme di riferimento per la copertura finanziaria della legge.

L’articolo 9 detta norme per la sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti da notificare alla Commissione dell'Unione Europea.

L'articolo 10 disciplina l’entrata in vigore della legge che ha effetto dal 1 gennaio 2003.

Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli di FI-CCD-FDC, LN, AN e UDC; hanno votato contro, preannunciando relazioni di minoranza, DS, DL- MARGHERITA, Ipu-PDCI, IpU-Verdi e Gruppo Misto-PRC.

Si confida che la manovra finanziaria di cui alla presente relazione possa essere confortata dal voto del Consiglio Regionale nei tempi previsti.

GOTTARDO

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