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Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

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Academic year: 2022

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Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

_______________________________________________________________________

VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

FZ/AL/db N. 201-A.BIS

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale,

disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l’Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza PUIATTI)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

<<Norme sul referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia>>

Presentata dai Consiglieri Ciriani, Saro, Travanut, Narduzzi, Gottardo il 27 marzo 2001

---

Presentata alla Presidenza il 17 luglio 2001 ---

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Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge “trasversale”, presentata dai consiglieri Ciriani, Saro, Travanut, Narduzzi, Gottardo, viene spacciata come una proposta tecnica e quindi una sorta di atto dovuto su cui non c’è nulla da discutere.

In realtà non è così. E’ una proposta tesa a ridurre, anziché favorire, la possibilità di partecipazione dei cittadini elettori alla definizione delle regole del gioco elettorale. Per questo ho votato contro in Commissione e purtroppo sono stato l’unico.

La legge costituzionale 2 del 2001 che ha riscritto l’articolo 12 dello Statuto regionale infatti ci impone la riscrittura delle regole prevedendo che il Consiglio Regionale approvi una legge per determinare la forma di governo della Regione, le modalità di elezione del Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, la sfiducia nei confronti del Presidente, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, l’iniziativa legislativa diretta dei cittadini, e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Nello stesso articolo si prevede che la legge regionale citata possa essere sottoposta a referendum confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione se lo richiedono un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio Regionale, nel caso in cui la stessa legge sia stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Questo in pratica vuol dire che se la legge viene approvata con meno di quaranta voti il referendum confermativo può essere chiesto da dodici consiglieri regionali o da circa ventimila elettori; se invece la legge ottiene almeno quaranta voti può essere sottoposta a referendum soltanto su richiesta di circa trentatremila elettori.

Il referendum confermativo è quindi un referendum “speciale” finalizzato a ratificare le regole del gioco che dovrebbero essere condivise dalla stragrande maggioranza dei cittadini elettori.

Questo spirito viene poi in parte vanificato dalla legge costituzionale 2 del 2001 che stabilisce un limite di tre mesi dalla pubblicazione per depositare l’eventuale richiesta di referendum confermativo corredata dalle firme e dai certificati relativi. Tale limite non è superabile da una legge regionale, però la Regione può decidere quando pubblicare la legge, ossia da quando far decorrere i tre mesi entro i quali è possibile richiedere il referendum. E’ evidente che raccogliere oltre trentamila firme in due mesi e mezzo in primavera è difficile, ma in piena estate è impossibile. Se la Magistratura sospende tutti i termini previsti dai vari codici dal primo agosto al quindici settembre perché noi non possiamo fare altrettanto?

Presenterò in Aula alcuni emendamenti tesi a favorire, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini; vedremo se la maggioranza del Consiglio continuerà ad arroccarsi dentro l’Aula consiliare per difendersi dagli elettori.

Puiatti

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Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

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VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

FZ/AL/db N. 201-A.TER

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale,

disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l’Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza BRUSSA)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

<<Norme sul referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia>>

Presentata dai Consiglieri Ciriani, Saro, Travanut, Narduzzi, Gottardo il 27 marzo 2001

---

Presentata alla Presidenza il 17 luglio 2001 ---

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Signor Presidente, egregi colleghi,

considero un grave “vulnus” alla nostra specialità e quindi alla nostra potestà legislativa il fatto che il Parlamento abbia introdotto, con l’articolo 5 della legge costituzionale n. 2/2001, la cosiddetta “norma transitoria” con la quale si adegua il sistema elettorale del Friuli-Venezia Giulia al sistema elettorale in vigore nelle Regioni a statuto ordinario.

Va anzitutto precisato come, a mio giudizio, il concetto di “norma provvisoria” sia del tutto improprio in quanto di provvisorio tale norma ha davvero poco.

Mi spiego.

Se il Consiglio regionale non fosse in grado, nei mesi che ci separano dalla fine di questa legislatura, di approvare una norma elettorale diversa da quella indicata dal legislatore nazionale, la cosiddetta “norma transitoria” diventerebbe automaticamente norma definitiva.

L’altro aspetto rilevante e direttamente attinente alla proposta di legge in discussione, è che il Parlamento non si è limitato a dettare tale norma, ma ha previsto, con lo stesso articolo 5 della legge costituzionale sopra indicata, la possibilità di assoggettare l’eventuale legge approvata dal Consiglio regionale al giudizio popolare, attraverso un referendum.

Addirittura la possibilità di referendum è previsto possa essere diversamente attivata a seconda del modo con il quale il Consiglio regionale approva la legge.

Se, infatti, la legge elettorale che il Consiglio regionale dovesse approvare avrà ottenuto la sola maggioranza assoluta dei voti espressi, il referendum potrà essere indetto se entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ne facesse richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione (circa 21.000 cittadini) o un quinto dei componenti il Consiglio regionale (cioè 12 consiglieri).

Se invece la legge elettorale eventualmente approvata dal Consiglio regionale ottenesse almeno i due terzi dei voti del Consiglio medesimo, il referendum potrebbe essere attivato qualora, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facesse richiesta un trentesimo degli elettori (circa 36.000 cittadini).

Come si può comprendere, dunque, nel primo caso una parte minoritaria nel Consiglio regionale che non approva una data legge elettorale può sempre bloccarne l’applicazione richiedendo l’indizione del referendum.

Anche nel caso ipotetico che il Consiglio regionale approvasse all’unanimità dei suoi componenti una data legge elettorale, 30.000 cittadini della nostra Regione potrebbero bloccarne l’efficacia promuovendo il referendum.

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La legge approvata dal Consiglio regionale diventerà esecutiva, infatti, solo una volta trascorsi i tre mesi dalla sua pubblicazione in assenza di una richiesta di referendum o, indetto il referendum, questo ottenesse un risultato confermativo della legge stessa.

Si comprende, dunque, come il legislatore nazionale non si sia limitato a sottomettere la legge elettorale della nostra Regione ad una “norma transitoria” che potrebbe, nel caso di inerzia, diventare effettiva, ma, di fatto, abbia posto “sotto tutela”

del giudizio degli elettori le leggi che in materia elettorale il Consiglio regionale dovesse approvare.

Alla luce di queste considerazioni si può intuire come, dato il breve tempo che ci rimane, c’è il serio rischio che se non si trovi un’ampia convergenza politica su un’ipotesi legislativa relativa al sistema elettorale da adottare nella nostra Regione, nel 2003 si possa votare con la norma “transitoria” che sarà, nel frattempo, diventata legge.

Ecco perché forti sono le perplessità nel dover approvare un testo che dà attuazione ad un atto dovuto, le norme del referendum confermativo, appunto, così come proposte in questo testo.

Se, infatti, non possiamo sottrarci dall’approvare una norma che delinea tempi e modalità del referendum confermativo, credo che a tutela del ruolo legislativo del Consiglio regionale si debbano anche prevedere modalità che, da un lato, rispettino il diritto dei proponenti il referendum e, dall’altro, il significato politico di una legge approvata dall’organo legislativo a ciò preposto.

In questo senso ritengo che, ad esempio, il poter dichiarare pubblicabile in via definitiva e quindi applicabile la legge approvata dal Consiglio regionale anche se il referendum indetto non raggiungesse il 50% più uno degli elettori, indipendentemente dal risultato, è, credo, una norma di correttezza e rispetto istituzionale.

Infatti, le norme che regolano attualmente il referendum cosiddetto propositivo prevedono che la legge diventi operativa solo se, una volta indetto il referendum, la maggioranza degli elettori si esprima con un sì alla conferma della legge sottoposta a referendum.

Se dunque rimanesse valida la sola ipotesi prevista nel testo oggi in discussione, si potrebbe verificare il caso che una minoranza di elettori della nostra Regione, contraria ad una data legge elettorale approvata dal Consiglio regionale, promuova il referendum, si esprima per il no alla legge pur con una percentuale risibile rispetto agli aventi diritto, ma superiore ai sì, e faccia cosi decadere l’applicabilità di quella legge approvata magari a stragrande maggioranza dal Consiglio regionale.

Io credo allora che il Consiglio regionale debba seriamente riflettere su queste ragioni dato che oggi non viene riconosciuto alle autonomie regionali, e neppure alla nostra Regione che è “speciale”, quello che lo Stato ha invece riservato per sé.

Come è noto, infatti, nella recente legge costituzionale di “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, saremo sì chiamati con referendum ad un voto

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confermativo o meno, ma lo saremo solo perché la legge approvata dal Parlamento è stata votata a maggioranza.

Se, infatti, quella legge fosse stata approvata con una maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento, quella legge sarebbe stata automaticamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sarebbe così diventata legge della Repubblica italiana.

Come si vede, dunque, il Parlamento il federalismo lo intende in maniera unidirezionale.

Ultimo elemento da valutare è l’atto politico, non irrilevante, di cui il Parlamento si è reso protagonista introducendo la cosiddetta “norma transitoria”, quello di aver tolto l’elemento della proporzionalità nel sistema elettorale in vigore finora nell’elezione del Consiglio regionale, dando così una chiara indicazione nel senso di un sistema elettorale diverso che, invece, non è stato fatto per la Regione Trentino-Alto Adige nei confronti della quale il Parlamento nazionale ha confermato comunque la proporzionalità del sistema elettorale.

Se ne ricava, dunque, un giudizio che la specialità del Trentino-Alto Adige è “più speciale” della nostra.

Colleghi,

credo che ciò debba fare molto riflettere, al di là delle idee che ognuno di noi ha rispetto al sistema elettorale più idoneo per la nostra Regione. E’ muovendo da queste considerazioni che il CPR, pur prendendo atto della necessità, peraltro dovuta per obbligo di legge, di predisporre un testo normativo sul referendum confermativo, ha espresso un voto di astensione al testo uscito dalla Commissione, con l’ambizione di contribuire a predisporre qui in Aula un testo che, da un lato, rispetti ciò che il legislatore nazionale ci ha indicato di fare, ma, dall’altro, debba necessariamente tener conto di quanto il Consiglio regionale, nella sua autonomia e potestà legislativa intenderà approvare in tema di legge elettorale.

Ecco perché, a mio giudizio, una legge regionale approvata dal Consiglio può non trovare applicazione solo se almeno la metà più uno dei cittadini di questa Regione chiamati a votare si esprimesse contro.

Se così non fosse, verrebbe meno non solo il rispetto delle istituzioni, ma, atto ben più grave, verrebbe meno il concetto stesso di democrazia.

BRUSSA

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