REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
C.C. n. 24 del 23/03/1999 C.C. n. 3 del 16/02/2000 C.C. n. 4 del 28/02/2001 C.C. n. 17 del 28/02/2002 C.C. n. 24 del 30/03/2006
C.S. con i poteri C.C. n. 17 del 31.03.2008
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Falconara Marittima, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo del 15.12.1997, n. 446 ed ogni altra disposizione normativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Art. 2
Detrazione per abitazione principale
Si intende abitazione principale:
a) quella nella quale il soggetto persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
d) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo porterà la residenza entro sei mesi dalla data di acquisto.
Art. 2/BIS
Pertinenze abitazione principale
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, le unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, nonché dichiarate a servizio dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali:
a) C/6 anche se non ubicate nello stesso fabbricato dell’abitazione;
b) C/2 a condizione che appartenga ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico.
L’agevolazione è limitata ad una sola unità immobiliare di cui alla lettera a) o alla lettera b).
Il contribuente è tenuto, al fine di avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1, a dichiarare la destinazione a pertinenza dell’abitazione principale con le modalità previste dall’art. 10 del D.Lgs. 504/92.
Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi così l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
La norma di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 Gennaio 2000.
Art. 2/TER
Immobili locati - L. 431/98.
Per avere diritto all’aliquota agevolata di cui all’art.2, 3°comma, L. 431/98 i proprietari, o titolari di altro diritto reale, devono:
cedere in locazione l’immobile ad un soggetto che abbia la residenza anagrafica in tale unità immobiliare;
presentare al Servizio Tributi copia del contratto di affitto, stipulato ai sensi dell’art.2, 3°comma, L. 431/98 e regolarmente registrato, entro il 31 Dicembre dell’anno d’imposta nel corso del quale è stato redatto.
L’aliquota agevolata di cui sopra si applica anche all’unità immobiliare considerata pertinenza ai sensi dell’art. 2/BIS del presente regolamento.
Art. 2/QUATER Comodato gratuito
Si considerano abitazioni principali, con applicazione della sola aliquota ridotta per questa previste, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.
Si considerano, altresì, abitazioni principali, con applicazione della sola aliquota ridotta per queste previste, gli immobili concessi in uso gratuito agli
dell’altro coniuge.
A decorrere dall’anno d’imposta 2008 per beneficiare dell’agevolazione di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, gli interessati dovranno presentare, entro la data del versamento in acconto, autocertificazione di cui al D.P.R.
445/2000, in cui venga dichiarato:
a) il soggetto a cui è stato concesso l’immobile in uso gratuito e l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale;
b) il soggetto a cui è stato concesso l’immobile dovrà avere nello stesso la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a o di un nucleo unifamiliare nello stato di separato/a, divorziato/a con diritto di abitazione sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge.
Art. 2/QUINQUIES
Comodato gratuito – altri gradi di parentela
Abrogato.
Art. 2/SEXIES
Unità immobiliari a disposizione di soggetti non residenti
Abrogato.
Art. 2/SEPTIES
Abitazione principale – Casi particolari
All’unità immobiliare, catastalmente divisa (appartenente alle categorie catastali “A”, esclusa la A10) ma di fatto internamente collegata con l’abitazione di residenza e direttamente utilizzata dallo stesso nucleo familiare come unica abitazione, si applica l’aliquota ordinaria.
Art. 2 /OCTIES
Soggetti passivi in caso di separazione o divorzio
Abrogato.
Art. 3
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ex comma 5 - art. 5 - del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nel caso in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli che verranno stabiliti, in riferimento agli indirizzi adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, a seguito dell’individuazione delle nuove microzone catastali ai sensi della L. 662/96 e del D.P.R. 138/98.
Art. 4
Riduzioni d’imposta
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari.
In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
S’intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
- immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale; non possono pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.
15/68.
dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale.
L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione.
Art. 5 Esenzioni
Nell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92, concernente le esenzioni dell’imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
“a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali;
a-bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all’art. 41 della Legge n. 833/78, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.”
Nella lettera i) dello stesso articolo, dopo le parole “gli immobili”, sono aggiunte le seguenti “direttamente utilizzati e posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario”.
Art. 6 Versamenti
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati:
a) da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all’intera proprietà condivisa;
b) in caso di successione nel corso dell’anno a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda in totale a quello dovuto dagli eredi.
I versamenti d’imposta devono essere effettuati sull’apposito c.c.postale n.72270291 intestato a “Esino Entrate SpA – Comune di Falconara Mar. – ICI Ordinaria”.
Art. 6/BIS
Dilazione ruolo coattivo
Abrogato.