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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Consiglio comunale n. 49 del 15 novembre 2001 –

modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2002, n. 60 del 5 dicembre 2002, n. 39 del 29 settembre 2005, n.68 del 30 novembre 2006 e n. 82 del 3 dicembre 2008.

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 59 del citato decreto n. 446/1997.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili e da quelle relative alle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione della giunta comunale.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento alle fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 6 1del d. lgs. n. 504/92.

Art. 3 - Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i)2 del d. lgs. n. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati e alla condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall’ente non commerciale utilizzatore.

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Art. 4 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, a condizione che esso sia ivi residente, in conformità alle risultanze anagrafiche, e vi dimori abitualmente.

2. Vengono altresì considerate abitazioni principali:

a) l’ abitazione di residenza abituale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – A.L.E.R. – (ex I.A.C.P.);

c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità non risulti locata.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia data in uso gratuito a parenti, si applica il successivo art. 6.

3. L’amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale 1. Le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili relative

all’abitazione principale sono estese alle sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, come previsto dall’art. 30 della legge 488/1999.

L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione nella quale dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza, e che questa sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione, secondo quanto previsto dall’art. 817 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono pertinenze: il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina, classificati con categoria C/2, C/6, C/7, che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero che si trovino ad una distanza non superiore a cento metri dallo stesso. Tale distanza non si applica alle autorimesse realizzate ai sensi dell’art. 9 della legge 24.3.1989, n 122 e della legge regionale del 19.11.1999, n. 22.

3. Il contribuente può sottoporre alla disciplina agevolata di cui al presente articolo più unità immobiliari pertinenziali, ad eccezione del caso in cui all’interno dell’edificio o del complesso immobiliare dove queste sono ubicate esistano altri fabbricati di categoria catastale da A01 ad A09 di cui il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o sia locatore finanziario, anche in quota parte.

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4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal d. lgs. n.

504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dal citato decreto.

Art. 6 - Abitazioni in uso gratuito

1. Si considera abitazione principale con le relative pertinenze così come definite all’art. 5 del presente Regolamento, ai soli fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta, quella concessa in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento ai:

• parenti di primo grado in linea retta (figli – genitori);

• affini di primo grado (suoceri/generi-nuore)

• al coniuge e/o ex-coniuge, anche se separato o divorziato;

che la occupano quale loro abitazione principale.

2. Per beneficiare della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo e il fruitore del comodato gratuito devono inoltrare apposita richiesta all’Ufficio Tributi entro il termine massimo della scadenza per il versamento del saldo ICI.

Al fine di ottenere l’agevolazione prevista il concedente deve presentare copia del contratto di comodato gratuito in essere debitamente registrato presso l’ufficio competente.

3. La richiesta deve essere rinnovata solo in caso di variazioni che il soggetto interessato comunicherà all’Ufficio Tributi entro 30 giorni.

4. L’amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 7 - Valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La Giunta comunale, con specifico provvedimento, può determinare, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. Fermo restando che il valore delle aree è quello stabilito al comma 1, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui la base imponibile

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5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 63del d. lgs. n. 504/92.

6. L’area che nel catasto urbano risulta asservita al fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 8 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del d. lgs. n. 504/92 l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lett. a) e b) della legge n. 457/19784.

3. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. A tale scopo dovranno essere valutati, in base alle vigenti normative edilizie dell’ente, lo stato di conservazione delle strutture e la relativa funzionalità igienico sanitaria, con particolare riguardo ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) alle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d’angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b) alle strutture orizzontali come solai, archi, volte, tamponature, tramezzi, che possano far presagire danni a cose o persone;

c) alla presenza e adeguatezza dei servizi igienico sanitari.

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a interventi edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, dell’ammodernamento, o miglioramento. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e)5 della

3Il comma 6 dell’art. 5 del d. lgs. n. 504/92 recita: “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”

4L’art. 31 della legge n. 457/1978 recita: “a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici elle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

5L’art. 31 della legge n. 457/1978 recita: “c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di pere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tal interventi comprendono il ripristino o la

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legge n. 457/1978, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6, del d.

lgs. n. 504/92.

5. Non costituisce inoltre motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini ICI il mancato allacciamento degli impianti (acqua, gas, energia elettrica, fognature ecc.).

6. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e nel rispetto del DPR n. 445/2000, nella quale devono essere attestate le condizioni in cui versa l’immobile indicate al precedente comma 3.

7. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia presentata all’ufficio Tributi, o dalla data di presentazione al medesimo ufficio, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità: la dichiarazione deve essere presentata una sola volta e deve essere rinnovata solo in caso di variazioni.

8. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza dell’ufficio Tributi entro il termine massimo per il versamento del saldo ICI.

Art. 9 - Attività di controllo e verifica

1. La giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno il potenziamento dell’attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

2. Non si procederà all’emissione di avviso di liquidazione e/o di accertamento qualora l’importo da versare, comprensivo di sanzioni e interessi, se dovuti, risulti inferiore a € 12,00

Art. 10 - Accertamento con adesione

1. Il Comune si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.

66 del 30 novembre 1998.

Art. 11 - Modalità di esecuzione versamenti

1. L’imposta è dovuta dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso per almeno 15

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versata, dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

2. L’imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante:

a) versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;

b) per il tramite del servizio bancario;

c) tramite il modello F24.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo risulta pari o inferiore a € 5,00

4. L’amministrazione comunale potrà inviare ai contribuenti la documentazione contenente informazioni sulla propria situazione immobiliare oltre che al relativo importo I.C.I. da versare.

5. La determinazione dell’importo da versare non pregiudica l’azione di accertamento e/o di liquidazione del Comune, né l’azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l’effettivo debito d’imposta sia diverso da quello comunicato dall’Ente.

Art. 12 - Differimento dei termini di versamento

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio economico segnalate dall’ufficio assistenza sociale del comune, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento dell’imposta dovuta fino ad un massimo di quattro rate trimestrali, senza interessi.

2. La Giunta comunale, con apposito provvedimento, può differire i termini ordinari di versamento dell’imposta per tutti, o per categorie di soggetti passivi, colpiti da calamità di particolare gravità.

Art. 13 – Rimborsi

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, è previsto il rimborso della maggiore imposta versata come differenza tra l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il rimborso suddetto compete dalla data del provvedimento, adottato dal Comune, che rende inedificabile l’area qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;

b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l’area;

c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva.

d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni;

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4. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato che dovrà attestare le condizioni sopra richiamate alle lettere a), b).

5. Non si procede al rimborso quando l’imposta annuale pagata in eccesso non risulta superiore a € 12,00.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007.

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INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento pag. 1

Art. 2 - Determinazione delle aliquote pag. 1

Art. 3 - Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali pag. 1

Art. 4 - Abitazione principale pag. 2

Art. 5 - Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale pag. 2

Art. 6 - Abitazioni in uso gratuito pag. 3

Art. 7 - Valore delle aree fabbricabili pag. 3

Art. 8 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati pag. 4

Art. 9 - Attività di controllo e verifica pag. 5

Art. 10 - Accertamento con adesione pag. 5

Art. 11 - Modalità di esecuzione versamenti pag. 6

Art. 12 - Differimento dei termini di versamento pag. 6

Art. 13 - Rimborsi pag. 6

Art. 14 - Entrata in vigore pag. 7

Riferimenti

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Art.. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,

1. Ai fini della riduzione d’imposta di cui all’art.8 comma 1° del decreto legislativo 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

445/2000 corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.). La dichiarazione dovrà essere presentata o trasmessa all’Ufficio

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili

2. La prova del pagamento nei casi sopra indicati, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3/06/2002, è data dal timbro

a) L’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categorie A/10),per la quale non viene dimostrato l’uso quale abitazione principale

b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicita’ della

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. Il Funzionario Responsabile si riserva comunque di verificare la veridicità