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COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C.so Ruggiero Indirizzo internet:

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI (art. 15 D.L 30 aprile 2019, n. 34)

(2)

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 Termine per l’accoglimento e/o diniego delle istanze Art. 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Art. 6 Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 7 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento Art. 8 Conclusione del procedimento

Art. 9 Sospensione delle procedure cautelari ed esecutive

Art. 10 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

(3)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato, ai fini della disciplina della definizione agevolata delle entrate comunali, nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell’articolo 15 del D.L 30 aprile 2019, n.34.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi ed entrate patrimoniali (ICI, IMU, TARSU, TARI, ICP e Cosap) non riscossi a seguito delle ingiunzioni fiscali di pagamento, di cui al R.D n. 639/1910, emessi e notificati dal Comune di Cefalù negli anni dal 2000 al 2017.

2.I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi inclusi nelle ingiunzioni;

b) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1.I soggetti passivi che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a presen- tare apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune di Cefalù sito in C.so Ruggero, 139, pt, op- pure tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it, redatta sul modello allegato al presente regolamento e pubblicato nella sezione modulistica del sito istituzionale di questo Ente;

2.L’istanza deve essere presentata entro il 15 ottobre 2019;

3.Nell’istanza devono essere specificati i seguenti dati:

- dati identificativi e codice fiscale del richiedente;

- numero e data di notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento oggetto di definizione a- gevolata;

- numero delle rate con le quali il contribuente intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumen do contestualmente l’impegno a rinunciare agli stessi.

Articolo 4

Termine per l’accoglimento e/o diniego delle istanze

1.Il Settore Tributi e Tasse provvederà a comunicare via pec o tramite raccomandata A/R, l’accoglimento e/o il diniego dell’istanza di definizione agevolata entro il 30 novembre 2019;

2.In caso di accoglimento il Settore Tributi e Tasse comunica contestualmente ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, conteggiate nel rispetto del precedente art. 2, nonché, le modalità di pagamento, l’importo e la scadenza delle singole rate, at- tenendosi ai seguenti criteri:

- Versamenti fino ad un massimo di dieci rate il cui singolo importo non sia inferiore a euro 150, la cui ultima scadenza sia entro il 28.02.2021, nel rispetto di quanto sotto indicato:

I rata scadenza 28.03.2020 II rata scadenza 28.05.2020 III rata scadenza 28.07.2020 IV rata scadenza 28. 09.2020 V rata scadenza 28.11.2020 VI rata scadenza 28.01.2021 VII rata scadenza 28.03.2021

(4)

IX rata scadenza 28.07.2021 X rata scadenza 28.09.2021

3.L’ammissione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia ad eventuali giudizi pendenti presso la Commissione Tributaria, in relazione alle ingiunzioni per le quali si chiede la definizione.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1.L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Settore Tributi e Tasse, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’art.2, co. 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal ca- so, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

Articolo 7

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1.In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti ef- fettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1.Ad avvenuta integrale riscossione della rata unica e/o delle rate stabilite alle varie scadenze, il Settore Tributi e Tasse provvederà all’adozione di apposita presa d’atto della definizione agevola- ta;

2.Il Settore Tributi e Tasse provvederà, altresì, all’adozione della suddetta presa d’atto qualora con la presentazione dell’istanza di cui all’art. 3, in conseguenza dell’eliminazione delle sanzioni, i pa- gamenti già effettuati, in forza di precedenti rateizzazioni, siano sufficienti alla definizione del ca- rico tributario.

Articolo 9

Sospensione delle procedure cautelari ed esecutive

1.Le procedure cautelari ed esecutive per la riscossione dei crediti di cui alle ingiunzioni fiscali di pagamento definibili in via agevolata, ai sensi del presente regolamento, sono sospese d’ufficio in seguito alla presentazione dell’istanza del contribuente di cui all’art.3 e fini all’eventuale rigetto della stessa, o della decadenza di cui al precedente art.7.

Articolo 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

(5)

2. Entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento verrà data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Cefalù.

(6)

Comune di Cefalù Settore Tributi e Tasse C.so Ruggiero, 139 90015 Cefalù

Il/La sottoscritto/a………., nato il………..a………

Prov………….. CF………

o In proprio

o In qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del /della……….

……….CF/P.IVA……….

Ai fini della presente richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune………..(prov……) cap………Via/Piazza………..

tel……….. PEC………..

Il sottoscritto riconosce che il Comune di Cefalù non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

- di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art.15 del D.L del 30 aprile 2019, n.34 e del pedissequo regolamento comunale approvato con deliberazione consi- liare n._____ del ________________ , contenuti nelle seguenti ingiunzioni fiscali di pagamento:

N° ingiunzione_____________ Data ingiunzione__________________

N° ingiunzione_____________ Data ingiunzione__________________

N° ingiunzione_____________ Data ingiunzione__________________

DICHIARA ALTRESI’

- di volere adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le se- guenti modalità:

o n._________ rate mensili (massimo n. 10 il cui termine ultimo è fissato al 28 settembre 2021).

- che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata di quelle in cui è stato suddi- viso il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti ed il Comune di Cefalù è auto- rizzato a procedere al recupero coattivo delle somme originariamente ingiunte, al netto degli importi già versati.

DICHIARA INOLTRE

o che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente dichiara- zione;

oppure

o di rinunciare, come da dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le ingiunzioni alle quali si riferisce la presente dichiarazione;

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR n.445/2000, e consapevole delle sanzioni penali prevsite dall’art.76 dello stesso decreto ( in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

o di essere tutore /rappresentante legale/titolare/curatore del /della ………..

………..

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali conferiti ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data________________________ Firma__________________________

Si allega copia del documento d’identità.

(7)

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