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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUANRF 2 ED. 01/2021, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

• DIP Danni MOD. TUANRF DIP ED. 01/2021;

• DIP aggiuntivo Danni MOD. TUANRF DIP+ ED. 01/2021.

Data di aggiornamento: 01/01/2021

In relazione al tipo di copertura assicurativa scelta dal contraente, e riportata in polizza, l’assicurazione è prestata esclusivamente per le somme assicurate, le garanzie e le sezioni meglio indicate nello schema seguente, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Sezioni Garanzie Massimale

Somma ass.ta ARGENTO ORO PLATINO

Assistenza Prestazioni di emergenza ed info = = O O O

Assistenza alla persona = = O O O

Tutela legale Fatti vita quotidiana, vacanze,

tempo libero e figli 5.000 O O O

Responsabilità Civile

Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

500.000 O O X

750.000 X X O

RC Proprietà o affitto abitazione 500.000 O O X

750.000 X X O

Animali domestici ed armi 500.000 X O X

750.000 X X O

Danni ai beni

Incendio e altri eventi Eventi naturali Atti vandalici

50.000 Abitazione

2.000 Cose mobili O X X

Incendio e altri eventi Eventi naturali Atti vandalici

70.000 Abitazione

4.000 Cose mobili X O X

Incendio e altri eventi Eventi naturali Atti vandalici

100.000 Abitazione

8.000 Cose mobili X X O

Rapina, scippo ed estorsione 2.000 Cose mobili X O X

Rapina, scippo ed estorsione 2.500 Cose mobili X X O

Furto Furto Somma assicurata

Cose Mobili 750€ 1.000€ 1.250€

X = garanzia non prestata O = garanzia prestata

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Abitazione: locali situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, adibiti a civile abitazione quale Prima Casa dell’assicurato, comprese eventuali quote dell’immobile di proprietà comune, che compongono:

appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con proprio accesso all’interno, ma con accesso comune dall’esterno dell’immobile.

villetta a schiera o appartamento indipendente: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro conti- gue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall’esterno dell’immobile.

villa singola: immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolato da altri.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione, residente stabilmente in Italia per almeno 7 mesi all’anno, anche non consecutivi.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private” e successivi atti attuativi e modificativi.

Contraente: il soggetto, persona fisica, che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

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Cose mobili: mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente l’abitazione, mobile per natura o destinazione, di proprietà dell’assicurato o di terzi, riposti nell’abitazione assicurata o nelle relative pertinenze, anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli). Tra le cose mobili si definiscono inoltre:

cose tecniche: apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non facenti parte dell’immobile;

cose di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore sia superiore a 500 euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto;

cose professionali: mobilio, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell’ufficio o studio professionale costituente un tutt’uno con l’abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall’assicurato;

gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;

valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata.

Qualora l’assicurato sia locatario dell’abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo stesso all’abitazione stessa.

Sono in ogni caso esclusi i beni iscritti al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni.

Documenti personali: la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

Immobile: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area. Sono considerati immobile le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze ancorché separate.

L’immobile deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l’uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totale delle pareti esterne e dell’area coperta.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che l’immobile, cui appartiene l’abitazione assicurata e/o con- tenente le cose mobili assicurate, sia in buone condizioni di statica e manutenzione ed adibito nel suo complesso ad almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, supermercati, depositi agricoli o in- fiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro- pagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.

Massimale: la somma, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare: il nucleo risultante sul certificato anagrafico "Stato di famiglia", cui appartiene il contraente.

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.

Prima casa: l’immobile ove l’assicurato ha la propria residenza, come indicata in polizza.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ.

Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art.

628 Codice Penale.

Risarcimento: la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scippo: sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

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TUA: l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI).

Valore intero: la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all’intero valore dei beni stessi. Quindi se l’assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l’assicurato sopporta la parte propor- zionale dei danni secondo il disposto dell’art. 1907 cod. civ.

Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Assistenza sono previste anche le seguenti:

Centrale Operativa: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Prestazioni: le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 – 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicura- zione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il contraente/assicurato è esonerato, al momento della sottoscri- zione, dall’obbligo di comunicare a TUA l’esistenza di altre assicura- zioni stipulate per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicu- ratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt.

1910 e 1913 cod. civ. L’omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.

In caso di altre assicurazioni stipulate con TUA, la persona continuerà a ri- vestire la qualità di assicurato solo in base alla polizza che prevede il paga- mento delle indennità più elevate, mentre perderà la qualità di assicurato sulle altre polizze. TUA rimborserà peraltro tutti i premi pagati e non goduti in relazione alle polizze per le quali la persona abbia perso la qualità di assi- curato.

Al fine di determinare se una persona rivesta la qualità di assicurato in base a più di una polizza, fanno fede le informazioni in possesso a TUA.

In caso di esistenza di altra assicurazione non stipulata con TUA, sui mede- simi rischi e per le medesime garanzie/prestazioni, l’assicurazione, si in- tende prestata per quanto non indennizzatbile da detta altra polizza, fermi i limiti della presente.

Art. 3 – Aggravamento del rischio

L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunica- zione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano com- portare l’aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa

cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione del rischio

L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il pre- mio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione e può recedere dal contratto.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Periodo di assicurazione e Durata

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende pari alla durata del presente con- tratto, stabilito tra le Parti in un anno come risulta indicato in polizza.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il paga- mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.

Il pagamento del premio è da pagarsi con la periodicità indicata in polizza e può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

a) assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;

b) ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o po- stale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qua- lità di agente della Società, mezzi di pagamento elettronico;

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In caso di incasso presso un collaboratore d’agenzia iscritto alla sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari As- sicurativi) sarà consentito al Contraente di polizza il paga- mento del premio esclusivamente con mezzi di pagamento elettronico.

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell’assicu- razione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Proroga, disdetta e variazione del premio

TUA ed il contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto co- municando tale intenzione all’altra parte, a mezzo lettera racco- mandata A.R., entro 30 giorni dalla scadenza annuale.

Il pagamento della rata di premio alla scadenza annuale comporta il rinnovo dell’assicurazione per un anno e così successivamente.

Art. 10 – Variazione del premio

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare varia- zioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle pre- cedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 6 settem- bre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunica- zione.

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 12 – Foro Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’as- sicurato o del contraente.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del con- traente.

Art. 14 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 15 – Franchigia frontale

Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni “Re- sponsabilità Civile”, “Danni ai beni” e “Furto” operano, per ogni si- nistro e per ogni danno, previa applicazione della “franchigia fron- tale” pari a 250 euro, sulla somma complessivamente indennizza- bile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore in- dicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo, che resta in ogni caso a carico dell’assicurato.

Art. 16 – Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche intervenute, le parti che intendano risolvere le controver- sie devono rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di me- diazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

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MOD. TUANRF 2 ED. 01/2021

Assistenza

Come richiedere i servizi di assistenza Art. A.1 – Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà tele- fonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

Oppure al numero di Milano: (+39) 0224128693 (valido anche per le chiamate dall’estero).

Oppure, solo se non può telefonare, può inviare un fax al numero 0224128245.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1) il tipo di assistenza di cui necessita;

2) nome e cognome;

3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAB;

4) indirizzo del luogo in cui si trova;

5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ri- tenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giu- stificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Cen- trale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Prestazioni di emergenza e informazioni

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE Art. A.2 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora l’assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emer- genza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al mate- riale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abita- zione;

b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garan- tire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.3 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l’assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l’abitazione assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, te- nendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripara- zione.

La prestazione non è operante per:

a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;

b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente eroga- tore;

c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.4 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l’assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi rela- tivi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rot- tura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interru- zione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’im- pianto idraulico;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sani- tari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e ottu- razioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qual- siasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assi- curato; interruzione della fornitura da parte dell’ente eroga- tore;

- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.5 – Invio di un artigiano per interventi ordinari Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, mano- dopera, materiali, ecc.).

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 5 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al presente ar- ticolo si intende prestata in omaggio senza corresponsione di

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alcun corrispettivo.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.6 – Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compro- messa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'as- sicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell'abitazione stessa.

TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.7 – Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri de- scritti ai precedenti Art. A.5, A.6 e A.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 150 euro complessivamente per sinistro.

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba ab- bandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua di- sposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.8 – Spese di albergo

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in con- seguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. A.5, A.6 e A.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, te- nendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 250 euro.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lu- nedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Art. A.9 – Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione prin- cipale assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente presta- zione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

ASSISTENZA ALLA PERSONA:

Art. A.10 - Informazioni sanitarie e farmaceutiche

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informa- zioni in merito a:

TEMATICHE SANITARIE:

• vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tro- picali;

• medici o centri specializzati in medicina tropicali e infettivo- logia;

• assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;

• ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;

• indirizzi di strutture sanitari e nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (es. pediatria);

• consigli sull’espletamento delle pratiche presso gli uffici com- petenti;

• diritti sui vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.) nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA:

• loro composizione;

• equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;

• posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;

• eventuali controindicazioni.

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.11 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa, su richiesta dell'assicurato che ha necessità di una consu- lenza medica, provvede ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

Operatività: la prestazione è erogata 24 h su 24 365 giorni all’anno NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il nu- mero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Art. A.12 - Consulenza medica specialistica telefonica È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizza- tiva fornisce una consulenza specialistica telefonica (cardiologica, pedia- trica, dermatologica, ginecologia, psicologica) su richiesta dell'assicu- rato colpito da malattia o da infortunio che necessita di consigli medici specialistici e non riesce a reperire il proprio specialista di fiducia.

Se il medico specialista non è reperibile immediatamente, l’Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.13 - INVIO DI UN MEDICO/PEDIATRA IN ITALIA È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizza- tiva, su richiesta dell’assicurato colpito da infortunio o malattia,

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accertatane la necessità, invia uno dei medici convenzionati.

Se uno dei medici convenzionati è impossibilitato a intervenire perso- nalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il tra- sferimento in autoambulanza verso il centro medico idoneo più vicino.

La Società terrà a proprio carico le spese per l’invio del medico o per il trasferimento in autoambulanza.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è operante in ITALIA

Operatività: La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi Art. A.14 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DOPO IL RICO- VERO DI PRIMO SOCCORSO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizza- tiva organizza, su richiesta dell’assicurato colpito da infortunio o malat- tia, il suo trasferimento tramite autoambulanza terminato il ricovero di primo soccorso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi all’erogazione della pre- stazione.

Massimale: 300 km per sinistro considerando il tragitto casa – ospe- dale andata e ritorno

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in ITALIA

Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A. 15 - TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia e che sia affatto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, previa analisi del quadro clinico dell’Assicu- rato e d’intesa con il medico curante, si occupa di:

1) tenuto conto della disponibilità esistente, individuare e preno- tare l’istituto di cura italiano o estero maggiormente attrez- zato per la patologia di cui soffre l’assicurato;

2) organizzare il trasporto dell’assicurato, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l’istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli di seguito elencati:

• aereo sanitario limitatamente al trasferimento verso paesi dell’Europa e del bacino del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Li- bano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Serbia, Slovenia, Siria, Tunisia, Turchia).

Come previsto dall’Art. 254 “Esclusioni” le prestazioni non sono fornite se i suddetti Stati si trovassero in stato di belli- geranza dichiarata o di fatto;

• aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;

• treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;

• autoambulanza senza limiti di chilometraggio.

3) ove necessario assistere l’assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in tutto il MONDO Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.16 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZ- ZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizza- tiva, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente Art. A.17

“Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato” e su richiesta dell’assicurato a seguito di dimissione dall’istituto di cura dopo la de- genza, ne organizza il rientro utilizzando come mezzo di trasporto tra quelli di seguito elencati:

• aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;

• treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;

• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;

che maggiormente si adatta allo stato di salute dell’assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in tutto il MONDO Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.17 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZ- ZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente Art. A. 17 “Trasferi- mento in un centro ospedaliero attrezzato” e su richiesta dell’assicurato a se- guito di dimissione dall’istituto di cura dopo la degenza, ne organizza il rientro utilizzando come mezzo di trasporto tra quelli di seguito elencati:

• aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;

• treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;

• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;

che maggiormente si adatta allo stato di salute dell’assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in tutto il MONDO Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A. 18 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICO- VERO A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa, su richiesta dell’Assicurato

• che necessita di assistenza infermieristica

• per la continuazione delle terapie domiciliari

• dopo le dimissioni dall’istituto di cura che abbiano comportato un ricovero per più di 5 giorni

• a seguito di infortunio o malattia

e dopo averne accertata l’assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assi- stenza infermieristica a domicilio.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Massimale: 55 euro IVA inclusa a giorno, massimo 5 giorni nelle 2 settimane successive dalla dimissione dal ricovero

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in ITALIA

Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno; la richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certifi- cato

Art. A.19 - ASSISTENZA FISIOTERAPICA A DOMICILIO È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizza- tiva, su richiesta dell’Assicurato che abbia riportato traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa e dopo averne ac- certata l’effettiva necessità secondo il parere del medico della Struttura Organizzativa fornisce un’assistenza fisioterapica specializzata a domi- cilio dell’assicurato.

Massimale: 260 euro IVA inclusa per sinistro Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore

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08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certificato.

Art. A.20 - CONSEGNA FARMACI PRESSO L’ABITAZIONE Su richiesta dell’assicurato colpito da infortunio o malattia è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa ricerca e consegna farmici per le cure del caso:

• secondo prescrizione medica,

• commercializzati in Italia.

Sono a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in ITALIA

Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.21 – SPESA A CASA

Su richiesta dell’assicurato, impossibilitato ad uscire autonoma- mente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.

Sono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Massimale: una volta a settimana, massimo 2 buste per richiesta Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa, 4 volte per sinistro Estensione territoriale: La prestazione è erogata in ITALIA

Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.22 - RIENTRO SANITARIO

Su richiesta dell’assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia le cui condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d’intesa:

• con i medici curanti sul posto o

• in assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa

ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura organiz- zativa organizza il rientro dell’assicurato con il mezzo di tra- sporto più idoneo tra quelli di seguito elencati:

• aereo sanitario (servizio operato in Europa ed in tutti i paesi del bacino mediterraneo);

• dagli altri paesi del mondo con aereo di linea in classe eco- nomica, eventualmente barellato (se necessario con l’ac- compagnamento di personale medico e/0 infermieristico);

• autoambulanza;

• treno di prima classe e qualora ce ne siano le necessità tra- mite vagone letto.

La Società terrà a proprio carico tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano.

ESCLUSIONI

Il trasferimento non è previsto per:

malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto im- plichi violazione di norme sanitarie;

infortuni e malattie che non impediscano all’Assicu- rato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei me- dici, non necessiti di rientro sanitario e possano es- sere curate sul posto;

se l’assicurato o i suoi familiari decidano per le dimis- sioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’assicurato è ricoverato.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa e

quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune di residenza anagrafica dell’assicurato

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in tutto il MONDO Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.23 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO Su richiesta dell’assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infor- tunio o malattia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti della struttura locale per seguire l’evoluzione clinica della pa- tologia informando i famigliari sul decorso.

La prestazione è fornita previo consenso esplicito dell’Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (protezione dei dati) e alla relativa normativa interna di adegua- mento

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in tutto il MONDO Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.24 - TRASPORTO DELLA SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa effettua il trasporto della salma dell’Assicurato deceduto a seguito di infortunio o malattia fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell’assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico:

• le spese del feretro sufficiente per il trasporto;

• il costo del trasporto della salma;

• le eventuali spese di recupero della salma con le limitazioni indicate.

ESCLUSIONI

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.

Massimale: 10.000 euro IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati

SPESE DI RECUPERO DELLA SALMA: sotto-massimale di 2.000 IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell’ITALIA

Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.25 - SERVIZI SANITARI A DOMICILIO

Su richiesta dell’assicurato, impossibilitato ad uscire autonoma- mente a seguito di gravi motivi di salute (infortunio o malattia) cer- tificati dal proprio medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa predispone presso il domi- cilio dell’assicurato stesso:

• l’esecuzione di accertamenti diagnostici quali prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e quant’altro necessario purché possa essere eseguito a domicilio;

• il ritiro e la consegna gli esiti degli esami.

Massimale: 4 volte per sinistro

Erogabilità: 3 volte per anno assicurativo

Estensione territoriale: La prestazione è erogata in ITALIA

Operatività: La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno con preavviso di 48 ore.

Art. A.26 - INTERPRETE ALL’ESTERO

Su richiesta dell’assicurato che non abbia familiarità con la lingua del luogo in cui si trova ed in a seguito a:

• ricovero per infortunio o malattia;

• stato d’arresto o minaccia di arresto per colpa derivante da

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circolazione stradale;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa reperisce in loco ed invia un interprete.

La Società tiene a proprio le spese per l’invio dell’interprete.

Massimale: 8 ore lavorative

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell’ITALIA

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Art. A.27 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFI- CIENTI

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell’assicurato non autosufficienti con lui conviventi grazie al quale la Struttura Or- ganizzativa, qualora l’assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i fami- liari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

Invio di un operatore socio sanitario

Invio di un infermiere

Spesa a casa

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle presta- zioni; rimangono invece a carico dell’assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell’erogazione della prestazione Spesa a casa.

Massimale: 300 euro IVA inclusa per sinistro

SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa nell’arco delle prime 4 settimane di convalescenza

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno con preavviso di 2 giorni dall’attivazione ed invio del certifi- cato di ricovero

Art. A.28 INVIO MEDICINALI, PROTESI E OCCHIALI Su richiesta dell’assicurato in viaggio che abbia bisogno di:

• protesi;

• occhiali;

• medicinali regolarmente prescritti da un medico;

che siano introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organiz- zativa provvede a reperirli e inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto.

In alternativa la Struttura Organizzativa può fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

La Società tiene a proprio carico i costi di trasporto mentre rimango a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Art. A.29 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Su richiesta dell’assicurato in viaggio, che non sia in grado di intra- prendere il viaggio di rientro verso il domicilio nella data program- mata a seguito di infortunio o malattia improvvisa (comprovato da certificato medico scritto), è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli prenota un albergo o un resi- dence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Al suo rientro, l’assicurato deve presentare la documentazione rela- tiva alla causa che ha reso necessario il prolungamento del sog- giorno.

Massimale: 500 Euro IVA inclusa per sinistro Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.30 - RIENTRO ANTICIPATO

Su richiesta dell’assicurato in viaggio che debba improvvisamente rientrare alla propria residenza a causa del decesso di:

• coniuge / convivente more uxorio;

• figlio/a;

• fratello / sorella;

• genitore;

• suocero/a;

• genero / nuora;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Orga- nizzativa gli fornisce un biglietto:

• aereo in classe economica;

• ferroviario di prima classe;

per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene se- polto il familiare.

La Struttura Organizzativa provvedere a far rientrare con l’assicurato anche un minore purché assicurato anch’esso nel medesimo con- tratto.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’assicurato un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare il proprio veicolo qualora si trovasse impossibilitato ad utilizzarlo per rientrare anticipata- mente.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.31 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Su richiesta dell’assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infor- tunio o malattia ed in assenza di un congiunto sul posto, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa mette a disposizione ad un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno:

• in treno in prima classe;

• in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore;

per raggiungerlo.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

ESCLUSIONI

Sono escluse le spese di vitto e alloggio e tutte le altre spese non indicate nell’elenco.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

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Art. A.32 - INVIO DI UN’AMBULANZA

Su richiesta dell’assicurato, a seguito di infortunio conseguente a si- nistro indennizzabile a termini di polizza, è attivo un servizio di as- sistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa provvedere a re- perire un’autoambulanza per il trasferimento dell’assicurato dal suo domicilio sino al centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del tra- sporto.

Massimale: 250 Euro IVA inclusa per annualità assicurativa Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.33 - ORGANIZZAZIONE VISITA PEDIATRICA A DOMI- CILIO

Su richiesta dell’assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un medico pediatra con- venzionato per una visita domiciliare nel luogo indicato dall’assicu- rato.

Il costo della visita medica compreso il diritto di uscita è a carico dell’assicurato.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Art. A.34 - INVIO DI UN AUTISTA

Su richiesta dell’assicurato, colpito da infortunio ed impossibilitato a guidare in autonomia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un autista (NCC:

noleggio con conducente in Italia) convenzionato per gli spostamenti richiesti dall’assicurato.

Il costo della prestazione, compreso l’eventuale diritto, di uscita è a carico dell’assicurato.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.35 - SEDUTA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

Su richiesta dell’assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un fisioterapista con- venzionato per una seduta nel luogo indicato dall’assicurato.

Il costo della prestazione, compreso l’eventuale diritto, di uscita è a carico dell’assicurato.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.36 - INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA PER- SONA

Su richiesta dell’assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa eroga informazioni e fornisce in- dicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di paga- mento delle imposte sulla persona fisica, indicando, nella zona di residenza dell’assicurato, la struttura disponibile atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Erogabilità: 3 volte per annualità assicurativa

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in ITALIA Operatività: la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Art. A.37 - TELE-PRESCRZIONE MEDICA

Su richiesta dell’assicurato, che ha bisogno di assumere un farmaco senza avere la ricetta medica con sé, è attivo un servizio di tele- prescrizione medica grazie al quale i medici della Centrale di Tele- medicina, una volta sentita la richiesta dell’assicurato compilano la prescrizione medica necessaria in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l’assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) e la inviano immediatamente all’assicurato via fax o via email.

Nella prescrizione i medici indicano il nome commerciale locale del farmaco e/o del principio attivo con il relativo dosaggio consigliato.

Se nel paese in cui si trova l’assicurato il farmaco richiesto non è commercializzato, i medici della Centrale di Telemedicina forniscono il nome di un medicinale analogo e/o del principio attivo.

Il costo dei farmaci è a carico dell’assicurato.

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno

Art. A.38 - TELE-REFERTO MEDICO

Se, a seguito di un primo consulto telefonico tra l’assicurato ed i medici della Centrale di Telemedicina, gli ultimi reputassero che l’as- sicurato deve recarsi presso una Struttura Ospedaliera di Primo Soc- corso o una struttura sanitaria fisica, è attivo un servizio di tele- referto medico grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina compilano un referto medico in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l’assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) indicando i dati personali dello stesso con la sospetta diagnosi e lo inviano immediatamente all’assicurato via fax o via email.

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è erogata 24 su 24 e 365 giorni all’anno Art. A.39 - MEDIC EYE: VIDEOCONSULTO-TELECONSULTO È attivo un servizio di assistenza grazie al quale l’assicurato, in caso di necessità, ha in ogni momento la possibilità di comunicare, qua- lora disponga di connettività Internet con qualità di connessione maggiore o uguale al 4G, tramite un servizio di videochiamata in lingua italiana con i medici della Centrale di Telemedicina per effet- tuare un video consulto e ricevere le informazioni ed il supporto me- dico necessario.

Il medico della Centrale di Telemedicina, a seguito del video collo- quio e di un’attenta valutazione fornisce all’assicurato i migliori con- sigli per il trattamento della patologia eventualmente diagnosticata.

Il video consulto potrà avere una durata orientativa di 20/30 minuti.

In caso di mancata connessione internet o di qualità del segnale in- ternet non sufficiente a supportare un video consulto è comunque disponibile il servizio solamente in modalità audio utilizzando la nor- male linea telefonica.

Estensione territoriale: la prestazione è operativa in tutto il MONDO

Operatività: la prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno; l’appuntamento con il medico avviene entro 40 minuti dalla richiesta.

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MOD. TUANRF 2 ED. 01/2021

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Art. A.40 – EFFETTI GIURIDICI

1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alterna- tive a titolo di compensazione.

2. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza for- tuita e imprevedibile.

3. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il ter- mine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

4. In presenza di altre assicurazioni con altra o altre Società di as- sicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, e nel caso in cui l'altra o le altre Società si siano già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono ope- ranti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'As- sicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei con- fronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventual- mente investiti dall'esame del sinistro stesso.

7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

8. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripri- stino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assi- stenza.

9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicu- rato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al veri- ficarsi del sinistro.

Art. A.41 - DELIMITAZIONI

Per le prestazioni di Assistenza all’Abitazione, l’assicurazione copre le abitazioni del Contraente assicurate in polizza. Nel caso in cui non sia assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'Abi- tazione relativa all'indirizzo di residenza del Contraente indicato in

polizza.

Per le prestazioni di Assistenza alla Persona, l’assicurazione opera a favore del Contraente e dei suoi familiari

Art. A.42 – AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE CASA

L’abitazione assicurata o quella relativa all’indirizzo di residenza del contraente di polizza devono essere situate in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Art. A.43 – ESCLUSIONI

SONO ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI I SINISTRI CAUSATI O DIPENDENTI DAI CASI SOTTO INDICATI

1. dolo dell'Assicurato;

2. corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, impe- rizia dell’Assicurato;

3. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupe- facenti e allucinogeni;

4. malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puer- perio;

5. suicidio o tentato suicidio;

6. le spese necessarie al ripristino dei locali dell’Abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l’intervento di assi- stenza;

7. infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;

8. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:

alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilisti- che, motonautiche e relative prove e allenamenti;

9. espianto e/o trapianto di organi;

10. ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;

11. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

12. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

13. nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

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