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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

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Academic year: 2022

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai termini che seguono sono attribuiti dei precisi significati

convenzionali; condividere queste definizioni è importante in quanto sono vincolanti agli effetti delle garanzie prestate.

Accertamento del danno in Accordo

Documento in forma di atto con il quale il Contraente e AXA MPS Assicurazioni Danni, o suoi incaricati, stabiliscono l’ammontare del danno.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato ed Assicuratore.

Assicurato/Aderente

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assistenza Stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Atto vandalico

L’atto volontario teso a distruggere o danneggiare senza motivo.

Contenuto dell'abitazione

Tutto quanto contenuto nell'abitazione, in locali tra loro comunicanti, per uso personale o per uso professionale, qualora sia presente nella dimora anche uno studio privato, con esclusione di quanto rientra nella definizione di parte muraria.

Contenuto delle pertinenze

Arredi, attrezzi compresi quelli ad uso sportivo, biciclette, provviste alimentari, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse e ripostigli.

Contraente

La Banca, indicata nel modulo di adesione, che stipula la polizza collettiva con la Società.

Denuncia di sinistro

Avviso che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Effetti personali

Oggetti di uso personale, quali ad esempio borsa, portafogli, catenine, anelli orologi, attrezzi sportivi e relativi accessori, biciclette, windsurf, apparecchiature cine-foto-ottiche, personal computer, telecamere, telefoni cellulari e quant’altro l’Assicurato abbia indosso o a portata di mano.

Esplosione

Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non.

Fatto generatore Tutela Legale

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Fabbricato (parte muraria)

L'intera costruzione edile o la parte di essa adibita ad abitazione, compreso lo studio professionale purché in locali comunicanti con la dimora. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni e le cancellate.

Franchigia

Somma che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia Assistenza

- Prestazione:l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.

- Centrale Operativa:

è la struttura di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma - di seguito denominata AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell’Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società.

Modulo di adesione

Il documento (Mod. ATD8065 Ed. 01/2010) per l’adesione alla polizza collettiva, nel quale sono indicati le garanzie, i massimali ed i premi.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare così come risulta dal certificato di stato di famiglia anagrafico dell’Aderente.

Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Polizza collettiva

La polizza stipulata dalla Banca Contraente a cui i Clienti della Contraente, titolari di un conto corrente, possono aderire.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna; non è considerato scoppio quello provocato da gelo.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Sinistro

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro di Tutela Legale

Il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’Assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’assicurato, fermo quanto disposto dall’Art. 20 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia.

Società – Assicuratore

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Vetri antisfondamento

Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno mm.6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

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Sezione I - ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ABITAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione

La Società indennizza, entro il limite indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti provocati al contenuto dell’abitazione indicata nel Modulo di Adesione ed ubicata in fabbricati che abbiano le seguenti caratteristiche:

- non contengano industrie, cinematografi, teatri, grandi magazzini, supermercati, discoteche e night club;

- in cui almeno le strutture portanti verticali, le pareti esterne ed il manto esterno del tetto siano costruiti in materiali incombustibili.

dagli eventi di seguito elencati:

1. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO: compresi quelli verificatisi all’esterno dell’abitazione;

2. FUMO, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito gli enti assicurati nonché i danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell’abitazione assicurata e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

3. URTO DI VEICOLI STRADALI non appartenenti all'Assicurato o Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

4. GUASTI CAUSATI PER ORDINE DELLE AUTORITÀ all'Abitazione e/o Contenuto dell'abitazione, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e gli altri eventi garantiti in polizza;

5. CADUTA DI AEROMOBILI loro parti o cose da loro trasportate;

6. ONDA SONICA determinata da aeromobili od oggetti in genere in movimento a velocità supersonica;

7. FENOMENO ELETTRICO, cioè correnti, scariche e altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine che provochino danni ad apparecchiature ed impianti elettrici od elettronici compresi elettrodomestici. Per tale evento l'assicurazione è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; in nessun caso la Società pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a

€ 1.500,00. Non sono indennizzabili gli eventi dovuti a usura e/o manomissione e quelli riconducibili a mancata manutenzione;

8. FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di esclusiva pertinenza della abitazione assicurata. Per tale evento l'assicurazione è prestata con franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; in nessun caso la Società pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a € 2.500,00. La garanzia è operante anche per i danni dovuti ad occlusione, gelo e trabocco di fognature nonché i danni causati da umidità e stillicidio.

9. EVENTI ATMOSFERICI, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze, e che determinino danni esclusivamente per effetto della loro azione diretta e immediata all’Abitazione e al suo Contenuto. I danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate

al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti. La garanzia è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro.

Non sono risarcibili in ogni caso, i danni dovuti a:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- intasamento, traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;

- gelo; sovraccarico di neve;

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti.

Sono altresì esclusi i danni:

- a fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto;

- a cose mobili all'aperto o contenute in baracche di legno o di plastica, a piante in genere, a lastre in cemento-amianto e in materia plastica rigida per effetto di grandine.

10. ATTI VANDALICI E DOLOSI, causati da persone che sia individualmente che in associazione prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano atti vandalici, dolosi e/o di sabotaggio; sono inoltre compresi i danni cagionati in occasione di tali eventi dall'intervento delle Forze dell'Ordine. Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro.

Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- furto, rapina, consumati o tentati;

- saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni;

- Terrorismo.

11. LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO dei residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.

12. LE SPESE DI TRASFERIMENTO E SOGGIORNO dell’Assicurato con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione e che siano sostenute:

- in conseguenza di un evento indennizzabile in base alle garanzie previste dal presente contratto;

- per il tempo necessario alla riparazione dei danni.

Tale garanzia è prestata fino a € 2.500,00 per sinistro;

13. CONTENUTO DELLE DIPENDENZE per una somma pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto dell’abitazione, entro il limite massimo assicurato per il contenuto.

14. SPESE STRAORDINARIE

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che determini l’inagibilità totale dell’abitazione assicurata, rimborsa fino alla concorrenza di

€ 500,00:

a) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

b) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;

c) le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, per l’affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;

E’ condizione essenziale che tali spese vengono effettuate nei 60 giorni successivi all’autorizzazione della Società e dell’Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.

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15. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle coperture dei locai stessi, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto dell’abitazione, entro il limite massimo assicurato.

16. SOVRACCARICO NEVE

La Società, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

La Società non indennizza i danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti leggi e norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;

- da valanghe e slavine;

- da gelo ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 150,00 per ogni sinistro e con il limite del 50% della somma assicurata.

17. COLPA GRAVE - L'assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.

18. BUONA FEDE - L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente e/o Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio successiva alla stipulazione della presente polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 - Esclusioni

Fermi i limiti contenuti nei precedenti articoli, l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni causati da:

a) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezioni, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;

b) terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

c) mutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

d) commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo nonché i danni commessi od agevolati con dolo da persone che abitano con l'Assicurato, da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, da incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali contenenti le cose assicurate, dagli addetti ai servizi domestici;

e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla macchina nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di manutenzione;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve:

- darne comunicazione scritta, sia ad AXA MPS Assicurazioni Danni sia all’Autorità di polizia del luogo, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

- entro i 5 giorni successivi alla data della denuncia, inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate, sottratte o danneggiate con l'indicazione del relativo valore nonché, copia autenticata della denuncia presentata alle Autorità competenti, vincolante per l’operatività della garanzia;

- conservare, fino all’”Accertamento del danno in Accordo” , le tracce del sinistro senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsiasi indennità;

- dare la prova dell'effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta, ovvero di fornire ogni altra informazione utile allo scopo;

- fornire la documentazione comprovante l’insussistenza delle esclusioni di cui al punto d. dell’Art. 2 - Esclusioni.

Se dolosamente non viene adempiuto l'obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, AXA MPS Assicurazioni Danni ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Ricevuta la denuncia la Società provvederà a mettersi in contatto con l’Assicurto all’indirizzo indicato in denuncia - telefonicamente o per iscritto - per concordare l’invio del Perito allo scopo di verificare l’indennizzabilità e per valutare i danni.

Art. 4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell’atto di “Accertamento del danno”.

In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro; qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del Contenuto dell'abitazione, la Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Art. 5 - Clausola arbitrale – Controversie

Nel caso le parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’indicazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono:

a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano

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circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Sezione II - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Art. 6 – Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata.

La garanzia è estesa al nucleo familiare dell’Assicurato ed è valida in tutto il mondo.

L’importo massimo che la Società potrà pagare nel corso dell’anno assicurativo e per ogni sinistro è rappresentato dal massimale, indicato nel Modulo di Adesione.

A titolo di esplicativo e non esaustivo, tenendo presenti gli Artt. 7 - Persone non considerate “terzi” e 8 – Esclusioni, sono garantiti i fatti di seguito elencati:

Proprietà e conduzione dell’abitazione

a) Proprietà dell’abitazione indicata nel Modulo di Adesione, adibita a dimora abituale o saltuaria del l’Assicurato e relative pertinenze;

b) La conduzione dell’abitazione indicata nel Modulo di Adesione, adibita a dimora abituale o saltuaria del Contraente e relative pertinenze;

c) La garanzia comprende i danni derivanti:

d) dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;

e) dalla caduta di antenne radio-televisive;

f) dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza dell’abitazione;

g) dalla commissione di lavori di ordinaria e o straordinaria manutenzione della casa di proprietà. Quando i lavori edili sono soggetti all’applicazione del D.lgs 494/96 e successive modifiche la garanzia opera se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso, mentre sono esclusi i lavori indicati all’Art. 3 comma 3 del Decreto stesso;

h) da inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Entro il limite massimo, per ciascun anno assicurativo, di € 50.000,00;

i) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato;

j) dalla conduzione di parchi anche se alberati nonchè dei giardini,strade private,marciapiedi,piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine.

Vita familiare

k) dalla proprietà di animali domestici;

l) dalla messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori;

m) dalla proprietà, detenzione od uso personale di armi da fuoco e relative munizioni nonché fucili per la pesca subacquea;

n) dall’organizzazione di feste familiari o tra amici;

o) dall’impiego di collaboratori domestici, compresi i badanti, nello svolgimento delle loro mansioni, sia per i danni cagionati a Terzi, sia per quelli occorsi ai collaboratori stessi, sempreché in regola con le normative di legge;

p) dall’uso di apparecchi domestici in genere;

q) dalla partecipazione in qualità di genitore agli organi collegiali e scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche;

Tempo libero

r) dalla pratica di sport in genere;

s) dalla pratica di modellismo;

t) dall'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;

u) dalla proprietà ed uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri;

v) dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;

w) dall’attività di volontariato.

Art. 7 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’ Assicurato Aderente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;

b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Art. 8 - Esclusioni

Non rientrano in garanzia i danni:

a) cagionati dolosamente;

b) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili e apparecchi per il volo;

c) derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze di cui all’Ordinanza Annuale del Ministero della Salute sulla tutela dell’incolumità dall’aggressione di cani. A titolo esplicativo e non esaustivo vengono riportate, qui di seguito, le razze e gli incroci riportate nell’ordinanza 12 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 10 del 13.1.2007:

1. American Bulldog;

2. Cane da pastore di Charplanina;

3. Cane da pastore dell’Anatolia;

4. Cane da Pastore dell’Asia Centrale;

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pag. 5 di 11 5. Cane da pastore del Caucaso;

6. Cane da Serra da Estreilla;

7. Dogo Argentino;

8. Fila Brazileiro;

9. Perro da canapo majoerio;

10. Perro da presa canario;

11. Perro da presa Mallorquin;

12. Pit Bull 13. Pit Bull mastiff;

14. Pit Bull terrier 15. Rafeiro do alentejo;

16. Rottweiler;

17. Tosa inu d) derivanti da furto;

e) derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedono l’impiego di veicoli a motore;

f) a cose - compresa l'Abitazione e il Contenuto dell'abitazione - che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

g) alle abitazioni tenute in locazione o detenzione a qualsiasi altro titolo diverso dalla proprietà, dalle persone assicurate;

h) derivanti da lavori di ampliamento, di sopraelevazione o di manutenzione straordinaria;

i) verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei in genere;

j) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica ed infermieristica;

k) inerenti ad attività professionali (l'attività di casalinga non è considerata attività professionale);

l) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio;

m) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

n) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all’Art.1 Oggetto dell’Assicurazione;

o) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. 9 - Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia di € 50,00 per ogni sinistro.

Art. 10 - Massimale

Il massimale per sinistro e per anno assicurativo è quello indicato nel Modulo di Adesione.

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare denuncia scritta indirizzata alla Società, entro 3 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza; la denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Art. 12 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.

Sezione III - ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

PREMESSA

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappr. Gen. per l'Italia (di seguito denominata IPA)- Ufficio Tutela Legale, Via A. Salandra 18, 00187 Roma, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.

Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l’assicurazione in generale.

Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione

Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, la Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Adesione, assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’art. 16 - Prestazioni Garantite.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;

- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA ai sensi dell’Art. 22 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera A);

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo IPA ai sensi

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dell’Art. 22 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera B);

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- le spese di giustizia;

- gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

- In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde 800- 448.346.

Art. 14 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);

- è inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 15 - Soggetti Assicurati - L’Aderente.

- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

- I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell’Aderente.

Art. 16 - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:

1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

4. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;

5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze (fino ad un massimo di 4).

La Società inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde, può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata.

Art. 17 - Massimale assicurato

Il massimale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, si intende per sinistro e senza limite per anno.

Art. 18 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 19 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all’Art. 16 - Prestazioni Garantite, l’assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

1. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

2. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. 16 - Prestazioni Garantite;

3. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito all’Art. 16 - Prestazioni Garantite;

4. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Art. 16 - Prestazioni Garantite in relazione alla difesa nei procedimenti penali;

5. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto all’Art. 16 - Prestazioni Garantite;

6. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;

7. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza;

8. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali siano necessari il permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo;

9. controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;

10. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l’abitazione dell’Assicurato;

11. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;

12. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;

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13. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;

14. le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 16 - Prestazioni Garantite;

15. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;

16. le controversie di valore inferiore a € 250,00;

17. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art.16 - Prestazioni Garantite;

18. le controversie contrattuali con Società del Gruppo AXA e MPS.

Art. 20 - Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società e/o IPA, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;

- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rapp. Generale per l’Italia

Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata IPA.

Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800.448.346 Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito

+39 06 42 115 789 Numero Fax +39 06 4870326 Via Salandra 18, 00187 Roma

In ogni caso deve trasmettere a IPA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 22 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, IPA esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento.

L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di IPA. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la Società, IPA e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a IPA. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a IPA di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. IPA conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA.

IPA rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.

IPA così come la Società non sono responsabili dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.

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Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.

IPA, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS Assicurazioni Danni

In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società e/o IPA in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la Società e/o IPA si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Società e/o IPA, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società e/o IPA.

Art. 23 - Recupero delle somme

Spettano a IPA, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all’Assicurato.

Sezione IV - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde 800.300.433 (per chiamate dall’Italia) – Tel.

+39.06.42.115.745 (per chiamate dall’estero) - Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme di Carattere Generale.

Art. 24 - Operativita’ della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;

con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;

senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;

entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore lavorative.

Art. 25 - Prestazioni

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente;

mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;

mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;

gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;

gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;

gli interventi per danni causati dal gelo.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;

gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;

gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;

gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.

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pag. 9 di 11 3. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;

furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

4. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di guasto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nell’abitazione, abbia la necessità di reperire un:

- idraulico;

- elettricista;

- fabbro;

- vetraio;

- falegname;

- riparatori di elettrodomestici.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell’Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato.

L’Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l’artigiano, richiedere un preventivo di spesa.

Resta inteso che tutte le spese dell’intervento e della riparazione sono a totale carico dell’Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l’artigiano stesso.

5. SPESE DI ALBERGO

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.

Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 350,00 per sinistro e per anno.

In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

6. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno.

In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

7. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.

L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno.

8. TRASLOCO

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all’interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell’abitabilità”.

9. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

L’Assicurato potrà usufruire dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 di una prima consulenza legale in materia di:

proprietà e contrattualistica;

problemi condominiali;

successioni e donazioni;

imposte dirette e indirette;

diritto di famiglia e stato delle persone.

Qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

10. CONSULTO MEDICO TELEFONICO

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base

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alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

consigli medici di carattere generale;

informazioni riguardanti:

reperimento dei mezzi di soccorso;

reperimento di medici generici e specialisti;

localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;

modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;

esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Art. 26 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della copertura assicurativa.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. AXA MPS Assicurazioni Danni non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti di AXA MPS Assicurazioni Danni si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..

7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a AXA MPS Assicurazioni Danni nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

9. Il diritto alle assistenze fornite da AXA MPS Assicurazioni Danni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Art. 27 - Come richiedere le prestazione e contattare la centrale operativa AXA Assistance

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, la Centrale Operativa è a sua completa disposizione, 24 or su 24, pronta ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero:

- dall’Italia 800-300-433

- dall’estero al numero 039 – 06 - 42115745

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

AXA Assistance S.p.A. – Via A. Salandra, 24 - 00187 ROMA.

Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:

- tipo di assistenza di cui necessita;

- nome e cognome;

- numero della Polizza;

- l’indirizzo del luogo in cui si trova;

- il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Sezione V - NORME DI CARATTERE GENERALE

(comuni a tutte le sezioni)

Art. 28 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.

1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 29 – Effetto, durata e proroga dell’Assicurazione

La garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre successivo.

A partire da tale ultima data ed in mancanza di disdetta, inviata dall’Aderente o dalla Compagnia entro 30 giorni dalla scadenza annuale, la garanzia assicurativa si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno.

Per le adesioni effettuate nel corso dell’anno il premio viene calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra il giorno dell’adesione

(11)

pag. 11 di 11 (compreso) e quello di scadenza.

Il pagamento del premio è effettuato mediante addebito sul conto corrente della Banca Contraente, indicato dall’Aderente.

Art. 30 – Premio e pagamento del premio

Il premio annuale per tutte le coperture assicurative previste dal contratto viene indicato nel modulo di adesione ed è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% per le garanzie Incendio e Responsabilità Civile, 21,25% per la garanzia tutela Legale e 10% per le prestazioni di Assistenza.

La corresponsione del premio avverrà tramite addebito permanente sul conto corrente dell’Assicurato aperto presso la Filiale della Contraente.

Qualora dovesse interrompersi detto rapporto di conto corrente l’adesione al contratto collettivo si trasforma, salvo quanto previsto all’Art. 29 che precede, in un contratto individuale intercorrente direttamente tra l’Assicurato stesso, il quale assumerà la figura di Contraente obbligato al pagamento del premio, e la Società alla quale dovranno essere corrisposti direttamente i premi assicurativi.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..

Art. 31 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte per iscritto. Per le comunicazioni relative ai sinistri vale quanto previsto nelle singole garanzie.

Art. 33 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 34 - Altre assicurazioni

Se coesistono altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste con il presente contratto, in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 35 – Risoluzione del contratto

La garanzia assicurativa è comunque risolta in caso di:

– disdetta della polizza collettiva da parte della Compagnia o della Banca Contraente; in tal caso l’Assicurazione resterà in vigore fino al 31/12 successivo alla data di disdetta;

– chiusura del conto corrente indicato nel modulo di adesione; in tal caso l’Assicurazione si intenderà cessata il 31/12 successivo alla data di chiusura del conto corrente.

Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 37 – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o dell’Assicurato.

Art. 38 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel.: +39 06 51760.1 Fax: +39 06 51760551 - Sito Internet:

www.axa-mpsdanni.it - e-mail: info@axa-mpsdanni.it. - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - Partita IVA: 01068311008 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n.

266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.

ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

Mod.: ATD.8066 Ed.01/2010

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