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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/2001) REGISTRO ITALIANO NAVALE

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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/2001)

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/10/2011 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 16/11/2012

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 15/06/2016 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 05/12/2019 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 23/06/2020 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 16/06/2021

(2)

INDICE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ... 5

1.1 Premessa ... 5

1.2 Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa 5 1.3 I reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell’Ente ... 6

1.4 La colpa di organizzazione ... 7

1.5 Esonero della responsabilità amministrativa ... 7

1.6 Le sanzioni in caso di commissione dell’illecito amministrativo ... 8

2 IL MODELLO ADOTTATO DAL REGISTRO ITALIANO NAVALE ... 9

2.1 Il Registro Italiano Navale ... 9

2.2 Finalità del modello ...13

2.3 Adozione del Modello ...13

2.4 Gli elementi del Modello ...14

2.5 I destinatari del Modello ...14

2.6 Whistleblowing ...15

3 ANALISI DI RISCHIO ... 16

3.1 Attività propedeutica ...16

3.2 Analisi di rischio ed elaborazione delle parti speciali ...16

4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA ... 17

4.1 Generalità ...17

4.2 Composizione ...17

4.3 Principi di condotta ...18

4.4 Requisiti ...18

4.5 Funzioni e poteri ...18

4.6 Flussi informativi ...19

4.6.1 Flussi informativi verso gli Amministratori ... 19

4.6.2 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ... 20

4.6.3 Raccolta e conservazione delle Informazioni ... 20

5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO ... 21

5.1 Premessa ...21

5.2 Informazione agli Amministratori ...21

5.3 Informazione al Collegio dei Revisori ...21

5.4 Informazione e formazione dei dipendenti ...21

5.5 Comunicazione ai fornitori, consulenti, personale non esclusivo e terzi ...21

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO ... 22

6.1 Scopo ...22

(3)

6.2 Criteri applicativi ...22

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori ...23

6.4 Misure nei confronti dei Revisori ...23

6.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ...23

6.6 Misure nei confronti dei Dirigenti ...23

6.7 Misure nei confronti dei dipendenti ...24

6.8 Misure nei confronti dei fornitori, consulenti e terzi in genere ...24

7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ... 26

(4)

PARTE GENERALE

(5)

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito D.lgs. 231/2001 o Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche, rispetto alle convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva già aderito da tempo.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza della commissione di un fatto illecito, aggiungendosi a quella riconducibile alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta illecita.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita amministrativa e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale. In particolare, il Decreto:

• introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;

• individua i reati in relazione ai quali insorge un’eventuale responsabilità;

• individua gli adempimenti necessari per l’esonero della responsabilità;

• descrive le sanzioni in caso di commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura in relazione a reati commessi in Italia e anche all’estero, salvo che per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto.

1.2 Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

L’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della persona giuridica, per reati commessi

“nel suo interesse o vantaggio da:

a)

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b)

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L’ente non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Per quanto attiene alla nozione di “interesse” o “vantaggio”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di conseguire un beneficio all’ente; del pari la responsabilità amministrativa incombe ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’ente, abbia comunque portato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Le condizioni di applicabilità della responsabilità amministrativa sono dunque le seguenti:

la commissione di uno dei reati espressamente previsti dal Decreto, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata

;

• la commissione di uno o più reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all’interno dell’ente, ovvero di un sottoposto alla sua vigilanza;

• la sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell’ente derivante dalla commissione del reato.

Inoltre, l’art. 26, comma 1, del Decreto stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo di uno dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive siano ridotte da un terzo alla metà, mentre

(6)

ne è esclusa l’irrogazione nei casi in cui l’ente, ai sensi dello stesso articolo, “impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento”.

1.3 I reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell’Ente

Nell’impianto originario i reati presupposto previsti dal Decreto erano i seguenti:

• Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (modificato dalla l. 161/2017 e dal d.lgs. 75/2020);

• Art. 25: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio (modificato dall’Art. 1, comma 77, lettera a), L. n. 190 del 2012, e nel testo dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal d.lgs. 75/2020).

Successivamente sono state incluse, nel novero dei reati presupposto, ulteriori fattispecie quali quelle previste da:

• Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati (introdotti dall’Art. 7 L. 48/2008 e modificati dal D.lgs. 7 e 8/2016, dal d. l. 105/2019e dalla l. 133/2019 di conversione);

• Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata (introdotti dall’Art. 29 L. 94/2009 e modificati dalla L.

69/2015);

• Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (introdotti dall’Art. 6 del D.lgs. 350/2001 convertito in L. 409/2001, modificati dalla L. 99/2009 e successivamente dal D.lgs.

125/2016);

• Art. 25 bis 1: delitti contro l’industria e il commercio (introdotti dall’Art. 15 L. 99/2009);

• Art. 25 ter: reati societari (introdotti dall’Art. 3 del D.lgs. 61/2002, modificati dalla L. 190/2012, successivamente dalla L. 69/2015 e da ultimo dal D.lgs. 38/2017);

• Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico (introdotti dall’Art. 3 della L. 7/2003, modificati dal D.lgs. 153/2016);

• Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (introdotti dall’Art. 8 della L.

7/2006);

• Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale (introdotti dall’Art. 5 della L. 228/2003, modificati dall’Art. 10 L. 38/2006 e da ultimo dalla L. 199/2016);

• Art. 25 sexies: abusi di mercato (introdotti dall’Art. 9 della L. 62/2005);

• Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (introdotti dall’Art. 9 della L. 123/2007 e modificati dall’Art. 300 del D.lgs. 81/2008);

• Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (introdotti dall’Art. 63 del D.lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014);

• Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d’autore (introdotti dall’Art. 15 della L.

99/2009);

• Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (introdotto dall’Art. 4 della L. 116/2009, modificato dal D.lgs. 121/2011);

• Art. 25 undecies: reati ambientali (articolo introdotto dal D.lgs. 121/2011, modificato dalla L.

68/2015);

• Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotto dall’Art. 2 D.lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017);

• Art. 25 terdecies: razzismo e xenofobia (introdotto dalla L. 167/2017, modificato dal D.lgs. 21/2018);

(7)

• reati transnazionali (Art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146) e responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12 della L. 9/2013);

• Art. 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotti dall’Art. 5 della L. 39/2019);

• Art. 25 quinquiesdecies: reati tributari (introdotto dall’art. 39. Il comma del D.L. 124/2019 e modificato dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. 75/2020);

• Art. 25 sexiesdecies: contrabbando (introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 75/2020).

1.4 La colpa di organizzazione

Nel luglio 2010 la Corte di Cassazione ha definito, nella sentenza n. 27755, la colpa di un’organizzazione il

“non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello ipotizzato”. La colpa è quindi da intendersi come l’omessa o l’insufficiente regolamentazione e/o vigilanza dei processi che possono costituire la base per la realizzazione dei reati ex D.lgs. 231/2001.

L’assetto organizzativo deve essere formalizzato, per quanto riguarda:

• l’attribuzione delle responsabilità;

• la dipendenza gerarchica ed i limiti delle competenze e della responsabilità decisionale;

• l’evidenza del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

• la separazione delle funzioni, in un contesto effettivo di controllo.

La struttura organizzativa riguarda:

• gli organi, ai quali sono assegnate determinate funzioni (tramite procedure, direttive, deleghe, attribuzioni di responsabilità);

• le relazioni tra i diversi organi (gerarchia).

L’adozione di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito il Modello o MOG) è condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché l’ente possa sostenere la presunzione di non aver agevolato il compimento del reato. Il tutto è in sintonia con l’art. 2428, comma 1, del Codice civile che prevede, nella relazione degli amministratori delle società, oltre al già operante obbligo di fornire informazioni sulla prevedibile evoluzione della società stessa, anche quello di descrivere i rischi e le incertezze cui l’impresa è esposta.

1.5 Esonero della responsabilità amministrativa

L’Art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma di esonero da detta responsabilità qualora l’ente dimostri che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

c) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello è affidato ad un organismo dell’ente (in seguito Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di poteri di iniziativa e di controllo;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Ai sensi dell’Art. 7 del Decreto, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”. Inoltre, se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l’Organismo di Vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità amministrativa dell’ente.

Secondo l’Art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

(8)

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

• individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 Le sanzioni in caso di commissione dell’illecito amministrativo

Il Decreto prevede tipologie differenti di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che possono essere:

a) interdittive;

b) pecuniarie;

c) pubblicazione della sentenza;

d) confisca.

Le sanzioni interdittive, individuate dall’Art. 9 del Decreto, irrogabili nelle sole ipotesi previste dallo stesso per alcune fattispecie di reati, sono:

interdizione dall’esercizio delle attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli Artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’ente. Il Decreto ha introdotto un sistema commisurativo per quote. Nel caso di illecito, il giudice determinerà l’ammontare del numero delle quote (sulla base degli indici di gravità del reato) e quindi il valore monetario della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche dell’ente.

All’Art. 18 del Decreto è disciplinata la pubblicazione della sentenza, quest’ultima è una sanzione eventuale e presuppone l’applicazione di una sanzione interdittiva.

L’Art. 19 del Decreto regola la confisca del prezzo o del profitto del reato, che consegue alla sentenza di condanna.

(9)

2 IL MODELLO ADOTTATO DAL REGISTRO ITALIANO NAVALE

2.1 Il Registro Italiano Navale

Il Registro Italiano Navale (in seguito il Registro o l’Ente) è un Ente privato non avente fini di lucro con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese 305, iscritto al registro delle imprese della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, al numero RM – 6429980, codice fiscale 80005050101, avente come oggetto sociale quello di “contribuire, nell’interesse della collettività, alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell’ambiente, allo sviluppo normativo, tecnologico ed ingegneristico, svolgendo e promuovendo tutte le attività, gli studi e le iniziative idonee al riguardo”.

Il Registro fu fondato a Genova nel 1861 su iniziativa della Associazione della Mutua Assicurazione Marittima, come Ente Nazionale di Classificazione Navale per coprire i rischi relativi a perdite e avarie riguardanti il corpo e gli attrezzi delle navi a vela.

Nel corso della sua storia, il Registro subì diversi riordinamenti, tra cui anche quello di operare come registro aeronautico, ma al termine della Seconda guerra mondiale, con D.lgs. n. 340/1947, si chiarì che lo scopo del Registro era quello di operare per l’esercizio della classificazione delle navi mercantili, dei galleggianti, di qualunque bandiera, e di altre operazioni e funzioni autorizzate dell’Amministrazione per le navi battenti bandiera italiana, con il rilascio di appositi certificati di classe e statutari, aventi valore probatorio.

Nel 1999, in attuazione della Direttiva 94/57/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e del D.lgs. 314/1998, il Registro subì un sostanziale riordinamento ed adottò un nuovo statuto (in seguito lo Statuto), in cui si chiarisce che il Registro è un Ente privato senza scopi di lucro, che ha la facoltà di disciplinare il proprio ordinamento in assoluta autonomia, nel rispetto delle regole di libero mercato degli organi riconosciuti ed autorizzati dalle amministrazioni, dettate dall’Unione Europea.

Nel nuovo Statuto, l’Ente ha preservato la sua funzione storica di contribuire, nell’interesse della comunità, alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell’ambiente, con attività di sviluppo normativo e di ricerca nei diversi settori scientifici e tecnologici, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, mantenendo un rapporto di collaborazione con tutte le parti interessate, quali assicuratori, cantieri, armatori, agenti marittimi ed amministrazioni, rappresentati nei suoi organismi associativi e societari.

Tuttavia, secondo quest’ultimo riordinamento, le attività di verifica, controllo, certificazione e di ricerca e sviluppo riguardo a materiali, tecnologie e prodotti del settore marittimo e degli altri settori produttivi su cui ha esteso le proprie attività, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorità, sono state affidate a società operative, controllate da RINA S.p.A., la holding del gruppo RINA, che ha una personalità giuridica distinta, su cui il Registro esercita un controllo in qualità di socio di maggioranza, in assenza di attività di direzione e coordinamento. Il gruppo RINA opera nei settori Marine, Certification, Inspection & Field, Energy, Industry, Transport & Infrastructures (T&I). I dividendi di RINA S.p.A. sono utilizzati dal Registro per iniziative senza fini di lucro rivolte al miglioramento della salute e sicurezza, della protezione dell’ambiente, della qualità, dello sviluppo tecnologico ed in generale di “Corporate Social Responsibility”.

Tra gli organismi societari partecipati dal Registro, previsti nell’Art. 1.4 dello Statuto, vi è anche l’Ente Nazionale di Ricerca e Promozione per la Standardizzazione (ENR), che è un ente privato non avente fini di lucro, costituito nel 2003, con sede legale a Palermo, il cui scopo è quello di contribuire, nell’interesse della collettività, alla ricerca in ambito qualità, sicurezza, ambiente e certificazione di sistemi, processi e prodotti.

La missione di ENR è quella di intervenire, in collaborazione con altri soggetti, nei processi di produzione e di divulgazione delle norme tecniche, svolgendo attività di ricerca pre-normativa, di sperimentazione, di formazione e di divulgazione. Il Consiglio di Amministrazione di ENR è composto dal Presidente del Registro Italiano Navale, da membri di diritto nominati dai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, dell’Istruzione, e delle Politiche Agricole e Forestali, e da due esperti in materia di certificazione di qualità, ambiente e sicurezza nominati dal Registro Italiano Navale.

(10)

In merito alla struttura organizzativa del Registro, secondo l’Art. 3 dello Statuto, i suoi organi direttivi sono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori ed il Comitato Tecnico.

Secondo l’Art. 5 dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione sono rappresentati settori rilevanti dell’economia e delle istituzioni, allo scopo di dare accesso alle rispettive istanze nell’ambito degli scopi perseguiti dall’Ente, tra cui:

il Presidente della Federazione del Mare;

il Presidente uscente alla scadenza del proprio mandato ove non sia chiamato a fare parte del Consiglio a diverso titolo;

due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile nominati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) e due rappresentanti dei Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime nominati dalle rispettive organizzazioni;

un rappresentante della Camera di Commercio di Genova, uno di quella di Venezia, uno di quella di Napoli, uno di quella di Milano nominati dalle rispettive camere;

un rappresentante della Confederazione Italiana Commercianti (CONFCOMMERCIO) nominato dalla stessa;

due rappresentati dei costruttori navali nominati dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Navali (ASSONAVE);

un rappresentante del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nominato dallo stesso;

due rappresentanti degli armatori ed un rappresentante del Naviglio Minore nominati dalla Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA);

un rappresentante delle industrie siderurgiche nominato dalla Federazione Industrie Siderurgiche Italiane (FEDERACCIAI);

due rappresentanti dell’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (FEDARLINEA) nominati dalla stessa;

un rappresentante delle imprese di trasporto nominato dalla Associazione Trasporti (ASSTRA);

un rappresentante della gente di mare nominato dalla relativa organizzazione;

un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto nominato dall’UCINA;

un rappresentante del personale dell'Ente e degli organismi associativi e societari da esso partecipati nominato dal personale stesso tra i dipendenti che abbiano maturato una significativa esperienza all'interno dell’Ente o degli organismi associativi e societari da esso partecipati.

In caso di mutamenti intervenuti negli enti, nelle associazioni e negli organismi dinanzi elencati, che comportino incertezza circa la loro effettiva rappresentatività o la facoltà di nomina di rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione si riserva di prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni, tra cui la facoltà di chiamare dei membri per cooptazione, al fine di assicurare la rappresentatività di nuovi settori di attività dell’Ente o di sue controllate o partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi e resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio per il quale è stato nominato. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente due volte all’anno, rispettivamente per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell’Ente ed ogni altra deliberazione di spettanza del Consiglio di Amministrazione, tra cui eventuali modificazioni dello Statuto, l’approvazione del Codice Etico ed indirizzi generali relativi alle attività dell’Ente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ente ed è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento nel compimento di tutti gli atti di ufficio.

Secondo gli Artt. 7 e 8 dello Statuto, la cura della gestione e dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell’Ente è affidata ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri eletti del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

(11)

Secondo l’Art. 11 dello Statuto, la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ed il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell’Ente è affidata ad un Collegio dei Revisori composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione. La presidenza del Collegio dei Revisori è assunta dal componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo gli Artt. 9 e 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione inoltre nomina i membri del Comitato Tecnico dell’Ente, in cui sono rappresentati il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa e fino a diciotto membri scelti dal Consiglio stesso fra persone eventi particolare competenza tecnica nei settori di operatività dell’Ente, di cui almeno quattro tra i dipendenti degli organismi associativi e societari da esso partecipati. Il Comitato esprime il proprio parere tecnico in merito ai regolamenti per la classificazione, ai programmi di ricerca e a tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame.

Secondo l’Art. 3.2 dello Statuto, i servizi dell’Ente sono ordinati in una Segreteria, posta nella sede di Roma (della Presidenza), e nella sede di Genova (Amministrativa), che è alle dipendenze di un Segretario Generale, il quale cura l’utilizzazione del personale (attualmente quattro dipendenti) e degli strumenti necessari all’attività dell’Ente, predispone lo schema delle proposte da sottoporre al Presidente e agli organi collegiali, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne cura le verbalizzazioni, e provvede per l’esecuzione delle loro determinazioni e deliberazioni.

Il Presidente ha conferito i seguenti poteri al Segretario Generale, con una procura volta a consentire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di competenza ai sensi dell’Art. 3.2 dello Statuto:

1. cedere beni o servizi dell’Ente, con l’esclusione di beni immobili e partecipazioni, stabilendo prezzi, condizioni e corrispettivi fino ad un massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per operazione, stipulando i relativi contratti e definendo anche in via transattiva ogni controversia relativa a tali operazioni, sempre nei limiti di importo sopra indicati;

2. acquistare in nome e per conto dell’Ente beni e servizi, ad esclusione dei beni immobili, delle partecipazioni e dei contratti di sponsorizzazione, necessari e strumentali allo svolgimento delle attività dell’Ente, fino ad un importo massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per operazione e comunque nell’ambito di quanto previsto nel bilancio di previsione, stipulando i relativi contratti e definendo anche in via transattiva ogni controversia in merito all’acquisto dei servizi di cui si tratta;

3. sottoscrivere contratti di somministrazione dell’energia elettrica, acqua, gas e contratti di abbonamento al servizio telefonico ed altri contratti per utenze;

4. intrattenere rapporti con le compagnie assicurative, compreso il potere di stipulare nuove polizze o procedere al rinnovo di quelle esistenti, stabilendo termini e condizioni, sottoscrivendo denunce, richieste, quietanze a saldo, rinunce, transazioni per conto dell’Ente ed in generale compiere gli atti esecutivi concernenti dette polizze ed i rapporti da esse nascenti;

5. concedere in locazione o in comodato a terzi immobili di proprietà dell’Ente, stipulare, risolvere e gestire i relativi contratti, stabilendone termini e condizioni, riscuotere i canoni, rappresentare l’Ente nei confronti dei conduttori o utilizzatori e delle amministrazioni condominiali e, comunque, compiere ogni atto si renda necessario per la corretta esecuzione di detti rapporti, incluso, a titolo esemplificativo, formulare disdette, messe in mora, diffide, richieste di adempimento, ecc.;

6. esigere e riscuotere qualsiasi somma o bene dovuti all’Ente da qualsiasi soggetto, sia pubblico che privato, e rilasciare regolari quietanze in conto ed a saldo di fatture emesse dall’Ente;

7. emettere assegni e dare disposizioni sui conti correnti dell’Ente presso banche, istituti di credito ed uffici postali, a valere sulle disponibilità liquide, su concessioni di credito e comunque sullo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi dalla banca;

8. firmare girate a favore di istituti bancari di assegni circolari, di assegni di conto corrente e vaglia postali, di tratte e di cambiali, anche allo sconto, che vengono versati agli istituti bancari per l’accredito dei corrispondenti importi nei conti correnti intestati all’Ente, firmare le relative distinte di versamento e le distinte di consegna di tratte e cambiali per l’incasso e/o lo sconto, sempre per l’accredito nei conti correnti intestati all’Ente e firmare l’eventuale richiamo delle stesse;

(12)

9. firmare le richieste agli istituti di credito e/o alle compagnie di assicurazione per ottenere garanzie di fideiussione a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, o di terzi, fino ad un importo massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per operazione;

10. relativamente ai contratti ed ai rapporti considerati nei punti precedenti, fissare termini, pattuire penali, clausole risolutive, clausole compromissorie, anche per arbitrati irrituali e farle valere, formulare diffide, richieste di adempimento, eccezioni, consentire novazioni, trasformazioni, cessioni, risoluzioni ed in generale compiere qualsiasi atto funzionale al corretto svolgimento dei suddetti rapporti;

11. curare l’osservanza degli adempimenti amministrativi e fiscali cui l’Ente è tenuto, incluso quelli derivanti dagli obblighi di cui alla L. 196/03, redigere, firmare, e presentare a nome e per conto dell’Ente, quale rappresentante negoziale, tutti i documenti di natura fiscale o amministrativa richiesti dalla normativa applicabile;

12. rappresentare l’Ente nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere e quindi nei confronti di qualsiasi ente o ufficio pubblico, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie svolgendo e perfezionando ogni pratica relativa;

13. rappresentare l’Ente in tutti i rapporti con Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, firmando e presentando richieste, attestati, documenti e denunce relative ad atti o fatti attinenti all’Ente stesso;

14. stare attivamente e passivamente in giudizio per l’Ente, limitatamente alle controversie ed ai procedimenti di valore non superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), con piena rappresentanza di esso avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nonché alle commissioni tributarie, nominando avvocati e procuratori e rilasciando ad essi procure generali o speciali e alle liti e ciò in qualsiasi sede, rispondere a interrogatori, intervenire a tentativi di conciliazione, e dare deleghe e procure per tali incombenze, compromettere in arbitri rituali ed irrituali e amichevoli compositori, promuovere qualsiasi atto conservativo ed esecutivo e firmare atti di precetto, instare per sequestri, inibizioni, pignoramenti e rinunciarvi;

15. amministrare il personale compiendo quanto richiesto dalle disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica, con esclusione del potere di assumere, promuovere, trasferire e licenziare il personale occorrente per la gestione dell’Ente;

16. sovraintendere a tutte le questioni connesse con la prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, disponendo l’attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente legislazione, curando la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi specifici, con ogni necessario potere di spesa.

Il Segretario Generale, a sua volta, ha facoltà di delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti, rilasciando a tal fine una procura a terzi, che agiranno sotto la sua personale responsabilità. Facendo seguito a rapporti contrattuali intercorrenti tra il Registro e RINA S.p.A., rientranti nella convenzione in essere, ratificata dal Comitato Esecutivo nel dicembre 2017, è stato conferito a RINA S.p.A. l’incarico di fornire i seguenti servizi di assistenza al Segretario Generale, nello svolgimento delle proprie funzioni:

• la Direzione Amministrativa, che, oltre alle attività di assistenza negli adempimenti amministrativi di carattere generale, comprende i servizi di tesoreria, di segreteria societaria, di consulenza fiscale e legale per la redazione del bilancio di esercizio, di acquisto di beni e servizi, di gestione dei finanziamenti agevolati, di controllo di gestione, di deposito di atti presso la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate, la gestione dei rapporti con la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio, l’assistenza e la gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori, il recupero crediti, compresa le gestione dei rapporti con i consulenti legali incaricati delle procedure di recupero;

• la Gestione Immobiliare, comprendente tutti i servizi di gestione delle proprietà immobiliari del Registro, comprese le attività di gestione degli interventi manutentivi e dei relativi rapporti contrattuali con i fornitori selezionati oltre che dei rapporti con le amministrazioni condominiali e le relative partecipazioni alle assemblee condominiali;

(13)

• la Gestione del Personale, comprendente tutti i servizi e gli adempimenti, anche di carattere amministrativo, inerenti alle attività di selezione del personale e gestione dei rapporti in corso, paghe e contributi, assistenza nelle relazioni sindacali, assistenza nel contenzioso di lavoro in ogni fase o stadio delle vertenze, oltre che nei rapporti con i legali nominati per la gestione giudiziale delle relative controversie;

• gli Affari Legali, comprendente tutti i servizi e gli adempimenti inerenti ai rapporti assicurativi, tra i quali l’assistenza nella stipulazione e nel rinnovo delle polizze RC professionale, la denuncia alle società di assicurazioni ed al broker di eventuali sinistri, la gestione dei rapporti con le società di assicurazione e con il broker nelle fasi di contenzioso sia giudiziale sia stragiudiziale e nella gestione dei contenziosi, ed assistenza nella redazione dei contratti di locazione attivi e passivi;

• gli Internal Audit, con riferimento agli adempimenti previsti nel Decreto, in particolare per lo svolgimento di verifiche indipendenti, assistenza all’Organismo di Vigilanza, aggiornamento del Modello e nella periodica analisi di esposizione al rischio;

• l’Information Technology, comprendente tutti i servizi e gli adempimenti inerenti alle attività di gestione delle telecomunicazioni, la gestione servizi di base della rete, le postazioni di lavoro, la manutenzione, il servizio Help Desk, la fornitura delle licenze d’uso dei software di tutti i programmi installati sui personal computer fornito al Registro;

• la Comunicazione, comprendente tutti i servizi e gli adempimenti inerenti alla comunicazione istituzionale, la comunicazione esterna e promozionale, le relazioni con i media, l’uniformità d’immagine e la comunicazione interna;

• la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’Art. 17 del D.lgs. 81/2008;

• la Responsabilità del Trattamento dei Dati Personali dei quali il Registro è Titolare, nell’esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto degli intercorrenti rapporti contrattuali regolati dalla convenzione tra il Registro e RINA S.p.A., ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

2.2 Finalità del modello

Il Registro è consapevole del valore che deriva da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001. Il Modello adottato dal Registro è finalizzato alla mitigazione del rischio di commissione dei reati contemplati dal suddetto Decreto.

Tutti i destinatari del Modello devono adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione di reati. Tali condotte devono necessariamente ispirarsi ai valori di professionalità ed integrità, ed a principi di eticità, imparzialità, indipendenza ed onestà richiamati nel Codice Etico.

Attraverso l’adozione, l’aggiornamento e l’efficace attuazione del Modello, il Registro intende:

ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;

informare tutti i possibili destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale rispetto dello stesso;

censurare comportamenti posti in essere in violazione del Modello, attraverso l’applicazione di apposite sanzioni interne, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;

informare circa le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata applicazione del Modello, e conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto;

intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio.

2.3 Adozione del Modello

Il Modello adottato dal Registro si fonda su un'analisi dei processi aziendali e sull’individuazione delle attività sensibili ossia delle “attività nel cui ambito possono essere commessi reati” ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La prima stesura del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Registro con delibera del 20 ottobre 2011. Nella stessa seduta, il Consiglio ha deliberato l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza in forma monocratica.

(14)

Il Modello è stato quindi tenuto aggiornato, con successive delibere del Consiglio di Amministrazione, per il dovuto adeguamento dello stesso in relazione ai nuovi reati presupposto inseriti nel D.lgs. 231/2001.

La presente redazione del Modello è stata affidata alla Funzione Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. e viene adottata a seguito dell’approvazione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione del Registro.

2.4 Gli elementi del Modello

Il Modello consta di due parti:

A. Parte Generale in cui sono riassunti gli elementi essenziali che compongono il Modello adottato dal Registro, con riferimento al D.lgs. 231/2001, incluso:

la metodologia di analisi di rischio;

la composizione dell’Organismo di Vigilanza;

la divulgazione del Modello;

il sistema sanzionatorio;

le regole generali per l’aggiornamento del Modello.

B. Parti speciali relative alle varie tipologie di reati contemplati dal Decreto, astrattamente ipotizzabili, in relazione alle attività sensibili, individuate nel contesto delle attività dell’Ente. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato.

Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:

1. Codice Etico il quale ha la principale funzione di rendere noti all’interno dell’organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l’attività del Registro. È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Registro in data 5 dicembre 2007 e successivamente aggiornato con modifiche deliberate dal Comitato Esecutivo.

2. Sistema di Deleghe e Procure (c.d. autorizzativo) che definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure. In particolare, all’interno dell’Ente, il sistema è incentrato sull’attribuzione di una procura al Segretario Generale, citata nel precedente capitolo.

3. Sistema organizzativo, descrivente la struttura dell’Ente, formalizzata tramite una Disposizione Organizzativa (DO) e relativo Ordine di Servizio (OS).

4. Sistema dei Controlli Interni, ossia l’insieme di procedure ed istruzioni operative volte a regolamentare le attività delle aree aziendali, ai fini della prevenzione dei reati e mitigazione del rischio.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già ampiamente operanti all’interno dell’Ente e nel gruppo RINA. Per quanto riguarda tutti i servizi erogati da RINA S.p.A., secondo la convenzione stipulata con il Registro, il Modello fa riferimento alle procedure ed alle Istruzioni del RINA, ove applicabili.

5. Codice disciplinare, ossia l’insieme delle regole di condotta che il lavoratore è tenuto ad osservare con l’indicazione delle relative sanzioni. Il Codice integra il sistema sanzionatorio previsto ai fini del decreto.

2.5 I destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Registro, in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell’Ente. Nello specifico ci si riferisce a:

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

Membri del Comitato Tecnico;

Collegio dei Revisori;

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Società di revisione contabile;

Organismo di Vigilanza;

Segretario Generale;

Personale dipendente o ad esso assimilabile;

Personale di RINA S.p.A. operante per conto dell’Ente;

Personale non-esclusivo (consulenti);

Fornitori.

2.6 Whistleblowing

Il Registro gestisce eventuali segnalazioni attraverso la piattaforma di “whistleblowing” resa disponibile da RINA S.p.A., accessibile alla pagina internet:

https://www.rina.org/it/whistleblowing

Tale piattaforma consente di dialogare in modo anonimo con l'interessato, secondo una politica di "no- log", per la quale qualora l'accesso alla piattaforma sia effettuato da un computer connesso alla rete aziendale, il login non verrà comunque tracciato dai sistemi informatici aziendali, ad ulteriore protezione del segnalante.

Il suddetto sistema è stato adottato da alcune tra le maggiori imprese italiane facenti parte del Business Integrity Forum (BIF), coordinata da Transparency International Italia, organizzazione non governativa, che si impegna a promuovere la trasparenza e il contrasto alla corruzione.

L’Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione del Responsabile Corporate Internal Audit di RINA S.p.A. il quale, in caso di segnalazioni effettuate con la piattaforma “whistleblowing”, pertinenti alle attività del Registro, ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’Ente. La regolamentazione dei processi di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate da terzi e dal personale (incluso i membri degli Organi societari) è descritta nella procedura RINA di whistleblowing.

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3 ANALISI DI RISCHIO

3.1 Attività propedeutica

La predisposizione, l’aggiornamento e la revisione del Modello hanno inizio da una attività propedeutica, che consiste nell’individuazione dei reati presupposto contemplati dal Decreto. Per ogni reato contemplato dal D.lgs. 231/2001, si è analizzato se trattasi di una fattispecie ipotizzabile in relazione alle attività svolte dall’Ente, con:

l’esclusione di singole fattispecie o di intere categorie di reato, in quanto non del tutto realizzabili in astratto o perché ritenute concretamente di assai improbabile realizzazione. Si ricorda che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall’interesse o dal vantaggio conseguito dalla persona giuridica;

l’inclusione di singole fattispecie o di intere categorie di reato, in quanto ritenuta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dell’illecito, anche nell’interesse o nel vantaggio della persona giuridica.

3.2 Analisi di rischio ed elaborazione delle parti speciali

L’analisi di rischio ha l’obiettivo di individuare i processi ed i sotto-processi aziendali, in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare i reati previsti dal Decreto, causando una responsabilità in capo all’Ente.

L’analisi di rischio consiste nella valutazione del contesto, accompagnata dallo studio della documentazione societaria.

Sono stati individuati:

• l’insieme dei processi e sotto-processi aziendali;

• le fattispecie di reato costituenti le Parti Speciali;

• i potenziali rischi.

Ciò ha consentito per ogni processo di:

definire il grado del rischio inerente associato ad un possibile evento, a prescindere dalle eventuali contromisure adottate, misurato sulla base:

- dell’impatto degli effetti negativi causati da un evento;

- della probabilità o possibilità che un determinato evento si verifichi in concreto, stimata sulla base dei rilievi dell’attività di internal audit, di eventuali segnalazioni ed altri fattori esterni;

svolgere una ricognizione dei presidi già esistenti nei processi/sotto-processi giudicati ipoteticamente a rischio, per valutarne l’idoneità ai fini della prevenzione dei rischi;

definire il grado di rischio residuo in relazione all’efficacia dei presidi.

Il risultato della suddetta analisi è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che costituisce la base per la stesura e il continuo aggiornamento del presente Modello, con particolare riferimento alle sue Parti Speciali. Ogniqualvolta si dovessero riscontrare delle carenze del Modello – ad esempio in seguito alle attività di audit, a segnalazioni o all’irrogazione di sanzioni interne o dell’Autorità Giudiziaria – sarà necessario un aggiornamento dell’analisi di rischio, in conformità alla procedura RINA sull’enterprise risk management. In egual misura, e in conseguenza delle risultanze della nuova analisi di rischio, dovrà essere aggiornato il presente Modello in una o più delle sue Parti Speciali.

(17)

4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Generalità

Come riportato nell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, comma 1 lettera b), “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento deve essere affidata a un organismo (chiamato Organismo di Vigilanza) dotato di poteri di iniziativa e di controllo”.

L’Organismo di Vigilanza è dotato di uno specifico regolamento, al fine di disciplinare il proprio funzionamento.

Come chiarito dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 12 maggio 2020, l’Organismo di Vigilanza deve ritenersi, nel suo complesso, come “parte dell’ente”. Ne consegue che il componente dell’Organismo di vigilanza del Registro è un soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento EU 2016/679 e che, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, tratta i dati personali nel rispetto della normativa privacy applicabile, nonché del Modello Organizzativo Privacy del Gruppo RINA.

4.2 Composizione

L’Organismo di Vigilanza del Registro è un organo monocratico, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La carica ha durata quadriennale ed è allineata temporalmente al mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza è rieleggibile.

L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giustificato motivo e fatte salve le seguenti ipotesi:

l’attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all’interno dell’Ente non compatibili con i requisiti di autonomia ed indipendenza e/o di continuità d’azione propri dell’Organismo di Vigilanza;

la comminazione all’Organismo di Vigilanza di una delle sanzioni previste nel Decreto e/o riportate nel sistema sanzionatorio del Modello.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza:

relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con membri del Consiglio di Amministrazione, soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, personale della società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;

conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Ente che ne compromettano l’indipendenza;

funzioni di amministratore esecutivo ricoperte nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali Registro ha intrattenuto contatti nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza;

condanna, anche non passata in giudicato, ovvero decreto di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti D.lgs. 231/2001;

condanna, anche non passata in giudicato, ovvero a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità e/o ineleggibilità dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere immediatamente inviata una formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale delibererà in merito alla sostituzione.

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Nello svolgere le proprie mansioni, l’Organismo di Vigilanza si attiene all’osservanza di cinque principi, il cui rispetto ne garantisce l’efficienza e l’affidabilità ai fini della prevenzione/ individuazione di comportamenti illeciti all’interno dell’Ente:

▪ onorabilità;

▪ imparzialità;

▪ professionalità;

▪ indipendenza;

▪ autorevolezza.

4.4 Requisiti

L’Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti specifici, rilevabili sulla base dei seguenti elementi:

• Caratteristiche personali: al fine di agire nel rispetto dei cinque principi sopra riportati, che identificano una persona capace di relazionarsi con gli altri e quindi predisposta a svolgere in maniera professionale i compiti affidati;

• Conoscenze e competenze: da intendersi, a titolo esemplificativo, la conoscenza dei principi e delle norme indicate dal D.lgs. 231/2001, delle tecniche di audit e delle procedure relative, nonché del sistema di gestione e dei documenti di riferimento;

• Esperienze e formazione: con una significativa esperienza lavorativa maturata in ambito societario e/o in materie giuridiche/amministrative.

La sussistenza dei requisiti sopra riportati è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, sia al momento della nomina sia in fasi successive all’insediamento dell’Organismo di Vigilanza.

4.5 Funzioni e poteri

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

vigilanza sull’effettività del Modello, che si determina nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e i principi, obblighi e divieti espressi nel Modello:

a) effettuare periodicamente verifiche;

b) coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività;

c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni utili;

d) condurre ricognizioni sull’attività aziendale;

e) coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

disamina in merito all’efficacia del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti illeciti:

a) coordinarsi con la funzione Learning & Talent Acquisition Strategy (GLEAR) per i programmi di formazione;

b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

c) predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti;

d) esaminare i rilievi provenienti dagli organi di controllo;

e) esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi destinatario del Modello e successivi accertamenti ritenuti necessari;

f) riferire periodicamente all’Amministratore Delegato una valutazione sull’adeguatezza del Modello;

g) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione legata alle valutazioni di cui al punto precedente.

analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello:

(19)

informatiche, etc.);

b) verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle azioni migliorative proposte.

cura dell’aggiornamento del Modello, nel caso in cui si renda necessario effettuare adeguamenti:

a) interpretare la normativa di riferimento;

b) presentare proposte di adeguamento del Modello in grado di dare loro concreta attuazione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto della normativa vigente, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo; l’accesso e ogni successivo trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Modello Organizzativo Privacy del Gruppo RINA.

È posto in capo a qualunque unità organizzativa dell’Ente, dipendente e/o componente degli organi sociali l’obbligo di informazione a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi della Funzione ESG & Compliance e della Funzione Corporate Internal Audit di RINA S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

verificare l’adeguatezza dei sistemi dei controlli interni in relazione al Modello;

aggiornare l’analisi di rischio finalizzata alla prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 in funzione delle modifiche organizzative e/o di business comunicate dalle UO aziendali ovvero all’emanazione di nuove norme;

consulenza per il superamento di eventuali punti di debolezza del sistema dei controlli interni e nella fase di impianto/revisione di processi e procedure con l’obiettivo di garantire la coerenza con il Modello Organizzativo adottato;

valutare la corrispondenza del sistema delle deleghe e poteri a quanto disposto dalle specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione ovvero dalle direttive della Capogruppo e la verifica che la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità non determini duplicazioni, sovrapposizioni od omissioni di compiti;

controllare e verificare le procedure aziendali mediante specifici interventi di audit.

All’Organismo di Vigilanza sono inoltre attribuite:

la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali con soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico;

la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo stesso. In ogni caso l’Organismo di Vigilanza, può richiedere un’integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all’efficace espletamento delle proprie incombenze.

4.6 Flussi informativi

4.6.1 Flussi informativi verso gli Amministratori

L’Organismo di Vigilanza riferisce agli amministratori in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le seguenti linee di riporto:

continuativa, nei confronti del Presidente e/o del Segretario Generale, nell’ambito dell’informativa sull’esercizio delle proprie funzioni, se non ci sono fatti di particolare materialità o significatività da segnalare;

periodica verso il Consiglio di Amministrazione, attraverso un rapporto annuale relativo all’attività svolta, con segnalazione dell’esito delle verifiche e delle novità legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

immediata nei confronti del Comitato Esecutivo per fatti di particolare materialità o significatività.

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I destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello stesso che potrebbero ingenerare responsabilità dell’Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. I soggetti segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Il Registro utilizza la piattaforma di “whistleblowing”, predisposta e messa a disposizione da RINA S.p.A., come canale informativo dedicato per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. Per la disciplina delle segnalazioni di reati o irregolarità, e per la tutela degli autori delle stesse, si rimanda al precedente paragrafo 2.6.

Viene infine demandato a un’apposita istruzione il dettaglio su come comunicare all’Organismo di Vigilanza delle specifiche informazioni, tra le quali:

• provvedimenti e/o notizie provenienti da un’autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolto l’Ente;

• richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;

• rapporti dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal Decreto;

• notizie relative a procedimenti disciplinari, o eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

• infortuni sul lavoro.

4.6.3 Raccolta e conservazione delle Informazioni

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) adeguatamente protetto. La conservazione ha luogo per un periodo di 10 anni.

L’accesso all’archivio è consentito unicamente all’Organismo di Vigilanza ed al Segretario Generale.

Eventuali richieste di copia di atti o altre informazioni, fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, possono essere negati dietro adeguata motivazione scritta.

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5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

5.1 Premessa

È obbligo dare ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei principi e dei contenuti del Modello.

L’Organismo di Vigilanza supporta l’Ente nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili” descritte nelle Parti Speciali del Modello.

5.2 Informazione agli Amministratori

Il Modello è comunicato formalmente dal Segretario Generale a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, in sede di richiesta di approvazione del Modello e di ogni sua revisione, e nel caso in cui un Consigliere subentri ad uno dei Consiglieri che lo hanno approvato.

5.3 Informazione al Collegio dei Revisori

Il Modello è comunicato formalmente dal Segretario Generale a ciascun componente del Collegio dei Revisori, per conoscenza in sede di approvazione del Modello e di ogni sua revisione, e nel caso in cui un Revisore subentri ad un membro del Collegio.

5.4 Informazione e formazione dei dipendenti

Il Modello, il Codice Etico ed il Codice Disciplinare sono considerati vincolanti per tutti i dipendenti.

Pertanto, tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte del Segretario Generale dell’Ente ai destinatari attraverso l'invio di una comunicazione formale via e-mail, ed esposti mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Modello dell’Ente è consultabile sul sistema documentale aziendale, a beneficio dei Dirigenti e dei dipendenti delle funzioni di RINA S.p.A. che operano per conto e su incarico del Registro, al seguente indirizzo:

https://www.registro-italiano-navale.it

I contenuti del D.lgs. 231/2001 sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione iniziale (corso base) e di aggiornamento in “e-learning”, disponibili al seguente indirizzo:

http://lms.rina.org

La partecipazione al corso base “e-learning” e di eventuali corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene il Modello, il Codice Etico, il Codice Disciplinare e le Disposizioni Organizzative di propria competenza. Il nuovo assunto è tenuto alla frequentazione del corso base “e-learning” entro tre mesi dalla data di assunzione.

5.5 Comunicazione ai fornitori, consulenti, personale non esclusivo e terzi

L’impegno all’osservanza della Legge e dei principi di riferimento del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro con i quali l’Ente intrattiene relazioni contrattuali, incluso fornitori, consulenti, personale non esclusivo e terzi, è previsto da un’apposita clausola contrattuale ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Tali documenti sono allegati alla documentazione richiesta per la qualifica di un fornitore, di un consulente, di personale non esclusivo o di terzi con i quali si instaura un rapporto contrattuale.

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6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Scopo

L’applicazione di un sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e dotato di deterrenza, costituisce, ai sensi dell'Art. 6 del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale, ai fini esimenti rispetto alla responsabilità dell’Ente.

Il sistema sanzionatorio viene attivato su raccomandazione dell’Organismo di Vigilanza.

L’attivazione del sistema sanzionatorio prescinde dal fatto che la violazione abbia determinato o meno una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto e conseguentemente dallo svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale.

Una sanzione può essere comminata anche qualora la condotta non comporti il rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, in quanto il presente Modello tende a contrastare anche comportamenti prodromici al reato.

6.2 Criteri applicativi

L’applicazione di una sanzione avviene al verificarsi di una violazione, realizzata anche con condotte omissive e/o in concorso con altri, dei seguenti requisiti:

• dei requisiti del D.lgs. 231/2001;

• delle disposizioni del Modello, con particolare riguardo alle Parti Speciali;

• dei principi e agli obblighi previsti dal Codice Etico;

• dei Sistemi di Gestione dell’Ente e di RINA S.p.A., se rilevanti.

A titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili:

• ogni comportamento deliberatamente posto in essere in violazione del Modello e del Codice Etico;

• la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal Modello e dal Codice Etico;

• la violazione o l’elusione del sistema di controllo interno;

• l’inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

• il mancato tempestivo intervento per sanare eventuali violazioni e/o impedire la realizzazione di reati presupposto;

• la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni di cui al capitolo 2 del presente Modello, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante;

• la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate, da parte dei destinatari del Modello.

Il sistema sanzionatorio è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge.

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche applicabili ai destinatari del Modello è determinato nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, tenuto conto:

• della gravità della violazione;

• dell’intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;

• della rilevanza degli obblighi violati e/o del grado di pericolo e/o del danno cagionato all’Ente, con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

• della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

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sussistenza o meno di precedenti condotte sanzionate ai sensi dello stesso, nei limiti consentiti dalla legge;

• delle mansioni e della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

• del concorso nella condotta sanzionabile di più destinatari del Modello in accordo tra loro (tanto attraverso azioni illecite quanto attraverso omissioni di comportamenti obbligatori);

• delle altre particolari circostanze che accompagnano le condotte rilevanti ai sensi del presente Modello.

Qualora con un unico comportamento siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni, conseguenti alla violazione delle norme e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, consta di:

• attività di controllo nell’ambito della quale l’Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza delle condizioni per l’attivazione del procedimento;

• informazione del soggetto preposto al concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti;

• contestazione della violazione all’interessato per consentire l’esercizio del contraddittorio;

• raccomandazione dell’Organismo di Vilanza al Comitato Esecutivo dell’Ente in merito alla irrogazione di una sanzione, alla luce dei risultati della suddetta indagine;

• determinazione e successiva irrogazione della sanzione da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, che delibera i provvedimenti ritenuti opportuni tra cui la revoca della nomina a Consigliere e/o altre misure previste dalla legge.

6.4 Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione accertata del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, che delibera i provvedimenti ritenuti opportuni tra cui la revoca della nomina a Revisore e/o altre misure previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e del Codice Etico da parte dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione delibera gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza.

6.6 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di grave inosservanza e/o violazione, da parte del Segretario Generale dell’Ente o di Dirigenti delle funzioni di RINA S.p.A. che operano per conto e su incarico del Registro:

dei principi e degli obblighi stabiliti nel Codice Etico;

delle disposizioni del Modello, con particolare riguardo alle Parti Speciali;

delle procedure dei Sistemi di Gestione interni dell’Ente e di RINA S.p.A., ove rilevanti;

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più idonea, tra cui, nel caso di mancanze gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta osservanza, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, del Modello e del Codice Etico, il mancato

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