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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 40 del 20/03/2018

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL GIUDIZIO N.R.G. 1727/2016 AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO & C. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL GIUDIZIO N.R.G. 1727/2016 AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO & C. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

➢ in data 21/12/2016 è stato notificato a questo Ente, per mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il ricorso, registrato al n. 26489 del protocollo, presentato da Torre Guelfa S.a.s. di Frosali Maurizio & C. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana al fine di richiedere l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte:

• della Deliberazione del C.C. del Comune di San Gimignano n. 63 del 28/10/2016 pubblicata sull’Albo Pretorio in data 31/10/2016;

• ove occorrer possa, del cd. “parere” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo espresso con email del 13/10/2016, conosciuto in data 14/11/2016;

• ove occorrer possa, di ogni atto e parere endoprocedimentale sotteso all’approvazione delle delibera gravata,anche non conosciuto e non comunicato;

• nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi lesivo della ricorrente;

➢ con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 29/12/2016 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell’Ente nel predetto ricorso;

➢ con determinazione dirigenziale n. 745 del 30/12/2016 è stato affidato il servizi di patrocinio legale nel ricorso innanzi al TAR Toscana promosso da Torre Guelfa S.a.s. di Frosali Maurizio & C. all’Avv. Domenico Iaria, dello Studio Legale Lessona di Firenze;

➢ in data 27/12/2017 è stata notificata al Comune di San Gimignano l’istanza al TAR Toscana R.G. 56/2017 – Sez. II di sospensiva monocratica e collegiale e di adozione di ogni idonea misura cautelare nel ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2016;

➢ in data 30/12/2017 è stato depositato presso la segreteria del TAR Toscana il decreto n. 789/2017 con cui veniva respinta la misura cautelare e fissata per il 24/01/2018 la Camera di Consiglio per valutare l’istanza nel merito;

➢ in data 24/01/2018 il TAR Toscana, con ordinanza n. 50/2018, respingeva definitivamente la domanda cautelare presentata da Torre Guelfa S.a.s.;

➢ in data 09/03/2018 è stato notificato all’Amministrazione Comunale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato dall’Avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Firenze, il ricorso in appello cautelare al giudizio N.R.G. 1727/2016;

Ritenuto che, avendo esaminato gli elementi del ricorso, sussistano validi motivi per opporsi e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti sopra indicati;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi di questa Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

(3)

Visto l'art. 17, comma 1, del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, che stabilisce quanto segue:

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

….

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

…1

2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;”;

Dato atto che il D.lgs. n. 50/2016, all’art. 17, comma 1, ha definito i servizi legali come appalti di servizio, precisando che la procedura per l’affidamento della rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 e s.m.i. non soggiace all’applicazione del Codice dei Contratti, fatto salvo il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del medesimo Codice;

Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del dirigente del Settore competente l'affidamento del servizio legale di rappresentanza di questo Ente innanzi al Consiglio di Stato e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel ricorso in appello al giudizio N.R.G. 1727/2016 promosso innanzi al Consiglio di Stato da Torre Guelfa S.a.s. di Frosali Maurizio & C., indicato in premessa;

2. di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio indicato al punto 1 dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia ad esperire apposita procedura amministrativa, nel rispetto di quanto disposto dal codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, al fine di affidare il servizio legale di difesa nel giudizio amministrativo indicato al punto 1;

4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO

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