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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 118 del 24/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITÀ DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Assente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, il Segretario Comunale attesta la presenza del Sindaco e degli assessori Guicciardini, Taddei e Morbis in collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- Negli anni dal 2006 al 2012, allo scopo di finanziare il costo del servizio di igiene urbana e gestione rifiuti, l’amministrazione comunale di San Gimignano aveva optato per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997 (TIA 1), e successivamente dalla tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 (TIA 2), la cui riscossione era affidata all’allora gestore del servizio rifiuti (Sienambiente) che ne assumeva anche la titolarità del credito nei confronti degli utenti soggetti passivo della tariffa;

- Per fronteggiare i rischi di perdita per inesigibilità dei crediti per TIA1 e TIA2 vantati dal gestore Sienambiente nei confronti degli utenti, il piano economico-finanziario annuale del servizio rifiuti era gravato da un accantonamento a carica della tariffa, andando a costituire un fondo rischi su crediti TIA 1 e TIA2 riferibile a ciascun Comune;

- I crediti TIA1 e TIA2 del precedente gestore Sienambiente sono stati acquistati dal nuovo gestore SEI Toscana, con contratto di cessione stipulato in data 26.03.2019, in adempimento di un’obbligazione posta in carico all’aggiudicatario della gara del servizio rifiuti nell’Ambito ATO Toscana Sud, al prezzo di cessione definito, in esecuzione delle delibere dell’Autorità d’Ambito n. 24/2018 e n. 5/2019, in complessivi € 6.749.828,96, di cui

€ 116.338,59 relativi ai Crediti TIA del Comune di San Gimignano, quale sbilancio delle seguenti componenti:

- 1) valore nominale dei crediti ceduti al 31.12.2017: € 11.220.833,00 di cui € 362.516,00 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano;

- 2) fondo svalutazione Crediti TIA residuo al 31.12.2017 formato con accantonamenti imputati a carico delle tariffe: € 4.200.170,00 di cui € 236.156,00 relativo al fondo svalutazione crediti TIA del Comune di San Gimignano;

- 3) valore netto dei crediti ceduti (b-c): € 7.020.633, di cui € 126.360,00 relativo ai crediti TIA del Comune di san Gimignano;

- 4) detrazione per incassi di crediti TIA nel periodo da 01.01.2018 sino alla data di trasferimento a SEI Toscana: € 270.834,33 di cui € 10.021,41 relativi ad incassi di crediti TIA del Comune di san Gimignano.

Visto il comma 654-bis nell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato con il D. L. N.78/2015 che dispone che “Tra le componenti di costo (della TARI) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA) nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Sud N. 25 dell’11.09.2018 con la quale, stante l’assenza in allora di disposizioni regolamentari in materia, era stato stabilito,

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in ordine all’imputazione delle perdite su crediti TIA nei PEF TARI dei singoli Comuni ai sensi del comma 654-bis dell’art. 1 della L. 147/2013, che “l’accertamento dell’inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, conseguirà al rilascio della dichiarazione di inesigibilità e/o irrecuperabilità da parte del concessionario della riscossione incaricato per ogni posizione di credito ed indipendentemente dall’importo”;

Preso atto, dalle premesse della delibera dell’Assemblea di ATO Toscana Sud n. 10 del 20.07.2020, che SEI Toscana è ricorsa al TAR Firenze per chiedere l’annullamento della citata deliberazione assembleare n. 25 dell’11.09.2018 e l’accertamento del diritto di Sei Toscana all’imputazione sul PEF TARI delle perdite su Crediti TIA dichiarati inesigibili

“entro l’anno successivo a quello del pagamento da parte di Sei Toscana dei crediti TIA inesigibili ai precedenti gestori”;

Dato atto che il ricorso di SEI Toscana è ancora pendente e che un suo accoglimento, ove si dovesse pervenire nei prossimi mesi alla discussione presso il TAR Firenze, comporterebbe l’obbligo per il Comune di imputare già nel PEF del primo esercizio successivo alla sentenza l’intero importo Crediti TIA dichiarati inesigibili;

Vista la delibera dell’Assemblea ATO Toscana Sud n. 10 del 20.07.2020 con la quale, al fine di recepire la nuova regolamentazione introdotta in materia di perdite su Crediti TIA dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) dell’Autorità nazionale ARERA, è stato stabilito che “l’accertamento dell’inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, sarà condotto applicando i medesimi criteri dettati dalla normativa vigente per l’imputazione sul PEF dei crediti TARI inesigibili, ai sensi del comma 9.1, del MTR come interpretato nel punto 1.7 del dispositivo della determina ARERA n. 2/2020”;

Dato atto che pertanto nella nuova delibera dell’ATO Toscana Sud n. 10/2020 l’imputazione sul PEF delle perdite su crediti TIA non è più direttamente conseguenziale alla dichiarazione di inesigibilità da parte del concessionario, non potendosi peraltro escludere che essa costituisca un elemento che, in un eventuale giudizio, potrebbe assumere una certa rilevanza ai fini della valutazione sull’imputazione sul PEF dei crediti TIA inesigibili;

Viste le dichiarazioni di inesigibilità dei crediti TIA rilasciate dal concessionario della riscossione Andreani Tributi:

- prima tranche in data 30.10.2019, trasmessa da SEI Toscana con nota prot. 8213 del 19.11.2019 ad ATO Toscana Sud e da quest’ultima al Comune di San Gimignano;

- seconda tranche in data 23.12.2020, trasmessa da SEI Toscana con nota prot. 34489 del 30.12.2020 ad ATO toscana Sud e da quest’ultima al Comune di San Gimignano;

Considerato che, a seguito delle suddette comunicazioni di inesigibilità del concessionario della riscossione Andreani Tributi, SEI Toscana ha chiesto di imputare sul PEF ARERA 2021 l’importo complessivo di crediti TIA inesigibili pari a € 6.749.828.96, di cui € 116.338,59 relativi al Comune di San Gimignano;

Ricordato che con la delibera dell’Autorità ATO Toscana Sud n. 24 dell’11.09.2018 è stato espresso al precedente gestore Siena Ambiente l’indirizzo di restituire ai Comuni gli incassi di rispettiva competenza per “sovrafatturazioni PEF” (fatture emesse in eccedenza all’importo dei costi espresso nel PEF, e derivanti dall’attività di accertamento e lotta all’evasione), mediante il loro pagamento in tranche successive di importo corrispondente all’imputazione nei PEF TARI delle perdite su crediti TIA inesigibili, mentre l’eventuale importo eccedente alle predette perdite andrà restituito ai Comuni interessati con tempi e

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modalità riservati agli accordi tra le parti;

Dato atto che l’importo delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune di San Gimignano ammonta a € 112.198,44;

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 6098 del 23.11.2020 con la quale si rappresentava la disponibilità dell’Autorità a ricevere un mandato, conferito su base facoltativa da ciascuna Amministrazione che lo ritenesse utile, per definire con SEI Toscana un piano concordato di graduale imputazione sui PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili, con contestuale rimborso per pari importo di crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

Visto che questa Amministrazione ha conferito ad ATO Toscana Sud il mandato per definire con SEI Toscana un piano concordato di graduale imputazione sui PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili (prot. n. 2556 del 2 febbraio 2021);

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 1247 del 24.02.2020, con la quale si anticipava che nel tavolo di conciliazione era stata prefigurata una possibile ipotesi di piano concordato di graduale imputazione sui singoli PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili di rispettiva competenza, i cui contenuti sono stati illustrati in una riunione con le amministrazioni comunali interessate tenutasi il 5 marzo 2021;

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 2293 del 02.04.2021, con la quale si sottoponeva per la deliberazione della Giunta comunale uno Schema di Accordo conciliativo tra SEI Toscana, Sienambiente e l’Amministrazione Comunale di San Gimignano, avente ad oggetto il piano concordato di graduale imputazione sui PEF del quinquennio 2021-2025 dei Crediti TIA inesigibili di rispettiva competenza, con contestuale rimborso per pari importo dei rispettivi crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

Visto l’allegato Schema di Accordo conciliativo con il quale si stabilisce che:

- Le parti convengono che i Crediti TIA relativi al Comune di San Gimignano per l’importo complessivo di € 116.338,59, matureranno convenzionalmente l’inesigibilità in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70, a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025;

- Il Comune di San Gimignano si impegna in via irrevocabile:

- ad imputare in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025 la somma di € 23.267,70 tra i costi di propria diretta competenza da inserire nel PEF del medesimo esercizio, autorizzando sin d’ora l’Ente di Governo dell’Ambito ad includerla nel PEF medesimo;

- a corrispondere a SEI Toscana la somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, con contestuale invito a Sienambiente affinché provveda al versamento al Comune della quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso;

- Sienambiente assume l’impegno irrevocabile di riconoscere al Comune di San Gimignano la somma annua di € 22.440,00, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, corrispondente ad una quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso;

- SEI Toscana, per parte sua, si impegna a rinunciare ad ogni pretesa attuale e futura nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA;

- SEI Toscana, in concomitanza con la ricezione del pagamento dell’ultima quota da parte del Comune, provvederà a versare al Comune stesso eventuali incassi dei Crediti TIA registrati dalla data di acquisto dei Crediti TIA (26.03.2019) fino al termine del periodo di

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maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA medesimi;

- Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente;

Considerato che, in ciascuno degli esercizi 2021-2025, l’onere netto annuo a carico dei rispettivi PEF ammonterà ad € 828,00, quale sbilancio tra l’importo annuo di € 23.267,70 di perdite su crediti TIA inesigibili e le compensazioni per rimborsi dei crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni per € 22.440,00;

Ritenuto che l’adesione all’Accordo consente al Comune di San Gimignano una conveniente dilazione in un adeguato numero di rate annuali, senza maturazione di interessi, dell’onere sul PEF per inesigibilità dei Crediti TIA, dovuto ai sensi del coma 654- bis dell’art. 1 della L. 147/2013, evitando i rischi del contenzioso in atto con SEI Toscana che, in caso di soccombenza, potrebbe portare a tempi molto più rapidi di pagamento dei crediti TIA inesigibili;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di aderire all’Accordo conciliativo con SEI Toscana e Sienambiente, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un piano concordato di imputazione sul PEF comunale di ciascun esercizio del quinquennio 2021-2025 dei Crediti TIA inesigibili, con contestuale rimborso per pari importo dei crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

3) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, dott. Mario Gamberucci, per la firma dell’accordo conciliativo in oggetto;

4) di trasmettere il presente atto all’ATO Toscana Sud per gli opportuni adempimenti di competenza;

5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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SCHEMA DI ACCORDO

PER IL RICONOSCIMENTO SU BASI CONVENZIONALI DELL’INESIGIBILITA’ DEI CREDITI TIA DEL COMUNE DI

SAN GIMIGNANO

Tra

1) La Società SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI SRL (in breve e d’ora in avanti SEI Toscana), con sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65, P.IVA 01349420529, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Delegato, Dott. Salvatore Cappello, cf:

CPPSVT61D01G424V (in breve “SEI Toscana”).

2) Siena Ambiente S.P.A (CF e PI: 00727560526) con sede in Siena, Via Simone Martini n. 57, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Sig. Alfredo Rosini, nato a Genova il 27 giugno 1974.

3) COMUNE DI SAN GIMIGNANO, con sede in San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, CF: 00102500527, rappresentato dal responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, Dott. Mario Gamberucci in virtù dei poteri a lui conferiti con decreto del Sindaco n. 8 del 28 maggio 2019.

PREMESSO che:

- in adempimento di un’obbligazione posta in carico all’aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio rifiuti nell’Ambito ATO Toscana Sud, con contratto di cessione stipulato in data 26.03.2019 tra SEI Toscana e Siena Ambiente, la prima ha acquistato dalla seconda i Crediti verso i soggetti debitori della “Tariffa di Igiene Ambientale” – TIA1 e della Tariffa Integrata Ambientale TIA2 (nel loro insieme “Crediti TIA”), poste a carico degli utenti serviti da Sienambiente negli anni dal 2006 al 2012

- il prezzo di cessione dei Crediti TIA (ante rivalutazione monetaria) è stato definito, in esecuzione delle delibere dell’Autorità d’Ambito N. 24/2018 e N 5/2019, in complessivi €

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6.749.828,96, di cui € 116.338,59 relativi ai Crediti TIA del Comune di San Gimignano, quale sbilancio delle seguenti componenti:

a) valore nominale dei crediti ceduti al 31.12.2017: € 11.220.833,00 di cui € 362.516 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano

b) fondo svalutazione Crediti TIA residuo al 31.12.2017 formato con accantonamenti imputati a carico delle tariffe: € 4.200.170 di cui € 236.156 relativo al fondo svalutazione crediti TIA del Comune di San Gimignano

c) valore netto dei crediti ceduti (b-c): € 7.020.633, di cui € 126.360 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano

d) detrazione per incassi di crediti TIA nel periodo da 01.01.2018 sino alla data di trasferimento a SEI Toscana: € 270.834,33 di cui € 10.021,41 relativi ad incassi di crediti TIA del Comune di San Gimignano

VISTI

- il comma 654-bis nell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato con il D. L. N.78/2015 che dispone che “Tra le componenti di costo (della TARI) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA) nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

- l’art. 9.1 dell’MTR ARERA approvato con delibera N. 443/2019 ove si precisa che i costi relativi alla quota di crediti inesigibili possono essere riconosciuti nel Piano economico- finanziario secondo modalità diversificate a seconda che tali crediti derivino da:

• TARI tributo, per i quali si rimanda alla “normativa vigente”;

• Tariffa corrispettiva

- la Determina ARERA n. 2 del 27.03.2020 che, dopo aver precisato in premessa l’intenzione di fornire indicazioni in ordine "alle modalità di valorizzazione della componente relativa alla quota dei crediti inesigibili con particolare riguardo alle partite che hanno avuto origine da un precedente regime tariffario (TIA1, TIA 2, TARES, ecc.) differente da quello attuale” , afferma al punto 1.7 del dispositivo che: "Ai sensi del comma 9.1, del MTR la determinazione della componente CCDa (quella a cui concorrono le perdite su crediti inesigibili) viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario (da intendersi il singolo Comune ove in regime TARI come il Comune di San Gimignano), indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.";

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CONSIDERATO che

- le parti intendono addivenire alla condivisione di un criterio oggettivo e semplificato di accertamento dell’inesigibilità dei Crediti TIA, su base convenzionale, onde evitare la complessa e potenzialmente controversa gestione di singoli accertamenti analitici di inesigibilità relativi a ciascuna delle numerose posizioni che concorrono a formare l’ammontare complessivo dei Crediti TIA;

- il criterio oggettivo e semplificato di accertamento dell’inesigibilità dei Crediti TIA che le parti hanno ritenuto di condividere è la maturazione convenzionale dell’inesigibilità dell’importo complessivo di € 116.338,59 di Crediti relativi al Comune di San Gimignano in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70 a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025;

- dalla predetta graduale maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA, per la quota di € 23.267,70 riferita a ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, deriva la diretta ed automatica imputazione della predetta somma tra i costi di diretta competenza del Comune di San Gimignano da inserire nel PEF del medesimo esercizio;

- a sua volta dalla predetta imputazione nel PEF dalla quota annuale di inesigibilità maturata dei Crediti TIA deriva il diretto ed automatico riconoscimento da parte del Comune a SEI Toscana della somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, da pagare entro 30 giorni dalla richiesta di SEI Toscana che potrà essere formalizzata decorsi 30 giorni dall’approvazione della determina di predisposizione del PEF da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, salvi gli adempimenti di cui infra riguardanti Sienambiente per il rimborso delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso.

CONSIDERATO altresì

- che con la delibera dell’Autorità ATO Toscana Sud N. 24 dell’11.09.2018 è stato espresso al precedente gestore Siena Ambiente l’indirizzo di restituire ai Comuni - che a sua volta li porteranno in detrazione dalle tariffe applicate all’utenza - gli incassi di rispettiva competenza per “sovrafatturazioni PEF” (fatture emesse in eccedenza all’importo dei costi espresso nel PEF, e derivanti dall’attività di accertamento e lotta all’evasione), mediante il loro pagamento in tranche successive di importo corrispondente all’imputazione nei PEF TARI delle perdite su crediti TIA inesigibili, mentre l’eventuale importo eccedente alle

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predette perdite andrà restituito ai Comuni interessati con tempi e modalità riservati agli accordi tra le parti;

- che l’importo delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune di San Gimignano ammonta a € 112.198,44;

- che Sienambiente, anche al fine di consentire il raggiungimento del presente accordo tra SEI Toscana e il Comune di San Gimignano, è disponibile a riconoscere a quest’ultimo la somma annua di € 22.440 per gli anni dal 2021 al 2025, a parziale compensazione dell’importo della quota annuale di inesigibilità maturata dei Crediti TIA di competenza del Comune stesso,

DATO ATTO che

- con il presente Accordo SEI Toscana rinuncia ad ogni pretesa attuale e futura in materia di Crediti TIA nei confronti del Comune di San Gimignano, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA;

- con il presente Accordo Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa attuale e futura in materia di Crediti TIA nei confronti del Comune, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente. In relazione a tale motivo di ricorso, quindi, la società si riserva di proseguire nel contenzioso.

VISTI:

- La delibera della Giunta del Comune di San Gimignano n……... del…………..., con la quale è stato approvato il presente accordo e dato mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia Dott. Mario Gamberucci per la sottoscrizione e l’esecuzione di quanto in esso contenuto.

- L’atto statutario di SEI Toscana Srl con il quale vengono attribuiti direttamente all’Amministratore Delegato i sufficienti e necessari poteri per poter impegnare la Società rappresentata nella sottoscrizione ed esecuzione dell’accordo in oggetto.

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- L’atto di approvazione dell’accordo di cui trattasi da parte di Siena Ambiente spa avvenuto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Le parti convengono che i Crediti TIA relativi al Comune di San Gimignano per l’importo complessivo di € 116.338,59, matureranno convenzionalmente l’inesigibilità in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70, a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025.

Art. 3 – Il Comune di San Gimignano si impegna in via irrevocabile:

- ad imputare in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025 la somma di € 23.267,70 tra i costi di propria diretta competenza da inserire nel PEF del medesimo esercizio, autorizzando sin d’ora l’Ente di Governo dell’Ambito ad includerla nel PEF medesimo anche in assenza di espressa indicazione da parte del Comune;

- a corrispondere a SEI Toscana la somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, entro 30 giorni dalla richiesta di SEI Toscana, che potrà essere formalizzata decorsi 30 giorni dall’approvazione della determina di predisposizione del PEF da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, con contestuale invito a Sienambiente affinché provveda al versamento al Comune, entro il medesimo termine di 30 giorni, della quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso.

- Art. 4 Sienambiente assume l’impegno irrevocabile di riconoscere al Comune di San Gimignano la somma annua di € 22.440, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, corrispondente ad una quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso, mediante versamento diretto della somma al Comune da effettuare entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da SEI Toscana di cui all’art. 3.

- Art. 5 – SEI Toscana, per parte sua, si impegna ed obbliga a mantenere l’esclusiva titolarità dei Crediti TIA oggetto del presente Accordo, nonché a rinunciare ad ogni pretesa attuale e futura nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA. SEI Toscana – in concomitanza con la ricezione del pagamento dell’ultima quota da parte del Comune - provvederà a versare al Comune stesso eventuali incassi dei Crediti TIA registrati dalla data

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di acquisto dei Crediti TIA (26.03.2019) fino al termine del periodo di maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA medesimi.

- Art. 6 - Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente. In relazione a tale motivo di ricorso, quindi, la società si riserva di proseguire nel contenzioso.

Letto, approvato e sottoscritto.

SEI TOSCANA Srl

SIENA AMBIENTE Spa

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Visto per presa d’atto

ATO RIFIUTI TOSCANA SUD

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 732/2021 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF si esprime ai sensi dell’art.49, 1°

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(13)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 732/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(14)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 118 del 24/08/2021

TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO

DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 25/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(15)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 24/08/2021

TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO

DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/09/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(16)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 24/08/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO

DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/08/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/09/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimenti

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