• Non ci sono risultati.

SCHEMA DI ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO SU BASI CONVENZIONALI DELL’INESIGIBILITA’ DEI CREDITI TIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO Tra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SCHEMA DI ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO SU BASI CONVENZIONALI DELL’INESIGIBILITA’ DEI CREDITI TIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO Tra"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

SCHEMA DI ACCORDO

PER IL RICONOSCIMENTO SU BASI CONVENZIONALI DELL’INESIGIBILITA’ DEI CREDITI TIA DEL COMUNE DI

SAN GIMIGNANO

Tra

1) La Società SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI SRL (in breve e d’ora in avanti SEI Toscana), con sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65, P.IVA 01349420529, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Delegato, Dott. Salvatore Cappello, cf:

CPPSVT61D01G424V (in breve “SEI Toscana”).

2) Siena Ambiente S.P.A (CF e PI: 00727560526) con sede in Siena, Via Simone Martini n. 57, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Sig. Alfredo Rosini, nato a Genova il 27 giugno 1974.

3) COMUNE DI SAN GIMIGNANO, con sede in San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, CF: 00102500527, rappresentato dal responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, Dott. Mario Gamberucci in virtù dei poteri a lui conferiti con decreto del Sindaco n. 8 del 28 maggio 2019.

PREMESSO che:

- in adempimento di un’obbligazione posta in carico all’aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio rifiuti nell’Ambito ATO Toscana Sud, con contratto di cessione stipulato in data 26.03.2019 tra SEI Toscana e Siena Ambiente, la prima ha acquistato dalla seconda i Crediti verso i soggetti debitori della “Tariffa di Igiene Ambientale” – TIA1 e della Tariffa Integrata Ambientale TIA2 (nel loro insieme “Crediti TIA”), poste a carico degli utenti serviti da Sienambiente negli anni dal 2006 al 2012

- il prezzo di cessione dei Crediti TIA (ante rivalutazione monetaria) è stato definito, in esecuzione delle delibere dell’Autorità d’Ambito N. 24/2018 e N 5/2019, in complessivi €

(2)

6.749.828,96, di cui € 116.338,59 relativi ai Crediti TIA del Comune di San Gimignano, quale sbilancio delle seguenti componenti:

a) valore nominale dei crediti ceduti al 31.12.2017: € 11.220.833,00 di cui € 362.516 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano

b) fondo svalutazione Crediti TIA residuo al 31.12.2017 formato con accantonamenti imputati a carico delle tariffe: € 4.200.170 di cui € 236.156 relativo al fondo svalutazione crediti TIA del Comune di San Gimignano

c) valore netto dei crediti ceduti (b-c): € 7.020.633, di cui € 126.360 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano

d) detrazione per incassi di crediti TIA nel periodo da 01.01.2018 sino alla data di trasferimento a SEI Toscana: € 270.834,33 di cui € 10.021,41 relativi ad incassi di crediti TIA del Comune di San Gimignano

VISTI

- il comma 654-bis nell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato con il D. L. N.78/2015 che dispone che “Tra le componenti di costo (della TARI) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA) nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

- l’art. 9.1 dell’MTR ARERA approvato con delibera N. 443/2019 ove si precisa che i costi relativi alla quota di crediti inesigibili possono essere riconosciuti nel Piano economico- finanziario secondo modalità diversificate a seconda che tali crediti derivino da:

• TARI tributo, per i quali si rimanda alla “normativa vigente”;

• Tariffa corrispettiva

- la Determina ARERA n. 2 del 27.03.2020 che, dopo aver precisato in premessa l’intenzione di fornire indicazioni in ordine "alle modalità di valorizzazione della componente relativa alla quota dei crediti inesigibili con particolare riguardo alle partite che hanno avuto origine da un precedente regime tariffario (TIA1, TIA 2, TARES, ecc.) differente da quello attuale” , afferma al punto 1.7 del dispositivo che: "Ai sensi del comma 9.1, del MTR la determinazione della componente CCDa (quella a cui concorrono le perdite su crediti inesigibili) viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario (da intendersi il singolo Comune ove in regime TARI come il Comune di San Gimignano), indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.";

(3)

CONSIDERATO che

- le parti intendono addivenire alla condivisione di un criterio oggettivo e semplificato di accertamento dell’inesigibilità dei Crediti TIA, su base convenzionale, onde evitare la complessa e potenzialmente controversa gestione di singoli accertamenti analitici di inesigibilità relativi a ciascuna delle numerose posizioni che concorrono a formare l’ammontare complessivo dei Crediti TIA;

- il criterio oggettivo e semplificato di accertamento dell’inesigibilità dei Crediti TIA che le parti hanno ritenuto di condividere è la maturazione convenzionale dell’inesigibilità dell’importo complessivo di € 116.338,59 di Crediti relativi al Comune di San Gimignano in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70 a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025;

- dalla predetta graduale maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA, per la quota di € 23.267,70 riferita a ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, deriva la diretta ed automatica imputazione della predetta somma tra i costi di diretta competenza del Comune di San Gimignano da inserire nel PEF del medesimo esercizio;

- a sua volta dalla predetta imputazione nel PEF dalla quota annuale di inesigibilità maturata dei Crediti TIA deriva il diretto ed automatico riconoscimento da parte del Comune a SEI Toscana della somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, da pagare entro 30 giorni dalla richiesta di SEI Toscana che potrà essere formalizzata decorsi 30 giorni dall’approvazione della determina di predisposizione del PEF da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, salvi gli adempimenti di cui infra riguardanti Sienambiente per il rimborso delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso.

CONSIDERATO altresì

- che con la delibera dell’Autorità ATO Toscana Sud N. 24 dell’11.09.2018 è stato espresso al precedente gestore Siena Ambiente l’indirizzo di restituire ai Comuni - che a sua volta li porteranno in detrazione dalle tariffe applicate all’utenza - gli incassi di rispettiva competenza per “sovrafatturazioni PEF” (fatture emesse in eccedenza all’importo dei costi espresso nel PEF, e derivanti dall’attività di accertamento e lotta all’evasione), mediante il loro pagamento in tranche successive di importo corrispondente all’imputazione nei PEF TARI delle perdite su crediti TIA inesigibili, mentre l’eventuale importo eccedente alle

(4)

predette perdite andrà restituito ai Comuni interessati con tempi e modalità riservati agli accordi tra le parti;

- che l’importo delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune di San Gimignano ammonta a € 112.198,44;

- che Sienambiente, anche al fine di consentire il raggiungimento del presente accordo tra SEI Toscana e il Comune di San Gimignano, è disponibile a riconoscere a quest’ultimo la somma annua di € 22.440 per gli anni dal 2021 al 2025, a parziale compensazione dell’importo della quota annuale di inesigibilità maturata dei Crediti TIA di competenza del Comune stesso,

DATO ATTO che

- con il presente Accordo SEI Toscana rinuncia ad ogni pretesa attuale e futura in materia di Crediti TIA nei confronti del Comune di San Gimignano, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA;

- con il presente Accordo Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa attuale e futura in materia di Crediti TIA nei confronti del Comune, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente. In relazione a tale motivo di ricorso, quindi, la società si riserva di proseguire nel contenzioso.

VISTI:

- La delibera della Giunta del Comune di San Gimignano n……... del…………..., con la quale è stato approvato il presente accordo e dato mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia Dott. Mario Gamberucci per la sottoscrizione e l’esecuzione di quanto in esso contenuto.

- L’atto statutario di SEI Toscana Srl con il quale vengono attribuiti direttamente all’Amministratore Delegato i sufficienti e necessari poteri per poter impegnare la Società rappresentata nella sottoscrizione ed esecuzione dell’accordo in oggetto.

(5)

- L’atto di approvazione dell’accordo di cui trattasi da parte di Siena Ambiente spa avvenuto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Le parti convengono che i Crediti TIA relativi al Comune di San Gimignano per l’importo complessivo di € 116.338,59, matureranno convenzionalmente l’inesigibilità in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70, a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025.

Art. 3 – Il Comune di San Gimignano si impegna in via irrevocabile:

- ad imputare in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025 la somma di € 23.267,70 tra i costi di propria diretta competenza da inserire nel PEF del medesimo esercizio, autorizzando sin d’ora l’Ente di Governo dell’Ambito ad includerla nel PEF medesimo anche in assenza di espressa indicazione da parte del Comune;

- a corrispondere a SEI Toscana la somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, entro 30 giorni dalla richiesta di SEI Toscana, che potrà essere formalizzata decorsi 30 giorni dall’approvazione della determina di predisposizione del PEF da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, con contestuale invito a Sienambiente affinché provveda al versamento al Comune, entro il medesimo termine di 30 giorni, della quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso.

- Art. 4 Sienambiente assume l’impegno irrevocabile di riconoscere al Comune di San Gimignano la somma annua di € 22.440, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, corrispondente ad una quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso, mediante versamento diretto della somma al Comune da effettuare entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da SEI Toscana di cui all’art. 3.

- Art. 5 – SEI Toscana, per parte sua, si impegna ed obbliga a mantenere l’esclusiva titolarità dei Crediti TIA oggetto del presente Accordo, nonché a rinunciare ad ogni pretesa attuale e futura nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA. SEI Toscana – in concomitanza con la ricezione del pagamento dell’ultima quota da parte del Comune - provvederà a versare al Comune stesso eventuali incassi dei Crediti TIA registrati dalla data

(6)

di acquisto dei Crediti TIA (26.03.2019) fino al termine del periodo di maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA medesimi.

- Art. 6 - Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente. In relazione a tale motivo di ricorso, quindi, la società si riserva di proseguire nel contenzioso.

Letto, approvato e sottoscritto.

SEI TOSCANA Srl

SIENA AMBIENTE Spa

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Visto per presa d’atto

ATO RIFIUTI TOSCANA SUD

Riferimenti

Documenti correlati

Come abbiamo detto prima, tutta la procedura è basata sull’inserimento dei dati nella posizione contribuente: sulla base delle registrazioni (denunce, accertamento, iscrizioni,

Techno Sky si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso da

- Certificazioni ufficiali di conoscenza delle lingue straniere (DELF, PET, Toefl, ecc.). B) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti informali:. - Dichiarazione

h) l’osservanza dei CCNL di se ore, degli accordi sindacali integra vi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto

10 In questa sentenza la Corte Costituzionale afferma che non è «sufficiente, al fine di negare lo “snaturamento” della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare

 Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, l’uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più veritieri sono puniti ai sensi del codice

L’istituto della progressione economica orizzontale (PEO) si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente nel rispetto di quanto previsto dall’art. Ai

 Il Comune di Reggio Emilia, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività processuale in carico all’ufficio, in particolar modo per fornire un supporto adeguato