• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

adottato

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 19/12/2017

(2)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento ... 3

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza ... 3

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese ... 4

Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza ... 4

Art. 5 - Casi di inammissibilità ... 5

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile ... 5

Art. 7 - Rendicontazione e pubblicità ... 6

Art. 8 - Entrata in vigore ... 7

(3)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adoFato in aFuazione dell’arKcolo 7 del decreto legislaKvo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consenKto all’amministrazione comunale di Treviglio sostenere spese di rappresentanza.

2) Nel rispeFo dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, sobrietà, efficacia ed economicità della gesKone delle spese di rappresentanza, l’Amministrazione intende dare aFuazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’arKcolo 97 della CosKtuzione. In parKcolare si vogliono perseguire i seguenK scopi:

a) garanKre il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gesKone dell’ente al rispeFo della normaKva vigente e dei principi elaboraK dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministraKve e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1) CosKtuiscono “spese di rappresentanza” tuFe le spese sostenute dall’Ente derivanK da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini isKtuzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il presKgio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza a`va del medesimo nel contesto sociale, locale ed internazionale.

2) In parKcolare cosKtuiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentaKve di EnK o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzaK direFamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziaKve in cui il Comune risulK coinvolto, allo scopo di perseguire l’interesse pubblico aFraverso un’adeguata proiezione all’esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza.

3) Esulano dall’a`vità di rappresentanza quelle spese che non siano streFamente

(4)

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1) E' autorizzato a effeFuare spese di rappresentanza per conto dell’ente il Responsabile della Segreteria generale, su specifica richiesta del Sindaco.

Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1) CosKtuiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'arKcolo 2, in parKcolare, quelle relaKve alle seguenK iniziaKve, quando sussista un interesse specifico e direFo dell'amministrazione connesso al ruolo isKtuzionale:

-

ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerK a sogge` estranei alla pubblica amministrazione invesKK di cariche pubbliche o rappresentaKvi di isKtuzioni, enK, associazioni di alto rilievo sociale, poliKco, culturale o sporKvo;

-

stampe di inviK, manifesK, materiale pubblicitario, addobbi e impianK vari, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentaKve estranee all’amministrazione comunale;

-

cura di allesKmenK (imbandieramenK, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.) in occasione di cerimonie finalizzate a mantenere o accrescere il presKgio dell'ente verso l’esterno ;

-

forme di ospitalità o a` di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenK simbolici, ecc.), in occasione di rapporK ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di sogge`, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all’Ente, oppure in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanK o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

-

donaKvi ricordo, entro limiK di sobrietà o comunque di caraFere simbolico, per gli sposi uniK in matrimonio civile, per i nuovi naK, per coloro che acquisiscono la ciFadinanza, per i ciFadini che diventano maggiorenni, per i centenari, per anniversari significaKvi di associazioni presenK sul territorio comunale;

-

spese sostenute in occasione di gemellaggi.

(5)

Art. 5 - Casi di inammissibilità

1) Non possono cosKtuire spese di rappresentanza:

-

le spese prive di funzioni rappresentaKve verso l’esterno, quali quelle desKnate a beneficio dei dipendenK o amministratori appartenenK all’Ente che le dispone;

-

omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenK dell'ente;

-

le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del consiglio in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi isKtuzionali per fini isKtuzionali;

-

colazioni di lavoro per i componenK di commissioni che percepiscono il geFone di presenza, nonché per i professionisK che eseguono prestazioni retribuite per l’Ente;

-

le spese erogate in occasione e nell’ambito di normali rapporK isKtuzionali a favore di sogge` che non sono rappresentaKvi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all’Ente;

-

le spese erogate in occasione di visite di sogge` in veste informale o non ufficiale;

-

pubblicazioni contenenK riferimenK dire` alla promozione dell’immagine dei verKci poliKci; oblazioni, sussidi, a` di beneficenza;

-

-spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.

2) Non sono imputabili nel prospeFo delle spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giusKficaKva e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposK sostanziali di cui all'art.

2, nonché le spese effeFuate dai sogge` non autorizzaK.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1) Le spese di rappresentanza sono effeFuate sino al raggiungimento dei limiK degli

(6)

2) Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano EsecuKvo di gesKone, al Responsabile della Segreteria generale.

3) Le spese di rappresentanza sono impegnate esclusivamente dal Responsabile della Segreteria generale, nel rispeFo degli obie`vi esplicitaK nell’ambito del PEG. Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispeFo alle finalità per le quali la spesa è erogata.

4) Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente moKvate per consenKre un appropriato controllo; a tal fine l’obbligo di giusKficazione e moKvazione comporta l’obbligo di specifica documentazione da cui risulK, per ogni specifica spesa:

-

l’esposizione dell’interesse isKtuzionale perseguito;

-

la dimostrazione del rapporto tra l’a`vità dell’ente e la spesa; - l’effe`va esecuzione delle spese;

-

le circostanze e le ragioni che hanno indoFo a sostenerla,

-

i criteri di quanKficazione della spesa;

-

la individuazione, anche numerica, dei sogge` desKnatari.

5) Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell’acquisizione di beni e servizi deve rispeFare le relaKve procedure previste dalla normaKva di seFore.

Art. 7 - Rendicontazione e pubblicità

1) Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospeFo allegato al rendiconto di gesKone, sulla base di quanto previsto dall’arKcolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, converKto con modificazioni dalla legge 14 seFembre 2011, n. 148).

2) Entro 10 giorni dall’approvazione il prospeFo è pubblicato sul sito internet e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conK, a cura del responsabile dei Servizi Finanziari.

(7)

Art. 8 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecuKvità della deliberazione che lo approva.

Riferimenti

Documenti correlati

• semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica e conseguenziale alle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza si configurano

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 09.06.2021 Esecutivo dal 12.07.2021.. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza .... Il presente

Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE.. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza e

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell’Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/06/2021 Entrato in vigore il 14/08/2021 ai sensi dell’art. 82 dello Statuto Comunale.. 6 - Soggetti autorizzati

a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva.

Le spese di cui al precedente comma vanno poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica riguardanti l'amministrazione centrale e le

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30/04/2013.. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte