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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

REGOLAMENTO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con atto di C.C. n° 98 del 16/12/2013

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INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3

Art. 2 Definizione pag.3

Art. 3 Soggetti autorizzati pag.3

Art. 4 Tipologie di spese ammissibili pag.3

Art. 5 Casi di non ammissibilità delle spese pag.4

Art. 6 Gestione amministrativa e contabile pag.5

Art. 7 Rendicontazione e pubblicità pag.5

Art. 8 Disposizioni finali pag.5

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3 Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, e il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Comune di Città di Castello e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all’ordinamento democratico.

Art. 2 Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all’immagine esterna dell’Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Rientrano tra le spese di rappresentanza tutte quelle relative ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell’Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. Esse devono essere necessariamente finalizzate al compimento di fini istituzionali dell’Ente.

3. Il sostenimento delle spese di rappresentanza deve essere giustificato con l’esposizione dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa.

Art. 3 Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell’Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del Sindaco,ovvero Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale e Consiglieri Comunali delegati dal Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività.

Art. 4

Tipologie di spesa ammissibili

In base alla definizione dell’art.2 sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

1. ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva.

In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati e potrà riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti solo ove non comporti aumento di spesa; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;

2. omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente punto 1;

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4 3. colazioni/ cene di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell’Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all’accoglienza degli ospiti;

4. spese per l’organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l’attività istituzionale dell’Ente e con i suoi specifici interessi:

allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;

5. oneri connessi agli interventi di gemellaggio;

6. fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori, Presidente del Consiglio, invio di biglietti augurali in occasione di nomine o festività;

7. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Città di Castello;

Art. 5

Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell’Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 e 4.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell’Ente;

colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati esclusivamente da soggetti appartenenti all’Amministrazione compresi rappresentanti dell’Ente presso Enti aziende o Istituzioni in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.);

le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni,ecc);

spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

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5 Art. 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato ai servizi istituzionali.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal funzionario competente.

La determinazione d’impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa da sostenere qualora la spesa si estendesse nell’acquisizione di beni e servizi l’ordinazione deve seguire le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Art. 7

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione.

Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

2. A tal fine, il funzionario al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell’anno successivo il prospetto compilato al Dirigente del Settore Economico/Finanziario per l’approvazione unitamente al Rendiconto di gestione e la successiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione

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