• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.61 8.6.2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.61 8.6.2005"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 61 DELL’8 GIUGNO 2005

Direttore Tecnico Impresa

Le imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. hanno nell’ambito della propria organizzazione un direttore tecnico che, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del citato decreto, non deve possedere alcuna abilitazione. Il direttore tecnico dell’impresa, infatti, per effetto della certificata qualificazione per i lavori da eseguire, ha la capacità tecnica per assolvere l’incarico di direttore di cantiere, a prescindere dal titolo abilitativo professionale. Pertanto, pur considerando il potere discrezionale in capo alla stazione appaltante, la richiesta di un direttore tecnico professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale appare un aggravamento degli oneri a carico dell’impresa, ciò anche in relazione a quanto affermato dalla stessa stazione appaltante circa la modesta entità e natura dei lavori a farsi.

Riferimenti

Documenti correlati

- l’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale è onere esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti

8. nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che è

- l’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale è onere esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti penali di

- l’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale è onere esclusivo della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti penali di

In materia di gare pubbliche, la nozione di "grave illecito professionale" ex art. 50/2016, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante -

Pertanto, non è conforme alle norme vigenti in materia di affidamento di incarichi di progettazione l’operato della stazione appaltante che, dapprima, ha praticato il

34 e s.m., devono intendersi come inderogabili da parte della Stazione Appaltante, che non può pertanto prevedere nel bando di gara requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli

554 e s.m., Titolo III, Capo II) ed alle modalità di esecuzione degli stessi, la Stazione appaltante che commistiona la disciplina normativa vigente per le due tipologie