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Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, M. Betti, Giudice Tutelare, 23 settembre 2008 [M. e M.]

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Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, M. Betti, Giudice Tutelare, 23 settembre 2008 [M. e M.]

TESTO DELL’ORDINANZA

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso per l’autorizzazione all’istituzione del “Trust per Mauro …” depositato il 16/5/08 da Maurizio …, quale amministratore di sostegno di Mauro … nominato con decreto GT Bologna 8/11/05, e dallo stesso beneficiario personalmente assistito dal suo difensore, osserva quanto segue.

Va premessa la piena ammissibilità nel nostro ordinamento della costituzione di trust istituito con il suo patrimonio in favore del beneficiario di amministrazione di sostegno, a seguito dell’introduzione della L. 364 del 16/10/89 - vigente dal 1992 – di ratifica della Convenzione dell’Aja 1/7/85: l’istituto di common law così introdotto nel nostro ordinamento ha poi trovato puntuale conferma quanto alla disciplina dei suoi effetti nella recente disposizione dell’art.

2645 ter cc (introdotta con l’art. 39 novies dl 273/05 convertito con modificazioni nella L. 51 del 23/2/06) che espressamente prevede la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per soggetti disabili.

Lo strumento del trust è stato scelto dall’amministratore di sostegno e condiviso dal beneficiario per garantire ed assicurare al … che il suo patrimonio sia destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua vita. Il vincolo di destinazione impresso sui beni in questo modo appare ancora più forte delle previsioni degli artt. 410 c.c. e ss. a tutela del beneficiario. Infatti l’amministratore di sostegno deve “tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”, ma la norma non esclude che avendone tenuto conto egli possa valutare diversamente da lui il suo migliore interesse. Inoltre, in caso di contrasto fra l’amministratore ed il beneficiario il Giudice Tutelare deve valutare in contraddittorio con quest’ultimo i provvedimenti più opportuni da prendere nel suo interesse, ma è in capo al Giudice la decisione finale sulla questione su cui è insorto il conflitto. Con l’istituzione del trust qui proposto, espressivo delle richieste e delle aspirazioni del beneficiario, i beni istituiti in trust potranno essere destinati esclusivamente alle finalità dichiarate nel trust corrispondenti alle legittime istanze espresse dal beneficiario, con riferimento ad esempio all’utilizzo dell’abitazione scelta personalmente dal beneficiario (art. 14A e 15A dell’atto istitutivo di trust), consentendo al beneficiario – una volta che il trust sia stato autorizzato dal G.T. – di predeterminare in maniera vincolate sia per l’amministratore che per il G.T. gli scopi a cui dovrà essere destinato il suo patrimonio. Oltre che pienamente ammissibile, quindi, il trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario, nello spirito del nuovo titolo XII del I libro del codice civile, come disciplinato dalla L. n. 6 del 9/7/04.

L’atto istitutivo di trust qui proposto appare strutturato a realizzare convenientemente gli interessi del beneficiario, sotto diversi profili. Si propone come trustee una trust company esperta nel settore coperta da polizza assicurativa per la propria attività. Viene proposto come guardiano un professionista, commercialista impiegato nel settore della disabilità.

I costi di istituzione e di gestione del trust, con le modalità indicate in ricorso, appaiono contenuti. Vengono salvaguardate somme e beni non conferiti al trust ma mantenuti nella personale e diretta responsabilità del beneficiario (i gioielli di famiglia ed una somma mensile proveniente dai suoi redditi da lavoro e dalle rendite), al fine di garantire un’area di importante autonomia del beneficiario nella gestione della sua vita quotidiana. È mantenuta la sorveglianza e la possibilità di intervento del Giudice Tutelare, in caso sia necessario, sulla attività del trust.

Al riguardo, va precisato che il trustee alla fine di ogni anno solare ed entro il mese di febbraio dell’anno successivo dovrà consegnare all’amministratore di sostegno il bilancio annuale della sua gestione dei beni del Trust per Mauro …, al fine di consentire all’amministratore di depositarlo al giudice tutelare insieme alla sua relazione annuale per consentire il necessario controllo dell’autorità giudiziaria.

L’istituzione del trust, con le modalità previste nel ricorso, prevede una iniziale dotazione patrimoniale di € 1.000, a cui seguirà successivamente il trasferimento degli altri beni mobili e immobili elencati in ricorso, con le modalità ivi previste e previe le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 747 cpc per i beni di provenienza ereditaria.

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Sulla concorde richiesta delle parti, ritenuto l’atto richiesto pienamente risponde agli interessi del beneficiario e letto l’art. 411 c.c.

Autorizza Maurizio …, quale amministratore di sostegno di Mauro …:

1) all’istituzione del Trust per Mauro … di cui all’atto istitutivo allegato al ricorso, con iniziale dotazione di € 1.000 e con obbligo per il trustee di consegnare annualmente all’amministratore di sostegno rendiconto della gestione relativo all’anno solare precedente;

2) al successivo trasferimento al trust dei beni elencati in ricorso, previe le debite autorizzazioni ex art. 747 cpc;

3) a nominare la srl … quale trustee ed il dr. Alberto … quale guardiano del trust, coi compensi indicati in ricorso.

Si comunichi all’amministratore di sostegno ed al beneficiario.

Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 741 cpc.

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