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Tribunale Civile di Bologna, Giudice Tutelare, 23 gennaio 2012

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Tribunale Civile di Bologna, Giudice Tutelare, 23 gennaio 2012

IL GIUDICE TUTELARE

letta l’istanza depositata congiuntamente dalla beneficiaria e dall’amministratore in data 26/10/11;

premesso che il decreto di nomina dell’ amministratore di sostegno del 21/10/05 gli deferisci poteri sostitutivi di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa necessità di raccogliere sempre il parere della beneficiaria e per i secondi anche l’autorizzazione del GT;

dato atto che in parallelo alla amministrazione era preesistente un’altra misura protettiva della beneficiaria, privatamente istituita dai suoi genitori il 25/7/2002 con il trust i cui beneficiari erano la figlia ed entrambi i genitori;

dato atto altresì che a seguito del decesso del padre della beneficiaria il 21/10/05 i beneficiari del trust sono rimasti solo la madre ed la figlia e successivamente la figlia in data 10/4/0 è succeduta per rappresentazione del padre nella ingente successione della nonna materna;

letto l'art, 43 della Jersey Trust law, applicabile nel caso in esame come previsto dall’art. 1.1 dell'atto istitutivo del trust Estate 2001, che consente concordemente a tutti i beneficiari se non sottoposti a misure di protezione di dare disposizioni al trustee per la cessazione del trust e la distribuzione dei beni tra di loro;

rilevato che la suddetta disposizione prevede gli specifici poteri di controllo spettanti al Tribunale competente in caso di sottoposizione di un beneficiario a misura di protezione, poteri che in questo caso vengono esercitati su richiesta concorde della beneficiaria e del suo amministratore di sostegno nella valutazione del ricorso,

tenuto conto della volontà dei due beneficiari del trust di far cessare il trust e di suddividersi i beni attualmente ivi esistenti, al fine di svincolare i rispettivi patrimoni e - per quanto riguarda l'odierna beneficiaria - di far poi confluire tutti i suoi beni in un nuovo trust che la veda come unica beneficiaria;

ritenuta complessivamente nell’interesse della beneficiaria questa operazione, nella prospettiva di riunire in un’unica gestione tutti i beni di sua proprietà, attualmente sottoposti a differenziate misure protettive;

ritenuto altresì condivisibile il criterio alla base della ripartizione dei beni in trust, assegnando alla madre i beni originariamente di sua esclusiva proprietà conferiti nel trust e suddividendo in parti uguali gli altri beni, corrispondenti al conferimento originario del padre di cui madre e figlia sono gli unici eredi al 50%;

esaminato il prospetto divisionale elaborato tra le parti e riassunto nei documenti all. 15 e 8 all’istanza qui in esame, che dà atto della concorde ripartizione dei quadri e degli immobili in base alle riconosciute quote di comproprietà e delle modalità di suddivisione delle azioni, dei liquidi e dei titoli;

rilevato che una piccola parte dei beni nel trust non sono stati optati dai beneficiari, restano quindi estranei al progetto divisionale e relativamente ad essi il trust protettivo dovrà modificarsi in trust di scopo per perseguire i soli finì liquidatori dì vendita di detti immobili residui, con impiego del ricavato per coprire le spese e suddividendo il residuo tra i destinatari e in proporzione alle rispettive quote, come da bozza di modifica del trust allegato sub 16 al ricorso;

ritenuto che lo scioglimento del trust protettivo ed il trasferimento della proprietà dei relativi beni in capo alla beneficiaria non sia per lei rischioso, poiché la intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno in favore della beneficiaria con ampi poteri sostitutivi come descritti nel decreto 25/10/05 pone al sicuro il suo patrimonio e ne garantisce la non dispersione;

ritenuto infine che la richiesta, della beneficiaria di far confluire in un nuovo trust protettivo in suo favore tutti i suoi beni - quelli entrati nel suo patrimonio a seguito della successione della nonna materna e quelli provenienti dallo scioglimento del trust – sia nel suo interesse poiché riunirebbe tutti i cespiti in un'unica gestione, che potrebbe consentirne un impiego più razionale e calibrato per conseguire al meglio gli scopi dell’istituendo trust in favore della beneficiaria, e che tale nuovo trust debba comunque essere autorizzato dalla autorità giudiziaria competente previo esame della bozza del relativo atto istitutivo;

Sulla concorde richiesta delle parti, ritenuto l’atto richiesto pienamente rispondente agli interessi della beneficiaria e letto l’art. 411 c.c.

AUTORIZZA L’avvocato M.R. quale amministratore di sostegno di Nicoletta

- alla rinuncia per Nicoletta alla posizione di beneficiaria nel trust Estate 2001;

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- alla divisione dei beni mobili e immobili esistenti nel fondo di tale trust secondo il progetto divisionale di cui al doc. 8 allegato al ricorso, già sottoscritto dai beneficiari;

- alla modifica del trust Estate 2001 in trust di scopo per i fini liquidatori indicati in premessa e con le modalità di cui all’all.16 al ricorso;

ESPRIME

Parere favorevole alla istituzione di un trust personale della beneficiaria - previa deposito davanti alla competente autorità giudiziaria del suo atto istitutivo per la successiva autorizzazione - ove confluiranno i beni pervenutigli sia dalla successione della nonna materna sia dal trust.

Si comunichi all’amministratore di sostegno ed alla beneficiaria.

Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 741 c.p.c.

Bologna 23/1/12

Il Giudice tutelare Dr.ssa Matilde Betti

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